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Il codice di procedura penale

Il codice di procedura penale ha visto la luce dopo un travagliato iter legislativo durato oltre 15 anni, che ha portato alla sostituzione del vecchio codice Rocco di epoca fascista, con l'attuale codice del 1988, primo dell'età repubblicana. Il primo corpus iuris della Repubblica reca la firma del guardasigilli Giuliano Vassalli e succede, dopo 58 anni, al codice Rocco. La nuova procedura attua i principi della Costituzione e realizza i 105 principi e criteri direttivi prefissati dal legislatore delegante nell'articolo 2 della legge 81/1987. I meccanismi procedurali per la riaffermazione del precetto penale violato dal reato tentano, nel nuovo sistema, di conciliare la lotta al crimine con i diritti di difesa dell'inquisito e, più in generale, con il rispetto dei diritti e della libertà di tutti, in modo da favorire lo sviluppo della personalità dei singoli e la crescita sociale della collettività, nei.

più ampi spazi possibili di libertà generale.Il codice di procedura penale è il sistema normativo che in un paese è destinato a recepire più celermentei mutamenti delle esigenze della collettività. Da tale sensibilità non è rimasto immune il nuovo codice dirito il quale, partorito in un periodo di relativa tranquillità sociale, era informato a principi palesementeaccusatori e garantisti. Successivamente, dovendo trovare applicazione in un momento di recrudescenzadella criminalità, soprattutto mafiosa, ha subito innumerevoli modifiche, attraverso lo strumento delladecretazione d’urgenza, che ha snaturato il nuovo rito, restituendogli in parte marcati tratti inquisitori.Solo di recente, la legge sul giusto processo ha riportato il codice nell’alveo del sistema accusatorio.In ogni caso il nuovo rito penale ha innovato profondamente non solo i riti delle aule giudiziarie, e forseancor più, la fase

delle indagini, responsabile della raccolta delle prove e dell'indirizzo dell'azione penale. Il suo ruolo è quello di garantire l'interesse pubblico e di perseguire i reati. Il difensore, invece, ha un ruolo diverso e più responsabilizzato. È chiamato a prendere decisioni in merito ai riti alternativi, che possono definire anticipatamente la contesa giudiziaria. La sua funzione è quella di tutelare gli interessi del proprio assistito e di garantire un processo equo. La verifica processuale delle ipotesi normative di reato si discosta dal sistema inquisitorio del codice Rocco. Questo codice è stato profondamente modificato da numerose novelle legislative e da importanti decisioni della Corte costituzionale. Il processo Vassalli si caratterizza per la sua natura tendenzialmente accusatoria e per l'importanza della fase dibattimentale. È in questa fase che si svolge l'acquisizione e la valutazione delle prove. Il processo è caratterizzato da una procedura di parti, che sono poste su un piano di potenziale parità dialettica. Nella fase pre-processuale delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero ha un ruolo predominante. È lui il responsabile delle indagini e della raccolta delle prove. Il suo compito è quello di garantire l'interesse pubblico e di perseguire i reati.

Dell'azione penale, ma quando si devono compiere atti che toccano l'individuo, la sua presenza scompare a seguito dell'intervento del giudice per le indagini preliminari.

Il codice Vassallisi segnala per la pragmaticità di ispirazione vagamente anglosassone e per la ricchezza di riti procedimentali, in modo che ogni vicenda umana trovi il modello ad essa processualmente più congruo, al fine dello snellimento delle forme processuali e della concreta adeguatezza della sanzione penale.

Caratteri generali del processo.

I termini di procedimento, processo, procedura esprimono tutti l'idea del procedere, del proseguire, del susseguirsi in ordinata e prestabilita sequela. I suddetti termini non sono sinonimi, anche se nella prassi vengono intesi come tali.

Il procedimento penale è una species del vaso genus di procedimento. Il concetto astratto, elaborato in sede di teoria generale del diritto, è stato costruito, con metodo deduttivo, raccogliendo i

caratteri comuni ai vari tipi di procedimento. Ognuno di questi riti si caratterizza per la particolarità della branca di diritto sostanziale, che ne costituisce la finalità ultima, ma tutti hanno in comune gli elementi della:

  • Strumentalità. Attiene alla funzione subordinata del diritto processuale rispetto al corrispondente diritto sostanziale.
  • Formalità. Riguarda il modo di essere, la ritualità, la veste, le forme attraverso cui le attività si manifestano.
  • Giurisdizionalità. Si riferisce alla presenza nel processo di un organo obiettivo ed imparziale, con poteri di decidere e giudicare, con effetto obbligatorio e vincolante.

Ciascuno dei tre caratteri fondamentali esercita un ruolo variabile, per incidenza e rilevanza, a seconda del ramo di diritto sostanziale cui attiene.

La strumentalità del processo penale.

La strumentalità, insita in qualsiasi specie di processo, in tale rito si specializza nei confronti del

dirittopenale: il processo penale è strumentale all'applicazione della norma sostanziale punitiva. Questa strumentalità ha una pregnanza più intensa che altrove in quanto il mezzo processuale è necessariamente indefettibile per l'attuazione della norma penale, a differenza di quanto avviene in altri rami del diritto. In caso di illecito civile, l'autore può volontariamente assoggettarsi alle responsabilità conseguenziali, spontaneamente, senza necessità di essere convenuto in giudizio innanzi al giudice civile. Quando anche il relativo processo è stato iniziato, alle parti è data facoltà di provocarne l'estinzione. Il procedimento disciplinare, in particolare in materia di applicazioni di sanzioni disciplinari in materia di pubblico impiego, viene definito attraverso l'attività amministrativa compiuta qualora l'atto non sia impugnato dinnanzi al giudice amministrativo. Questi, però,ha poteri di annullamento o cassatori, esercitando un sindacato sul tipo o sull'entità della sanzione disciplinare inflitta dalla Pubblica Amministrazione. Nel procedimento penale, alle parti non è dato accordarsi sulla sussistenza dell'illecito penale e sulla sanzione conseguenziale, spettando alla necessitata cognizione del giudice il giudizio sull'uno e sull'altro profilo. Il giudice penale non esercita il controllo su pene applicate da organi di diversa natura, ma egli stesso determina ed applica la pena. Non essendo consentito al giudice penale farsi arbitro del lecito o dell'illecito, la strumentalità del processo innanzi a lui azionato implica la sussistenza della norma sostanziale da applicare, non essendo consentito al giudice di creare la norma punitiva. È, invece, il giudice ad essere sottoposto alla legge, sostanziale o procedurale, che egli applica; legge che può, però, anche sopravvenire o mutare nel corso delprocedimento (successione di leggi nel tempo). La strumentalità del processo penale, pur nella sua necessarietà, non sempre realizza la sua funzione tipica della concreta applicazione della legge penale sostanziale. Questa è la finalità perseguita, ma il suo conseguimento è eventuale. Il procedimento penale si propone: Come obiettivo preliminare, la determinazione sull'esercizio o meno dell'azione penale, ossia della possibile formulazione dell'imputazione al cospetto del giudice. Come obiettivo penale il conseguimento della decisione sul merito dell'incolpazione effettuata. Lo strumento del processo può non pervenire mai al giudizio di merito (condanna o proscioglimento) e, quindi, all'effettiva applicazione della norma penale, allorché ragioni di indole processuale impediscono l'inizio o il prosieguo dell'azione penale, ovvero eventi di natura sostanziale impediscono di scendere al vaglio di.

merito nell'accusa contestata.

La formalità del processo penale.

Il processo penale è la sede in cui il rigore delle forme ha avuto, in passato, la sua massima espressione come fatto rituale, linguaggio esoterico o rito sacrale. Anche se tale impronta è oggi è quasi completamente svanita, permane l'esigenza del rispetto delle forme processuali, nella loro progressiva successione, garantito da sanzioni processuali.

Il processo penale non può ridursi a pura espressione formale.

La giurisdizionalità del processo penale.

L'esercizio della giurisdizione è una delle tre principali funzioni dello Stato, unitariamente alla funzione legislativa ed amministrativa. Può essere definita come la potestà dello Stato volta a garantire la concreta applicazione dell'ordinamento attraverso l'opera di un giudice.

La giurisdizione penale ha per oggetto l'eventuale accertamento della responsabilità per la

Commissione di un fatto costituente reato, con la conseguente applicazione delle sanzioni penali. Stabilisce l'articolo 1 cpp che la giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalla legge di ordinamento giudiziario, di regola sono i giudici ordinari a esercitare la giurisdizione penale. Sono però previsti casi di giurisdizione speciale, quali il tribunale militare per i reati militari e la Corte costituzionale.

L'esercizio della funzione giurisdizionale è presidiata da garanzie costituzionali, dettate sia a tutela dell'imparzialità del giudice, che delle garanzie dell'imputato e delle altre parti:

  • La giustizia è amministrata in nome del popolo italiano, da giudici soggetti solo alla legge.
  • La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente.
  • Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, secondo le norme sulla competenza. È vietata l'istituzione di giudici speciali.

Cioè nominati dopo la commissione del fatto, per giudicare esclusivamente quel fatto. La libertà personale è inviolabile e può essere limitata solo per ordine motivato dell'autorità giudiziaria.

La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato per legge.

Centrale nel processo è la figura del giudice, garante del rispetto delle regole. Non può avere giurisdizionalità senza giudice e che giudice, per definizione, è un soggetto imparziale, obiettivo ed indipendente, titolare di una molteplicità di poteri. Nel procedimento penale, a differenza di quanto avviene in altre specie di processi, sul giudice grava sempre la drammatica responsabilità di giudicare un proprio simile, incidendo sui beni fondamentali della libertà personale, dell'onorabilità, del patrimonio altrui. A seconda dei vari

sistemi penalprocessuali, diversa è l'ampiezza dei poteri del giudice: non sempre è a lui rimessa, nella sua interezza, la fase decisionale; quasi mai, la fase investigativa.
Dettagli
A.A. 2020-2021
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francesca ghione di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Voena Giovanni Paolo.