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Fasi del procedimento amministrativo

Fase decisoria = fase del procedimento amministrativo, in cui, sulla base del materiale acquisito nelle fasi precedenti, si adotta il provvedimento finale. Generalmente è la fase conclusiva del procedimento, salvo che il provvedimento perfetto non sia idoneo a produrre effetti giuridici, poiché in tal caso occorrerà l'ulteriore fase integrativa dell'efficacia.

Fase dell'iniziativa = fase propulsiva del procedimento amministrativo, che ne determina la giuridica apertura.

Fase integrativa dell'efficacia = fase eventuale del procedimento amministrativo, in cui sono poste in essere le operazioni che consentono di attribuire al provvedimento perfetto l'efficacia giuridica.

Fase istruttoria = fase del procedimento amministrativo, in cui l'amministrazione, anche con l'apporto collaborativo dei privati, acquisisce tutti i fatti e gli interessi necessari per effettuare una scelta operativa adeguata e congrua rispetto all'interesse pubblico.

Giustiziabilità (principio di) = principio che garantisce la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi coinvolti dall'azione amministrativa.

Giusto procedimento = principio fondamentale cui è informata la disciplina del procedimento amministrativo, che esprime la necessità del confronto dialettico tra interessi pubblici e privati coinvolti dall'azione amministrativa, al fine di una composizione degli interessi che tenga conto dei concreti rapporti (cfr., per tutti, partecipazione).

Illegittimità = invalidità per vizi di legittimità.

Illegittimità derivata = illegittimità che colpisce un provvedimento amministrativo di per sé conforme alla propria fattispecie legale, che risulta, tuttavia, invalido per i vizi di legittimità di atti che ne costituiscono il presupposto (es. occupazione d'urgenza illegittima per vizi della dichiarazione d'indifferibilità ed

urgenza dell'opera pubblica). Illegittimità originaria = illegittimità ordinaria del provvedimento amministrativo, che è stato adottato in violazione delle regole giuridiche, che disciplinano l'esercizio del potere amministrativo di cui è espressione, che vigevano al momento della sua adozione. Illegittimità parziale = illegittimità di una parte del provvedimento amministrativo che non si comunica all'intero atto (es. illegittima apposizione del termine). Illegittimità sopravvenuta = ipotesi discussa d'illegittimità legata al mutamento del quadro normativo di riferimento, che si verifichi dopo l'adozione del provvedimento. I casi, discussi, ma più fondati, sono quelli di una legge retroattiva che modifica la normativa regolatrice della fattispecie, rendendo il provvedimento non più conforme ad essa; e quello della sentenza della Corte Costituzionale che dichiari illegittima la normativa regolatrice

dell'effetto giuridico previsto dalla legge, senza necessità di ulteriori atti o adempimenti. Legittimità = conformità del provvedimento amministrativo alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Motivazione = obbligo per l'amministrazione di indicare le ragioni di fatto e di diritto che hanno portato alla decisione adottata. Proporzionalità = principio secondo il quale l'amministrazione deve adottare provvedimenti che siano adeguati e necessari per raggiungere il fine pubblico perseguito, evitando eccessi o restrizioni ingiustificate. Ragionevolezza = caratteristica del provvedimento amministrativo che deve essere conforme alla logica e al buon senso, senza contraddizioni o irrazionalità. Trasparenza = principio secondo il quale l'amministrazione deve agire in modo aperto e accessibile, fornendo informazioni chiare e comprensibili ai cittadini. Tutela = obbligo per l'amministrazione di garantire i diritti e gli interessi legittimi dei cittadini, assicurando un adeguato grado di tutela giuridica.deglieffetti giuridici, senza necessità di collaborazione da parte del destinatario. Inchiesta (strumento istruttorio dell') = strumento istruttorio straordinario (necessita di uno specifico atto istitutivo), che l'amministrazione usa per accertare o approfondire situazioni di fatto, per le quali si rende necessaria un'indagine specifica svolta da soggetti qualificati. Ne deriva che può essere utilizzato tanto per la verificazione quanto per l'elaborazione di fatti. Incompetenza assoluta = ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo, che consiste nell'esercizio da parte dell'autorità procedente di un potere di pertinenza di altri poteri dello Stato (es. una sentenza emessa da un dirigente del ministero), oppure di altro settore dell'amministrazione (es. ordine di demolizione di un immobile comunale emesso dal Provveditore agli studi). Ipotesi poco realista. Incompetenza relativa = vizio di legittimità del provvedimento amministrativo,

Provvedimento invalido, che riguarda aspetti vincolati dell'agire dell'amministrazione e che consiste nell'adozione del provvedimento da parte di un organo del complesso amministrativo competente, che, secondo le norme di organizzazione, per ragioni di materia, territorio o grado, non è l'effettivo titolare del potere di provvedere.

Inoppugnabilità (del provvedimento amministrativo) = caratteristica del provvedimento amministrativo imperativo, che esprime la sua inattaccabilità da parte dei privati legittimati dopo la scadenza dei termini per impugnarlo.

Inquisitorio (principio) = nell'ambito dell'istruttoria l'amministrazione, fermo l'obbligo di compiere le attività istruttorie previste dalla legge, è libera di (e deve) compiere tutte le attività che si rivelino necessarie ed utili per verificare rigorosamente i presupposti del suo agire e conoscere precisamente il contesto in cui si svolgerà la sua azione.

L'unico limite allo svolgimento delle attività istruttorie è dato dal divieto di aggravamento del procedimento che impone che l'uso delle attività istruttorie facoltative trovi causa nelle risultanze delle attività istruttorie obbligatorie. Intangibilità (del provvedimento amministrativo) = caratteristica del provvedimento imperativo, che esprime la sua immodificabilità in senso assoluto. Intesa = atto pluristrutturato che si distingue dal concerto non per profili formali, bensì per aspetti sostanziali: è una paritaria codeterminazione del contenuto dell'atto realizzata attraverso trattative, al termine delle quali, generalmente, l'autorità titolare del potere di emettere il provvedimento dà atto dell'intesa raggiunta. Interesse pubblico primario = interesse pubblico dell'amministrazione agente. Intimazione = atto amministrativo strumentale di avvertimento, che ha come destinatari i soggetti tenuti.

perlegge od ordine, all'osservanza di determinati obblighi e si traduce in uno "stimolo" all'ottemperanza.

Invalidità (del provvedimento amministrativo) = non conformità del provvedimento al complesso delle regole, giuridiche e non, che disciplinano l'esercizio del potere amministrativo di cui l'atto è espressione, che causa l'inidoneità del provvedimento a soddisfare l'interesse pubblico alla cura del quale tale potere è preordinato (c.d. difformità dal modello legale).

Invalidità per vizi di legittimità = invalidità per violazione delle regole giuridiche che disciplinano l'esercizio del potere amministrativo (di cui il provvedimento è espressione).

Invalidità per vizi di merito = invalidità per violazione delle regole non giuridiche di convenienza, opportunità e buon andamento dell'azione amministrativa che disciplinano l'esercizio del

potere amministrativo (di cui il provvedimento è espressione). Irregolarità (del provvedimento amministrativo) = difformità dal modello legale che non comporta la violazione dell'interesse pubblico tipico, ma di altri interessi pubblici (es. mancata indicazione dell'autorità a cui ricorrere). Ispezione (strumento istruttorio dell') = strumento istruttorio che l'amministrazione utilizza per acquisire direttamente, attraverso persone a ciò incaricate, notizie su fatti o persone. Strumento utile, per lo più, alla verifica dei fatti. Istruttoria aperta = è l'istruttoria alla quale tutti possono partecipare con il loro apporto collaborativo, proponendo osservazioni, che rappresentano od evidenziano fatti, forniscono dati.... Istruttoria chiusa = istruttoria alla quale non sono ammessi a partecipare i privati (es. art. 7, comma 1, l.n.241/90), salvo solo l'esercizio del diritto d'accesso. Istruttoria in

contraddittorio = istruttoria alla quale possono partecipare con il loro apporto collaborativo solo i soggetti che saranno investiti dagli effetti del provvedimento. Si tratta del principio generale, che soffre le limitazioni poste dall'art. 13 l.n. 241/90.

Istruttoria riservata = istruttoria alla quale non sono ammessi a partecipare i privati, che soffrono anche un'attenuazione del diritto d'accesso (art. 24, comma 2, lett. d, l.n. 241/90).

Istruttoria segreta = istruttoria alla quale non sono ammessi a partecipare i privati, che soffrono anche l'impossibilità di esercitare il diritto d'accesso (art. 24, comma 1 e 2, lett a, b, c, l.n. 241/90).

Legalità (principio di) = l'azione amministrativa deve essere sussumibile nella normativa che ne ha dettato la disciplina.

Legalità formale (principio di) = l'azione amministrativa deve svolgersi nei limiti dell'autorizzazione legislative e nel rispetto dei principi che presiedono

all'esercizio della funzione amministrativa. Legalità sostanziale (principio di) = l'azione amministrativa deve svolgersi secondo le procedure, le forme poste dal legislatore e può avere soltanto i contenuti e gli effetti giuridici da quest'ultimo previsti. Licenze = termine, che secondo la dottrina maggioritaria, è sinonimo di provvedimento amministrativo ampliativo di natura autorizzatoria, privo di autonomia concettuale. Licitazione privata = nell'ambito del procedimento di evidenza pubblica, sistema di scelta del contraente della P.A., utilizzato prevalentemente nei contratti passivi (acquisti, appalti...), che consiste in una gara, che a differenza dell'asta pubblica, è riservata ai soggetti invitati dall'amministrazione. Torna all'inizio Manifesta ingiustizia = sintomo dell'eccesso di potere, che si traduce nella pura e semplice irragionevolezza del provvedimento, sempre rispetto alle regole che presiedono.all'esercizio del potere di cui è espressione (prima fra tutte, la procedimentalizzazione dell'azione amministrativa). È la figura che si pone al confine tra invalidità per vizi di legittimità ed invalidità per vizi di forma.
Dettagli
Publisher
A.A. 2008-2009
25 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher melody_gio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Liguori Fiorenzo.