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Il procedimento amministrativo

I principi

I principi enunciati dalla l. 241/1990 indicano che la pubblica amministrazione è retta dai criteri di economicità, di efficacia, pubblicità e trasparenza.

L’azione è economica quando il perseguimento degli obiettivi avviene con il minor impiego possibile di mezzi personali, finanziari e procedimentali. L’economicità si traduce nell’esigenza di non aggravamento del procedimento.

L’efficacia è il rapporto tra obiettivi prefissati e obiettivi conseguiti ed esprime la necessità che la pubblica amministrazione miri al perseguimento nel miglior modo possibile delle finalità ad essa affidate.

La pubblicità implica da un lato la preordinazione dell’attività dell’amministrazione alla soddisfazione di interessi pubblici e dall’altro richiede la trasparenza dell’amministrazione stessa e della sua azione.

Applicazione concreta del principio di pubblicità e trasparenza è costituita dal diritto d’accesso ai documenti amministrativi, l’istituto della partecipazione al procedimento e della motivazione del provvedimento.

L’art. 1 non richiama il principio di efficienza (rapporto tra mezzi impiegati e obiettivi perseguiti), ma compare nel 3 bis (telematica per maggiore efficienza).

Ci è poi un richiamo mobile ai principi dell’ordinamento comunitario.

Le fasi

1. Iniziativa

L’iniziativa può essere ad istanza di parte o d’ufficio. L’iniziativa ad istanza è caratterizzata dal fatto che il dovere di procedere sorge a seguito dell’atto di impulso proveniente da un soggetto privato oppure da un soggetto pubblico diverso dall’amministrazione cui è attribuito il potere, o da un organo differente da quello competente a provvedere.

Negli ultimi due casi l’istanza consiste in un atto amministrativo: più esattamente si deve parlare di richiesta o proposta. Quest’ultima è atto d’iniziativa avente anche contenuto valutativo, con cui si suggerisce l’esplicazione di una certa attività. Essa può essere vincolante o non vincolante. Se vincolante, la proposta comporta il dovere dell’amministrazione procedente di conformarsi alla stessa e dunque di far proprio il contenuto dell’atto proposto. Ove si tratti di proposta non vincolante si ritiene sussistente la possibilità dell’amministrazione di valutare l’opportunità di esercitare il potere o di non seguirla.

La richiesta è l’atto di iniziativa consistente in una manifestazione di volontà, mediante il quale un’autorità sollecita ad altro soggetto pubblico l’emanazione di un determinato atto amministrativo. L’istanza in senso proprio proviene dal solo cittadino ed è espressione della sua autonomia privata. Tutte le ipotesi, ad eccezione della proposta non vincolante, sono caratterizzate dal fatto che sorge quale effetto endoprocedimentale il dovere per l’amministrazione di procedere. A fronte dell’istanza, l’amministrazione può rilevarne l’erroneità o l’incompletezza; in tale ipotesi, prima di rigettare l’istanza, essa deve procedere alla richiesta di rettifica (principio di sanabilità delle istanze dei privati).

Il dovere per l’amministrazione sorge soltanto quando l’ordinamento riconosca la sussistenza di una posizione qualificata in capo al privato; in caso contrario, l’atto del privato non si configura come istanza ma come denuncia, mediante la quale si rappresenta una data situazione di fatto all’amministrazione. L’istanza d’ufficio è prevista dall’ordinamento nelle ipotesi in cui il tipo di interessi pubblici affidati alla cura dell’amministrazione, ovvero il corretto e continuo esercizio del potere-dovere attribuito al soggetto pubblico esiga che questi si attivi automaticamente al ricorrere di alcuni presupposti, indipendentemente dalla sollecitazione proveniente da soggetti esterni.

2. Istruttoria

È la fase del procedimento funzionalmente volta all’accertamento dei fatti e dei presupposti del provvedimento e all’acquisizione e alla valutazione degli interessi implicati dall’esercizio del potere. Essa è condotta dal responsabile del procedimento.

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Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

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