Presidente della Repubblica
Il ruolo di presidente della repubblica
Il ruolo di Presidente della Repubblica è disciplinato in Costituzione: artt. 83 – 91 Cost. (è richiamato anche in altri articoli). Ruolo molto complesso e articolato. Organo di garanzia politica.
Requisiti per l'eleggibilità (art. 84 Cost.)
- 50 anni di età
- Cittadinanza italiana
- Pieno godimento dei diritti civili e politici
L'elezione (art. 83 Cost.)
Parlamento in seduta comune integrato, esclusivamente per questa occasione da 3 delegati per ogni regione, 1 per la Valle d’Aosta. Scrutinio segreto, maggioranza dei 2/3. Dopo il terzo scrutinio basta la maggioranza assoluta. Entra in carica dopo il giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione, di fronte al Parlamento in seduta comune.
La carica di Presidente della Repubblica è incompatibile con ogni altra carica. Resta in carica per 7 anni, può essere rieletto.
-
Il Presidente della Repubblica
-
Il Presidente della Repubblica
-
Il Presidente della Repubblica
-
Il presidente della Repubblica