Capitolo 14: Il potere giudiziario
Con l'entrata in vigore della costituzione repubblicana, il nostro sistema giudiziario si è presentato come un sistema particolarmente articolato composto da:
- Giudici ordinari
- Giudici amministrativi
- Giudici in materia contabile
- Giudici in materia tributaria
- Giudici militari
La costituzione ha previsto due principi fondamentali per assicurare al cittadino l'imparzialità e la terzietà del giudice che deve decidere su una determinata controversia. Il primo riguarda la dichiarazione che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, e il secondo impone il divieto di istituire giudici speciali o giudici straordinari, salvo i casi previsti dall'art 102 cost (consiglio di stato, corte dei conti e tribunali militari).
Ma le novità più interessanti si registrano sul fronte della disciplina e della garanzia dei rapporti tra giudici e altri poteri dello stato (indipendenza esterna) e i rapporti fra singolo magistrato e struttura organizzativa interna (indipendenza interna). La costituzione ha previsto per garantire e tutelare l'indipendenza esterna dei giudici, l'istituzione del C.S.M., un organo di natura amministrativa, con funzioni precedentemente affidate al ministro della giustizia (fatto questo per togliere funzioni delicate dal potere del governo).
Sotto il secondo profilo invece, ossia quello dell'indipendenza interna, la costituzione ha istituito due principi fondamentali per tutelare e garantire la posizione del singolo magistrato: il principio della inamovibilità (divieto di sospensione del servizio o qualsiasi altra forma di limitazione senza un previo consenso del C.S.M.), e il principio che implica il divieto di operare distinzioni di scala gerarchica o di qualsiasi altro tipo fra i magistrati, se non in ragione alle diversità di funzioni ad essi assegnate.
La struttura dell'ordinamento giudiziario
1. Giudici ordinari (civile-penale): il riparto delle competenze affidate ai giudici è stabilito dalla legge in base alle materie oggetto di esame e in base al territorio entro il quale un giudice può esercitare le sue funzioni. Infatti, in relazione a quest'ultime, un giudice entrerà a far parte dell'organo giudicante o dell'organo requirente.
In materia civile, gli organi giudicanti di primo grado sono: il giudice di pace (giudice onorario) e il tribunale; la sentenza del giudice di pace può comunque essere impugnata dinanzi al tribunale, mentre la sentenza del tribunale può essere impugnata dinanzi alla corte d'appello (giudice collegiale di secondo grado).
In materia penale, invece, gli organi giudicanti in sede di primo grado sono: il giudice di pace, il tribunale e la corte d'assise (organo collegiale), mentre si può fare ricorso in sede di secondo grado alla corte d'appello per sentenza del giudice di pace o del tribunale, e alla corte d'assise d'appello in seguito a una sentenza della corte d'assise. Eventualmente, in ultima istanza, si può fare ricorso alla cassazione (presente solo a Roma).
Oltre agli organi giudicanti, esiste un altro tipo di organo, e cioè l'organo requirente (pubblico ministero PM), la cui funzione non è quella di decidere sulla controversia, ma preparatoria e di stimolo nell'interesse generale della giustizia o volte alla tutela di posizioni soggettive altrimenti indifese. Il pubblico ministero è rappresentato dalla procura della repubblica in tutti i tribunali, dalle procure generali in tutte le corti d'appello e dalla procura generale presso la corte di cassazione.
Gli organi requirenti nel nostro sistema giudiziario agiscono nell'interesse generale della giustizia e non per la finalità di far punire una determinata persona. Sia gli organi requirenti, sia quelli giudicanti hanno lo stesso profilo riguardo al loro "status" e la loro indipendenza è garantita dal C.S.M.
2. I giudici amministrativi: anche per i giudici amministrativi vige il principio del doppio grado di giurisdizione (giustizia), infatti in ogni capoluogo di regione è presente il TAR (tribunale amministrativo regionale).
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