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Ma le novità più interessanti si registrano sul fronte della disciplina e della garanzia dei rapporti tra
giudici ed altri poteri dello stato (indipendenza esterna) e i rapporti fra singolo magistrato e struttura
organizzativa interna (indipendenza interna). La costituzione ha previsto per garantire e tutelare
l'indipendenza esterna dei giudici ,l'istituzione del C.S.M ,un organo di natura amministrativa ,con
funzione precedentemente affidate al ministro della giustizia.(fatto questo per togliere funzioni
delicate dal potere del governo). Sotto il secondo profilo invece , ossia quello dell'indipendenza
interna la costituzione ha istituito due principio fondamentali per tutelare e garantire la posizione
del singolo magistrato, e cioè il principio della inamovibilità(divieto di sospensione del servizio o
qualsiasi altra forma di limitazione senza un previo consenso del C.S.M), e il principio che implica
il divieto di operare distinzioni di scala gerarchica o di qualsiasi altro tipo fra i magistrati , se non in
ragione alle diversità di funzioni ad essi assegnate.
“La struttura dell'ordinamento giudiziario”
1-Giudici ordinari(civile-penale) : il riparto delle competenze affidate ai giudici è stabilito dalla
legge in base alle materie oggetto di esame e in base al territorio entro il quale un giudice può
esercitare le sue funzioni , infatti in relazione a quest'ultime un giudice entrerà a far parte
dell'organo giudicante o dell'organo requirente.
In materia civile gli organi giudicanti di primo grado sono : il giudice di pace (giudice onorario) e il
tribunale; la sentenza del giudice di pace può comunque essere impugnata dinanzi al tribunale,
mentre la sentenza del tribunale può essere impugnata dinanzi alla corte d'appello(giudice
collegiale di secondo grado).
In materia penale invece gli organi giudicanti in sede di primo grado sono: il giudice di pace, il
tribunale e la corte d'Assise(organo collegiale), mentre si può fare ricorso in sede di secondo
grado alla corte d'appello per sentenza del giudice di pace o del tribunale, e alla corte d'Assise
d'appello in seguito ad una sentenza della corte d'Assise.
Eventualmente in ultima istanza si può fare ricorso alla cassazione (presente solo a Roma).
Oltre agli organi giudicanti esiste un altro tipo di organo e cioè l'organo requirente(pubblico
ministero PM), la cui funzione non è quella di decidere sulla controversia ,ma preparatoria e di
stimolo nell'interesse generale della giustizia o volte alla tutela di posizione soggettive altrimenti
indifese. Il pubblico ministero è rappresentato dalla procura della repubblica in tutti i tribunali,
dalle procure generali in tutte le corti d'appello e dalla procura generale presso la corte di
cassazione.
Gli organi requirenti nel nostro sistema giudiziario agiscono nell'interesse generale della giustizia e
non per la finalità di far punire una determinata persona. Sia gli organi requirenti , sia quelli
giudicanti hanno lo stesso profilo riguardo al loro “status” e la loro indipendenza è garantita dal
C.S.M.
2-I Giudici amministrativi: anche per i giudici amministrativi vige il principio del doppio grado di
giurisdizione(giustizia), infatti in ogni capoluogo di regione è presente il TAR(tribunale
amministrativo regionale), organo di primo grado e il Consiglio di stato ,organo di secondo grado ,
dinanzi al quale può essere presentata una sentenza del TAR. Sia il TAR che il consiglio di stato
sono organi collegiali. Il codice del processo amministrativo è contenuto nel D.Lgs 104/2010.
3-I Giudici in materia contabile: il giudice in materia contabile è la Corte dei Conti la quale
esercita funzioni di controllo e giurisdizionali. In base a quest'ultime, dopo l'istituzione delle sezioni
regionali della corte ,è stato introdotto anche in questo caso il doppio grado di giurisdizione. Infatti
contro le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali si può ricorrere alle sezioni giurisdizionali
centrali. L'art 103 cost , dichiara che la corte dei conti ha giurisdizione nelle materie contabili e
nelle altre previste dalla legge.
4-I Giudici in materia tributaria:(DD.Lgs. 545-546/1992) disciplinano e regolano il
funzionamento degli organi speciali in materia di giustizia tributaria. I giudici in materia tributaria
sono le commissioni tributarie che si dividono in commissioni provinciali e commissioni
regionali. Entrambe hanno una composizione mista , e cioè da magistrati, avvocati,giudici togati .
In in questo caso vige il principio del doppio grado di giurisdizione in quanto una sentenza della
commissione provinciale può essere impugnata davanti alla commissione regionale ed
eventualmente una sentenza di quest'ultima può essere presentata in cassazione.
5-I Giudici militari: l'art 103 cost ha confermato la competenza in campo di giustizia militare ai
tribunali militari , organi di primo grado , in grado di giudicare i reati connessi dalle forze armate
non solo durante il periodo di guerra ma anche durante quello di pace. Anche in questo caso vige il
principio del doppio grado di giurisdizione, infatti è stato istituito un giudice di secondo grado ,la
corte militare d'appello , alla quale è possibile far ricorso dopo una sentenza negativa da parte del
tribunale militare. Si è previsto anche in questo caso la possibilità di ricorrere in cassazione e si
istituito presso la medesima l'ufficio del pubblico ministero militare. La giustizia militare è
contenuta nel codice dell'ordinamento militare (D.Lgs 66/2010).
6-Corte di Cassazione: A chiusura del nostro sistema giudiziario opera la corte di cassazione
(giudice collegiale) presente a Roma. Essa è articolata in tre sezioni (penali,civili e del lavoro) e
giudica solamente i ricorsi fatti per violazioni di legge da parte degli organi giudicanti e non in
merito alla decisione presa rispetto alla controversia (in tema di giurisdizione, attribuzione e
conflitti di competenza). La cassazione svolge una funzione “nomofilattica” , e cioè di assicurare
l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge da parte dei giudici.
“mezzi alternativi per risolvere le controversie :l'arbitrato e la mediazione”
Oltre che dagli organi giurisdizionali , le controversie possono essere decise anche da altri organi
che non fanno parte del sistema giudiziario , i cosiddetti giudici privati(o arbitri). Sulla base del
principio dell'autonomia privata, un privato può affidare a un soggetto terzo ,la risoluzione di
determinate controversie(civili , commerciali). Esistono due tipi di arbitrati: arbitrato rituale e
arbitrato irrituale; il primo riconosce alla sentenza dell'arbitro gli stessi effetti della sentenza del
giudice e che possa essere soggetta agli stessi controlli, mentre nel secondo tipo, la decisione
dell'arbitro ha subito valore vincolante ed è soggetta ai controlli propri dei contratti. Il “lodo” e cioè
la decisione degli arbitri deve avvenire entro 180 giorni.
La mediazione può essere :obbligatoria, facoltativa , giudiziale.
“Lo status dei magistrati :l'accesso alla magistratura e la formazione dei giudici”
Il principio generale di riferimento per l'accesso alla carica di magistrato è quello relativo al
concorso pubblico, fatta eccezione a due principi che prevedono tale accesso, e sono: la prima la
possibilità che il legislatore disponga l'istituzione di magistrati ordinari(giudice di pace) , la seconda
prevede che su designazione del C.S.M vengono chiamati a ricoprire l'ufficio di consigliere di
cassazione ,per meriti insigni , professori universitari in materie giuridiche o avvocati con almeno
15 anni di esercizio. Salvo queste due eccezioni . L'accesso alla carica di magistrato avviene come
abbiamo detto tramite concorso pubblico, al quale possono partecipare tutti coloro che sono in
possesso di una laurea in giurisprudenza, o dottorato di ricerca o soggetti che abbiamo svolto
funzioni direttive in pubbliche amministrazioni per un certo numero di anni. Le eccezioni illustrate
precedentemente sono di rara applicazione, ma di recente abbiamo assistito all'istituzione del
giudice onorario e cioè il giudice di pace , eletto con decreto del presidente della repubblica , previa
deliberazione del C.S.M , su proposta del consiglio giudiziario per territorio. Questo giudice
onorario dura in carica 4 anni e può essere rieletto una solo volta. Una presenza di giudici laici
viene riscontrata anche nel tribunale dei minorenni (biologi , psichiatri ) e anche nelle corti d'assise
(giudici popolari , estratti a sorte tra i cittadini).
“la mobilità interna dei magistrati”
Nel corso del tempo ,la disciplina relativa alla mobilità interna dei magistrati è mutata un gran
numero di volte , da un sistema articolato in una serie di passaggi selettivi , siamo passati ad un
sistema basato sull'automaticità del passaggio da una qualifica all'altra sulla base dell'anzianità di
servizio. Questa disciplina ha portato non poche discussioni , e numerose critiche per il fatto di aver
eliminato ogni possibile forma di accertamento delle reali capacità dei singoli magistrati, cosi è
stata trovata una soluzione al caso , rappresentata dalla legge 111/2007 , la quale prevede la
sottoposizione di tutti i magistrati a valutazioni di professionalità ogni 4 anni, su parametri imposti
dal C.S.M. Oltre all'aspetto della mobilità interna è stato ridisciplinato anche l'aspetto riguardante la
formazione dei magistrati , infatti è stato istituita la scuola superiore della magistratura che il
compito di fare corsi di aggiornamento e di formazione ai magistrati . Per ciò che attiene alla
mobilità interna dei giudici amministrativi , essa non si discosta da questa , la differenza attiene
soltanto all'accesso al consiglio di stato, in relazione al quale meta dei componenti sono riservati ai
consiglieri dei TAR , ¼ è riservato al concorso pubblico, e ¼ è riservato alla nomina con decreto del
presidente della repubblica , previa deliberazione del consiglio dei ministri.
“Il consiglio superiore della magistratura , quale organo di garanzia dell'indipendenza esterna dei
giudici ordinari: la composizione”
La garanzia dell'indipendenza esterna dei giudici ordinari è affidata al C.S.M ,un organo composto
da membri elettivi e membri di diritto. L'organo è composta da 27 membri , dei quali 8 eletti dal
parlamenti in seduta comune , 16 eletti dai magistrati delle varie categorie e 3 membri di diritto (il
presidente della repubblica , che presiede l'organo , il primo presidente della corte di cassazione e il
procuratore generale di cassazione). I membri elettivi durano in carica 4 anni e non s