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Il potere Giudiziario Pag. 1
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Estratto del documento

Ma le novità più interessanti si registrano sul fronte della disciplina e della garanzia dei rapporti tra

giudici ed altri poteri dello stato (indipendenza esterna) e i rapporti fra singolo magistrato e struttura

organizzativa interna (indipendenza interna). La costituzione ha previsto per garantire e tutelare

l'indipendenza esterna dei giudici ,l'istituzione del C.S.M ,un organo di natura amministrativa ,con

funzione precedentemente affidate al ministro della giustizia.(fatto questo per togliere funzioni

delicate dal potere del governo). Sotto il secondo profilo invece , ossia quello dell'indipendenza

interna la costituzione ha istituito due principio fondamentali per tutelare e garantire la posizione

del singolo magistrato, e cioè il principio della inamovibilità(divieto di sospensione del servizio o

qualsiasi altra forma di limitazione senza un previo consenso del C.S.M), e il principio che implica

il divieto di operare distinzioni di scala gerarchica o di qualsiasi altro tipo fra i magistrati , se non in

ragione alle diversità di funzioni ad essi assegnate.

“La struttura dell'ordinamento giudiziario”

1-Giudici ordinari(civile-penale) : il riparto delle competenze affidate ai giudici è stabilito dalla

legge in base alle materie oggetto di esame e in base al territorio entro il quale un giudice può

esercitare le sue funzioni , infatti in relazione a quest'ultime un giudice entrerà a far parte

dell'organo giudicante o dell'organo requirente.

In materia civile gli organi giudicanti di primo grado sono : il giudice di pace (giudice onorario) e il

tribunale; la sentenza del giudice di pace può comunque essere impugnata dinanzi al tribunale,

mentre la sentenza del tribunale può essere impugnata dinanzi alla corte d'appello(giudice

collegiale di secondo grado).

In materia penale invece gli organi giudicanti in sede di primo grado sono: il giudice di pace, il

tribunale e la corte d'Assise(organo collegiale), mentre si può fare ricorso in sede di secondo

grado alla corte d'appello per sentenza del giudice di pace o del tribunale, e alla corte d'Assise

d'appello in seguito ad una sentenza della corte d'Assise.

Eventualmente in ultima istanza si può fare ricorso alla cassazione (presente solo a Roma).

Oltre agli organi giudicanti esiste un altro tipo di organo e cioè l'organo requirente(pubblico

ministero PM), la cui funzione non è quella di decidere sulla controversia ,ma preparatoria e di

stimolo nell'interesse generale della giustizia o volte alla tutela di posizione soggettive altrimenti

indifese. Il pubblico ministero è rappresentato dalla procura della repubblica in tutti i tribunali,

dalle procure generali in tutte le corti d'appello e dalla procura generale presso la corte di

cassazione.

Gli organi requirenti nel nostro sistema giudiziario agiscono nell'interesse generale della giustizia e

non per la finalità di far punire una determinata persona. Sia gli organi requirenti , sia quelli

giudicanti hanno lo stesso profilo riguardo al loro “status” e la loro indipendenza è garantita dal

C.S.M.

2-I Giudici amministrativi: anche per i giudici amministrativi vige il principio del doppio grado di

giurisdizione(giustizia), infatti in ogni capoluogo di regione è presente il TAR(tribunale

amministrativo regionale), organo di primo grado e il Consiglio di stato ,organo di secondo grado ,

dinanzi al quale può essere presentata una sentenza del TAR. Sia il TAR che il consiglio di stato

sono organi collegiali. Il codice del processo amministrativo è contenuto nel D.Lgs 104/2010.

3-I Giudici in materia contabile: il giudice in materia contabile è la Corte dei Conti la quale

esercita funzioni di controllo e giurisdizionali. In base a quest'ultime, dopo l'istituzione delle sezioni

regionali della corte ,è stato introdotto anche in questo caso il doppio grado di giurisdizione. Infatti

contro le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali si può ricorrere alle sezioni giurisdizionali

centrali. L'art 103 cost , dichiara che la corte dei conti ha giurisdizione nelle materie contabili e

nelle altre previste dalla legge.

4-I Giudici in materia tributaria:(DD.Lgs. 545-546/1992) disciplinano e regolano il

funzionamento degli organi speciali in materia di giustizia tributaria. I giudici in materia tributaria

sono le commissioni tributarie che si dividono in commissioni provinciali e commissioni

regionali. Entrambe hanno una composizione mista , e cioè da magistrati, avvocati,giudici togati .

In in questo caso vige il principio del doppio grado di giurisdizione in quanto una sentenza della

commissione provinciale può essere impugnata davanti alla commissione regionale ed

eventualmente una sentenza di quest'ultima può essere presentata in cassazione.

5-I Giudici militari: l'art 103 cost ha confermato la competenza in campo di giustizia militare ai

tribunali militari , organi di primo grado , in grado di giudicare i reati connessi dalle forze armate

non solo durante il periodo di guerra ma anche durante quello di pace. Anche in questo caso vige il

principio del doppio grado di giurisdizione, infatti è stato istituito un giudice di secondo grado ,la

corte militare d'appello , alla quale è possibile far ricorso dopo una sentenza negativa da parte del

tribunale militare. Si è previsto anche in questo caso la possibilità di ricorrere in cassazione e si

istituito presso la medesima l'ufficio del pubblico ministero militare. La giustizia militare è

contenuta nel codice dell'ordinamento militare (D.Lgs 66/2010).

6-Corte di Cassazione: A chiusura del nostro sistema giudiziario opera la corte di cassazione

(giudice collegiale) presente a Roma. Essa è articolata in tre sezioni (penali,civili e del lavoro) e

giudica solamente i ricorsi fatti per violazioni di legge da parte degli organi giudicanti e non in

merito alla decisione presa rispetto alla controversia (in tema di giurisdizione, attribuzione e

conflitti di competenza). La cassazione svolge una funzione “nomofilattica” , e cioè di assicurare

l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge da parte dei giudici.

“mezzi alternativi per risolvere le controversie :l'arbitrato e la mediazione”

Oltre che dagli organi giurisdizionali , le controversie possono essere decise anche da altri organi

che non fanno parte del sistema giudiziario , i cosiddetti giudici privati(o arbitri). Sulla base del

principio dell'autonomia privata, un privato può affidare a un soggetto terzo ,la risoluzione di

determinate controversie(civili , commerciali). Esistono due tipi di arbitrati: arbitrato rituale e

arbitrato irrituale; il primo riconosce alla sentenza dell'arbitro gli stessi effetti della sentenza del

giudice e che possa essere soggetta agli stessi controlli, mentre nel secondo tipo, la decisione

dell'arbitro ha subito valore vincolante ed è soggetta ai controlli propri dei contratti. Il “lodo” e cioè

la decisione degli arbitri deve avvenire entro 180 giorni.

La mediazione può essere :obbligatoria, facoltativa , giudiziale.

“Lo status dei magistrati :l'accesso alla magistratura e la formazione dei giudici”

Il principio generale di riferimento per l'accesso alla carica di magistrato è quello relativo al

concorso pubblico, fatta eccezione a due principi che prevedono tale accesso, e sono: la prima la

possibilità che il legislatore disponga l'istituzione di magistrati ordinari(giudice di pace) , la seconda

prevede che su designazione del C.S.M vengono chiamati a ricoprire l'ufficio di consigliere di

cassazione ,per meriti insigni , professori universitari in materie giuridiche o avvocati con almeno

15 anni di esercizio. Salvo queste due eccezioni . L'accesso alla carica di magistrato avviene come

abbiamo detto tramite concorso pubblico, al quale possono partecipare tutti coloro che sono in

possesso di una laurea in giurisprudenza, o dottorato di ricerca o soggetti che abbiamo svolto

funzioni direttive in pubbliche amministrazioni per un certo numero di anni. Le eccezioni illustrate

precedentemente sono di rara applicazione, ma di recente abbiamo assistito all'istituzione del

giudice onorario e cioè il giudice di pace , eletto con decreto del presidente della repubblica , previa

deliberazione del C.S.M , su proposta del consiglio giudiziario per territorio. Questo giudice

onorario dura in carica 4 anni e può essere rieletto una solo volta. Una presenza di giudici laici

viene riscontrata anche nel tribunale dei minorenni (biologi , psichiatri ) e anche nelle corti d'assise

(giudici popolari , estratti a sorte tra i cittadini).

“la mobilità interna dei magistrati”

Nel corso del tempo ,la disciplina relativa alla mobilità interna dei magistrati è mutata un gran

numero di volte , da un sistema articolato in una serie di passaggi selettivi , siamo passati ad un

sistema basato sull'automaticità del passaggio da una qualifica all'altra sulla base dell'anzianità di

servizio. Questa disciplina ha portato non poche discussioni , e numerose critiche per il fatto di aver

eliminato ogni possibile forma di accertamento delle reali capacità dei singoli magistrati, cosi è

stata trovata una soluzione al caso , rappresentata dalla legge 111/2007 , la quale prevede la

sottoposizione di tutti i magistrati a valutazioni di professionalità ogni 4 anni, su parametri imposti

dal C.S.M. Oltre all'aspetto della mobilità interna è stato ridisciplinato anche l'aspetto riguardante la

formazione dei magistrati , infatti è stato istituita la scuola superiore della magistratura che il

compito di fare corsi di aggiornamento e di formazione ai magistrati . Per ciò che attiene alla

mobilità interna dei giudici amministrativi , essa non si discosta da questa , la differenza attiene

soltanto all'accesso al consiglio di stato, in relazione al quale meta dei componenti sono riservati ai

consiglieri dei TAR , ¼ è riservato al concorso pubblico, e ¼ è riservato alla nomina con decreto del

presidente della repubblica , previa deliberazione del consiglio dei ministri.

“Il consiglio superiore della magistratura , quale organo di garanzia dell'indipendenza esterna dei

giudici ordinari: la composizione”

La garanzia dell'indipendenza esterna dei giudici ordinari è affidata al C.S.M ,un organo composto

da membri elettivi e membri di diritto. L'organo è composta da 27 membri , dei quali 8 eletti dal

parlamenti in seduta comune , 16 eletti dai magistrati delle varie categorie e 3 membri di diritto (il

presidente della repubblica , che presiede l'organo , il primo presidente della corte di cassazione e il

procuratore generale di cassazione). I membri elettivi durano in carica 4 anni e non s

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Publisher
A.A. 2016-2017
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fabiolilla96 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Grisolia Maria Cristina.