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RIDUZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI ELETTIVI
che scendono da 30 a 24.
Per capire il senso di questa operazione è forse opportuno tornare alla L n. 695/75 che aveva
fatto l’operazione inversa, ossia aumentato il numero dei consiglieri elettivi da 21 a 30.
Questo aumento era motivato da due ragioni essenziali:
1. Per meglio garantire il pluralismo della rappresentanza, sia della magistratura, sia dei partiti:
quanto le correnti all’interno della magistratura
tanto i partiti, infatti, non sono monolitici, ma
hanno un pluralismo all’interno, per cui aumentando il numero dei rappresentanti è più facile
che le varie anime di ogni corrente abbiano più spazio.
2. Per migliorare la funzionalità del CSM perché nel corso del tempo i suoi compiti erano diventati
più gravosi e pesanti, sia per il cambiamento del meccanismo di progressione in carriera (da un
anzianità), sia per l’aumento del
sistema basato sul concorso ad un sistema di progressione per
numero dei magistrati.
La legge del 2002 riduce invece i componenti elettivi, non quelli di diritto che sono previsti in
la motivazione è quella di migliorare l’efficienza dell’organo.
Costituzione: e la produttività
Facendo una considerazione a carattere generale, si può dire che in linea di principio la riduzione
dei componenti di un organo può aumentare la sua efficienza, perché un organo pletorico con un
numero eccessivo di componenti può creare dei problemi reali, effettivi, di funzionalità.
Questo si può ad esempio vedere nel Parlamento italiano, tant’è che l’ex Presidentessa della
Camera Nilde Iotti (prima donna presidente alla Camera), lamentava che fossero in troppi.
Tuttavia, nel caso concreto del CSM, si parla di numeri piuttosto ristretti, soprattutto in ragione del
fatto che i componenti di diritto raramente partecipano all’attività, e il carico di lavoro dal 75 è di
certo non diminuito, ma se proprio aumentato, per cui è difficile giustificare questo cambiamento
sulla base di questi elementi.
L’obbiettivo non dichiarato è quindi quello di ridimensionare il CSM, organo che nel corso
tempo ha visto crescere il proprio peso nel sistema politico-istituzionale e che in più occasioni, con
i propri interventi, ha dato fastidio al potere politico. 16
IL RUOLO E LE FUNZIONI DEL CSM
previste essenzialmente dall’art
Le funzioni del CSM sono Cost, articolo fondamentale che recita
105
“ secondo le norme dell’ordinamento giudiziario,
Spettano al CSM, le assunzioni, le assegnazioni
”.
ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati
C’è qualche riferimento però anche negli articoli :
106 e 107
L’ultimo comma del 106 prevede che al CSM compete l’eventualmente designazione per meriti
insigni all’ufficio di consigliere di Cassazione:
“Su designazione del CSM possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di Cassazione,
per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano
quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori” .
L’art 107 primo comma stabilisce il principio di inamovibilità dei magistrati, guarentigia di
dell’indipendenza del magistrato:
antichissima tradizione che è la garanzia fondamentale questa
non è però una garanzia assoluta, in quanto non è che in assoluto il magistrato non può mai
le proprie funzioni, e infatti subito dopo l’art 107
essere spostato dalla sede presso cui esercita
dice che “
non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o
”.
funzioni se non in seguito ad una decisione del CSM
Questi sono i riferimenti a livello costituzionale. Esiste poi anche una legge ordinaria che disciplina
la composizione e il funzionamento del CSM, la L. n. 195/58, la quale ha subìto nel corso del
10 di detta legge dice che,
tempo una serie di modifiche: l’art oltre alle assunzione,ai trasferimenti,
ecc, spetta al CSM ogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati.
funzioni previste dall’art 105 sono quasi tutte funzioni amministrative:
Le quando si parla di
provvedimenti del CSM concernenti lo status dei magistrati si parla di provvedimenti amministrativi,
come tali impugnabili davanti al giudice amministrativo, quindi davanti prima di tutto al TAR e poi in
seconda battuta al Consiglio di Stato.
Per parlare di un caso attuale, il CSM avrebbe deciso di destinare Ingroia ad Aosta, senza concedergli
l’aspettativa per svolgere un altro incarico: una delle ipotesi è che Ingroia impugni la delibera del CSM
davanti al giudice amministrativo.
tutte funzioni amministrative con l’eccezione dei provvedimenti disciplinari
Sono quindi di
cui parla l’art 105 nella parte finale.
Occorre dire però che il CSM oggi, ma non solo da oggi, non esercita solo le funzioni
amministrative previste dalla Costituzione e dalla legge istitutiva, che sono funzioni tipiche, ma
anche funzioni di natura in senso lato politica, la titolarità delle quali non è espressamente
riconosciuta al Consiglio da nessun testo normativo, che costituiscono quindi funzioni atipiche.
Nell’ambito delle funzioni esercitate dal CSM si può quindi fare una distinzione tra:
Funzioni tipiche, quelle previste dalla Costituzione e dalla legge istitutiva,
Funzioni atipiche, che sono le altre, ossia funzioni di natura lato sensu politica non previste da
testi normativi ma che il CSM appunto esercita.
Nell’ambito delle FUNZIONI ATIPICHE rientrano:
ESTERNAZIONI, che sono una presa di posizione del CSM su un determinato
LE C.D.
argomento o problema: le esternazioni che hanno fatto e fanno più discutere sono quelle
consistenti in interventi di difesa, di tutela, per quei magistrati che subiscono attacchi
provenienti dal potere politico (es. da componenti del parlamento o esponenti del governo).
in un’intervista
Un caso recente è quello Pietro Grasso, attuale Presidente del Senato, il quale ha
risposto ad una serie di domande, tra cui una sulla sua nomina alla Procura antimafia, la quale è
l’estromissione
stata agevolata da una leggina che ha favorito di Gianfranco Caselli: Caselli ha
chiesto al CSM di intervenire in sua tutela, di esercitare quindi un potere di esternazione a difesa di
un componente della magistratura.
Questo è un potere che il CSM utilizza da tempo e che in alcuni casi ha determinato un motivo
di scontro tra le istituzioni: un caso è quello dell’85 quando il CSM ha preso posizione contro il
Presidente del Consiglio Craxi che aveva attaccato dei magistrati.
Queste prese di posizioni danno quindi spesso fastidio agli uomini politici.
LA RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
, che hanno lo scopo di accertare eventuali disfunzioni all’interno degli uffici
LE C.D. INCHIESTE
giudiziari, o eventuali inadempienze di magistrati. 17
GIUDIZIARIA NELLA LOTTA ALLA MAFIA .
IL COORDINAMENTO DELL’ATTIVITÀ
primi anni 80 c’è un attacco fortissimo della mafia allo Stato, il quale si trova impreparato di
Nei
fronte a questa offensiva: ci si deve quindi attivare e la politica non è in grado di fare tutto da sola.
la magistratura si rende conto del fatto che c’è un’emergenza,
Anche e ha bisogno di essere
supportata nella sua azione, soprattutto in regioni come la Sicilia: il CSM si fa carico di questo e
dopo l’assassinio di Dalla Chiesa, all’interno del
infatti, viene istituito un Comitato antimafia
CSM col pieno consenso del Parlamento, anzi su richiesta dello stesso, che svolge un’attività di
supporto e collaborazione spesso apprezzata ma che in alcuni casi ha fatto discutere, avendo
l’impressione che questo Comitato voglia assumere su di sé la responsabilità della politica
giudiziaria antimafia e più in generale in materia di criminalità organizzata.
con l’approvazione di regolamenti e circolari non previsti
I C.D. INTERVENTI PARANORMATIVI
dalla legge: questi sono interventi che pongono dei problemi, che fanno discutere,
perché l’art 108 comma 1 Cost prevede “le norme sull’ordinamento
essenzialmente che
giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge”.
Il 108 stabilisce quindi una riserva di legge che viene dai più considerata come una riserva
assoluta, in presenza della è difficile pensare che ci sia posto per interventi normativi del CSM.
è che c’è un’inerzia
Ma il problema di fondo del legislatore: se questo non interviene, dovrà per
di
forza essere il CSM a sopperire il vuoto lasciato. Si può pur quindi discutere sull’ammissibilità
questi interventi, ma va tenuto presente che sono spesso necessitati dalla latitanza del legislatore.
è divisa in ordine all’ammissibilità dell’esercizio di funzioni atipiche
La dottrina da parte del :
CSM
Una parte della dottrina, seguendo un’ RESTRITTIVA, ritiene che il CSM possa
INTERPRETAZIONE
svolgere soltanto le funzioni tassativamente attribuitegli dalla Costituzione e dalla legge
Un’altra parte della dottrina, seguendo un’ ESTENSIVA, ritiene invece che
INTERPRETAZIONE
non si possa, in linea di principio, impedire al CSM di esercitare funzioni che non hanno
esplicito fondamento della Costituzione e nella legge.
Nell’ambito di questa seconda tesi, che sembra essere quella preferibile, si evidenzia in particolare:
all’adozione dei
1. che il CSM dovrebbe poter esercitare funzioni che sono strumentali
provvedimenti previsti dall’art 105 e 107: in sostanza al CSM sono attribuite espressamente
alcune funzioni e, per poterle esercitare nel miglior modo possibile, dovrebbe poterne esercitare
altre ad esse strumentali. Questo perché ad esempio, per prendere questo tipo di
provvedimenti, potrebbe essere necessario l’esercizio di un potere d’inchiesta, giustificabile
appunto in quanto strumentale all’esercizio dei poteri previsti dalla Costituzione.
2. Che, in secondo luogo, in base alla Costituzione, il CSM svolge il ruolo di garante di
autonomia e dell’indipendenza della magistratura: si ritiene quindi che possa svolgere quelle
funzioni che sono strumentali a questo fine.
Fondamentale è il riferimento all’art 104 Cost che recita:
“La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il CSM è presieduto dal PDR”.
L’articolo parte con una disposizione in cui si sancisce il carattere autonomo e indipendente della