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Il Parlamento

Composizione

Il Parlamento italiano è formato da due Camere che durano in carica 5 anni: la Camera dei deputati che consta di 630 componenti, e il Senato della Repubblica che consta di 315 componenti, più un ristretto numero di senatori a vita (5 nominati dal presidente della Repubblica per "altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico o letterario" - art. 59 Cost. - e tutti coloro che sono stati presidenti della Repubblica).

Possono essere eletti (elettorato passivo) tutti i cittadini che abbiano compiuto nel giorno delle elezioni 25 anni di età per la Camera dei deputati e 40 per il Senato della Repubblica e che siano elettori.

I senatori a vita incidono poco, dato il loro numero così limitato. La durata della carica presidenziale (7 anni) e il fatto che possano essere eletti alla presidenza solo cittadini che abbiano compiuto 50 anni (art. 84-85 Cost.) fa sì che i senatori ex presidenti siano pochi. Quanto a

quelli dinomina presidenziale, l'art. 59 Cost. è stato interpretato nel senso che essi devono essere in tuttocinque, e non che ciascun presidente durante il proprio mandato ne possa nominare cinque.

12 deputati e 6 senatori, eletti da due speciali "circoscrizioni rappresentano i cittadini cheestero", non risiedono in Italia (art. 56-57 Cost.); può essere eletto nelle circoscrizioni estero solo chi risiedee vota all'estero.

Durata

Le Camere durano in carica 5 anni e non possono essere prorogate se non per legge nel solo caso incui il paese sia in stato di guerra (art. 60 Cost.); il potere di deliberare lo stato di guerra è dato alleCamere dall'art. 78 Cost.

I poteri delle Camere sono prorogati fino al momento in cui non si riuniscono le nuove Camere(entro 20gg dal voto, il quale deve avvenire non oltre 70gg dalla cessazione delle precedenti ma non–prima di 45gg art. 61 Cost.).

Questa disposizione ha lo scopo di garantire la

continuità nell'esercizio delle funzioni parlamentari. Si pensi al caso in cui il Governo, per necessità o urgenza, adotti un decreto legge; siccome lo stesso perde di valore se non convertito in legge entro 60 giorni, il Governo deve, ex art. 77 Cost., presentare alle Camere il disegno di legge per la conversione. Nel caso in cui le Camere siano sciolte, queste si riuniranno in via straordinaria entro 5 giorni per la discussione del disegno di legge e potranno decidere se procedere subito o lasciare che se ne occupino le nuove Camere con il rischio che il provvedimento decada. Questo istituto si chiama prorogatio; è un istituto che viene dal diritto romano e serve a coprire il "vuoto" che potrebbe altrimenti verificarsi nell'esercizio di funzioni affidate a organi per i quali l'ordinamento prevede la periodica sostituzione delle persone fisiche che vi sono preposte. Una o entrambe le Camere possono essere sciolte in anticipo. In seduta comuneParlamento in seduta comune si riunisce sempre nell'aula della Camera dei deputati (ragioni logistiche) con funzioni quasi esclusivamente elettive (art. 55 Cost). In seduta comune:
  • elegge, con il concorso dei delegati regionali, il presidente della Repubblica (art. 83 Cost.), assiste al suo giuramento (art. 91 Cost) e lo può mettere in stato d'accusa (art. 90 Cost);
  • elegge un terzo dei componenti del Consiglio superiore della magistratura (art. 104 Cost);
  • elegge un terzo dei componenti della Corte Costituzionale (art. 135 Cost).
Il Parlamento in seduta comune è presieduto dal presidente della Camera (art. 63 Cost); anche il regolamento è quello della Camera. L'organo vota sempre e solo a maggioranza qualificata (2/3 dei componenti). La disciplina costituzionale delle due camere:
  • L'organizzazione ed il funzionamento delle due Camere sono disciplinati da fonti costituzionali, regolamentari e, in piccola misura, legislative: il complesso di

Tali disposizioni costituiscono il diritto parlamentare. Le norme fondamentali sono:

  • Ciascuna camera elegge fra i suoi componenti presidente ed ufficio di presidenza (art. 63 Cost.).
  • Ciascuna camera adotta il proprio regolamento e lo fa a maggioranza assoluta dei propri componenti (art. 64 Cost.). Organizzazione e funzionamento di ciascuna camera sono oggetto di una vera e propria riserva regolamentare: nel senso che si tratta di materie che non possono essere disciplinate da altra fonte di rango sub-costituzionale.
  • Le sedute sono sempre pubbliche (art. 64 Cost.) e per ogni seduta viene redatto un processo verbale.
  • Le decisioni sono di norma assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (quorum funzionale) purché sia presente la maggioranza dei componenti di ciascuna assemblea (quorum strutturale o numero legale).

Il quorum funzionale è quello della maggioranza semplice (metà più uno di coloro che votano, salvo che la Costituzione preveda...

una maggioranza qualificata). Alla Camera coloro che, presenti, dichiarano di astenersi non vengono considerati al fine di stabilire se la maggioranza per le deliberazioni è stata raggiunta, al Senato vale il contrario (vengono considerati), quindi coloro che si vogliono astenere ma non vogliono influire sulla votazione, assentarsi dall'aula; devono necessariamente

i membri del governo hanno il diritto di assistere alle sedute e di essere ascoltati ogni volta che lo richiedano; hanno altresì l'obbligo di farlo se richiesti.

La Costituzione disciplina lo status giuridico del parlamentare stabilendo che:

  1. non si può appartenere ad entrambe le Camere (art. 65 Cost.);
  2. i titoli in base ai quali una persona diventa parlamentare e il sopraggiungere nel corso del mandato di cause di ineleggibilità o incompatibilità sono giudicati dalle stesse Camere, ciascuna per i propri membri (verifica dei poteri - art. 66 Cost.).

i parlamentari rappresentano

l'ordine durante le sedute e garantisce che i lavori si svolgano in modo regolare; la giunta per il regolamento, che si occupa di interpretare e applicare il regolamento della camera; la conferenza dei capigruppo, che riunisce i capigruppo dei vari partiti presenti in parlamento per coordinare le attività politiche; le commissioni parlamentari, che si occupano di esaminare e approfondire le proposte di legge e di svolgere indagini su specifici temi di interesse pubblico; il comitato parlamentare di controllo sull'attuazione delle leggi, che verifica l'effettiva attuazione delle leggi e il rispetto dei principi costituzionali; il comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, che si occupa di garantire la sicurezza dello Stato e di monitorare le attività dei servizi segreti.ilassicurare siaregolamento e dirige le sedute; è coadiuvato da alcuni vicepresidenti e, per le funzioniamministrative, dai questori; è eletto a maggioranza qualificata.
 L’ufficio di presidenza (al Senato consiglio di presidenza), composto in modo darappresentare tutti i gruppi parlamentari, ha compiti amministrativi, compiti attinenti alladisciplina interna e compiti di natura politico-organizzativa.
 (dei “capogruppo”) assiste il presidente in ordineLa conferenza dei presidenti dei gruppi e delle commissioni. Ina tutto ciò che riguarda lo svolgimento dei lavori dell’aula e all’ordineparticolare decide in ordine al programma dei lavori, al calendario del giornodelle singole sedute. La conferenza delibera all’unanimità al Senato e a maggioranzaqualificata dei tre quarti alla Camera. Nel caso in cui non sia in grado di decidere, provvededa solo il presidente, il quale però deve tenere conto di ciò che

Propongono il governo e la maggioranza, riservando una quota di tempo a ciò che chiedono i gruppi di opposizione.

Alcuni organi collegiali svolgono funzioni specifiche: la giunta per il regolamento dà pareri al presidente quando si tratta di interpretare il regolamento; la giunta delle elezioni svolge il lavoro istruttorio nei confronti dell'aula in relazione alle eventuali contestazioni contro la regolarità delle elezioni; la giunta delle autorizzazioni a procedere riferisce quando l'autorità giudiziaria richieda provvedimenti nei confronti di parlamentari.

Le commissioni permanenti svolgono funzioni costituzionalmente necessarie ai fini del procedimento di formazione delle leggi, alle procedure di indirizzo, di controllo e informazione.

La composizione delle commissioni permanenti rispecchia la proporzione dei gruppi: per cui ogni gruppo avrà in commissione un peso commisurato alla percentuale di parlamentari che ad esso aderiscono.

Ciascuna camera può istituire commissioni speciali con compiti specifici; può altresì istituire commissioni d'inchiesta. Esistono, inoltre, numerose commissioni bicamerali, costituite da un numero uguale di senatori e deputati, al fine di coinvolgere entrambi i rami del Parlamento. Una sola di queste è prevista direttamente in Costituzione, ed è la commissione per le questioni regionali. Le altre sono per lo più istituite per legge, ed hanno carattere sia permanente, sia temporaneo. Molto importante è anche il comitato parlamentare per i servizi di informazione e di sicurezza per il segreto di stato, composto di 4 senatori e 4 deputati, cui è affidata la funzione di controllo sui servizi segreti e sull'uso da parte del governo del segreto di stato. Fra le commissioni a carattere temporaneo, le commissioni di inchiesta e le commissioni consultive, istituite da leggi di delegazione, che hanno il compito di esprimersi suglidecreti legislativi predisposti dal governo.

I gruppi parlamentari costituiscono lo strumento tipico di organizzazione della presenza dei partiti politici all'interno delle Camere. Il tempo d'aula (cioè, di fatto, la facoltà di intervenire) viene ripartito tra i gruppi; inoltre, in alcune fasi del procedimento, interviene di norma, un solo parlamentare per ogni gruppo, da questo designato.

Funzioni e procedimenti: cosa fa il Parlamento italiano "funzione":

In Costituzione non esiste un catalogo delle funzioni del Parlamento; il termine in senso strettamente tecnico-giuridico, cioè ci si riferisce a quei poteri che un soggetto ha il dovere di esercitare in vista del soddisfacimento di interessi non suoi propri, ma di terzi o dell'intera collettività: con questa accezione la Costituzione affida alle Camere l'esercizio della funzione legislativa;

in senso lato istituzionale, cioè ci si riferisce al ruolo che

l'organo considerato assume nell'ordina
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A.A. 2007-2008
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher siyalu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Teramo o del prof Di Marco Carlo.