Il parlamento
Composizione
Il Parlamento italiano è formato da due Camere che durano in carica 5 anni: la Camera dei deputati che consta di 630 componenti, e il Senato della Repubblica che consta di 315 componenti, più un ristretto numero di senatori a vita (5 nominati dal presidente della Repubblica per “altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico o letterario” – art. 59 Cost. - e tutti coloro che sono stati presidenti della Repubblica).
Possono essere eletti (elettorato passivo) tutti i cittadini che abbiano compiuto nel giorno delle elezioni 25 anni di età per la Camera dei deputati e 40 per il Senato della Repubblica e che siano elettori. I senatori a vita incidono poco, dato il loro numero così limitato. La durata della carica presidenziale (7 anni) e il fatto che possano essere eletti alla presidenza solo cittadini che abbiano compiuto 50 anni (art. 84-85 Cost.) fa sì che i senatori ex presidenti siano pochi. Quanto a quelli di nomina presidenziale, l’art. 59 Cost. è stato interpretato nel senso che essi devono essere in tutto cinque, e non che ciascun presidente durante il proprio mandato ne possa nominare cinque.
12 deputati e 6 senatori, eletti da due speciali “circoscrizioni rappresentano i cittadini che estero”, non risiedono in Italia (art. 56-57 Cost.); può essere eletto nelle circoscrizioni estero solo chi risiede e vota all’estero.
Durata
Le Camere durano in carica 5 anni e non possono essere prorogate se non per legge nel solo caso in cui il paese sia in stato di guerra (art. 60 Cost.); il potere di deliberare lo stato di guerra è dato alle Camere dall’art. 78 Cost.
I poteri delle Camere sono prorogati fino al momento in cui non si riuniscono le nuove Camere (entro 20gg dal voto, il quale deve avvenire non oltre 70gg dalla cessazione delle precedenti ma non prima di 45gg art. 61 Cost.).
Questa disposizione ha lo scopo di garantire la continuità nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Si pensi al caso in cui il Governo, per necessità od urgenza, adotti un decreto legge; siccome lo stesso perde di valore se non convertito in legge entro 60gg, il Governo deve, ex art. 77 Cost., presentare alle Camere il disegno di legge per la conversione. Nel caso in cui le Camere siano sciolte, queste si riuniranno in via straordinaria entro 5gg per la discussione del disegno di legge e potranno decidere se procedere subito o lasciare che se ne occupino le nuove Camere con il rischio che il provvedimento decada.
Questo istituto si chiama prorogatio; è un istituto che viene dal diritto romano e serve a coprire il “vuoto” che potrebbe altrimenti verificarsi nell’esercizio di funzioni affidate a organi per i quali l’ordinamento prevede la periodica sostituzione delle persone fisiche che vi sono preposte.
Una o entrambe le Camere possono essere sciolte in anticipo.
In seduta comune
Il Parlamento in seduta comune si riunisce sempre nell’aula della Camera dei deputati (ragioni logistiche) con funzioni quasi esclusivamente elettive (art. 55 Cost).
- Elegge, con il concorso dei delegati regionali, il presidente della Repubblica (art. 83 Cost.), assiste al suo giuramento (art. 91 Cost) e lo può mettere in stato d’accusa (art. 90 Cost);
- Elegge un terzo dei componenti del Consiglio superiore della magistratura (art. 104 Cost);
- Elegge un terzo dei componenti della Corte Costituzionale (art. 135 Cost).
Il Parlamento in seduta comune è presieduto dal presidente della Camera (art. 63 Cost); anche il regolamento è quello della Camera.
L’organo vota sempre e solo a maggioranza qualificata (2/3 dei componenti).
La disciplina costituzionale delle due camere
L’organizzazione ed il funzionamento delle due Camere sono disciplinati da fonti costituzionali, regolamentari e, in piccola misura, legislative: il complesso di tali disposizioni costituisce il diritto parlamentare.
Le norme fondamentali sono:
- Ciascuna camera elegge fra i suoi componenti presidente ed ufficio di presidenza (art. 63 Cost.);
- Ciascuna camera adotta il proprio regolamento e lo fa a maggioranza assoluta dei propri componenti (art. 64 Cost.). Organizzazione e funzionamento di ciascuna camera sono oggetto di una vera e propria riserva regolamentare: nel senso che si tratta di materie che non possono essere disciplinate d’altra fonte di rango sub-costituzionale;
- Le sedute sono sempre pubbliche (art. 64 Cost.); per ogni seduta vengono redatti un processo verbale;
- Le decisioni sono di norma assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (quorum funzionale) purché sia presente la maggioranza dei componenti di ciascuna assemblea (quorum strutturale o numero legale).
Il quorum funzionale è quello della maggioranza semplice (metà più uno di coloro che votano, salvo che la Costituzione preveda una maggioranza qualificata). Alla Camera coloro che, presenti, dichiarano di astenersi non vengono considerati al fine di stabilire se la maggioranza per le deliberazioni è stata raggiunta, al Senato vale il contrario (vengono considerati), quindi coloro che si vogliono astenere ma non vogliono influire sulla votazione, devono necessariamente assentarsi dall’aula.
I membri del governo hanno il diritto di assistere alle sedute e di essere ascoltati ogni volta che lo richiedano; hanno altresì l’obbligo di farlo se richiesti.
La Costituzione disciplina lo status giuridico del parlamentare stabilendo che:
- Non si può appartenere ad entrambe le Camere (art. 65 Cost.);
- I titoli in base ai quali una persona diventa parlamentare e il sopraggiungere nel corso del mandato di cause di ineleggibilità o incompatibilità sono giudicati dalle stesse Camere, ciascuna per i propri membri (verifica dei poteri - art. 66 Cost.).