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Per quanto riguarda lo scioglimento anticipato delle camere il dettato costituzionale e

la prassi portano ad attribuire al Capo dello Stato la valutazione circa l'opportunità di

porre fine alla Legislatura. La Costituzione non contiene indicazioni sulle ragioni che

possono determinare tale scelta ma l'esperienza repubblicana ha evidenziato come la

scelta dello scioglimento anticipato delle Camere viene interpretata dal Capo dello

Stato come l'estrema ratio di fronte ad una crisi insanabile tra Governo e maggioranza

parlamentare e all'impossibilità di individuare una maggioranza diversa.

N.B.

Da qui la natura complessa dell'atto dello scioglimento che la lettura della situazione

politica, maturata dal Presidente della Repubblica, deve trovare l'adesione formale,

anche se ad essa non ha corrisposto sempre la condivisione politica, del Presidente

del Consiglio, chiamato a controfirmare.

A conferma della natura duale dell'atto, la Costituzione vieta al Presidente della

Repubblica l'esercizio di tale potere negli ultimi 6 mesi del suo mandato, al fine,

secondo quanto emerse in sede di Assemblea Costituente, di evitare, un possibile

accordo tra i due soggetti coinvolti, volto a determinare uno scioglimento anticipato

gradito al Governo in cambio dell'impegno a favorire una successiva rielezione del

Capo dello Stato (art. 88.2).

2.b. Regime di Prorogatio e proroga

In ossequio al principio di continuità ed indefettibilità degli organi costituzionali, le

Camere sciolte entrano in regime di prorogatio, al fine di potersi riunire ogni

qualvolta sia necessaria l'adozione di una delibera o di un atto parlamentare

inderogabile. La prorogatio intercorre dalla data dell'ultima riunione delle Camere

precedenti a quella di insediamento delle nuove. Per espressa previsione

costituzionale le Camere in prorogatio non possono procedere all'elezione del nuovo

Capo dello Stato (art. 85.3), mentre sono obbligati a riunirsi per l'approvazione di un

eventuale decreto legge approvato dal Governo (art. 77.2).

3. Organizzazione delle Camere

Ciascuna Camera ha un' organizzazione interna disciplinata dalla Costituzione e dal

proprio regolamento.

Ogni Camera elegge il proprio Presidente che ha il compito di rappresentarla sia

all'esterno sia di organizzare i lavori.

Talvolta ai due rappresentanti delle due camere sono affidati ulteriori compiti per

esempio la nomina di componenti di autorità indipendenti.

Il presidente del Senato svolge il ruolo di supplente del Capo dello Stato, in caso di

impedimento di quest'ultimo (art. 86.1 Cost.), mentre il presidente della camera dei

deputati presiede il parlamento in seduta comune (art. 63.2 Cost). Infine come già

detto il Capo dello Stato deve consultarsi con i presidenti delle due camere prima di

procedere allo scioglimento delle camere.

3.a. Elezione presidenti delle camere

L'elezione del presidente di ciascuna camera è disciplinata dai rispettivi regolamenti.

Elemento comune è il ricorso allo scrutinio segreto ma diversi sono i quorum

richiesti.

Camera dei deputati

Prima votazione : 2/3 degli aventi diritto al voto

Seconda votazione: 2/3 dei rappresentanti

Terza fino ad oltranza : maggioranza assoluta dei presenti

Camera del Senato (prevede un numero di scrutini definito)

Prima votazione : maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto

Seconda votazione: maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto

Terza fino ad oltranza : maggioranza assoluta dei presenti

In caso di pareggio si va al ballottaggio tra i due candidati più votati risultando eletto

colui che ottiene più voti.

3.b. Ufficio di presidenza

L'ufficio di presidenza della due camere viene costituito subito dopo l'elezione del

Presidente. I suoi componenti sono eletti dall'Assemblea in modo da garantire la

presenza di tutti i gruppi parlamentari appena formatisi.

Il regolamento prevede: 4 vicepresidenti, 3 questori, e infine quello dei segretari che è

variabile.

3.c. Gruppi parlamentari

All'interno di ciascuna Camera è prevista la presenza di ''gruppi parlamentari'' (art.

72.2), tradizionalmente definiti la proiezione parlamentare dei partiti politici.

Ciascun deputato o senatore deve dichiarare a quale gruppo intende aderire. Coloro

che non possono o che non vogliono associarsi a nessun gruppo parlamentare

vengono assegnati al gruppo misto al quale di solito aderiscono i senatori a vita.

Per formare un gruppo è necessaria l'adesione di almeno 20 deputati e 10 senatori.

Ciascun gruppo elegge al proprio interno un Presidente, chiamato a far parte della

Conferenza dei capigruppo, che è sostanzialmente l'organo di direzione politica di

ciascuna Camera e al quale spetta il compito di definire il programma, il calendario e

i tempi dei lavori della stessa.

3.d. Commissioni

Le Commissioni sono articolazioni interne delle Camere e si distinguono in

permanenti e temporanee.

Temporanee: vengono costituite per il raggiungimento di finalità definite, ed hanno

una durata determinata o comunque legata allo svolgimento del compito ricevuto.

Una particolare categoria è rappresentate dalle Commissioni c.d. ''di

inchiesta''.

Permanenti: rappresentano un articolazione stabile di ciascuna camera e svolgono un

ruolo fondamentale sia nel procedimento legislativo sia nell'esercizio delle funzioni

di informazione e controllo. Il loro numero (14 in entrambi i rami del Parlamento) e

le materie di competenza sono definite dai regolamenti parlamentari. La ripartizione

delle competenze corrisponde sostanzialmente ai vari settori della pubblica

amministrazione.

4. Regolamenti Parlamentari

I regolamenti Parlamentari prevedono anche l'istituzione di Giunte alle quali sono

affidate alcune funzioni molto delicate quali:

1. l'interpretazione dei regolamenti interni,

2. la verifica dei titoli di ammissione alla carica di deputato o senatore,

3. la valutazione sull'esistenza dei presupposti di insindacabilità e di immunità

contestati dall'autorità giudiziaria.

Queste giunte hanno un numero di componenti variabile e poteri diversi l'una

dall'altra, che vanno dalla formulazione di proposte e pareri ad istruttorie quasi

giurisdizionali.

5. Lo status giuridico dei parlamentari

I Parlamentari godono di uno status, definito dalla Costituzione e integrato da

disposizioni legislative e dai regolamenti parlamentari, volto a salvaguardare l'organo

al quale appartengono da interferenze da parte di altri poteri dello Stato o da pressioni

di terzi.

Tale stato giuridico si perde al termine del mandato, per dimissioni o decadenza.

5.a. Insindacabilità

Per insindacabilità si intende la non perseguibilità sul piano civile e penale del

parlamentare, anche dopo la scadenza del mandato, per i voti dati e per le opinioni

espresse nell'esercizio della propria funzione. Ne deriva che il parlamentare gode di

una libertà di manifestazione di pensiero, rafforzata rispetto a quella riconosciuta a a

tutti dall'art.21 Cost., volta a porre la sua persona al riparo dal rischio di azioni

giurisdizionali che siano dirette solamente a condizionarne l'operato politico.

5.b. Immunità

Una ulteriore garanzia riguarda la non sottoponibilità di un parlamentare a misure

restrittive della libertà personale, domiciliare o a limitazioni della libertà di

corrispondenza in assenza di una espressa autorizzazione della Camera di

rappresentanza.

Tale garanzia è contenuta nell'art. 68.2 Cost. e a differenza dell'insindacabilità, è

circoscritta solo al periodo della carica.

Sulla richiesta di autorizzazione a procedere avanzata dall'autorità giudiziaria si

esprime in primo luogo l'apposita Giunta della Camera interessata, che svolge

l'attività istruttoria volta a verificare la presenza di un fumus persecutionis e conclude

i lavori proponendo all'Assemblea l'accoglimento o il rigetto della richiesta. In attesa

della decisione della Camera di appartenenza del parlamentare, l'esecuzione del

provvedimento resta sospesa.

5.b. Indennità

I parlamentari percepiscono, infine, una indennità il cui importo e i cui elementi sono

stabiliti dalla legge.

La ratio di questa prerogativa si riviene nella volontà del Costituente repubblicano di

consentire a chiunque di svolgere un mandato parlamentare, senza preoccupazioni per

il mantenimento proprio e della famiglia.

6. Le funzioni delle camere: funzione legislativa. Il procedimento legislativo

ordinario.

La Costituzione dedica alla funzione legislativa e al relativo procedimento gli artt.

70-74, strutturando quest'ultimo sostanzialmente in 4 fasi: iniziativa, approvazione,

promulgazione e pubblicazione.

6.a Iniziativa

La prima fase dell'iter legislativo è rappresentata dall'iniziativa, ossia dalla

presentazione ad una delle due Camere di una proposta di legge, redatta in articoli. I

soggetti legittimati a tale azione sono il Governo, i singoli membri del Parlamento, il

corpo elettorale, ogni singolo Consiglio regionale, il Consiglio Nazionale

dall'Economia e del Lavoro (CNEL)

Iniziativa del Governo

L'iniziativa legislativa di maggior rilievo è quella del Governo, che utilizza

normalmente tale strumento per realizzare i diversi punti del proprio programma

politico, chiedendo alla maggioranza parlamentare che ha conferito la fiducia di

condividerli e di trasformarli in leggi. I disegni di legge governativi sono deliberati

dal Consiglio dei Ministri e presentati alle Camere, previa autorizzazione del

Presidente della Repubblica.

Inoltre l'iniziativa legislativa del governo è certamente favorita dalla capacità di

quest'ultimo di poter soddisfare quanto previsto dall'art. 81.3 in merito all'onere di

indicare i mezzi di finanziamento di nuove leggi comportino spese.

Iniziativa Popolare

Anche il corpo elettorale può presentare alle Camere una proposta di legge

sottoscritta da almeno 50.000 elettori e accompagnata da una relazione che ne illustri

le finalità generali e il contenuto delle singole disposizioni.

L'iniziativa popolare ha due garanzie:

1. obbligo delle Camere di ''prendere in considerazione'' il progetto presentato

2. la decadenza del progetto di legge al termine non della legislatura nel quale è

stato presentato ma di quella successiva, qualora non sia stato approvato nel

frattempo

Iniziativa Regionale

La proposta di legge di iniziativa regionale viene deliberata dal Consiglio regionale e

inviata ad una Camera dal Presidente della Regione. Anche per questo tipo di

iniziativa è previsto, solo al Senato, un impegno alla calendarizzazione entro un mese.

6.b. Approvazione

La fase di discuss

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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sharer of notes di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Galliani Davide.