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Il parlamento

Struttura del parlamento

La struttura monocamerale o bicamerale del Parlamento di uno Stato democratico riflette la scelta, operata nelle singole Carte costituzionali, circa il tipo di rappresentanza e il ruolo che l'organo è chiamato a svolgere. La struttura monocamerale mira a dare un'unica rappresentazione della volontà popolare, per certi aspetti rafforzandola; la scelta bicamerale evidenzia invece l'esigenza o la volontà di fondare il mandato parlamentare su elementi diversi della società che si ritiene necessario porre a base del rapporto rappresentativo.

Parlamento italiano

Il Parlamento Italiano è composto dalla Camera dei Deputati e quella del Senato della Repubblica, i cui membri in occasioni determinate si riuniscono in forma congiunta. La Camera dei Deputati è composta da 630 membri, tutti elettivi. Il Senato presenta invece un numero di componenti variabile, dal momento che ai 315 senatori elettivi si sommano gli ex Presidenti della Repubblica e 5 cittadini, nominati dal Presidente della Repubblica per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. (art. 59.2)

Le legislature: durata ordinaria e scioglimento anticipato. Prorogatio e proroga delle Camere

La durata ordinaria della Camera dei Deputati e del Senato, definita Legislatura, è fissata dalla Costituzione in 5 anni (art. 60 Cost.).

La Costituzione affida al presidente della repubblica il compito di indire le elezioni delle nuove Camere al termine della legislatura, fissandone anche la prima riunione (art. 87.3 Cost.), e di deliberare lo scioglimento anticipato delle Camere sentiti i loro Presidenti (art. 88 Cost.).

Il contenuto del decreto presidenziale di indizione delle nuove elezioni e di fissazione della prima riunione delle nuove camere è definito dal consiglio dei ministri, al quale compete quindi la scelta delle date, che sono previste entro 70 giorni dalla fine delle precedenti Camere e che la successiva prima riunione delle nuove debba tenersi non oltre 20 giorni dalle elezioni. Tale atto si configura quindi come formalmente presidenziale ma sostanzialmente governativo.

Scioglimento delle camere

Per quanto riguarda lo scioglimento anticipato delle camere, il dettato costituzionale e la prassi portano ad attribuire al Capo dello Stato la valutazione circa l'opportunità di porre fine alla Legislatura. La Costituzione non contiene indicazioni sulle ragioni che possono determinare tale scelta ma l'esperienza repubblicana ha evidenziato come la scelta dello scioglimento anticipato delle Camere viene interpretata dal Capo dello Stato come l'estrema ratio di fronte ad una crisi insanabile tra Governo e maggioranza parlamentare e all'impossibilità di individuare una maggioranza diversa.

N.B. Da qui la natura complessa dell'atto dello scioglimento che la lettura della situazione politica, maturata dal Presidente della Repubblica, deve trovare l'adesione formale, anche se ad essa non ha corrisposto sempre la condivisione politica, del Presidente del Consiglio, chiamato a controfirmare.

A conferma della natura duale dell'atto, la Costituzione vieta al Presidente della Repubblica l'esercizio di tale potere negli ultimi 6 mesi del suo mandato, al fine, secondo quanto emerse in sede di Assemblea Costituente, di evitare un possibile accordo tra i due soggetti coinvolti, volto a determinare uno scioglimento anticipato gradito al Governo in cambio dell'impegno a favorire una successiva rielezione del Capo dello Stato (art. 88.2).

Regime di prorogatio e proroga

In ossequio al principio di continuità ed indefettibilità degli organi costituzionali, le Camere sciolte entrano in regime di prorogatio, al fine di potersi riunire ogniqualvolta...

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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