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Per quanto riguarda lo scioglimento anticipato delle camere il dettato costituzionale e
la prassi portano ad attribuire al Capo dello Stato la valutazione circa l'opportunità di
porre fine alla Legislatura. La Costituzione non contiene indicazioni sulle ragioni che
possono determinare tale scelta ma l'esperienza repubblicana ha evidenziato come la
scelta dello scioglimento anticipato delle Camere viene interpretata dal Capo dello
Stato come l'estrema ratio di fronte ad una crisi insanabile tra Governo e maggioranza
parlamentare e all'impossibilità di individuare una maggioranza diversa.
N.B.
Da qui la natura complessa dell'atto dello scioglimento che la lettura della situazione
politica, maturata dal Presidente della Repubblica, deve trovare l'adesione formale,
anche se ad essa non ha corrisposto sempre la condivisione politica, del Presidente
del Consiglio, chiamato a controfirmare.
A conferma della natura duale dell'atto, la Costituzione vieta al Presidente della
Repubblica l'esercizio di tale potere negli ultimi 6 mesi del suo mandato, al fine,
secondo quanto emerse in sede di Assemblea Costituente, di evitare, un possibile
accordo tra i due soggetti coinvolti, volto a determinare uno scioglimento anticipato
gradito al Governo in cambio dell'impegno a favorire una successiva rielezione del
Capo dello Stato (art. 88.2).
2.b. Regime di Prorogatio e proroga
In ossequio al principio di continuità ed indefettibilità degli organi costituzionali, le
Camere sciolte entrano in regime di prorogatio, al fine di potersi riunire ogni
qualvolta sia necessaria l'adozione di una delibera o di un atto parlamentare
inderogabile. La prorogatio intercorre dalla data dell'ultima riunione delle Camere
precedenti a quella di insediamento delle nuove. Per espressa previsione
costituzionale le Camere in prorogatio non possono procedere all'elezione del nuovo
Capo dello Stato (art. 85.3), mentre sono obbligati a riunirsi per l'approvazione di un
eventuale decreto legge approvato dal Governo (art. 77.2).
3. Organizzazione delle Camere
Ciascuna Camera ha un' organizzazione interna disciplinata dalla Costituzione e dal
proprio regolamento.
Ogni Camera elegge il proprio Presidente che ha il compito di rappresentarla sia
all'esterno sia di organizzare i lavori.
Talvolta ai due rappresentanti delle due camere sono affidati ulteriori compiti per
esempio la nomina di componenti di autorità indipendenti.
Il presidente del Senato svolge il ruolo di supplente del Capo dello Stato, in caso di
impedimento di quest'ultimo (art. 86.1 Cost.), mentre il presidente della camera dei
deputati presiede il parlamento in seduta comune (art. 63.2 Cost). Infine come già
detto il Capo dello Stato deve consultarsi con i presidenti delle due camere prima di
procedere allo scioglimento delle camere.
3.a. Elezione presidenti delle camere
L'elezione del presidente di ciascuna camera è disciplinata dai rispettivi regolamenti.
Elemento comune è il ricorso allo scrutinio segreto ma diversi sono i quorum
richiesti.
Camera dei deputati
Prima votazione : 2/3 degli aventi diritto al voto
Seconda votazione: 2/3 dei rappresentanti
Terza fino ad oltranza : maggioranza assoluta dei presenti
Camera del Senato (prevede un numero di scrutini definito)
Prima votazione : maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto
Seconda votazione: maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto
Terza fino ad oltranza : maggioranza assoluta dei presenti
In caso di pareggio si va al ballottaggio tra i due candidati più votati risultando eletto
colui che ottiene più voti.
3.b. Ufficio di presidenza
L'ufficio di presidenza della due camere viene costituito subito dopo l'elezione del
Presidente. I suoi componenti sono eletti dall'Assemblea in modo da garantire la
presenza di tutti i gruppi parlamentari appena formatisi.
Il regolamento prevede: 4 vicepresidenti, 3 questori, e infine quello dei segretari che è
variabile.
3.c. Gruppi parlamentari
All'interno di ciascuna Camera è prevista la presenza di ''gruppi parlamentari'' (art.
72.2), tradizionalmente definiti la proiezione parlamentare dei partiti politici.
Ciascun deputato o senatore deve dichiarare a quale gruppo intende aderire. Coloro
che non possono o che non vogliono associarsi a nessun gruppo parlamentare
vengono assegnati al gruppo misto al quale di solito aderiscono i senatori a vita.
Per formare un gruppo è necessaria l'adesione di almeno 20 deputati e 10 senatori.
Ciascun gruppo elegge al proprio interno un Presidente, chiamato a far parte della
Conferenza dei capigruppo, che è sostanzialmente l'organo di direzione politica di
ciascuna Camera e al quale spetta il compito di definire il programma, il calendario e
i tempi dei lavori della stessa.
3.d. Commissioni
Le Commissioni sono articolazioni interne delle Camere e si distinguono in
permanenti e temporanee.
Temporanee: vengono costituite per il raggiungimento di finalità definite, ed hanno
una durata determinata o comunque legata allo svolgimento del compito ricevuto.
Una particolare categoria è rappresentate dalle Commissioni c.d. ''di
inchiesta''.
Permanenti: rappresentano un articolazione stabile di ciascuna camera e svolgono un
ruolo fondamentale sia nel procedimento legislativo sia nell'esercizio delle funzioni
di informazione e controllo. Il loro numero (14 in entrambi i rami del Parlamento) e
le materie di competenza sono definite dai regolamenti parlamentari. La ripartizione
delle competenze corrisponde sostanzialmente ai vari settori della pubblica
amministrazione.
4. Regolamenti Parlamentari
I regolamenti Parlamentari prevedono anche l'istituzione di Giunte alle quali sono
affidate alcune funzioni molto delicate quali:
1. l'interpretazione dei regolamenti interni,
2. la verifica dei titoli di ammissione alla carica di deputato o senatore,
3. la valutazione sull'esistenza dei presupposti di insindacabilità e di immunità
contestati dall'autorità giudiziaria.
Queste giunte hanno un numero di componenti variabile e poteri diversi l'una
dall'altra, che vanno dalla formulazione di proposte e pareri ad istruttorie quasi
giurisdizionali.
5. Lo status giuridico dei parlamentari
I Parlamentari godono di uno status, definito dalla Costituzione e integrato da
disposizioni legislative e dai regolamenti parlamentari, volto a salvaguardare l'organo
al quale appartengono da interferenze da parte di altri poteri dello Stato o da pressioni
di terzi.
Tale stato giuridico si perde al termine del mandato, per dimissioni o decadenza.
5.a. Insindacabilità
Per insindacabilità si intende la non perseguibilità sul piano civile e penale del
parlamentare, anche dopo la scadenza del mandato, per i voti dati e per le opinioni
espresse nell'esercizio della propria funzione. Ne deriva che il parlamentare gode di
una libertà di manifestazione di pensiero, rafforzata rispetto a quella riconosciuta a a
tutti dall'art.21 Cost., volta a porre la sua persona al riparo dal rischio di azioni
giurisdizionali che siano dirette solamente a condizionarne l'operato politico.
5.b. Immunità
Una ulteriore garanzia riguarda la non sottoponibilità di un parlamentare a misure
restrittive della libertà personale, domiciliare o a limitazioni della libertà di
corrispondenza in assenza di una espressa autorizzazione della Camera di
rappresentanza.
Tale garanzia è contenuta nell'art. 68.2 Cost. e a differenza dell'insindacabilità, è
circoscritta solo al periodo della carica.
Sulla richiesta di autorizzazione a procedere avanzata dall'autorità giudiziaria si
esprime in primo luogo l'apposita Giunta della Camera interessata, che svolge
l'attività istruttoria volta a verificare la presenza di un fumus persecutionis e conclude
i lavori proponendo all'Assemblea l'accoglimento o il rigetto della richiesta. In attesa
della decisione della Camera di appartenenza del parlamentare, l'esecuzione del
provvedimento resta sospesa.
5.b. Indennità
I parlamentari percepiscono, infine, una indennità il cui importo e i cui elementi sono
stabiliti dalla legge.
La ratio di questa prerogativa si riviene nella volontà del Costituente repubblicano di
consentire a chiunque di svolgere un mandato parlamentare, senza preoccupazioni per
il mantenimento proprio e della famiglia.
6. Le funzioni delle camere: funzione legislativa. Il procedimento legislativo
ordinario.
La Costituzione dedica alla funzione legislativa e al relativo procedimento gli artt.
70-74, strutturando quest'ultimo sostanzialmente in 4 fasi: iniziativa, approvazione,
promulgazione e pubblicazione.
6.a Iniziativa
La prima fase dell'iter legislativo è rappresentata dall'iniziativa, ossia dalla
presentazione ad una delle due Camere di una proposta di legge, redatta in articoli. I
soggetti legittimati a tale azione sono il Governo, i singoli membri del Parlamento, il
corpo elettorale, ogni singolo Consiglio regionale, il Consiglio Nazionale
dall'Economia e del Lavoro (CNEL)
Iniziativa del Governo
L'iniziativa legislativa di maggior rilievo è quella del Governo, che utilizza
normalmente tale strumento per realizzare i diversi punti del proprio programma
politico, chiedendo alla maggioranza parlamentare che ha conferito la fiducia di
condividerli e di trasformarli in leggi. I disegni di legge governativi sono deliberati
dal Consiglio dei Ministri e presentati alle Camere, previa autorizzazione del
Presidente della Repubblica.
Inoltre l'iniziativa legislativa del governo è certamente favorita dalla capacità di
quest'ultimo di poter soddisfare quanto previsto dall'art. 81.3 in merito all'onere di
indicare i mezzi di finanziamento di nuove leggi comportino spese.
Iniziativa Popolare
Anche il corpo elettorale può presentare alle Camere una proposta di legge
sottoscritta da almeno 50.000 elettori e accompagnata da una relazione che ne illustri
le finalità generali e il contenuto delle singole disposizioni.
L'iniziativa popolare ha due garanzie:
1. obbligo delle Camere di ''prendere in considerazione'' il progetto presentato
2. la decadenza del progetto di legge al termine non della legislatura nel quale è
stato presentato ma di quella successiva, qualora non sia stato approvato nel
frattempo
Iniziativa Regionale
La proposta di legge di iniziativa regionale viene deliberata dal Consiglio regionale e
inviata ad una Camera dal Presidente della Regione. Anche per questo tipo di
iniziativa è previsto, solo al Senato, un impegno alla calendarizzazione entro un mese.
6.b. Approvazione
La fase di discuss