Lezione 5: Il matrimonio concordatario
Possiamo definire il matrimonio concordatario come un matrimonio canonico trascritto. Affronteremo la materia con un approccio interordinamentale. Un ordinamento giuridico è un insieme di norme che pretendono di essere osservate, vincolato cioè dall’esercizio di potestà di coazione. Tutti gli ordinamenti giuridici si concepiscono come originari (costituiti da norme che gli appartenenti all’ordinamento stesso hanno creato e con cui si sono autoregolati) e supremi (non riconoscono alcuna potestà sopra di sé). Le confessioni religiose devono pertanto essere considerate veri e propri ordinamenti giuridici, poiché non ammettono altra autorità superiore: le loro regole, qualora confliggano con quelle territorialmente applicabili, devono comunque prevalere (in ciò consiste sostanzialmente l’obiezione di coscienza).
Il diritto confessionale e il diritto territorialmente applicabile fanno quindi entrambi riferimento ad ordinamenti giuridici e ciascuno di essi impone di rispettare le proprie regole: se confliggono, bisogna scegliere quali seguire. Parliamo quindi di approccio interordinamentale nel senso di considerare i rapporti tra ordinamento statuale e confessionale alla stregua di rapporti tra ordinamenti statuali supremi.
Rapporti tra ordinamenti
In generale, cosa intendiamo con “rapporti tra ordinamenti”? Si vuole indicare il passaggio di contenuti giuridici dall’uno all’altro ordinamento e viceversa: si dice che i contenuti giuridici di un ordinamento rilevano nell’altro, producendo effetti. Pertanto se stipulo un negozio giuridico all’interno di un ordinamento, esso produrrà effetti anche in altri ordinamenti statuali in ragione di norme o convenzioni che dispongono in questo senso.
La condizione di partenza è che quel negozio produce effetti solo nell’ordinamento in cui è stato stipulato: se invece produce effetti in altri ordinamenti è perché esiste una disposizione che stabilisce che esso produrrà effetti anche altrove. Lo stesso vale per le norme giuridiche, che a loro volta pur nascendo in un determinato ordinamento possono produrre effetti anche altrove (es. norme di diritto tributario). Se una controversia nel nostro ordinamento ha ad oggetto una disposizione di diritto inglese, quella norma produrrà effetti anche in Italia per il solo fatto che un giudice italiano la sta applicando.
Anche atti o provvedimenti, ad esempio le sentenze, possono produrre effetti in ordinamenti diversi da quello in cui sono stati emanati (es. mandato di arresto europeo). La condizione di partenza di ciascun ordinamento è di separazione rispetto agli altri: nessun contenuto giuridico che provenga da fuori può produrre effetti all’interno di esso. Nella realtà, tutti gli ordinamenti giuridici si relazionano e stabiliscono canali di comunicazione attraverso cui passano contenuti giuridici (norme, negozi, provvedimenti). Ciò vale sia per gli ordinamenti statuali che per gli ordinamenti confessionali, i quali possono comunicare tra di loro (es. matrimoni interconfessionali) o con l’ordinamento dello Stato.
È ipotizzabile che un ordinamento giuridico come quello statuale italiano si rifiuti di comunicare in qualsiasi modo con un altro ordinamento statuale o non statuale? Che non vi sia cioè alcun canale di comunicazione? No, non è possibile; se ciò avvenisse, significherebbe che non riconosce quell’entità come ordinamento (es. satanismo). Sarà pertanto ammissibile che si chiudano uno o più canali di comunicazione, ma non è concepibile una chiusura completa.
Ricapitolando
La situazione iniziale di separazione si rompe nel momento in cui due ordinamenti si riconoscono come tali; qualche canale di comunicazione può restare chiuso, perché è naturale che alcuni aspetti non siano condivisi, ma non è ammessa una chiusura totale (es. il nostro ordinamento non chiude tutti i rapporti con gli stati che prevedono la pena di morte, ma semplicemente la sentenza che condanna l’imputato a morte in Italia non avrà effetti → non è ammesso il passaggio di quel determinato contenuto giuridico). Affinché i contenuti giuridici di un ordinamento non statuale possano produrre effetti in un ordinamento statuale è necessario che quest’ultimo ne consenta il transito; altrimenti gli effetti del negozio saranno confinati nell’ordinamento che l’ha concluso.
Alla luce di quanto detto, possiamo concludere che l’unica differenza tra gli ordinamenti statuali e quelli confessionali è che questi ultimi non hanno un territorio (hanno però un popolo, cioè i fedeli, su cui esercitano un governo effettivo) → il diritto confessionale si applica su base personale, non territoriale.
Fino a qualche decennio fa definiva il diritto ecclesiastico come “il diritto che disciplina i rapporti tra Stato e confessioni religiose”, intendendo appunto i rapporti giuridici, cioè i collegamenti tra l’ordinamento statuale e quello confessionale.
Rapporti in materia matrimoniale
Come funzionano questi rapporti in materia matrimoniale? Quando due persone si sposano in Chiesa, stipulano un negozio matrimoniale secondo le forme previste dal diritto canonico e destinato a produrre effetti anche nell’ordinamento dello Stato. Questo negozio è valido nell’ordinamento statuale, perché vi è una disposizione dello stesso che gli riconosce effetti nello Stato italiano. La legge dice che affinché quel matrimonio sia valido, il celebrante dovrà dare lettura degli artt. 143, 144 e 147 del Codice Civile: la lettura di questi articoli è quindi la condizione a cui sono riconosciuti effetti al matrimonio canonico.
Immaginiamo che vi sia un matrimonio celebrato in Inghilterra fra cittadini inglesi secondo il diritto inglese; lo Stato italiano, rispetto ad esso, può fare due cose: riconoscere o non riconoscere effetti nel proprio ordinamento. Se decide di non riconoscere effetti, ad esempio perché è un matrimonio omosessuale, quel negozio non produrrà effetti in Italia; in caso contrario, vi saranno altre decisioni da prendere: bisognerà prima di tutto chiedersi se quel negozio sia stato stipulato validamente nell’ordinamento d’origine e poi quali conseguenze produrrà nell’ordinamento italiano.
Se quel negozio nasce là, ma produce effetti anche qua e sorgono problemi rispetto alla validità dello stesso, sarà investito della questione il giudice inglese o il giudice italiano (giurisdizione esclusiva dell’uno o dell’altro) oppure entrambi (giurisdizione concorrente). Se la giurisdizione è riconosciuta al giudice inglese, a quali condizioni le sue pronunce possono avere effetti in Italia? Non riconoscerle chiaramente non avrebbe senso; saranno pertanto riconosciute nei casi e con le conseguenze previsti dalla legge (in particolare, art. 64 l. 218/1995).
Qualora si opti per la giurisdizione italiana o la giurisdizione concorrente, è possibile che il giudice italiano sia adito per decidere rispetto alla validità del negozio. Quale diritto dovrà applicare? Il diritto matrimoniale inglese o italiano? È di ciò che si occupa la l. 218: individuare, a seconda della fattispecie, quale diritto applicare.
Se io ho un matrimonio canonico che produce effetti anche in Italia e sorgono questioni sulla validità dello stesso, quale giudice conosce questa controversia? Il tribunale confessionale, perché le regole che disciplinano la materia attribuiscono ad esso la giurisdizione; la sentenza canonica di nullità dovrà poi essere riconosciuta in Italia.
Azioni legali e conseguenze patrimoniali
Che tipo di azione posso invece sollevare dinanzi ad un tribunale italiano rispetto al matrimonio canonico? L’azione di cessazione degli effetti civili, attraverso la quale Tizio e Caia smettono di essere marito e moglie per lo Stato, ma non per la Chiesa. Qualora si voglia invece far valere l’invalidità del matrimonio, affermando cioè che il matrimonio è nato nullo e non hai mai prodotto effetti, non posso adire il giudice italiano e dovrà pertanto essere investito della controversia il giudice canonico.
Ci sono termini prescrizionali per l’azione canonica di nullità? No, quindi Tizio e Caia possono intentare davanti al giudice canonico un’azione di nullità anche dopo cinquant’anni di matrimonio. La sentenza pronunciata avrà efficacia ex tunc, perché l’invalidità è originaria (non è uno scioglimento, Tizio e Caia non sono mai stati marito e moglie). Questo nel diritto civile non esiste: il matrimonio civile può essere annullato solo con azioni prescrittibili, a parte quella che serve a far valere il precedente vincolo. La ragione è che nel diritto canonico il matrimonio non è solo un negozio, ma anche un sacramento: se la volontà delle parti non è pura, il sacramento non si costituisce.
Quali sono le conseguenze patrimoniali dell’annullamento del matrimonio canonico? Nonostante la logica suggerisca di applicare analogicamente le disposizioni sul divorzio, l’art. 18 della legge matrimoniale prevede che in questi casi il giudice debba fare riferimento agli articoli del Codice Civile che disciplinano il matrimonio putativo (artt. 128, 129 e 129-bis).
Immaginiamo che il matrimonio sia stato celebrato prima dell’entrata in vigore della normativa sul divorzio (1970): cosa possono fare i coniugi per porre fine al loro vincolo? Se intentassero l’azione canonistica di nullità, in ragione di quanto previsto dalle disposizioni sul matrimonio putativo la parte economicamente debole non otterrebbe praticamente nulla. Possono altrimenti ricorrere all’azione civile di separazione, rimanendo quindi marito e moglie e lasciando pertanto permanere tutti gli obblighi di mantenimento. È chiaro che mentre la parte economicamente forte cercherà di ottenere l’annullamento, la parte economicamente debole preferirà la separazione.
Dopo il 1970, l’ordinamento civile ammette una possibilità in più: far cessare gli effetti civili con le relative conseguenze patrimoniali. La parte economicamente debole cercherà di ottenere tale cessazione, per poter usufruire dell’assegno di mantenimento; la parte economicamente forte invece spingerà per ottenere dal giudice canonico la sentenza di nullità, affinché si applichino le disposizioni sul matrimonio putativo al posto di quelle della legge sul divorzio, potendo così corrispondere al coniuge una somma irrisoria.
Se Caia, soggetto economicamente debole, ottiene la pronuncia di cessazione degli effetti civili del suo matrimonio con Tizio prima che lui possa chiedere l’annullamento al giudice canonico e Tizio ottiene comunque la sentenza di nullità canonica, cosa succede? Si crea un conflitto tra la sentenza del giudice italiano che ha pronunciato lo scioglimento del negozio e quella dell’altro giudice italiano che ha riconosciuto la sentenza canonica di annullamento di quello stesso negozio. Lo scioglimento è stato pronunciato sul presupposto implicito che il negozio fosse valido; se in seguito, con la sentenza canonica, si afferma che quel negozio non era valido, la prima sentenza viene meno. Questo è quanto stabilito e applicato dalla Cassazione fino al 1997: se riconosco effetti alla sentenza canonica di annullamento, la quale afferma che il negozio non è mai esistito, tale pronuncia travolgerà la prima.
Lezione 7: Effetti del matrimonio confessionale nello Stato
Matrimonio confessionale e effetti nello Stato
Ci sono due questioni da trattare:
1) Se e come un matrimonio confessionale produce effetti nello Stato. Ci si chiede sostanzialmente se due persone considerate marito e moglie da una confessione religiosa vedano il proprio status coniugale riconosciuto anche dallo Stato. Non si fa riferimento solo alla Chiesa cattolica, dal momento che una molteplicità di matrimoni religiosi è attualmente idonea a produrre effetti in Italia: il problema non riguarda quindi la pluralità delle forme di celebrazione, cioè il modo in cui si giunge allo status coniugale, ma la disciplina di tale status in modo da venire incontro, per quanto possibile, alle esigenze dei singoli. Le vie di accesso allo status coniugale sono: il matrimonio civile, il matrimonio canonico trascritto e il matrimonio regolato dalle varie intese con le confessioni religiose minori. Gli appartenenti ad un culto che non sia oggetto d’intesa possono prima di tutto scegliere di tenere separati gli ambiti e quindi celebrare il matrimonio rituale e quello civile separatamente; altrimenti dovranno fare riferimento a quanto previsto dalla l. 1159/1929 (legge sui culti ammessi, dove ammessi non significa più graditi all’ordinamento repubblicano, ma che abbiano enti esponenziali riconosciuti come enti ecclesiastici). Qualora la confessione non rientri nemmeno in quelle contemplate dalla suddetta legge l’unica via è il matrimonio civile.
Giurisdizione e competenza
2) Cosa succede dal punto di vista giurisdizionale, cioè quale giudice ha competenza a conoscere e decidere le cause inerenti a quel negozio e con quali effetti. Lo Stato riconosce effetti civili solo alle pronunce dei giudici canonici; se vi è quindi un matrimonio acattolico e sorge questione sulla sua nullità, a chi spetterà la decisione? Al giudice civile. Possiamo dunque affermare che i matrimoni confessionali diversi da quello cattolico siano sostanzialmente matrimoni civili “camuffati”, dal momento che il diritto applicabile per ogni loro aspetto è quello civile; in altre parole, anche se è ammessa la celebrazione rituale o folkloristica, si tratta in tutto e per tutto di matrimoni civili: l’unico vero matrimonio religioso è quello canonico, perché non solo celebrato secondo il diritto canonico, ma anche dallo stesso disciplinato.
Fino al 1865 il matrimonio era considerato di competenza esclusiva della Chiesa: lo Stato non si interessava proprio della materia e, non esistendo un matrimonio civile, ci si sposava solo secondo il diritto canonico. Con il Codice Civile del 1865 viene introdotto il matrimonio civile obbligatorio, prendendo a modello il Code Napoléon quale codice anticlericale per antonomasia: seguì un diffuso boicottaggio da parte dei parroci italiani, reso possibile dal fatto che nell’Italia dell’epoca le informazioni giravano soprattutto attraverso i sermoni di questi ultimi.
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