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Alla qualifica di dirigente di ruolo si accede tramite concorso per esami indetto dalle singole
amministrazioni (a cui possono partecipare dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni ed
alcuni soggetti esterni muniti di esperienze dirigenziali nella Pubblica Amministrazione) o per corso
– concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione .
Finita la fase di reclutamento, il vincitore stipula con l'amministrazione un contratto individuale,
costitutivo del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, regolato dal diritto comune e
dai contratti collettivi. Viene inserito nel ruolo della singola amministrazione che ha indetto il
concorso.
L'inserimento nel ruolo dell'amministrazione conseguente alla stipulazione del contratto di lavoro a
tempo indeterminato costituisce il presupposto per il successivo atto dell'amministrazione che
conferisce al dirigente la titolarità, a tempo determinato, di un ufficio dirigenziale.
Il conferimento dell'incarico, che è atto unilaterale, individua l'oggetto dell'incarico e degli obiettivi
da conseguire e la durata dell'incarico. Al provvedimento di conferimento accede un contratto
individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico.
Il dlgs. 165/2001 introduce la regola dello spoil system che consiste nella cessazione degli incarichi
di funzione dirigenziale al variare della compagine politica. Oltre a questa ipotesi la revoca
dell'incarico prima della scadenza del termine è prevista in altre due ipotesi:
1. può essere conseguenza della risoluzione del rapporto di lavoro
2. può essere l'esito dell'accertamento della responsabilità dirigenziale che costituisce la
conseguenza dell'attribuzione alla dirigenza di autonomi poteri di gestione.
L'istituto della responsabilità dirigenziale si inserisce in una logica di valutazione e controllo
dell'attività della dirigenza. L'accertamento di questa responsabilità è l'esito di un procedimento di
valutazione annuale, svolto in contraddittorio con il dirigente, compiuto sulla base dei risultati sia
del controllo di gestione, sia della valutazione e del controllo strategico. L'accertamento della
responsabilità comporta per il dirigente l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico e, nei casi
più gravi, la revoca dell'incarico con collocazione a disposizione nei ruoli delle singole
amministrazioni, fino al recesso.
In caso di licenziamento, la contrattazione collettiva per l'area dirigenziale riconosce al dirigente la
possibilità di ricorrere ad un collegio di conciliazione, che pone a carico dell'amministrazione
un'indennità supplementare se il recesso risulti ingiustificato.
3. IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE
I procedimenti di assunzione restano nell'area coperta da riserva di legge e sono sottoposti ad una
disciplina pubblicistica.
Il concorso pubblico è visto come meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci e
metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di
imparzialità e al servizio esclusivo della Nazione. Deroghe alla regola del concorso sono comunque
ammissibili ma solo per espressa previsione di legge.
Il dlgs.n.165/2001 (art.35) prevede che il reclutamento del personale nelle pubbliche
amministrazioni può avvenire:
con concorso: procedure selettive dirette all'accertamento della professionalità richiesta
• con richiesta numerica con avviamento degli iscritti nelle liste appositamente redatte dagli
• uffici regionali o provinciali competenti e nelle liste di mobilità per le qualifiche e profili
medio-bassi per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo.
Con richiesta numerica o nominativa dei disabili iscritti nelle liste speciali di collocamento.
•
La procedura selettiva si conclude con l'individuazione del soggetto idoneo ad instaurare un
rapporto di lavoro con l'amministrazione. Quando si tratta di un concorso pubblico, termina a
questo punto la fase pubblicistica e se ne apre un'altra regolata dal diritto privato.
Per l'assunzione, che avviene con contratto individuale di lavoro, il datore di lavoro pubblico può
anche avvalersi delle tipologie contrattuali definite flessibili o atipiche previste dal codice civile.
Il processo di “privatizzazione” ha apportato una significativa evoluzione in materia, pur
mantenendo diversi profili di differenziazione rispetto al settore privato. La deroga alla disciplina
comune (all'art.2103 C.C.) trova una giustificazione nell'esigenza di permettere alla Pubblica
Amministrazione di controllare sempre, attraverso l'utilizzo di procedure selettive o concorsuali,
l'accesso a qualifiche superiori da parte dei dipendenti. Questa deroga è confermata dall'art.52 dlgs.
165/2001 che detta una disciplina privatistica ad hoc per la materia, anche se in un'ottica di
tendenziale unificazione fra lavoro pubblico e lavoro privato.
Innanzitutto il parametro dell'equivalenza (professionale) delle mansioni, come nel privato, è
richiamato come limite al potere organizzativo del datore pubblico ma l'art.52 dlgs.165/2001
attribuisce il giudizio di equivalenza al sistema di “classificazione professionale prevista dai
contratti collettivi”.
La specialità più rilevante riguarda l'assegnazione a mansioni superiori. L'art.52 dlgs.165/2001
prevede uno jus variandi in meglio non discrezionale, come nel privato, ma limitato a due ipotesi
tassative:
1. vacanza di posto organico, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabili a dodici nel
caso di contestuale attivazione delle procedure per la copertura del posto;
2. sostituzione di dipendente assente con diritto alla conservazione del posto per tutto il
periodo di assenza, escluse le ferie.
Al di fuori delle ipotesi tassative, previste dalla norma l'assegnazione a mansioni superiori è quindi
nulla (art.52, 5° comma), e il lavoratore può rifiutarla. In caso di esercizio di fatto di mansioni
superiori la disciplina vigente pur negando il passaggio automatico alla qualifica superiore,
riconosce il diritto del lavoratore alle differenze retributive corrispondenti all'attività svolta per tutto
il periodo di espletamento.
La materia retributiva è stato oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore. L'assetto
realizzato è in gran parte coerente con il settore privato, sia per quanto riguarda l'applicazione dei
principi costituzionali di sufficienza e proporzionalità, sia con riguarda al sistema delle fonti.
Secondo l'art.45 dlgs.165/2001 “il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito
dai contratti collettivi” con un rinvio esclusivo alla fonte collettiva che, secondo l'opinione
prevalente, ridimensiona fortemente anche il ruolo del contratto individuale.
Al fine di monitorare e contenere la spesa pubblica, le risorse disponibili per i contratti collettivi
nazionali e integrativi vengono determinate a monte del procedimento contrattuale attraverso gli
strumenti di finanza pubblica.
Ai dipendenti pubblici “contrattualizzati” viene applicata la disciplina del TFR. Il nuovo impianto
normativo utilizza il TFR come mezzo di contribuzione ai fondi pensionistici complementari (c.d.
fondi pensione). Il TFR è accantonato figurativamente e, alla cessazione del servizio, liquidato
dall'INPDAP, cui viene affidata la gestione del fondo per il TFR dei dipendenti dello Stato e degli
Enti Locali.
4. IL POTERE DISCIPLINARE
A seguito della privatizzazione anche nel settore pubblico è ormai certa la configurazione del potere
disciplinare come potere privatistico della Pubblica Amministrazione datore di lavoro.
La Pubblica Amministrazione è stata privata della tradizionale posizione di supremazia speciale e
svuotata dell'esercizio del potere autoritativo di matrice pubblicistica.
La materia è disciplinata dall'art.55 dlgs.165/2001 che contiene una disciplina parzialmente
derogatoria rispetto a quella vigente nel settore privato, applicabile a tutti i dipendenti delle
Pubbliche Amministrazioni con esclusioni dei soggetti sottratti alla privatizzazione.
Per quanto riguarda le infrazioni l'art.55 rinvia all'art.2106 c.c., che indiviua le infrazioni
nell'inosservanza delle disposizioni in materia di diligenza, di obbedienza e di fedeltà.
Gli obblighi del pubblico dipendente il cui rapporto è privatizzato non si differenziano da quelli del
dipendente privato: si tratta di obblighi diretti a garantire l'esatto adempimento della prestazione
dovuta che non coinvolgono in nessun modo la sfera privata del dipendente.
La tipologia, l'entità delle infrazioni e delle sanzioni sono definite dai contratti collettivi nell'ambito
del codice disciplinare, nel rispetto nei limiti stabiliti dalla legge.
Anche per quanto riguarda la recidiva non si trovano differenze tra settore pubblico e privato.
L'art.55 descrive il procedimento disciplinare in modo esaustivo, secondo un modello che ricalca
quello dell'art.7 Stat. Lavoratori.
Si prevede che ad irrogare le sanzioni non sia il capo della struttura, ma, su segnalazione di questo,
un apposito ufficio per i procedimenti disciplinari: è un organismo presente in ogni Pubblica
Amministrazione che non assume caratteri di terzietà nell'ambito del procedimento disciplinare,
rappresentando invece direttamente la Pubblica Amministrazione. Il dipendente difeso da un
rappresentante di associazione sindacale viene sentito.
Novità assoluta è costituita dal patteggiamento, per una più veloce definizione del procedimento:
se il dipendente vi consente è possibile l'applicazione di una sanzione ridotta, ma non è più
suscettibile di impugnazione né in via giudiziale né in via arbitrale.
E' prevista una procedura di carattere conciliativo – arbitrale (art.55, commi 7,8,9) da svolgersi
secondo le modalità fissate dai contratti collettivi o in mancanza davanti al Collegio arbitrale di
disciplina istituito presso ogni Pubblica Amministrazione. Nel corso di questa procedura la sanzione
resta sospesa, mentre solo la Pubblica Amministrazione, diversamente dal dipendente, ha l'obbligo
di conformarsi alla decisione del Collegio.
5. ESTINZIONE DEL RAPPORTO ED ECCEDENZE DEL PERSONALE
Il dlgs. 165/2001 non si occupa esplicitamente dell'istituto del licenziamento nel pubblico impiego
ma opera un rinvio generale al codice civile e alle leggi che disciplinano i rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa, ed estende integralmente l'applicabilità dello Statuto dei lavoratori al
settore pubblico.
La disciplina delle eccedenza di personale nel pubblico impiego risulta articolata in