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L'EVOLUZIONE NORMATIVA DEL RAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO

Definizione di rapporto di lavoro pubblico: rapporto intercorrente tra il lavoratore (che svolge dietro corrispettivo la propria prestazione di lavoro) e lo stato o altro ente pubblico non economico. È caratterizzato da due profili: IL RAPPORTO ORGANICO E IL RAPPORTO DI SERVIZIO. IL DPR N.3/1957

Rapporto di servizio: i pubblici dipendenti sono legati al soggetto pubblico da un rapporto di lavoro comportante diritti e obblighi analoghi a quelli che scaturiscono dal rapporto di lavoro privato;

Rapporto organico o di ufficio: i pubblici dipendenti si configurano come organi dell'amministrazione, esternandone la volontà. Tale rapporto è espressivo di interessi pubblici formalmente riconosciuti dalla nostra Carta costituzionale che infatti contiene norme finalizzate a rendere l'azione amministrativa conforme a parametri di imparzialità, efficienza ed efficacia: Art. 54 Cost.: i cittadini

cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento Art. 97 Cost. dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

I pubblici uffici sono organizzati secondo le disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione.

Il principio di buon andamento che si articola in

Quelli di efficacia (capacità di raggiungere gli obiettivi), efficienza (miglior rapporto tra risorse e risultati) ed economicità (miglior rapporto tra il costo di risorse e mezzi e gli obiettivi).

Il principio di imparzialità comporta sia il dovere di tenere in considerazione tutti gli interessi (privati e pubblici) che vengono in rilievo sia quello di porli sullo stesso piano senza preferire o trascurare alcuno di essi. I pubblici uffici devono garantire a tutti gli stessi servizi, senza discriminazioni o favoritismi.

"Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari." I funzionari sono direttamente responsabili degli atti che compiono. Vi sono diversi tipi di responsabilità:

  • Amministrativa: riguarda la legittimità amministrativa e dell'atto
  • Penale: è sempre personale, quando commette un reato il funzionario ne risponde personalmente.

Vengono definiti dal Codice penale, es. corruzione, falsa attuazione delle presenze in servizio

Disciplinare: si attua quando il dipendente pone o omette determinate condotte e può essere sanzionato.

Civile

Extracontrattuale: qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga chi ha commesso il fatto a un risarcimento

Erariale: il dipendente reca un danno alla PA. Il danno può essere patrimoniale o non patrimoniale.

Agli impieghi nelle PA si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. (come le norme in tema di collocamento obbligatorio di persone disabili).

Art 98: i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione - principio di esclusività del pubblico impiego, che non ammette lo svolgimento contestuale di altre attività, salvo eccezioni.

Privatizzazioni

Per Privatizzazione del Pubblico impiego si intende quel processo di regolamentazione del rapporto di Lavoro Pubblico (ovvero alle dipendenze dello

Stato o di altro Ente Pubblico) mediante una disciplina privatistica caratterizzata dall'utilizzo di contratti collettivi di lavoro. In un primo tempo, il legislatore ha dato prevalenza al rapporto organico e agli interessi pubblici ad esso sottesi: - Il DPR n. 3 del 1957 prevedeva un rapporto costituito per atto unilaterale. Il rapporto era interamente disciplinato da leggi e regolamenti e totalmente governato dal diritto amministrativo. - L. 93/83, denominata legge quadro, vi è un primo avvicinamento della disciplina del lavoro pubblico a quella del lavoro privato. Essa innanzitutto estende ai dipendenti pubblici numerose norme dello Statuto dei lavoratori; inoltre affida alla competenza legislativa una serie di materie al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità degli uffici. - PRIMA PRIVATIZZAZIONE 92 avvia il complesso percorso di privatizzazione del pubblico impiego. Prima fase di riforma si ha con il d. lgs. 29/93, "i rapporti di

Il lavoro dei dipendenti delle PA è disciplinato dalle disposizioni del cc e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni del decreto stesso. Tale norma viene poi trasfusa in un D.lgs. 165 del 2001.

Si parla di privatizzazione e contrattualizzazione del pubblico impiego. Contrattualizzazione perché si impose la privatizzazione perché impone alla gran parità di posizione contrattuale fra PA e parte dei rapporti di lavoro alle dipendente, per cui la contrattazione collettiva dipendenze della pubblica viene riconosciuta come fonte direttamente amministrazione le regole del diritto vincolante del rapporto di lavoro pubblico privato. nelle materie non soggette a riserva di legge ovvero al potere organizzativo unilaterale della PA.

La contrattazione collettiva è quel rapporto tra sindacati dei lavoratori e confederazioni dei datori di lavoro dal quale scaturiscono degli accordi, chiamati contratti collettivi.

di lavoro, con cui si stabiliscono i parametri e le regole fondamentali cui dovranno attenersi i contratti di lavoro individuali d. lgs. 80/98

SECONDA PRIVATIZZAZIONE - introduce:

  • privatizzazione del rapporto di lavoro dei dirigenti generali;
  • revisione delle procedure di contrattazione collettiva nazionale e potenziamento dell'ARAN;
  • adozione di codici di comportamento dei dipendenti pubblici;
  • devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative ai rapporti di lavoro e alle dipendenze delle PAT.

Il decreto resta fino all'entrata in vigore del d. lgs. 165/2001 - TUPI Testo Unico del Pubblico Impiego

Il TUPI, Dlgs 165/2001, disciplina l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione. (Art.1 Tupi)

Ai sensi dell'art. 2 TUPI, i rapporti di lavoro

nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità; 3. c) garantire la trasparenza e l'imparzialità nella selezione del personale; 4. d) promuovere la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti pubblici; 5. e) assicurare la tutela dei diritti e delle prerogative dei dipendenti pubblici; 6. f) favorire la conciliazione tra esigenze di servizio e diritti dei dipendenti pubblici; 7. g) disciplinare le modalità di svolgimento del lavoro pubblico, anche in relazione alle nuove tecnologie; 8. h) promuovere la partecipazione dei dipendenti pubblici alla gestione delle amministrazioni. Art.2 TUPI 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, nonché ai dipendenti delle aziende e degli enti pubblici economici. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano altresì ai dipendenti delle amministrazioni statali, delle regioni, delle province autonome e degli enti locali che svolgono attività di lavoro subordinato. 3. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai dipendenti delle aziende e degli enti pubblici economici che svolgono attività di lavoro subordinato. 4. Le disposizioni del presente decreto si applicano altresì ai dipendenti delle aziende e degli enti pubblici economici che svolgono attività di lavoro subordinato, nei limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva di comparto e di secondo livello. Art.3 TUPI 1. Ai fini del presente decreto, per dipendenti delle amministrazioni pubbliche si intendono i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, nonché i dipendenti delle aziende e degli enti pubblici economici. 2. Ai fini del presente decreto, per dipendenti delle amministrazioni statali si intendono i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province autonome e degli enti locali che svolgono attività di lavoro subordinato. 3. Ai fini del presente decreto, per dipendenti delle aziende e degli enti pubblici economici si intendono i dipendenti delle aziende e degli enti pubblici economici che svolgono attività di lavoro subordinato.

contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.

Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti

pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 2 (TUPI) (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165)

Fonti

  1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:
    1. funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della
  1. definizione dei programmi operativi edell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventualerevisione;
  2. ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazionioperative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
  3. collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere dicomunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informaticie statistici pubblici;
  4. garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa,anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini eattribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilitàcomplessiva dello stesso;
  5. armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le
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Publisher
A.A. 2023-2024
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Gixii di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Rapporti di lavoro e sindacali nelle Pubbliche Amministrazioni e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof Ponte Flavio Vincenzo.