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Sistemi di classificazione del personale

Categorie: Intendiamo delle aree che sono definite mediante declaratorie, cioè delle definizioni, delle indicazioni del contenuto di questa categoria. Questa delcaratorie:

  • Descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento in ciasuna di esse: cioè ciascuna categoria potrà dire qual è il livello di professionalità, autonomia o competenza necessario per essere inquadrati in quella categoria. (basso o alto livello di professionalità, autonomia, competenze). Tutto questo è contenuto nella declaratoria;
  • A ciascuna categoria corrispondono dei livelli omogenei di competenze quindi di conoscenze, capacità necessarie per l'espletamento delle relative attività lavorative.

Quindi, all'interno delle categorie troviamo tante attività, mansioni, funzioni che per contenuto possono essere differenti tra di loro ma che sono reputate dalla contrattazione collettiva di livello omogeneo.

All'interno delle categorie abbiamo tanti profili professionali: descrivono i contenuti e le attribuzioni della prestazione lavorativa. Quindi questi profili professionali sono differenti, a volte anche molto tra di loro, per contenuti e attribuzioni quindi per mansioni, sono considerati omogenei, cioè espressione di un medesimo livello di competenze, conoscenze e capacità. Ci dicono cosa fa il lavoratore.

Le posizioni economiche: questi livelli economici definiti come fasce retributive o di merito, sono privi di contenuti mansionistici, quindi mentre nel profilo professionale noi abbiamo un contenuto professionale, mansionistico, la posizione economica non ci dice cosa fa il lavoratore ma ci dice qual è il trattamento economico collegato a quella determinata posizione.

Quindi una progressione di carriera economica è solo economica e non di contenuto professionale. La disciplina legale accanto a questa classificazione del personale che è di fonte contrattuale, ci sono anche dei riferimenti legali contenuti nel TU e li abbiamo non dall'origine a dalla riforma Brunella e quindi dal 2009 in poi. Con la riforma Brunetta è stata introdotta una modifica all'art. 52 TUE in cui è stato introdotto un ulteriore comma 1-bis in cui: - si prevede un obbligo di inquadrare i dipendenti pubblici in almeno tre distinte aree funzionali/categorie. Questo obbligo di fatto è sempre stato assolto dalla ccnl perché già dal 2001 la contrattazione ne ha sempre individuati almeno 4 quindi un numero superiore al numero minimo introdotto per via legale nel 2009. Quindi questo sistema che ha origine contrattuale e che è stato in qualche modo riconosciuto anche a livello legale a seguito di questa modifica, è unregolamentazione contrattuale. Nel settore pubblico, infatti, le categorie di inquadramento dei lavoratori sono stabilite da specifiche leggi e regolamenti, che differiscono da quelli del settore privato. Nel settore pubblico, le categorie di inquadramento dei lavoratori sono generalmente suddivise in tre livelli principali:• Dirigenti• Quadri intermedi• Impiegati Ogni livello di inquadramento ha specifiche caratteristiche e requisiti, che determinano il tipo di mansione e responsabilità assegnate al lavoratore. Inoltre, nel settore pubblico esistono anche delle specifiche norme che regolamentano l'inquadramento dei lavoratori a tempo determinato, dei lavoratori part-time e dei lavoratori con contratti a progetto. In conclusione, il modello di inquadramento nel settore pubblico è diverso da quello del settore privato, poiché è basato su leggi e regolamenti specifici che stabiliscono le categorie di inquadramento e le relative caratteristiche dei lavoratori.

contrattazione collettiva:

  • Nel privato la disciplina la ricostruiamo combinando art.2095 cc e contratti collettivi del settore privato.
  • Nel pubblico la disciplina la ricostruiamo combinando tra loro l'art. 52 del dpr 165 2001 più i contratti collettivi di comparto.

I sistemi di classificazione del personale

Le progressioni "orizzontali"

All'interno di ciasuna categoria ci sono varie posizioni economiche che vengono individuate con un numero affianco alla lettera, quindi se ad esempio parliamo della categoria C le posizioni economiche saranno C1, C2, C3 o C4. Ad ogni posizione economica C1, C2, C3, C4 corrisponde un differente trattamento retributivo. Il passaggio dalla posizione C1 alla C2 o C2 non è legato ad un mutamento di mansioni, non devo cambiare il lavoro che sto facendo perché acquisirò nuove mansioni più professionalizzanti, con maggiore autonomia e responsabilità e per tale motivo ho una progressione economica.

Le progressioni economiche nel settore pubblico sono svincolate dall'anzianità svolta e seguono un percorso differente perché per passare da una posizione economica ad un'altra superiore all'interno della stessa categoria occorre partecipare a delle procedure di tipo selettivo. (Di queste progressioni vengono definite "progressioni orizzontali" da distinguere con le progressioni verticali che abbiamo visto per l'accesso al lavoro e i concorsi per accedere al posto di lavoro, riguardano proprio un mutamento delle mansioni professionali, passare da una categoria all'altra, quindi svolgo delle mansioni diverse da quelle che ho svolto fino a quel momento.) Sono definite "orizzontali" perché avvengono all'interno della stessa categoria A o B o C o D, quindi il lavoratore rimarrà inquadrato sempre nella stessa categoria ma potrà fare un percorso di aumento retributivo. Per avere un aumento della retribuzione questo lavoratore prima,

costituisce un titolo rilevante ai fini della progressione economica. Le progressioni sono quindi collegate ad una verifica di merito del lavoro svolto e non più automaticamente. L'assegnazione delle mansioni ci sono delle differenze significative rispetto al settore privato. Parliamo dell'assegnazione delle mansioni innanzitutto al momento dell'assunzione. Con riferimento all'art.52 del g.lgs 165 del 2001, dice che:

  • il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto: nell'impiego pubblico le mansioni per le quali il lavoratore è stato assunto risulteranno dallo stesso bando di concorso in cui viene indicato qual è la categoria di riferimento, il profilo professionale di riferimento di quel posto di lavoro;
  • l'assegnazione delle mansioni effettuato al momento delle asunzioni non è immodificabile perché durante lo svolgimento del rapporto, l'amministrazione conserva la
possibilità di cambiare mansioni iniziali adibendo il lavoratore ad altre mansioni, purché queste siano equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento. Cruciale diventa quindi la nozione di "equivalenza" perché individuandola possiamo definire anche l'ambito di operatività della PA in riferimento al cambiamento delle mansioni. Quindi il concetto di equivalenza è più ampio e flessibile e offre più possibilità all'amministrazione di richiedere al lavoratore, nel corso del rapporto, di svolgere delle mansioni differenti rispetto a quelle iniziali. La nozione di equivalenza: Sotto questo profilo si affrontano due differenti concezioni: - Equivalenza sostanziale: si potrebbe ritenere che occorre individuare quali fra tutte le mansioni comprese nell'area di inquadramento siano equivalenti tra di loro, considerato il contenuto professionale delle stesse. Quindi, se noi diamo questo tipo di lettura, possiamo...inquadramento” significa che il lavoratore può essere spostato su mansioni che hanno lo stesso livello di responsabilità e competenze all'interno della stessa area. Questo significa che all'interno dell'area di inquadramento possono esserci diverse mansioni, alcune delle quali sono considerate equivalenti tra loro, mentre altre no. La determinazione di quali mansioni siano equivalenti e quali no si basa sul contenuto professionale delle stesse. Se due mansioni hanno lo stesso contenuto professionale, allora sono considerate equivalenti, altrimenti no, anche se fanno parte della stessa area. Tuttavia, questa interpretazione è stata rifiutata dalla più recente giurisprudenza nel settore privato, che ha preferito adottare un criterio di equivalenza formale.

Il concetto di "inquadramento" implica che tutte le mansioni siano considerate equivalenti tra di loro, indipendentemente dal contenuto professionale. Ciò significa che possono esserci mansioni molto diverse tra di loro che richiedono competenze differenti, ma semplicemente perché sono elencate nello stesso contratto collettivo nazionale (ad esempio, tutte quelle comprese nella categoria A, B, C o D), le mansioni all'interno di ciascuna categoria sono considerate equivalenti, indipendentemente da ciò che richiedono di fare. Questo concetto formale semplifica molto la verifica dell'equivalenza, poiché è sufficiente verificare che due mansioni, in base alla contrattazione collettiva, appartengano alla stessa categoria e non è nemmeno necessario esaminare in cosa consistono queste mansioni, poiché la valutazione di equivalenza è già stata effettuata. Questa nozione di equivalenza formale ha avuto successo e diffusione nel pubblico.

tag html corretti, il testo formattato sarebbe:

ma ha anche condizionato il settore privato, tant'è che il legislatore del 2015 con i

Dettagli
A.A. 2019-2020
138 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francesca.cristallo1 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro nelle pubbliche amministrazioni e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Lanotte Massimo.