Diritto del lavoro nelle pubbliche amministrazioni
prof. Lanotte
Contenuti del corso
cosa si intende per studiare diritto del lavoro nelle pubbliche amministrazioni?
Corso di diritto del lavoro, quindi si parla di disciplina del rapporto di lavoro con riferimento ai
datori di lavoro pubblici. La natura del datore di lavoro (se impresa privata o pa) incide sulla
disciplina del rapporto. C'è una differenziazione del rapporto tra privato e pubblico che risale alla
fine del 1800, si è mantenuta per tutto il secolo scorso e perdura tutt'oggi.
Differenziazione delle due normative: l'analisi dei profili di specialità è generalmente l'oggetto del
corso.
Esame: orale. 2 o 3 domande sul contenuto del corso.
16.03.'20
Lezione n.1
1)Evoluzione normativa del rapporto di lavoro pubblico
La disciplina pubblicistica
La differenziazione delle norme di riferimento tra settore privato e settore pubblico storicamente è
una differenziazione che riguarda anche le fonti di regolamentazione. Mentre il rapporto di lavoro
privato storicamente è regolamentato dalla legge e dai contratti collettivi, in ambito pubblicistico la
fonte di regolamentazione era esclusivamente la legge. Di qui parliamo di disciplina pubblicistica-
disciplina di tipo autoritativo che vede la regolamentazione del rapporto ricollegata esclusivamente
a norme di legge. In questa ricostruzione storica partiamo dal dopoguerra, in particolare da un
D.P.R. n.3 del 1957 che è la norma base, cardine della disciplina della norma del lavoro del settore
pubblico, fino alla privatizzazione, cioè complessa opera di riforma avviata agli inizi degli anni'90
del secolo scorso. Le caratteristiche essenziali del rapporto di lavoro nell'ambito della disciplina
pubblicistica. In questo ambito si è soliti distinguere un duplice profilo, cioè il dipendente pubblico
si ritiene essere legato alla pubblica amministrazione da due rapporti:
• rapporto organico d'ufficio
• rapporto di servizio
la differenza tra i due profili è che il rapporto organico o d'ufficio è quello che sottolinea e valorizza
il fatto che il pubblico dipendente opera anche come organo ed espressione della propria
amministrazione. Il pubblico dipendente nell'emanare gli atti amministrativi esprime la volontà e i
fini della amministrazione che sono strettamente collegati ad un interesse pubblico che trova
fondamento in norme a livello costituzionale agli artt. 54, 97, 98 Cost. Sono norme che fanno
riferimento all'organizzazione, all'accesso degli uffici pubblici e all'aspetto legato ai principi da
seguire nell'azione amministrativa (imparzialità e buon andamento). Pone il dipendente pubblico in
relazione all'esterno.
L'altro profilo è il rapporto di servizio, cioè il rapporto interno che si sviluppa tra il singolo
dipendente e la singola amministrazione che di solito si identifica con il rapporto di lavoro.
Impostata la disciplina in questi termini, i principi cardine che caratterizzano la disciplina
pubblicistica li possiamo riassumere in tre macro aree:
• fase costitutiva: rapporto di lavoro si costituisce per atto unilaterale di nomina della pubblica
amministrazione e non già di contratto. Questa è una differenza fondamentale tra il rapporto
di lavoro pubblico e privato, nel settore privato la nascita determinata dalla firma di un
contratto tra il dipendente e il datore di lavoro, questo rapporto aveva ed ha ancora matrice
contrattuale; nel settore pubblico per lungo tempo, per tutta la vigenza della disciplina
pubblicistica, il rapporto non coinvolge il dipendente quale parte contrattuale perchè questo
rapporto si costituisce con un atto unilaterale, cioè che proviene unicamente e direttamente
dalla pubblica amministrazione, quindi l'origine non è nel contratto ma in una nomina a
dipendente pubblico.
• fase di svolgimento: fase di svolgimento e regolamentazione del rapporto, ad esempio
l'orario di lavoro, le ferie, le mansioni, gli obblighi del dipendente, le sanzioni disciplinari,
trasferimento, licenziamento etc. tutta la regolamentazione del rapporto è regolamentato
interamente da leggi o regolamenti ed è gestito da atti di tipo amministrativo. Questo profilo
della regolamentazione esclusivamente da leggi e regolamenti è un'ulteriore differenziazione
con il settore privato perché a questo alla legge si affianca anche la contrattazione collettiva.
• competenza giurisdizionale: a quale giudice ci si deve rivolgere in caso di controversie. Gli
enti privati si sono sempre tutt'ora si rivolgono al giudice del lavoro, quindi al tribunale
civile in funzione di giudice del lavoro. Nell'ambito pubblico al TAR o al consiglio di Stato,
quindi al giudice amministrativo.
Questo quadro riassunto in modo veloce è un quadro inalterato per lungo tempo. Rimane
sostanzialmente per gli anni '60 e anni '70 quindi per venti/venticinque anni, per arrivare ad un
primo approccio di novità che è quello introdotto agli inizi degli anni '80. qualche anno prima, fine
anni '70 erano stati emanati degli interventi settoriali per determinate categorie di lavoratori pubblici
(dipendenti ospedalieri, del servizio sanitario nazionale, dipendenti degli enti territoriali etc.) sono
interventi normativi finalizzati ad introdurre la contrattazione collettiva anche nel settore pubblico
che non va a superare il principio pubblicistico! Tuttavia è una prima novità nel senso che la
regolamentazione del rapporto non è solo appannaggio esclusivo della pubblica amministrazione
ma comincia a coinvolgere anche i sindacati. Questi interventi precedono un intervento di natura
organica perché fa riferimento a tutti i settori della pubblica amministrazione ed è inserito in una
Legge quadro n.93 del 1983. Questa legge ha due aree di intervento:
• sulle fonti di regolamentazione dei rapporti di lavoro suddividendo le competenze tra legge
e contrattazione collettiva. Come viene dato peso alla contrattazione collettiva nella
regolamentazione del rapporto? Lo si fa attraverso una suddivisione di competenze, cioè si
stabilisce cosa rimane di competenza di legge e cosa può essere regolamentato a livello di
accordi sindacali. La legge quadro individua determinate materie che rimangono riservate:
◦ alla legge, sopratutto le materie che riguardano l'organizzazione degli uffici tanto intesa
come macro organizzazione, sia con aspetti di organizzazione che incidono sul singolo
rapporto di lavoro. In primo luogo rimane di competenza legislativa l'organizzazione
degli uffici pubblici (art. 97 Cost.), il procedimento di costituzione, estinzione del
rapporto di pubblico impiego, scelta dei criteri per i profili professionali quindi
l'inquadramento dei lavoratori, la formazione e l'addestramento professionale, i ruoli
organici, garanzia del personale, durata massima del lavoro giornaliero, diritto di accesso
agli atti della pubblica amministrazione etc.
◦ alla contrattazione collettiva tutti i profili del rapporto di lavoro e dell'organizzazione del
lavoro non riservati alla legge.
• procede ad estendere ai dipendenti pubblici molte norme dello statuto dei lavoratori.
(*statuto dei lavoratori: legge emanata del 1970/300 che introduce il riconoscimento dei
diritti fondamentali del diritto dei lavoratori a livello individuale e a livello di aggregazione
sindacale. In questa legge sono introdotti e sanciti i divieti di discriminazione sui posti i
lavoro, diritti di assemblea etc. ). Questo vuol dire che abbiamo una prima estensione al
rapporto di lavoro pubblico di norme di legge che fino a quel momento si applicavano solo
al settore privato.
L'apertura alla contrattazione collettiva è un'apertura che si colloca in una cornice di natura
pubblicistica, cioè l'apertura ad uno strumento contrattuale doveva comunque essere coordinato con
il principio di base che le fonti di regolamentazione del rapporto fossero di natura pubblicistica e la
pubblica amministrazione continuasse ad operare in maniera autoritativa. Il bilanciamento si trova
nel fatto che i contratti collettivi nel momento in cui vengono negoziati e firmati dai sindacati non
acquistano automaticamente efficacia, affinché possano avere efficacia è necessario che vengano
recepiti in provvedimenti di legge. Quindi sotto il profilo formale il recepimento del contratto
collettivo in una fonte legislativa salva il principio pubblicistico perché dal punto di vista formale
arriviamo a poter affermare che il rapporto di lavoro pubblico continua ad essere regolamentato da
fonti di legge che non sono altro che il recepimento di accordi collettivi. In questo modo si apre alla
contratto collettiva mantenendo fermo il principio di base. Affinché venga scardinato e quindi si
possa parlare di privatizzazione del pubblico impiego si aspetta l'inizio degli anni '90. Con l'inizio di
questi anni viene emanata una Legge delega n.421 del 1992 a cui fa seguito il D.lgs n.29 del 1993
di attuazione della legge delega e attraverso questi provvedimenti di legge si avvia quel grande
processo di privatizzazione del pubblico impiego che si è poi articolato nel corso degli anni e che
probabilmente non è ancora definitivamente concluso perché la storia di questi ultimi trent'anni ci fa
conoscere sempre degli interventi periodici di correzione e adeguamento di questa riforma.
La prima privatizzazione del pubblico impiego
Il principio cardine è contenuto nel decreto 29/1993, in particolare nell'art. 2, comma 1 in cui si dice
che “i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle
disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto”. Questa
disposizione vuol dire che ai rapporti di lavoro pubblico si applicano le stesse leggi del rapporto di
lavoro privato. Fino al 1992 c'era stata una netta separazione tra questi due rapporti, al rapporto
pubblico si applicava il d.p.r. n. 3 /1957, al rapporto di lavoro privato si applicavano le norme del
codice civile e le altre norme di legge emanate per il settore privato. Fino al 1992 noi avevamo leggi
completamente diverse per il settore privato e per il settore pubblico. Con questa riforma l'obiettivo
che è quello indicato nell'art. 2 è quello di uniformare le norme di riferimento quindi tanto al lavoro
privato quanto al lavoro pubblico si applicano delle leggi comuni che dovrebbe essere quella del
settore privato. L'art. 2Dobbiamo leggerlo nella sua interezza, cioè anche al settore pubblico si
applica il settore privato salvo però diverse disposizioni contenute nel presente decreto, questo
consente di mantenere una differenziazione e quindi una specialità nella regolamentazione del
rapporto di lavoro pubblico rispetto a quello privato. Il principio generale è quello della tendenziale
uniformità di disciplina privato e pubblico, però sono ammesse delle ipotesi in cui al rapporto di
lavoro pubblico continuano ad applicarsi delle norme diverse che sono le norme contenute nello
stesso decreto 29/1993. Se il meccanismo fosse stato quello della completa equiparazione, non
esisterebbe un diritto del lavoro pubblico e avrebbe portato ad una completa unitarietà della
disciplina, ma così non è perché c'è una quota di specialità, una quota che rimane differenziata e
costituisce il diritto del lavoro pubblico, cioè quell'insieme di norme che sono diverse rispetto al
settore privato. Più sono queste norme, più settore privato e pubblico continuano ad essere differenti
e viceversa. In questi venti, trent'anni il percorso non è stato lineare, non ha seguito una linea di
tendenza univoca verso la uniformità o differenziazione perché si è iniziato cercando di perseguire
la maggiore uniformità possibile e contenere le disposizioni speciali poi nel corno degli anni si sono
avute delle spinte contrarie che hanno portato ad accentuare la differenza.
Limiti della prima privatizzazione
La legge fissa un criterio rivoluzionario per l'epoca (privatizzare il rapporto), ma alcune materie
rimangono sottratte alla privatizzazione, come già era successo nel 1983. Le materie che rimangono
riservate alla legge sono le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento
di procedure amministrative, sono gli organi gli uffici e il modo di conferimento dei medesimi,
l'organizzazione degli uffici, affiancamento al lavoro, ruoli, dotazioni organiche, autonomia
professionale per lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca ,rapporto di lavoro dei dirigenti
generali etc. quindi un novero di materie che non si discosta in modo significativo rispetto al 1983
gran parte di questa materia attengono sempre allo stesso profilo che è quello dell'organizzazione
degli uffici pubblici. Quindi quello che spunta fuori dopo il 1993 è un passo significativo verso una
ridefinizione delle fonti di regolamentazione di rapporto pubblico con alcune resistenze che sono
inevitabili quando si interviene su un assetto che è rimasto inalterato per un periodo molto
significativo, cioè un secolo.
Questo fa sì che a poca distanza di tempo,dopo cinque anni si rende necessario un secondo
intervento:
La seconda privatizzazione
Viene emanata un'altra Legge delega n. 59 del 1997 e successivamente un altro decreto di
attuazione, D.lgs. n. 80 del 1998. Questa seconda privatizzazione cerca di intervenire dove la prima
è stata troppo timida portando avanti questo processo in modo ancora più deciso. La principale area
di intervento di questa riforma è quello che opera sul concetto chiave di privatizzazione,cioè cosa
rimane a livello amministrativo e cosa viene rimesso ai poteri privatistici. Si procede ad una più
precisa e puntuale distinzione tra:
• Organizzazione amministrativa: si distinguono tra :
◦ Macro-organizzazione
◦ Micro-organizzazione
• Rapporti di lavoro
Il nuovo riparto di competenze rimangono regolamentati da provvedimenti amministrativi gli
aspetti di cosiddetta macro-organizzazione e quindi di una parte soltanto dell'organizzazione
amministrativa ovvero quella legata alle linee fondamentali delle individuazione degli uffici e alla
loro organizzazione,all'individuazione degli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento
della titolarità dei medesimi, alla determinazione delle dotazioni organiche etc. questi sono gli
aspetti della macro-organizzazione che sono aspetti che incidono indirettamente sui rapporti di
lavoro perché incide sul numero di dipendenti da assumere, sull'inquadramento dei
dipendenti,sull'assegnazione degli uffici che vengono fatte. Questa macro organizza è quella più
discrezionale e politica che rimane soggetta ad atti di diritto amministrativo.
Vengono attribuite ai poteri del privato datore di lavoro le determinazione riguardante
l'organizzazione dei singoli uffici, la cd. micro-organizzazione, questa riforma sposta a favore dei
poteri privatistici anche le determinazioni riguardanti le organizzazione degli uffici e la gestione dei
rapporti di lavoro.
Le aree di intervento della riforma del 1997 le possiamo individuare in:
• interventi di riforma della dirigenza pubblica: privatizzato il rapporti di lavoro dei dirigenti
generali, istituito ruolo unico per tutti i dirigenti delle pubbliche amministrazioni , affermato
principio di separazione tra compiti politici e amministrativi;
• revisione delle procedure di contrattazione: viene potenziata l'ARAN;
• si introducono maggiori tipologie contrattuali flessibili anche nel settore pubblico (che
poteva usare solo contratti a termine e part time);
• adozione di codici di comportamento dei dipendenti pubblici;
• competenza giurisdizionale: le controversie vengono rimesse al giudice del lavoro quindi al
tribunale civile.
Effettuata questa seconda riforma, siamo giunti ad una prima conclusione del processo riformatore,
si sente infatti la necessità di un primo consolidamento dei risultati.
Dal 1992 al 1993, sono stati fatti parecchi interventi normativi come correzione ai decreti sia del
29/1983, sia del 90/1998. si sente l'esigenza di arrivare alla decodificazione di un testo unico che
riordini la normativa vigente. Per questo viene emanato il D.lgs 174 del 2001 che è quello di
riferimento, l'attuale Testo Unico cui si fa riferimento. In questi anni sono state fatte tantissime
modifiche a quello del 2001, ma rimane comunque come riferimento. Il D.lgs del 2001 è un primo
punto di arrivo ma anche un punto di partenza per le modifiche ulteriori. L'anno dopo infatti c'è la
legge 142/2002 che riguarda sopratutto la dirigenza e costituisce una prima piccola controriforma
del risultato cui si era giunti un anno prima. dopo i1 2002 ci sono anche altri interventi che portano
modifiche sostanzialmente per il contenimento della spesa pubblica. Quindi da 93 fino agli anni
2000 c'è un percorso caratterizzato da interventi modificativi (quelli significativi sono in grassetto) .
18.03.'20
Lezione n.2
La c.d. “rifroma Brunetta”
È un successivo intervento legislativo di natura organica che ha inciso in modo rilevante sulla
disciplina di rapporto i lavoro pubblico.
Per quanto riguardano i riferimenti normativi, l'incipit è stato dato da una legge delega, la Legge
delega n. 15 del 2009, la quale individua determinati obiettivi di riforma, nel caso della riforma
Brunetta, l'obiettivo è quello di un miglioramento della produttività della produttività del lavoro
pubblico e della efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Per perseguire questo
obiettivo, il legislatore si propone di intervenire differenti aree del pubblico impiego. Queste aree
sono indicate in varie articoli della legge delega,si propone in particolare:
• una riforma della disciplina del rapporto di lavoro;
• una modifica della dis
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