Il governo
Fonti che disciplinano organizzazione e funzionamento del governo
Costituzione: artt. 92 – 96 Cost.
- Legge 400/1988
- Decreti legislativi 300/1999 e 303/1999
Organo costituzionale complesso
Formato da Presidente del Consiglio, Ministri, Consiglio dei Ministri.
Funzioni
- Normative (atti aventi forza di legge)
- Indirizzo politico
- Alta amministrazione
Composizione del governo
Organi necessari
- Presidente del Consiglio
- Ministri
Organi non necessari
- Ministri senza portafoglio: non hanno potere di spesa, ad esempio il ministro per i rapporti con il Parlamento (previsti dalla l. 400/1998)
- Viceministri (previsti dalla l. 400/1998)
- Sottosegretari
- Comitati interministeriali, ad esempio CIPE (comitato interministeriale per la programmazione economica)
Il consiglio dei ministri
Ha un regolamento interno adottato nel 1993. Funzioni:
- Determinare la politica generale del Governo, e l’indirizzo generale dell’attività amministrativa
- Deliberare su tutti i disegni di legge e sugli atti normativi del Governo
- Decidere, su proposta del Presidente del Consiglio, se porre la questione di fiducia
Il presidente del consiglio dei ministri (primus inter pares)
- Dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile
- Propone al P. d. R. i nomi dei ministri
- Presenta alle Camere tutti gli atti deliberati dal Consiglio
- Propone la questione di fiducia al Parlamento
- Controfirma tutti gli atti deliberati dal Consiglio
- Presiede gli organi collegiali interni al Governo (Consiglio di Gabinetto, comitati interministeriali..)
- È vice-presidente del Consiglio supremo di difesa
La L. 400/1988
Ha previsto la possibilità di istituire un Consiglio di Gabinetto: formato dal Presidente e da ministri da lui designati, organo previsto per discutere preventivamente su decisioni da prendere.
Procedimento di formazione del governo
Il governo resta in carica per la durata di una legislatura (normalmente 5 anni). Si può verificare una crisi parlamentare (conseguente a mozione di sfiducia), o una crisi extra-parlamentare (conseguente a spontanee dimissioni del Governo, ad esempio a causa della perdita dell’appoggio della maggioranza in Parlamento, o dall’esito negativo di una questione di fiducia). In questi casi il P. d. R. può invitare il capo del governo a presentarsi personalmente di fronte alle Camere per verificare se effettivamente c’è o no la maggioranza.