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Organizzazione del Governo italiano
Viceministri (previsti dalla l. 400/1998)
Sottosegretari
Comitati interministeriali es. CIPE (comitato interministeriale per la programmazione economica).
Il Consiglio dei ministri (ha un regolamento interno adottato nel 1993). Funzioni:
- Determinare la politica generale del Governo, e l'indirizzo generale dell'attività amministrativa;
- Deliberare su tutti i disegni di legge e sugli atti normativi del Governo;
- Decidere, su proposta del Presidente del Consiglio, se porre la questione di fiducia.
Il Presidente del Consiglio dei ministri (inter pares)
- Dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile;
- Propone al P. d. R. i nomi dei ministri;
- Presenta alle Camere tutti gli atti deliberati dal Consiglio;
- Propone la questione di fiducia al Parlamento;
- Controfirma tutti gli atti deliberati dal Consiglio;
- Presiede gli organi collegiali interni al Governo (Consiglio di Gabinetto, comitati interministeriali..);
- È vice-presidente
del Consiglio supremo di difesa.-La l. 400/1988 ha previsto la possibilità di istituire un Consiglio di Gabinetto: formato dal Presidente e da ministri da lui designati, organo previsto per discutere preventivamente su decisioni da prendere.
Procedimento di formazione del Governo
Il governo resta in carica per la durata di una legislatura (normalmente 5 anni). Si può verificare una crisi parlamentare (conseguente a mozione di sfiducia), o una crisi extra-parlamentare (conseguente a spontanee dimissioni del Governo, ad esempio a causa della perdita dell'appoggio della maggioranza in Parlamento, o dall'esito negativo di una questione di fiducia. In questi casi il P. d. R. può invitare il capo del governo a presentarsi personalmente di fronte alle Camere per verificare se effettivamente c'è o no la maggioranza).
fase iniziale
La dell'iter di formazione si apre con le consultazioni del P. d. R. con i Presidenti delle Camere, con l'ex P.d.R., con
I capigruppo parlamentari, utili a capire chi possa formare un nuovo Governo che possa ricevere la fiducia delle Camere (le consultazioni si fanno in via di prassi). Il P. d. R. può anche incaricare i Presidenti delle Camere di svolgere ulteriori indagini e approfondimenti.
Il P. d. R. tramite decreto presidenziale, controfirmato dal nuovo Presidente del Consiglio che in questo modo accetta e formalizza l'incarico, conferisce l'incarico.
Il P. d. R. su indicazione del nuovo Presidente del Consiglio nomina i Ministri.
Il Presidente del Consiglio e i Ministri prestano giuramento (art. 1 l. 400/1998).
Il Governo deve, per Costituzione, avere la fiducia delle Camere. Deve presentarsi alle Camere entro 10 giorni dalla sua formazione (art. 94 Cost.). Il P. d. C. presenta il programma di governo alle Camere. Il Governo è obbligato a dimettersi se non la ottiene o se la perde.