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Formazione del Governo
La formazione del Governo avviene seguendo un procedimento tipico. Il procedimento è costituito da una serie di atti successivi coordinati e diretti alla formazione di un atto finale.
- Il procedimento di formazione del Governo inizia ogni qual volta il Presidente del Consiglio in carica, a nome dell'intero Governo, presenti le proprie dimissioni e queste vengano accolte dal Presidente della Repubblica, determinando una formale crisi di Governo.
- La permanenza in carica di un Governo è legata esclusivamente al perdurare del rapporto di fiducia con il Parlamento e, dunque, non necessariamente coincide con la durata della legislatura.
Il procedimento di formazione del Governo è disciplinato da due diverse tipologie di fonti:
- Fonti costituzionali (Art. 92, comma 2, Cost.; Convenzioni costituzionali art. 93 Cost.; art. 94 Cost.)
- Fonti legislative (Legge 7 aprile 2014, n. 56)
Infatti, le disposizioni costituzionali al riguardo sono molto succinte e si limitano ad attribuire al Presidente della Repubblica il compito di nominare il Presidente del Consiglio dei Ministri e di accettarne le dimissioni.
Repubblica il potere di nomina del Presidente del Consiglio e, su proposta di questo, dei ministri; a prevederne il giuramento e a disciplinare il voto di fiducia. Dunque, tale disciplina riguarda solo la fase finale del procedimento di formazione del Governo, in quanto essa costituisce la fase caratterizzante della forma di governo parlamentare. La regolamentazione delle fasi precedenti è, invece, demandata alle convenzioni costituzionali che sono fonti non scritte. Il procedimento suddetto si articola nelle seguenti fasi: Consultazioni: Dopo l'apertura della crisi di governo, il Presidente della Repubblica procede alle c.d. consultazioni. Il fine per il quale vengono svolte le consultazioni è quello di individuare la personalità politica a cui conferire l'incarico di formare un Governo che goda della fiducia delle due Camere del Parlamento. Generalmente, il Presidente della Repubblica consulta: - le delegazioni di tutte le forze politiche ed in specie i presidentidei gruppi parlamentari ed idirigenti relativi partiti; i Presidenti delle due Camere; gli ex Presidenti della Repubblica ed ognialtra personalità dalla quale egli ritenga di poter ricevere indicazioni utili circa le posizioni delleforze politiche in ordine alla formazione del Governo.Vi è da rimarcare che il passaggio da un sistema elettorale proporzionale ad un sistemaprevalentemente maggioritario ha avuto delle ripercussioni considerevoli sul procedimento diformazione del Governo. Infatti, mentre in precedenza le consultazioni erano volte ad individuare,in primo luogo, la figura del futuro Presidente del Consiglio ed il Presidente della Repubblicapoteva esercitare in tale circostanza una certa discrezionalità, adesso, l'incarico di formare il nuovoGoverno viene affidato al leader della coalizione vincitrice delle elezioni politiche. Ciò non toglieche il Presidente della Repubblica possa assumere un ruolo significativo in caso di crisi di governo.corso di legislatura, spettando comunque a lui decidere se esercitare il potere di scioglimento delle Camere (e procedere, così, a nuove elezioni), o invece, nominare un nuovo Governo che egli ritenga in grado di ottenere la fiducia del Parlamento. Mandato esplorativo: In casi di particolare difficoltà, dovuta alla mancanza di una chiara maggioranza politica, il Presidente della Repubblica potrebbe affidare ad una personalità politica di rilievo (ad es. uno dei Presidenti delle Camere) un mandato esplorativo, col compito di verificare attraverso consultazioni più ristrette gli orientamenti delle forze politiche. Preincarico: Diversamente, si parla di preincarico qualora il Presidente della Repubblica affidi il compito di svolgere ulteriori consultazioni alla personalità politica che con ogni probabilità riceverà l'incarico di Presidente del Consiglio. Incarico: Al termine delle consultazioni il Presidente della Repubblica procede alconferimento dell'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri. L'incaricato accetta con riserva che verrà sciolta al