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Governo

Composizione

Secondo l'art. 92, comma 1, Cost.: "Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri."

Pertanto, il Governo è un organo complesso (formato da più organi), composto da un organo collegiale (il Consiglio dei ministri) e da più organi individuali (il Presidente del Consiglio ed i singoli ministri).

Secondo l'art. 95, comma 3, Cost., la legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

La legge 23 agosto 1988, n. 400 disciplina l'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2001, n. 317, riforma l'organizzazione del Governo determinando, in attuazione della delega disposta con l'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

Ministeri

Secondo l'art. 2 del d.lgs. n. 300/1999, modificato dal decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2001, n. 317, i ministeri sono i seguenti:

  • Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
  • Ministero degli affari esteri;
  • Ministero dell'interno;
  • Ministero della giustizia;
  • Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  • Ministero della difesa;
  • Ministero dell'economia e delle finanze;
  • Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  • Ministero delle attività produttive;
  • Ministero della salute;
  • Ministero delle comunicazioni;
  • Ministero delle politiche agricole e forestali;
  • Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
  • Ministero per i beni e le attività culturali.

Vicepresidente

L'art. 8 della legge n. 400/1988 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri può proporre al Consiglio dei ministri l'attribuzione ad uno o più ministri delle funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei ministri. Al Vicepresidente spetta la supplenza del Presidente del Consiglio in caso di sua assenza o impedimento.

La nomina del Vicepresidente ha un valore prettamente politico, in quanto è volta a dare maggior rilievo ad uno o più partiti della coalizione che non esprimono la nomina del Presidente del Consiglio. Esempi al riguardo possono essere ravvisati nella vicepresidenza Fini, e successivamente Follini, durante il II Governo Berlusconi; in quella Mattarella nel I Governo D'Alema; nella vicepresidenza Veltroni durante il Governo Prodi.

Ministri senza portafoglio

Oltre ai ministri veri e propri, entrano a far parte del Consiglio dei ministri i ministri senza portafoglio, che vengono così definiti poiché essi non fanno capo ad un ministero ma a dipartimenti istituiti presso la Presidenza del Consiglio. I ministri senza portafoglio svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge n. 400/1988.

Nel corso della XIV legislatura sono stati nominati i seguenti ministri senza portafoglio:

  • Ministro per gli affari regionali;
  • Ministro per l'attuazione programma di governo;
  • Ministro per la funzione pubblica;
  • Ministro per l'innovazione e tecnologie;
  • Ministro per gli italiani nel mondo;
  • Ministro per le pari opportunità;
  • Ministro per le politiche comunitarie;
  • Ministro per le riforme.
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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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