Il governo
La Costituzione definisce solo i tratti essenziali del Governo, per questo si ricorre allo studio delle convenzioni e delle consuetudini costituzionali. È la legge n. 400 del 1988 che provvede a determinare l’ordinamento del Consiglio, e il numero e l’organizzazione dei Ministeri. L’art. 95 Cost. afferma che il Governo è l’organo costituzionale che determina l’indirizzo politico del Paese ed ha importanti funzioni amministrative, inoltre ha poteri normativi: può adottare infatti decreti legge, decreti legislativi e regolamenti. Il Parlamento contribuisce alla formazione del Governo attraverso la fiducia.
Composizione del governo
Il Governo è un organo complesso, in quanto formato da una pluralità di organi (massimo 65), e ineguale per quanto riguarda la struttura, le funzioni e i rapporti. “Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri” art. 92 Cost. Questi sono gli organi necessari:
- Il Presidente del Consiglio dei ministri: è l’organo individuale che presiede il Governo.
- I singoli ministri (con portafoglio): sono gli organi individuali posti al vertice dei singoli ministeri (o dicasteri), ovvero di uno specifico settore della pubblica amministrazione (salute, difesa, istruzione).
- Il Consiglio dei ministri: è l’organo collegiale nel quale siedono il Presidente del Consiglio e i singoli ministri.
Oltre a questi organi necessari, vi sono altri organi non necessari, che possono essere previsti dai singoli Governi, per rendere più funzionale l’attività di governo.
- Il vicepresidente del Consiglio: (o più vicepresidenti) in caso di assenza del Presidente del Consiglio ha funzioni suppletive di quest’ultimo. È proposto dal Presidente del Consiglio, con delibera del Consiglio dei ministri.
- I ministri senza portafoglio: sono i ministri non preposti a un ministero ma sono responsabili di un dipartimento della presidenza del Consiglio o svolgono funzioni delegate dal Presidente del Consiglio. Siedono al Consiglio dei ministri, al pari dei ministri con portafoglio. Es. Ministro degli affari regionali e il Ministro per i rapporti con il Parlamento. Sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio.
- I sottosegretari di Stato: aiutano i singoli ministri. Svolgono i compiti loro conferiti con delega. Partecipano alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari e possono rispondere a interrogazioni o interpellanze. Non partecipano al Consiglio dei ministri. Sono nominati con decreto dal PdR su proposta del Presidente del Consiglio.
- I viceministri: sono sottosegretari ai quali vengono conferiti compiti riguardanti l’intera area di competenza di una o più strutture dipartimentali. Possono partecipare al Consiglio dei ministri.
- I commissari straordinari di Governo: sono nominati per realizzare determinati obiettivi per esigenze temporanee, infatti nel decreto di nomina è indicata anche la durata dell’incarico.
- Il Consiglio di Gabinetto: aiuta il Presidente del Consiglio nell’esercizio dei suoi compiti.
- I comitati interministeriali: sono organi collegiali formati da ministri con competenze particolari sulla materia oggetto del comitato. Sono permanenti e istituiti con legge, la quale stabilisce la composizione e le competenze.
- I comitati di ministri: sono istituiti per esaminare questioni di competenza comune, per esprimere pareri sull’attività del Governo e su problemi importanti da sottoporre al Consiglio dei ministri.
Formazione del governo
L’art. 92 “Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.” Il Presidente della Repubblica svolge il suo potere di nomina del Governo, dopo le elezioni per la formazione delle Camere, al termine di ogni legislatura. Può capitare che il Presidente della Repubblica debba formare un nuovo Governo anche durante il corso della legislatura, questo è dovuto al fatto che il Governo in carica presenti le proprie dimissioni. Si parla di crisi di governo.
In questi casi il Presidente della Repubblica deve svolgere alcune attività fondate su consuetudini costituzionali:
- Le consultazioni: il Presidente della Repubblica svolge le consultazioni, in cui incontra i Presidenti dei gruppi parlamentari, i Presidenti delle due Camere e gli ex Presidenti della Repubblica, e altri eventuali personalità come segretari, ex Presidenti del Consiglio. Avendo il quadro della situazione politica, il Presidente della Repubblica potrà sapere se sarà possibile individuare un soggetto capace di formare un Governo che sia in grado di ottenere il sostegno della maggioranza parlamentare.
- Fase eventuale: se le consultazioni non hanno aiutato il Presidente della Repubblica a individuare il soggetto, egli può ricorrere a una fase eventuale che consiste nell’affidare:
- Il mandato esplorativo: a una personalità (Presidente della Camera o del Senato), ovvero il compito di esaminare la situazione politica mediante ulteriori colloqui con i principali esponenti in Parlamento, per verificare l’esistenza di un soggetto capace di formare un Governo in grado di ottenere la maggioranza parlamentare. Il Presidente della Repubblica può richiedere anche di verificare la presenza di un soggetto che formi un Governo che ottenga una particolare maggioranza. (nel 2018 il Presidente Mattarella, durante la fase di formazione del Governo, ha affidato due mandati esplorativi).
- Il pre-incarico: al soggetto al quale pensa di affidare l’incarico di formare il Governo, per verifica se egli è in grado di ottenere una maggioranza che sostenga il Governo.
Se al termine di questa fase, non è possibile individuare il soggetto a cui affidare l’incarico di formare un Governo, il Presidente della Repubblica dovrà sciogliere le Camere. Il procedimento che porta all’individuazione dell’incaricato, è molto flessibile, infatti il Presidente della Repubblica può provare più strade diverse e può passare del tempo. (dal giorno delle elezioni alla formazione del Governo Conte sono trascorsi 89 giorni. Il Presidente Mattarella ha svolto due giri di consultazioni, poi ha affidato un mandato esplorativo al Presidente del Senato e poi delle Camera, ha svolto un’altra consultazione poi altre due).
L’incarico: Quando le consultazioni, o il mandato esplorativo o il pre-incarico portano all’individuazione della personalità che possa formare un Governo che abbia la fiducia del Parlamento, allora il Presidente della Repubblica conferisce in forma orale a tale soggetto l’incarico vero e proprio di formare il Governo. Dopodiché l’incaricato accetta con riserva. È consuetudine che l’incaricato accetti con riserva: ovvero (si riserva la possibilità di) svolgere un breve giro di consultazioni, per poi tornare nuovamente dal Presidente della Repubblica per sciogliere, in maniera positiva o negativa, la riserva. La riserva si scioglie positivamente quando l’incaricato riesce ad ottenere consenso intorno ad un programma e ad una lista di ministri da proporre al Presidente della Repubblica con l’aspettativa di ricevere la fiducia del Parlamento.