Il giudice di pace penale, Tamborini - Appunti
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particolare la legge delega ha statuito per tali reati la previsione, in luogo delle attuali pene
detentive, della sola pena pecuniaria per un importo non superiore a lire 5 milioni e, nei casi
di maggiore gravità o di recidiva, di sanzioni alternative alla detenzione, quali la prestazione
di attività non retribuita a favore della collettività o di altre forme di lavoro sostitutivo per un
periodo non superiore a sei mesi, l'obbligo di permanenza in casa per un periodo non
superiore a quarantacinque giorni, ovvero misure prescrittive specifiche determinando la
misura o il tempo della sanzione indipendentemente3 dalla commisurazione con le attuali
pene edittali (lett.a comma 1 art.16)
Alla pena pecuniaria sono state affiancate le pene della detenzione domiciliare e del lavoro di
pubblica utilità , pene paradetentive che sebbene già note nella loro fisionomia sostanziale, si
atteggiano qui in modo originale per il fatto di essere previste come pene principali4 e non
alternative posto che 1.non possono essere sostituite con le sanzioni previste dalla l.
689/81(art.625), 2. sono applicabili a tutti i reati di cui all’art.4 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
indipendentemente dalla loro configurazione originaria quali delitti o contravvenzioni, 3. alla
definizione edittale della loro misura in relazione ai singoli reati si perviene da parte del
legislatore delegato indipendentemente dalla commisurazione con la loro pena edittale
attuale , secondo uno schema di "doppia cornice edittale" sicché le pene originarie sono
destinate ad essere utilizzate quante volte, il reato ritorni nella cognizione del giudice
ordinario per effetto della presenza di aggravanti6 o per altri motivi e, nel contempo, non fa
"smarrire" la natura di delitto o di contravvenzione "originaria" ai fatti-reato ai quali
accedono7, 4.la loro applicazione è obbligatoria - in vece della pena originariamente prevista
per il reato – e non discrezionale in esito alla valutazione del giudice8 .
La considerazione del portato normativo costruito sulla radicale innovazione nella parte della
norma relativa alla sanzione da comminarsi per il reato che si devolve alla competenza del
giudice di pace e non in relazione alla tipologia del reato in sé (sistema chiuso) comporta la
necessaria conseguenza che qualora altro giudice ( diverso dal giudice di pace) debba – per
qualche evenienza9 processuale – conoscere di taluno dei reati del catalogo di cui all’art. 4
d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 dovrà applicare l’apparato sanzionatorio innovato in quanto
unico legittimo (art.63).
Il sistema normativo dell’intero decreto è tale che l’applicazione dell’apparato sanzionatorio
che lo correda è solo uno degli esiti possibili del procedimento predisposto per il giudizio dei
reati commessi alla competenza del giudice di pace. Abbandonato il corno del dilemma10
(assoluzione o condanna ) caratteristico del procedimento ordinario , alla applicazione della
sanzione si potrà pervenire solo dopo aver obbligatoriamente verificato (ed in più forme )
l’impossibilità di definire altrimenti il processo con il ricorso ad istituti processuali11 che
rispondono a finalità peculiari perseguite in modo originale; finalità e modalità che seppur
non sconosciute all’ordinamento perché latenti in esso , erano confinate in (norme di)
giurisdizioni separate12 ovvero degnate di considerazione ancillare13 o comunque non
sempre perseguite in modo efficace14 e che nel d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 assumono la
primazia15 sicché deve riconoscersi che il ricorso all’apparato sanzionatorio è l’epilogo di un
processo che non si è potuto concludere altrimenti.
2) Nodi risolti e questioni aperte sugli effetti delle modifiche sanzionatorie in uno schema di
doppia cornice edittale nel rito penale dei giudici diversi .- Criteri di soluzione .- Il ricorso a)
alle norme positive del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274; b) al principio di sussidiarietà
normativa contenuto nell’ art. 2 del decreto e il conseguente vaglio di compatibilità ; c) all’
attività dell’interprete .
Si pongono all’attenzione dell’interprete una serie di quesiti , taluni di evidente soluzione
talaltri in cui è più complessa sicché essa (soluzione) richiede accurata indagine ermeneutica
che non deve trovare ostacolo in quella che può essersi ritenuta ad una prima lettura delle
emergenze normative .Indagine che non di rado deve proseguire oltre nell’approfondimento
fino ad individuare quella soluzione che sia in grado di superare efficacemente le prove di
resistenza cui sottoporla nell’interpretazione collegata con le altre norme del sistema penale e
costituzionale ditalchè possa ritenersi quella propria richiesta dal sistema . D’altra parte è
necessario che l’interprete proceda in tale percorso ermeneutico avendo deposto taluna di
quelle convinzioni che formano il sostrato consolidatosi nel tempo ritenuto come acquisito e
cristallizzato16 , e che è il presupposto con cui affronta l’interpretazione di una nuova norma
( o complesso di norme ) che viene ad arricchire il sistema penale inteso in senso lato .
I quesiti attengono 3.1. la operatività (ed in che termini) della disciplina della competenza per
materia determinata dalla connessione ; 3.2.se, quanto al rapporto di competenza per materia
tra giudici , il d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 regoli differentemente dal rito ordinario il
rapporto tra giudici diversi e giudice di pace; 3.3 le problematiche proprie del giudice
diverso connesse alla individuazione della violazione più grave e alla qualità della pena da
utilizzare per l’aumento nei casi di connessione per concorso formale eterogeneo ; 3.3.1.una
(prima) ipotesi di soluzione; 3.4. la esclusione della applicabilità della sospensione
condizionale della pena ai reati devoluti alla competenza del giudice di pace e la estensione
del divieto anche quando conosciuti dal giudice diverso; 3.5. la applicabilità da parte del
giudice togato dei procedimenti speciali del rito ordinario (procedimento per decreto,
giudizio abbreviato, applicazione pena su richiesta) e connesse problematiche;3.5.1 il
procedimento per decreto ; 3.5.2 giudizio abbreviato e applicazione pena su richiesta .
Per la soluzione di taluni di essi provvedono a) le disposizioni specifiche del d.lgs. 28 agosto
2000, n. 274 ; b.) per altri ancora si dovrà ricorrere al principio di sussidiarietà normativa di
cui è espressa affermazione la clausola di rinvio dell’art.2 in forza della quale si osservano le
norme contenute nel codice di procedura penale sicché è questo il luogo giuridico cui rifarsi
ove non venga rinvenuto nel sistema compiuto introdotto dalla legge , immediatamente o per
via mediata dal combinato disposto di più norme , la disposizione utile al caso concreto ( per
tutto ciò che non è previsto dal presente decreto). Operatività della clausola subordinata –
però - al superamento positivo del vaglio di compatibilità con il sistema procedimentale che è
chiamata ad integrare (in quanto applicabili) ; c.) per altri infine è rimessa all’attività
dell’interprete (nel senso sopra illustrato) .
3) I singoli nodi e le questioni possibili :3.1.operatività (ed in che termini) della disciplina
della competenza per materia determinata dalla connessione .
L’art.6 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 per superare il pericolo di giudicati tra loro contrastanti
all’esito di processi diversi celebrati da giudici diversi, profilo oggettivo della aspettativa
soggettiva che l’imputato ha al simultaneus processus , prevede che nei casi di concorso
formale ( art.12 comma 1 lettera b., prima parte, c.p.p.)17 eterogeneo (comma 1)18 vi sia
connessione tra i procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di
competenza di altro giudice attribuendo la competenza per materia a questo organo (comma
2 art.6) se esso sia il tribunale o la corte d’assise ed escludendo che vi possa essere
connessione t tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di
competenza di un giudice speciale (comma 3) .
E’ immediato il riferimento nel nostro ordinamento il richiamo ai tribunali militari (art. 103
Cost) quanto al giudice speciale ed è condivisibile la scelta operata della irrilevanza della
connessione sicché pur essendo i reati commessi in concorso formale la loro eterogeneità
lascia sussistere la competenza per materia dei diversi giudici.
Del tutto superflua sarebbe stato il richiamo nella norma al tribunale per i reati ministeriali per
il rango costituzionale della legge istitutiva sicché la competenza a conoscere di un reato del
catalogo dell’art.4 commesso da un ministro non può dubitarsi permanga in capo a tale
organo19
L’operatività della descritta ( e limitata, se rapportata alle regole dell’art 12 c.p.p.)
connessione è altresì esclusa relativamente alla giurisdizione separata ratione aetatis del
tribunale per i minorenni (comma 4.art 4 ) che proseguirà a conoscere dei reati devoluti alla
competenza del giudice di pace commessi da un minorenne .
In queste ipotesi di giurisdizione radicata ratione personae e ratione aetatis le sanzioni
irrogabili sono quelle delineate nel d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e nei relativi procedimenti
dovranno essere applicate le norme sostanziali e processuali indicate nell’art.6320 .
In ogni caso non vi può essere connessione allorché non sia possibile la riunione dei processi
(comma 3) , perché non nello stesso stato e grado ( davanti a giudici diversi), esclusione tesa
a rafforzare la speditezza del processo e significativa della funzione accordata dal legislatore
all’istituto processuale di cui all’art.6 diversa da quella dall’omologo previsto dall’art.15 del
codice di rito dove la connessione eterogenea opera quale criterio originario attributivo della
competenza .
In altri termini deve ritenersi che , ove reati in concorso formale eterogeneo abbiano
originato differenti processi che pendano simultaneamente nello stesso stato e grado davanti
al giudice di pace e al giudice diverso, debba essere operante la connessione in rispetto del
principio costituzionale della predeterminazione21 del giudice rispetto alla commissione del
fatto.
In applicazione di tale regola dovrebbe ritenersi non consentito in capo al PM -che pur possa
trattare congiuntamente i diversi fatti reato in concorso formale eterogeneo - l’esercizio delle
differenti azioni in tempi tra loro differiti22 in quanto, per l’effetto, la individuazione del
giudice del procedimento e del processo sarebbe la conseguenza di una preferenza di tale
Ufficio . Pur tuttavia qualora il PM non abbia potuto trattare congiuntamente procedimenti
suscettibili di connessione ex art.6 sicché i diversi fatti reato23 abbiano esitato diversi
procedimenti pendenti in stati e gradi diversi davanti al giudice ordinario e al giudice di
pace , in caso di condanna, il pregiudizio subito dall’imputato - dall’impossibilità alla
celebrazione del simultaneus processus con conseguente applicazione della pena con la
regola del comma 1 dell’art.81 cp.- potrà comunque essere superato24, in fase esecutiva,
chiedendo al giudice ordinario25 l’applicazione della disciplina del concorso formale (art.
671 c.p.p) .
Ricorre, per esemplificare, il trasferimento della competenza per materia ad opera della
connessione (comma 2 art.6 ) nel caso di concorso formale tra lesione personale colposa da
cui sia derivata malattia di durata non superiore ai venti giorni26 commessa con violazione
delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o
che abbiano determinato una malattia professionale per cui è competente il giudice di pace
(comma 1lett.a art.4)27 e la violazione di norme antinfortunistiche28 di competenza del
tribunale. Vis actractiva del giudice superiore che spiegherà i suoi effetti indipendentemente
dal fatto che il reato di competenza del tribunale sia punito con pena meno grave .
La lesione personale semplice connessa alla violazione della normativa antinfortunistica pur
tuttavia resterà di competenza del giudice di pace qualora non sia possibile la riunione di quel
procedimento con quello relativo alle specifica violazione della norma di prevenzione .
Invero, in tale ipotesi, risultando ormai impossibile la contestuale celebrazione dei processi, la
connessione non potrebbe impedire la duplicazione dei giudizi, ed allora appare preferibile
mantenere la separazione dei procedimenti.(Relazione del 25 agosto 2000 §2.4 in fine) .
3) I singoli nodi e le questioni possibili : 3.2 .se, quanto al rapporto di competenza per
materia tra giudici , il d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 regoli differentemente dal rito ordinario
il rapporto tra giudici diversi e giudice di pace .
Dalla singolarità delle sanzioni che costituiscono l'oggetto della giurisdizione penale del
giudice di pace e dalla peculiarità delle soluzioni procedurali delineate dalla legge delega ed
attuate nel decreto, che sono la ratio della ristretta operatività della disciplina della
competenza per materia determinata dalla connessione (nel senso ut supra delineato), deriva
la ulteriore conseguenza che " In ogni stato e grado del processo, se il giudice ritiene che il
reato appartiene alla competenza del giudice di pace, lo dichiara con sentenza " (comma 1
art.48).
Regola la cui operatività si spiega lungo tutto l’arco29 del processo, sia che esso penda
davanti al GUP , o al giudice del dibattimento o di appello ovvero in cassazione e non soffre
la preclusione prevista nel processo ordinario per le questioni sulla incompetenza per materia
a favore del giudice inferiore le quali perdono di rilievo se non proposte subito dopo
compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti ( comma 1 art.491
c.p.p.) .
Il giudice ordinario dovrà dichiarare con sentenza la propria incompetenza nei casi in cui
accerti che l’oggetto del processo verta su di un reato devoluto alla competenza del giudice
di pace , condizione che può essersi verificata 1. per errore materiale del PM nell’attribuzione
della competenza ; 2. per conflitto di competenza ; 3. per intervenuto mutamento
dell’imputazione all’udienza preliminare o nel giudizio ; 4. perché si è rilevata nel giudizio di
merito o di legittimità erronea la qualificazione giuridica del fatto reato , e ordinare "la
trasmissione degli atti al pubblico ministero" (comma 1 art.48). Alcuna norma del d.lgs. 28
agosto 2000, n. 274 regola la questione se insorta nel corso delle indagini preliminari o dopo
la loro chiusura sicché si ricorrerà alla clausola sussidiaria del comma 1 art. 2 del decreto "per
tutto ciò che non è previsto dal presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le norme
contenute nel codice di procedura penale" e si applicherà l’art. 22 c.p.p..30
La casistica potrà annoverare casi dovuti alla esclusione di aggravanti ( la minaccia grave è
ritenuta minaccia) , alla accertata minore durata rispetto alla prognosi della malattia derivata
dalle lesioni personali (colpose o dolose , con l’ulteriore notazione che la competenza del
giudice di pace è radicata indipendentemente dalla proposizione della tempestiva querela ),
alla emersione di fatto nuovo in dibattimento nonché alla diversa qualificazione del fatto
ritenuta dalla Corte di appello ovvero dalla Corte di Cassazione (esclusione dell’ipotesi
aggravata nel delitto di danneggiamento , che nell’ipotesi semplice è di competenza del
giudice di pace ) .
3) I singoli nodi e le questioni possibili : 3.3 problematiche proprie del giudice diverso
connesse alla individuazione della violazione più grave e alla qualità della pena da utilizzare
per l’aumento nei casi di connessione per concorso formale eterogeneo.
L’interpretazione giurisprudenziale in tema di applicazione della disciplina sanzionatorio del
comma 1 dell’art.81 cp in relazione alla determinazione della violazione più grave in
concorso di pene eterogenee ( di genere o specie diversa) è pervenuta ad alcuni punti fermi
con la sentenza n.15 delle Sezioni Unite del 3.2.98 : 1.deve aversi riguardo alla violazione
più grave considerata in astratto e non in concreto ; 2. nel caso di concorso fra delitto e
contravvenzione , la violazione più grave si individua nel delitto , in relazione al quale il
giudizio di maggiore gravità discende direttamente dalle scelte del legislatore .
Interpretazione che riposa esplicitamente sul principio formale nominalistico di distinzione
tra i reati fondato sulla natura della sanzione ,accolto nel codice penale nelle disposizioni
degli artt. 3931 e 1732 e di cui è applicazione la regola del comma 3 dell’ art. 16 c.p.p. "i
delitti si considerano più gravi delle contravvenzioni. Fra delitti o fra contravvenzioni si
considera più grave il reato per il quale è prevista la pena più elevata nel massimo ovvero, in
caso di parità dei massimi, la pena più elevata nel minimo; se sono previste pene detentive e
pene pecuniarie, di queste si tiene conto solo in caso di parità delle pene detentive."
Sono da tempo acquisiti i canoni interpretativi per cui 3. in ogni caso è più grave il delitto
anche se la contravvenzione è punita edittalmente con una pena che riguardata sotto il profilo
della conversione , risultasse maggiore quantitativamente rispetto a quella prevista per il
delitto , poiché quest’ultimo criterio soccorre come integratore soltanto quando si tratti di
pene di specie uguale (Cass.Sez.3 sent.1914 del 2.12.92); 4. , l’unificazione di più reati a
titolo di concorso formale è limitata solo ai fini della pena (Cass.Sez.1 sent.6135 del 6.7.79) .
Ne consegue che il giudice ordinario che debba pronunciare condanna per i reati in concorso
formale eterogeneo determinerà come di consueto la pena applicabile secondo la regola
sanzionatoria prevista dal comma 1 dell’art.81 cp provvedendo con un aumento della specie
corrispondente sulla pena stabilita per il reato più grave .
Considerato che l’apparato sanzionatorio specifico deve essere applicato ogni volta che i reati
devoluti alla competenza del giudice di pace sono giudicati da un giudice diverso dal giudice
di pace(art.63), occorre porsi il quesito se reato più grave debba ritenersi sempre quello di
competenza del giudice superiore (tribunale e corte di assise) ovvero se possano esservi casi
di connessione ( da concorso formale eterogeneo di procedimenti suscettibili di riunione) in
cui la violazione più grave debba essere ritenuta quella di competenza del giudice di pace
ancorché attratta – per la regola dei commi 2 e 3 dell’ art.6 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
– all’unica cognizione del giudice superiore congiuntamente al reato di sua competenza .
L’interpretazione per la quale la violazione più grave è sempre quella di competenza del
giudice superiore con la conseguenza che sulla pena per questa prevista si opererà la frazione
di aumento per il reato satellite di competenza del giudice di pace e la cui specie di pena
perderà la propria autonomia , riposa sulla ritenuta maggiore afflittività delle pene
codicistiche rispetto a quelle introdotte per i reati devoluti alla competenza del giudice di
pace .
L’esclusione della applicabilità della sospensione condizionale della pena per i reati devoluti
alla competenza del giudice di pace depotenzia il presupposto di tale interpretazione perché –
specialmente per la persona incensurata - può risultare di maggior affettività l’inflizione di
una pena (più) lieve caratterizzata dalla effettività rispetto ad una pena (più) grave
condizionalmente sospesa .
Questa ultima considerazione impone un approfondimento della questione per verificare se
possano ipotizzarsi , nel rispetto dei principi affermati dalla sentenza n.15 delle Sezioni Unite
del 3.2.98, casi in cui la violazione più grave debba ritenersi quella del reato devoluto alla
competenza del giudice di pace in ragione della pena prevista in astratto per lo stesso .
3) I singoli nodi e le questioni possibili : 3.3.1.una (prima) ipotesi di soluzione.
Può prospettarsi una prima (possibile ) interpretazione che consideri le norme degli artt. 52 e
58 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 in relazione sia alle disposizioni codicistiche sia alla
giurisprudenza sopra richiamate.
Si esamini la situazione di connessione tra reati di competenza del giudice di pace puniti con
pena pecuniaria e reati del giudice superiore puniti con pene pecuniarie ovvero con pene
detentive ovvero pena alternativa .
Per il comma 1 dell’ art. 52 continuano ad essere applicate ai reati attribuiti alla competenza
del giudice di pace per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda le pene
pecuniarie vigenti; per il comma 4 dell’ art. 58, in deroga a quanto stabilito nell’articolo 78,
primo comma, numero 3 del codice penale, la pena della multa o dell’ammenda non può
comunque eccedere la somma di lire quindici milioni, ovvero la somma di lire sessanta
milioni se il giudice si vale della facoltà di aumento indicata nel secondo comma dell’articolo
133-bis dello stesso codice.
Ne consegue che la individuazione della violazione più grave la cui pena deve porsi quale
pena base, e di quella in aumento, non dovrebbero presentare particolari problematiche una
volta rispettato come di consueto il limite della complessiva pena irroganda entro il triplo di
quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave e , per i casi in cui violazione più
grave si ritenga quella del reato devoluto alla competenza del giudice di pace , il limite del
comma 4 dell’art.58 .
Gli esiti ipotizzabili potrebbero così descriversi : 1. reato devoluto alla competenza del
giudice di pace punito con la pena della multa e reato di competenza del giudice diverso
punito anch’esso con la multa, si avrà riguardo nel determinare quale sia la violazione più
grave alla pena edittale. ; 2. nello stesso senso si opererà allorché le pene siano
rispettivamente ammenda e ammenda ; 3.reato devoluto alla competenza del giudice di pace
punito con la pena della multa e reato di competenza del giudice diverso punito con la
reclusione ovvero con la pena alternativa (reclusione o multa ) , la violazione più grave è
quella di competenza del giudice superiore , l’aumento di pena è una frazione della pena
prevista per la violazione più grave . senza che rilevi la qualità della pena prevista per il reato
satellite33; 4.reato devoluto alla competenza del giudice di pace punito con la multa e reato
di competenza del giudice diverso punito con la pena dell’ arresto ovvero con la pena
alternativa (arresto o ammenda ) la violazione più grave è quella di competenza del giudice
di pace , l’aumento di pena è una frazione della pena prevista per la violazione più grave .
senza che rilevi la qualità della pena prevista per il reato satellite .5.reato devoluto alla
competenza del giudice di pace punito con la pena dell’ammenda e reato di competenza del
giudice diverso punito con la reclusione ovvero con la pena alternativa (reclusione o
multa ) , la violazione più grave è quella di competenza del giudice superiore34 , l’aumento
di pena è una frazione della pena prevista per la violazione più grave . senza che rilevi la
qualità della pena prevista per il reato satellite . Non dovrebbero residuare altre ipotesi .
Per esemplificare uno dei casi in cui la violazione più grave è quella relativa al reato devoluto
alla competenza del giudice di pace , si consideri l’ipotesi delle lesioni personali colpose
semplici di competenza del giudice di pace che sono sanzionate con la sola pena della multa
connesse alla violazione di norme di prevenzioni infortuni di competenza del giudice
superiore , nella specie una delle contravvenzioni previste dall’art.389 del dpr 27 aprile 1955
n.547 che ex artt.26-28 dpr 19 dicembre 1994 n. 758 sono punite con la pena alternativa
dell’ammenda o dell’arresto .
Si passi ad esaminare la situazione di connessione tra reati di competenza del giudice di pace
puniti con pena paradetentiva e del giudice superiore puniti con pene pecuniarie ovvero con
pena detentiva ovvero pena alternativa .
Il comma 2 dell’ art.52 stabilisce in via alternativa alla irrogazione della pena della
permanenza domiciliare e alla pena del lavoro di pubblica utilità la applicazione delle pene
della multa e dell’ ammenda ( si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente) tra
loro differenziate . La ratio della disposizione è illustrata nella Relazione del 25 agosto 2000
§10.2 : lo schema di doppia cornice edittale non fa smarrire la natura di delitto o di
contravvenzione originaria ai fatti-reato ai quali accedono . Accertato che lo scopo della
conservazione della natura originaria dei fatti reato è una delle motivazioni poste a
fondamento della tecnica legislativa adottata per intervenire sull’apparato sanzionatorio
dall’esterno senza intaccare la norma di codice o di legge speciale , parrebbe che non vi siano
ragioni che ostino a richiamare per il solo fine dei criteri operativi di computo di pena nel
concorso formale eterogeneo la natura di delitto o di contravvenzione originaria ai fatti-reato
ai quali accedono. Parrebbe essere di ausilio a questa considerazione la costatazione che l’art.
52 fissa i (nuovi) schemi edittali operando per gruppi di reati in relazione alla natura delle
pene originariamente previste35 .
Gli esiti ipotizzabili potrebbero così descriversi : 1.reato devoluto alla competenza del giudice
di pace punito con pena paradetentiva che ha natura originaria di contravvenzione e reato di
competenza del giudice diverso punito con arresto , ammenda , pena alternativa (arresto o
ammenda) si avrà riguardo nel determinare quale sia la violazione più grave e solo a questi
fini quale fosse l’originaria pena contravvenzionale del reato ora punito con pena alternativa
e quindi operando la comparazione tra le pene edittali così individuate 2. reato devoluto alla
competenza del giudice di pace punito con pena paradetentiva che ha natura originaria di
contravvenzione e reato di competenza del giudice diverso punito con reclusione, multa ,
pena alternativa (reclusione o multa) , la violazione più grave è quella di competenza del
giudice superiore , l’aumento di pena è una frazione della pena prevista per la violazione più
grave . senza che rilevi la qualità della pena prevista per il reato satellite ; 3. reato devoluto
alla competenza del giudice di pace punito con pena paradetentiva che ha natura originaria di
delitto e reato di competenza del giudice diverso punito con arresto, ammenda , pena
alternativa (arresto o ammenda) , la violazione più grave è quella di competenza del giudice
di pace. L’aumento di pena per il reato satellite è operato sulla pena paradetentiva nel rispetto
dei due criteri del contenimento della complessiva pena irroganda entro il triplo di quella che
dovrebbe infliggersi per la violazione più grave e del limite edittale massimo della pena
paradetentiva (45 giorni per la pena della permanenza domiciliare - comma 2 art.53 -, sei
mesi per la pena del lavoro di pubblica utilità - comma 2 art.54) ;4. reato devoluto alla
competenza del giudice di pace punito con pena paradetentiva che ha natura originaria di
delitto e reato di competenza del giudice diverso punito con reclusione, multa, pena
alternativa (reclusione o multa) si avrà riguardo nel determinare quale sia la violazione più
grave e solo a questi fini quale fosse l’originaria pena di delitto del reato ora punito con pena
alternativa e quindi operando la comparazione tra le pene edittali così individuate .
Nella individuazione della frazione di pena relativa al reato satellite nei casi in cui la
violazione più grave sia punita con pena paradetentiva e questa debba essere ritenuta quale
pena base secondo i criteri sopra ipotizzati , potrebbe ipotizzarsi di conservare la specie di
pena propria del reato satellite ( che essendo necessariamente reato di competenza del giudice
diverso è la reclusione o la multa o l’ arresto o l’ ammenda) al fine di conservare a tale
frazione di pena la caratteristica di essere condizionalmente sospesa (v.infra, inapplicabilità
della sospensione condizionale della pena ai reati devoluti alla competenza del giudice di
pace ). Si ritiene preferibile prospettare la soluzione – sempre all’interno della complessiva
(prima ) ipotesi di interpretazione – già indicata nella esemplificazione n.3 : l’aumento di
pena per il reato satellite è operato sulla pena paradetentiva nel rispetto dei due criteri del
contenimento della complessiva pena irroganda entro il triplo di quella che dovrebbe
infliggersi per la violazione più grave e del limite edittale massimo della pena paradetentiva
(45 giorni per la pena della permanenza domiciliare - comma 2 art.53 -, sei mesi per la pena
del lavoro di pubblica utilità - comma 2 art.54) .Si perviene a questa conclusione –
comunque problematica in quanto trattasi di frazione di una pena che è in astratto
condizionalmente sospendibile- con l’applicare a questa (novissima) operazione di cumulo
l’affermazione della (ricordata) giurisprudenza di legittimità per cui36 ‘ la pena pur di specie
diversa si cumula a quella del reato base divenendo ad essa omogenea in quanto porzione
della pena aumentata ’ .
Considerato che tutti i reati devoluti alla competenza del giudice di pace possono essere
sanzionati con la sola pena pecuniaria (ut infra, § ), è verosimile che le complesse questioni
relative alla determinazione della pena nel concorso formale ut supra esaminate non avranno
significativa incidenza statistica nella pratica giudiziaria , quanto meno fino a che non si sia
formata consolidata giurisprudenza con il necessario contributo della dottrina .
Il giudice dovrà sempre specificare la pena stabilita in aumento per il reato satellite oltre che
per la verifica dell’osservanza del limite di cui al comma 3 dell’ art.81 e di quelli di nuova
introduzione dell’art.58 , per la rilevanza che tale indicazione assume in fase esecutiva , dove
- per una prima esemplificazione - in riferimento ad un cumulo giuridico di sole pene
pecuniarie , è necessario riconoscere quale sia la porzione di pena pecuniaria propria del
reato devoluto alla competenza del giudice di pace e quale quella del reato di competenza del
giudice diverso ove si debba procedere alla conversione della pena pecuniaria non eseguita
per insolvibilità del condannato . La pena pecuniaria propria dei reati di competenza del
giudice ordinario sarà convertita secondo le disposizioni degli artt. 136 cp, quella relativa al
reato devoluto alla competenza del giudice di pace lo sarà secondo la nuova (e diversa)
norma dell’art.55 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
3) I singoli nodi e le questioni possibili : 3.4.quanto alla esclusione della applicabilità della
sospensione condizionale della pena ai reati devoluti alla competenza del giudice di pace e
estensione del divieto anche quando conosciuti dal giudice diverso .
E’ coerente con i principi ispiratori del procedimento penale del giudice di pace la regola ,
ove si debba pervenire a condanna come epilogo di un processo che non si è potuto
concludere altrimenti, che la pena inflitta non possa essere condizionalmente sospesa37 .
Alla introduzione di tale norma il legislatore è intervenuto in esito ad un approfondito
travaglio che ha avuto causa sia nella riflessione sulla funzione che l’istituto ha assunto ( e
tuttora svolge ) nel sistema penale la sospensione condizionale della pena sia nella
costatazione che la legge delega non conferiva potere espresso sul punto . La considerazione
dell’ampia operatività della causa estintiva derivante da condotte riparatorie (art.35) e
dell'esistenza di altri istituti deflativi ( l'istituto della particolare tenuità del fatto di cui all'art.
34), che consentono all’ imputato di disporre di una vasta gamma di opzioni per evitare la
pronuncia di una sentenza di condanna , congiunta a quella per cui il funzionamento di
questi istituti è strettamente correlato alla condizione che il giudice di pace sia munito di un
potere di irrogare sanzioni destinate ad esplicare nel contempo una funzione dissuasiva a
serbare i comportamenti sanzionati e propulsiva per il ricorso alla composizione del conflitto,
hanno infine prevalso38 .
D’altra parte le sanzioni irrogabili dal giudice pace sono accomunate dalla carenza di effetti
desocializzanti, essendo escluso il ricorso a pene carcerarie, e potendosi, solo nei casi più
gravi, ricorrere ad una blanda sanzione paradetentiva (la permanenza domiciliare) che
valorizza la funzione rieducativa associata ad un modesto tasso di afflittività . In questo
contesto l’operatività della sospensione condizionale si risolverebbe in un eccessivo rilievo
agli interessi del condannato a discapito di quelli della vittima e della funzione conciliativa
del giudice laddove la scelta a favore della non sospendibilità condizionale della pena
risponde all’intento di rafforzare la mitezza ma anche l'effettività di questa giurisdizione .
Si è già più volte ricordato l’art.63 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 quale disposizione che
prevede quali siano le norme applicabili da parte di giudici diversi nei casi in cui debbano
conoscere dei i reati indicati nell’articolo 4, commi 1 e 2 . Il rinvio è nei confronti della
operatività delle disposizioni del titolo II del decreto39 tra le quali è il detto art.60 sicché al
giudice diverso è inibito infliggere una condanna a pena condizionalmente sospesa ogni volta
che debba giudicare (per connessione, ovvero nel periodo transitorio, ut infra) un reato
devoluto alla competenza del giudice di pace ) .
Diversa interpretazione che si fondi sul dato letterale dell’art.60 per riconoscere la non
sospendibilità esclusivamente alle pene irrogate dal giudice di pace sicché tale divieto non
opererebbe nei confronti del giudice diverso , deve cedere a fronte dell’interpretazione
letterale e sistematica della disposizione dell’art.63 norma cardine di esportazione delle regole
(puntualmente indicate) del procedimento penale del giudice di pace nei confronti del
giudice diverso .
Le peculiari funzioni che gli istituti del procedimento penale del giudice di pace assolvono
nell’Ordinamento (e i loro effetti allorché siano esportati presso altri giudici) potranno essere
definitivamente valutati per una verifica di compatibilità con l’art. 3 della Costituzione –
anche sotto il profilo della ampiezza della discrezionalità del legislatore nel perseguimento di
fini specifici di interesse generale – qualora si ritenesse di prospettare questione di legittimità
costituzionale dell’art.60 . Sempre che non sia intervenuta ad opera del legislatore una
rimeditazione degli istituti di cui agli art. 163 e segg. del cp della quale è avvertita da più
parti l’esigenza per la funzione che la sospensione condizionale della pena ha assunto di
depauperamento della efficacia del sistema penale ( per le diffuse ricadute in tema di
effettività della sanzione) . Questione - quella sulla legittimità della esclusione della
sospensione condizionale della pena – che non potrà essere rinviata se non risolta in sede di
riforma del codice penale allorché ( ut supra evidenziato) il legislatore devolva ulteriori
fattispecie di reato alla competenza del giudice di pace le quali siano caratterizzate da
significative pene accessorie , sospendibili oggi per l’effetto dell’art.166 , escluse dal
beneficio per opera dell’art.60 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274ove inserite nel catalogo dei reati
devoluti alla competenza del giudice di pace .
3) I singoli nodi e le questioni possibili : 3.5.quanto alla applicabilità da parte del giudice
togato dei procedimenti speciali del rito ordinario (procedimento per decreto, giudizio
abbreviato, applicazione pena su richiesta) e connesse problematiche .
In via preliminare occorre chiedersi se l’esclusione dei procedimenti speciali dal rito penale
del giudice di pace espressamente prevista dall’ art. 2 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 possa
estendersi al rito ordinario allorché il giudice diverso debba conoscere di un reato devoluto
alla competenza del giudice di pace .
Che tale esclusione sia statuita per il procedimento penale del giudice di pace è coerente con
le finalità di questo sotto sistema processualpenale esplicitate nella norma di principio del
comma 2 dell’art. 2 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. "Nel corso del procedimento, il giudice di
pace deve favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti" significativamente posta
immediatamente dopo la disposizione sulla esclusione dell’applicabilità dei procedimenti
speciali per evidenziare come il ricorso a tali riti sia inidoneo a favorire la conciliazione tra le
parti40 , in quanto sbilanciati nel privilegiare gli interessi dell’ imputato rispetto a quelli della
vittima del reato .
Potrebbe conseguentemente ipotizzarsi sotto il profilo della aderenza ai principi che il
legislatore vuole guidino il procedimento relativo agli indicati reati che sia stata prevista
l’esportazione di tale esclusione davanti al giudice diverso . La ricognizione normativa porta
a conclusioni opposte . Il legislatore ha espressamente previsto la non esportabilità di tale
disposizione in quanto ha espressamente indicato quali siano le norme del processo penale
del giudice di pace che devono essere adottate dal giudice diverso (art.63) e tra queste non
v’è riferimento alcuno a quella dall’ art. 2 comma 1 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
Accertata la piena operatività in via di principio dei procedimenti speciali del rito ordinario
da parte del giudice diverso anche quando debba conoscere dei reati devoluti alla
competenza del giudice di pace un ulteriore sforzo interpretativo deve essere volto alla
verifica se all’esito degli stessi possa essere concessa la sospensione condizionale della pena il
cui divieto è – per contro – come sopra dimostrato operativo per i reati di cui all’ articolo 4,
commi 1 e 2.
In esito ai procedimenti speciali non potrà concedersi la sospensione condizionale della pena
ogni volta che per connessione la violazione più grave sia quella del reato devoluto alla
competenza del giudice di pace (per le ragioni sopra esposte nella trattazione della
applicazione di pena nel concorso formale ), nulla osta alla sua concedibilità allorché – per
contro - violazione più grave sia quella del reato di competenza del giudice diverso .
3) I singoli nodi e le questioni possibili : 3.5.1 il procedimento per decreto
Nel procedimento per decreto il PM presenta al giudice per le indagini preliminari richiesta
motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena quando
ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di
una pena detentiva . Il giudice se accoglie la richiesta applica la pena nella misura richiesta
altrimenti restituisce gli atti allo stesso PM . Dal combinato disposto del comma 3 dell’art.459
e del comma 2 dell’art. 460 consegue che al GIP è consentita la sola alternativa della
emissione del decreto ovvero della restituzione degli atti , senza che gli sia riconosciuto
potere alcuno di modificare la richiesta del PM .
Non pare che vi siano problemi al ricorso a questo procedimento speciale nel caso di
connessione di reato devoluto alla competenza del giudice di pace e reato di competenza del
giudice ordinario puniti entrambi con pena pecuniaria .
Problematica potrebbe apparire il ricorso da parte del giudice ordinario al procedimento per
decreto ove ne sia richiesta l’emissione per reato devoluto alla competenza del giudice di
pace punito con pena detentiva sostituita in pena pecuniaria ex art.53 della legge 24
novembre 1981, n. 689 posto che l’art.62 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 statuisce la
inapplicabilità delle sanzioni sostitutive della detenzione ai reati di competenza del giudice di
pace . Divieto che opera anche davanti al giudice ordinario in quanto richiamato dall’art. 63
che individua le norme applicabili da parte di giudici diversi allorché debbano giudicare un
reato devoluto alla competenza del giudice di pace .
Si è però sopra costatato che l’art.52 fissa i (nuovi) schemi edittali del catalogo dei reati di cui
ai commi 1 e 2 dell’art.4, operando per gruppi di reati in relazione alla natura delle pene
originariamente previste . Sicché occorre verificare se vi siano reati così individuati puniti
esclusivamente con pena non pecuniaria , per questi la legge esclude (non consentendo di
ricorrere alla sanzione sostitutiva pecuniaria) il procedimento per decreto .
La ricognizione della norma consente di individuare nella disposizione del comma 3 "Nei
casi di recidiva reiterata infraquinquennale, il giudice applica la pena della permanenza
domiciliare o quella del lavoro di pubblica utilità, salvo che sussistano circostanze attenuanti
ritenute prevalenti o equivalenti " un ostacolo normativo alla applicazione del procedimento
per decreto . Ostacolo a ben riflettere d’ordine relativo e non assoluto perché è sufficiente che
il giudizio di bilanciamento delle circostanze – una volta che siano concesse le attenuanti
generiche in assenza di altre attenuanti – si risolva quanto meno nella loro equivalenza
perché esso ( ostacolo) venga a cadere .
Se si approfondisce l’esame dell’art.52 si rileva che nessuno dei reati devoluti alla
competenza del giudice di pace non sia suscettibile di essere sanzionato con pena pecuniaria .
Invero i diversi gruppi del comma 2 dell’art. 52 (che esauriscono le sanzioni applicabili ai
reati di cui ai commi 1 e 2 dell’art.4) si differenziano tra loro per i minimi e i massimi edittali
delle pene pecuniarie e paradetentive previste sicché si articolano nelle lettere a, b, c, a
seconda del giudizio di gravità che ne dà il legislatore , eppur tuttavia è sempre applicabile la
sola pena pecuniaria (nei diversi gruppi41 diversa nei minimi , identica nei massimi )
ancorché prevista in via alternativa con le sanzioni paradetentive. Ne consegue che il
procedimento per decreto sarà sempre azionabile purché il PM scelga nell’alternativa che gli
si prospetta per il reato devoluto alla competenza del giudice di pace, sia esso la violazione
più grave ovvero il reato satellite, di richiedere la pena pecuniaria
3) I singoli nodi e le questioni possibili : 3.5.2 giudizio abbreviato e applicazione pena su
richiesta .
Ad una (prima e sommaria) riflessione sugli istituti del giudizio abbreviato e della
applicazione pena su richiesta non emergono problematiche diverse da quelle sopra
esaminate e per le relative ipotesi di soluzione (in quanto prospettate ) ovvero soluzioni
(perché espressamente previste dalla legge) si rinvia ai paragrafi in cui sono state trattate.
Invero nel giudizio abbreviato così come nella applicazione pena su richiesta per reati in
connessione per concorso formale , sulla base della imputazione, l’imputato ha modo di
individuare42 preventivamente43 quale reato il giudice riterrà la violazione più grave e
conseguentemente conoscere se la pena per la eventuale condanna ovvero la pena applicata
in esito alla richiesta possono essere condizionalmente sospese .
Né la particolare forma che assume la sentenza della condanna alla pena della permanenza
domiciliare , integrabile dalla richiesta del condannato di essere sottoposto alla sua esecuzione
continuativa , pare d’ostacolo alla celebrazione di questi due riti speciali . Anzi, nel caso di
applicazione pena su richiesta, lo stesso imputato, qualora non possa accedere alla pena
pecuniaria (applicabile per tutti i reati devoluti alla competenza del giudice di pace, ut supra
dimostrato44) perché il PM non consente, nel caso di recidiva reiterata infraquinquennale,
alle applicazione di circostanze attenuanti da ritenersi prevalenti o equivalenti sicché si dovrà
applicare ( se il giudice riconoscerà la legalità45 dell’accordo) la pena paradetentiva 46,
potrà indicare preventivamente al giudice la richiesta di esecuzione continuativa47 .
4)Ricapitolazione delle norme del processo penale del giudice di pace che devono o possono
essere applicate nel rito ordinario quando il giudice diverso conosce di un reato devoluto alla
competenza del giudice di pace.
L’interpretazione letterale e sistematica della norma cardine di esportazione delle regole del
procedimento penale del giudice di pace nel rito del giudice diverso, l’art.63.1, consente di
individuare due gruppi di norme .
L’obbligatoria applicazione da parte del giudice diverso di quelle appartenenti al primo
gruppo - si osservano le disposizioni del titolo II- non soffre eccezioni . Il giudice diverso
dovrà in ogni caso ricorrere alla applicazione delle disposizioni del processo penale del
giudice di pace in tema di sanzioni e loro effetti , criteri di ragguaglio, modalità di
conversione , interruzione della prescrizione48 , esclusione della sospensione condizionale
della pena , inapplicabilità delle misure sostitutive della detenzione .
Quelle del secondo gruppo – per contro – devono essere osservate ‘in quanto applicabili ’ .
Esse49 riguardano , la sentenza50 di condanna alle pene paradetentive e la sua integrabilità
per effetto di talune richieste del condannato, le modalità (che possono essere nel tempo
modificate ) di esecuzione delle dette pene nonché le disposizioni51 del Capo V del Titolo I
relativa alle Definizioni alternative del procedimento . La Relazione del 25 agosto 2000
spiega che la discrezionalità del giudice sulla loro applicabilità è vincolata alla valutazione se
esse siano favorevoli per il soggetto autore del reato (§.5.11). Valutazione che deve
obbligatoriamente essere operata dal giudice e della quale devono poter essere reperite e
controllate le ragioni in motivazione. Ci si riferisce alla clausola della Esclusione della
procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto (art.34) e alla nuova causa di Estinzione
del reato conseguente a condotte riparatorie (art.35) introdotte dal legislatore per la
definizione ( con sentenza di improcedibilità) in via anticipata il procedimento .
Infine la disposizione52 del comma 2 rende applicabile anche nei procedimenti del giudice
diverso aventi ad oggetto reati devoluti alla competenza del giudice di pace la relativa
disciplina delle iscrizioni e dei certificati penali .
5) Il periodo transitorio – 5.1la iscrizione della notizia di reato al 2 gennaio 2002 quale
regola distributiva della competenza tra giudice di pace e giudice diverso
L’art.6553 indica nel giorno 2 gennaio 2002 l’entrata in vigore del d.lgs. 28 agosto 2000, n.
274 . Il coordinamento tra la norma di cui all’art. 64 comma54 2 e quella dell’art. 65 come
novellato comporta che i procedimenti per i reati devoluti alla competenza del giudice di
pace commessi a tutto il 1 gennaio 2002 sono di competenza del giudice togato se è
intervenuta l’iscrizione della notizia di reato , sono di competenza del giudice di pace ove la
stessa non sia stata ancora effettuata . Per i reati commessi dopo la entrata in vigore del
decreto la competenza è del giudice di pace (comma 155).
Sicchè è possibile prospettare una situazione alquanto diversificata sul territorio nazionale
quanto alla individuazione del giorno in cui opera la ripartizione di competenza (tra giudice
togato e giudice onorario per la stesso reato) affidata alla regola delle intervenuta o meno
iscrizione della notitia criminis . La norma che regola l’iscrizione è sotto il profilo
procedimentale meramente acceleratoria (nella situazione ordinaria di cui agli artt.
34756,33557 cpp), ne consegue che potranno verificarsi situazioni assai dissimili in relazione
alla dimensione territoriale e dunque al flusso di notizie di reato nonché all’efficienza
nell’adempimento dei diversi uffici di Procura .
5) Il periodo transitorio:5.2.due possibili questioni in tema di giudice naturale; 5.2.1. è
legittima la cognizione del giudice di pace di reati commessi prima dell’entrata in vigore
della legge :ragioni .
Ad una prima sommaria lettura del combinato disposto degli artt. 64 e 65 potrebbero
ipotizzarsi due possibili questioni in tema di giudice naturale . L’una attiene alla legittimità
della scelta del legislatore di affidare alla cognizione del giudice di pace reati commessi
antecedentemente all’entrata in vigore del decreto così sottraendoli al tribunale che ne è
giudice naturale precostituito per legge . L’altra è quella di far dipendere il giorno del
mutamento di competenza58 da un atto quale l’iscrizione della notizia di reato che per
fattispecie identiche potrà essere diverso in relazione al locus commissi delicti in ragione delle
vicende organizzative interne dei diversi Uffici e di Polizia Giudiziaria e di Procura .
La lettura della Relazione del 25 agosto 2000, strumento indispensabile per il suo nitore e
completezza per la comprensione del nuovo sottosistema processual penale, soccorre una
volta di più nell’illustrare le ragioni - di ordine pratico però - della scelta operata sul punto
dal legislatore , l’evitare, tenuto conto dei tempi necessari per il passaggio alla fase
processuale il rischio di una forzata inattività del giudice di pace che, dopo l'entrata in vigore
del decreto, sarebbe costretto ad attendere lo svolgimento delle indagini preliminari attivate
in relazione ai reati commessi dopo tale data .(§11.1) Argomentazione esauriente e che
soddisfa perché se ne ricava - per complementarietà - la scelta di assicurare il decollo
graduale della nuova Giurisdizione .
Ad una riflessione più approfondita consegue - per la fedeltà che la Corte mostra alla
interpretazione che ha reso della regola del giudice naturale precostituito per legge negli
ultimi 35 anni - che non dovrebbero essere suscettibili di esito incidenti di legittimità proposti
in relazione agli artt.25.1 e 3 della Costituzione . E’ punto acquisito59 che è sufficiente per
compatibilità a Costituzione che il legislatore non abbia effettuato lo spostamento della
competenza - sia pure con effetto anche sui processi in corso - in conseguenza di una deroga
alla disciplina generale, che sia adottata in vista di una determinata o di determinate
controversie, ma per effetto di un nuovo ordinamento .
5) Il periodo transitorio:5.2.due possibili questioni in tema di giudice naturale;5.2.2. profili
problematici di costituzionalità della regola distributiva della competenza: ragioni .
La seconda questione presenta aspetti più problematici .Che l’ iscrizione della notizia di reato
sia atto affidato alla parte pubblica del processo è altresì coerente con il carattere accusatorio
che con l’introduzione delle disposizioni sulle indagini difensive (legge 7 dicembre 2000 n.
397) si vuole imprimere alla fase delle indagini preliminari60 . La giurisprudenza di
legittimità è intervenuta più volte sul tema della iscrizione della notizia di reato sollecitata
sotto l’esclusivo profilo, né avrebbe potuto essere altrimenti , della determinazione della data
di inizio delle indagini preliminari (quella in cui il PM iscrive nell'apposito registro la notizia
di reato e non dalla data nella quale avrebbe dovuto iscriverla, Cass.Sez.5 sent. 1144161 del
07.10.1999) finalizzato alla verifica della utilizzabilità degli atti di indagine (Cass.Sez.1 sent.
263162 del 01.06.1995) sicché il ritardo del pubblico ministero nell'iscrizione della notizia di
reato, non può pregiudicarne in alcuna misura le attività di indagine nel frattempo
ritualmente compiute e l'adempimento tardivo non incide sull'individuazione del giudice
competente, già correttamente designato al momento dell'inizio delle indagini stesse.
(Cass.Sez.5 sent.1259163 del 28.12.95)
Quest’ultimo rilievo della Corte di legittimità offre lo spunto per esplicitare quello che si
ritiene potrebbe essere l’aspetto delicato sotto il profilo della legittimità costituzionale della
questione che qui si affronta . Invero nella situazione disegnata delle norme di cui agli artt.
64.2 ultima parte e 65 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 il giudice competente, non è già
correttamente designato al momento dell'inizio delle indagini, perché è l’inizio delle
indagine , id est la intervenuta o meno iscrizione della notizia di reato alla data del 2 gennaio
2002 , che si risolve nell’essere - in realtà – il criterio attributivo della competenza fra giudice
di pace e giudice diverso. Disposizioni che incidono in un sistema processuale nel quale
manca qualsiasi norma che consenta al giudice di esercitare sia il controllo sulla immediatezza
dell'iscrizione, sia la facolta' di fissare autonomamente la data nella quale detta iscrizione
avrebbe dovuto essere effettuata (Cass.Sez.5 sent. 11441,cit) ,norma , la cui introduzione, a
nostro parere, non sarebbe auspicabile, perché è responsabilità del legislatore determinare in
modo certo e definitivo la competenza . Nella pratica giudiziaria il numero complessivo dei
procedimenti penali che potranno essere oggetto delle considerazioni svolte non dovrebbe
essere rilevante atteso che se v’è un adempimento osservato con tempestiva e sollecita cura
dagli Uffici di Procura è quello delle iscrizione della notizia di reato . Pur tuttavia che
possano esservi disfunzioni è nella realtà delle cose , ancor più che la maggior parte delle
notizie di reato non sono acquisite direttamente dal pubblico ministero ma a questo sono
riferite, senza ritardo, per iscritto, con gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino
ad allora raccolti, le fonti di prova e le attività compiute, e relativa documentazione, dalla
Polizia Giudiziaria64 . Attività tutte che richiedono impegno e un tempo non compiutamente
definibile in via preventiva .
5) Il periodo transitorio : 5.3.1. Il principio della applicazione della norma penale più
favorevole all’imputato nel caso concreto
Il principio della applicazione della norma penale più favorevole65 al reo nel periodo
transitorio è espressamente richiamato dalla norma del comma 2 dell’art.64 sicché è il giudice
che deve stabilire di volta in volta ed in relazione a tutti gli elementi fattuali e relativi al reo
quale essa sia . L’alternativa non è solo tra le disposizioni sanzionatorie vigenti nel tempus
commissi delicti e le sanzioni entrate in vigore con il d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 bensì tra i
due diversi sistemi sanzionatori .
Invero l'individuazione della disposizione più favorevole va operata con riferimento al caso
concreto, confrontando i risultati che deriverebbero dalla applicazione delle due normative
che si sono succedute . Individuata la disposizione più favorevole, il giudice non può
prescegliere un frammento normativo da un testo all'altro, così formando, in violazione del
principio di legalità , una terza disciplina di carattere intertemporale, ma deve applicare nella
sua totalità la disposizione di cui ha accertato il carattere più favorevole66.
La considerazione sommaria dei due diversi apparati sanzionatori applicabili ai reati devoluti
alla competenza del giudice di pace nel periodo transitorio potrebbe esitare la conclusione
che sia più favorevole al reo quello introdotto dal d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Una
riflessione più attenta dimostra che tale conclusione è insoddisfacente . Si è rilevato che il
giudice deve applicare nella sua totalità la disposizione di cui ha accertato il carattere più
favorevole sicché deve necessariamente valutare quale sia nel caso concreto l’effetto (nei
confronti del reo) della esclusione della possibilità di concedere la sospensione condizionale
della pena connessa all’ applicazione delle pene dei reati devoluti alla competenza del giudice
di pace .
Accertamento che talora può essere agevole ; talaltra presenta elementi di valutazione così
complessi nella loro ricostruzione , che si potrà giungere a diverse conclusioni , quanto
l’individuazione della disciplina più favorevole al reo , a seconda della profondità cui sarà
portato l’accertamento .
5) Il periodo transitorio : Il principio della applicazione della norma penale più favorevole
all’ imputato nel caso concreto 5.3.2 complessità della comparazione valutativa nella
condanna a pena pecuniaria.
Si dia il caso della inflizione di una pena pecuniaria e che la stessa non sia eseguita per
insolvibilità del condannato . Si ipotizzi dapprima siano multa ovvero ammenda . Queste
sono convertite67 con il procedimento di sorveglianza68 dal magistrato di sorveglianza nelle
sanzioni sostitutive69 della libertà controllata o , a richiesta del condannato, in quella del
lavoro sostitutivo. La inosservanza delle relative prescrizioni comporta la conversione70
della parte non eseguita in pena detentiva. Si dia ora il caso di pena pecuniaria del d.lgs. 28
agosto 2000, n. 274 non eseguita . Competente è il giudice dell’esecuzione per la
conversione71 in lavoro sostitutivo (rectius, lavoro di pubblica utilità per il combinato
disposto degli artt.54 e 55) se richiesto dal condannato, ovvero nell’obbligo di permanenza
domiciliare. L’inosservanza dell’obbligo del lavoro sostitutivo si converte nell’obbligo di
permanenza domiciliare .I criteri di ragguaglio sono determinati nell’art.5572 .La violazione
dell’obbligo della permanenza domiciliare senza giusto motivo integra il delitto di cui all’art.
56 , di competenza del tribunale , sanzionato con la reclusione , non sostituibile. Se il
giudizio di accertamento e di comparazione che il giudice della cognizione deve compiere
prima della inflizione della sanzione tra le diverse discipline applicabili si arresta alla
considerazione della misura cui il condannato sarà sottoposto per la eventuale insolvibilità ,
dovrebbe decidere quale sia la più sfavorevole tra libertà controllata e lavoro sostitutivo da
una parte e lavoro di pubblica utilità e permanenza domiciliare dall’altra , a seconda che
infligga rispettivamente multa ovvero ammenda o la pena pecuniaria del d.lgs. 28 agosto
2000, n. 274. Se il detto accertamento comparativo proseguisse oltre , fino alle conseguenze
della inosservanza della misura in cui è stata convertita la pena originaria , dovrebbe valutare
se sia più sfavorevole subire la conversione in pena detentiva ovvero subire il processo per la
commissione del delitto di cui all’art.5673 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 , fattispecie di
delitto per la cui integrazione accanto all’elemento positivo della violazione devono essere
presenti elementi negativi dal momento che l’elemento soggettivo è connotato da illiceità
speciale. Infine se l’accertamento comparatistico volesse essere approfondito ulteriormente, il
giudice della cognizione dovrebbe considerare che alla insolvibilità delle pene pecuniarie
codicistiche , che pervenuti a questa fase del possibile iter procedurale, sono convertite in
pena detentiva, una volta espiata la pena – anche nelle forme dell’affidamento in prova o
della semilibertà , non residuerebbe alcuna ulteriore vicenda penale dipendente dalla
originaria mancata esecuzione ; diversamente deve rilevarsi se l’insolvibilità derivi dalla pena
pecuniaria del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 perché alla natura di pene originarie e non
sostitutive delle pene paradetentive consegue che l’esecuzione della stessa , interrotta
dall’incidente aperto con la perpetrazione di una delle fattispecie delittuose di cui all’art.56,
dovrà riprendere una volta che l’incidente sia chiuso .
Per le conseguenze illustrate è di fondamentale importanza che il giudice specifichi
nell’infliggere la pena pecuniaria se essa sia codicistica ovvero propria del d.lgs. 28 agosto
2000, n. 274 .
5) Il periodo transitorio : Il principio della applicazione della norma penale più favorevole
all’imputato nel caso concreto : 5.3.3. e la sospensione condizionale della pena .
Potrebbe darsi – passando alle valutazioni comparative (apparentemente) agevoli- l’ipotesi in
cui , per la persona che ha già usufruito della sospensione condizionale della pena , una
nuova concessione - la cui applicabilità è consentita per le pene codicistiche - si risolva in un
fatto dalle sfavorevoli potenzialità ; laddove l’ applicazione delle pene del d.lgs. 28 agosto
2000, n. 274 consenta di definire la vicenda penale senza che ne residui alcun effetto se non
quello della effettività della pena una volta che la sentenza sia passata in giudicato. Potrebbe
altresì fondatamente prospettarsi l’ipotesi opposta , quella in cui è preferibile ottenere la
concessione della sospensione condizionale della pena.
Le esemplificazioni ut supra attestano come invero la valutazione comparativa di quale sia la
disciplina più favorevole al reo per la conseguente scelta dipenda in tutto dalla concretezza
della fattispecie sulla quale deve intervenire il giudice considerata in relazione a tutti gli
elementi fattuali e relativi all’imputato . Scelta alla quale le parti in discussione finale possono
contribuire prospettando al giudice le opportune indicazioni che dovranno essere
sinteticamente annotate a verbale , il pubblico ministero quale parte pubblica alla quale è
comunque deputato74 il controllo della osservanza della legge , l’imputato per l’interesse
personale nella decisione del giudice . Delicata è la posizione della sua difesa tecnica che
tradirebbe con siffatte indicazioni una aspettativa di condanna laddove in via principale è
chiesta l’assoluzione , pur tuttavia ove essa valuti che per gli elementi che sono stati acquisiti
nella istruttoria dibattimentale , in realtà si fa questione non sull’an bensì sul quantum , si
ritiene che potrebbe e dovrebbe portare al giudice significativi contributi sulla situazione
personale e giudiziaria dell’assistito . Il giudice darà conto delle argomentazioni a sostegno
della scelta effettuata in sentenza sicché se ne possa valutare la congruenza nell’eventuale
giudizio di impugnazione per violazione di legge .
5) Il periodo transitorio : 5.4 e i procedimenti speciali del rito ordinario .
Ut supra ( ai paragrafi 3. I singoli nodi e le questioni possibili 3.5.1 il procedimento per
decreto 3.5.2 giudizio abbreviato e applicazione pena su richiesta ) si è trattato il tema del
ricorso ai procedimenti speciali da parte del giudice diverso nella cognizione dei reati
devoluti alla competenza del giudice di pace . A quella parte del testo si rinvia per le
connesse problematiche generali , qui esaminandosi solo quelle proprie del periodo
transitorio. Prima di procedere oltre devono essere altresì richiamate le considerazioni di cui
ai paragrafi immediatamente precedenti in cui si è trattato dell’accertamento comparativo
finalizzato alla individuazione della disciplina più favorevole all’imputato che il giudice deve
effettuare tra le norme codicistiche e quelle del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 perché esse
considerazioni valgono anche in tema di ricorso ai procedimenti speciali .
5) Il periodo transitorio : 5.4.1 procedimento per decreto .
Per quanto concerne le tempestive75 richieste di decreto penale di condanna depositate
presso la cancelleria del GIP antecedentemente la data di entrata in vigore del d.lgs. 28 agosto
2000, n. 274 (2 gennaio 2002) e che il GIP emetta successivamente , posto che
necessariamente sono formulate nelle sanzioni codicistiche, nulla osta alla loro emissione ,
anche a pena condizionalmente sospesa , sempre che il giudice , nell’accertamento
comparativo tra le due diverse discipline applicabili, ritenga che quella più favorevole
all’imputato nel caso concreto sia quella propria del tempus commissi delicti . Il giudice darà
conto delle argomentazioni a sostegno della scelta effettuata nel decreto – ancorchè in via
sintetica o comunque ricavabile dal contesto del provvedimento - sicché se ne possa valutare
la congruenza nelle eventuali fasi di impugnazione . Considerato che il giudice dispone76
della sola alternativa tra accogliere la richiesta del pubblico ministero ovvero restituire gli atti
al suo Ufficio, qualora in esito all’accertamento comparativo ritenga che la disciplina
sanzionatoria introdotta dal d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 sia più favorevole all’imputato ,
non potendo egli "ritoccare77" in alcun modo la richiesta del PM, restituirà gli atti al
pubblico ministero motivando la causa in modo puntuale e ricostruibile nel provvedimento
di rigetto .Non si ritiene che questi possa impugnare il rigetto, ancorché lo reputi abnorme,
né il rigetto può essere censurato in altro modo perché esso è inoppugnabile79 . Il pubblico
ministero , in piena autonomia e indipendenza , perché potrebbe decidere di procedere nelle
vie ordinarie ovvero con altro rito speciale , nel doveroso accoglimento delle indicazioni del
giudice potrà riformulare in tal senso la richiesta .
Poiché il decreto penale è solo una è decisione preliminare suscettibile di cadere nel nulla se
non accettata80 dal destinatario , qualora l’imputato ritenga che la disciplina e la conseguente
pena applicata non sia quella a lui più favorevole potrà proporre opposizione ex art.461
c.p.p. ( la cui ordinanza di inammissibilità è ricorribile per cassazione) per procedersi con un
rito semplificato o con quello ordinario così provocando la revoca del decreto penale ritenuto
pregiudizievole.
Per quanto riguarda le richieste che il pubblico ministero formuli successivamente l’entrata in
vigore del decreto (2.1.02), si ritiene che esse debbano specificare – seppur sinteticamente -
le ragioni per cui ha operato la scelta tra le due discipline - alternative tra loro - e
conseguente pena al fine di consentire al giudice di valutare in ogni suo aspetto la richiesta .
All’accertamento comparativo del giudice seguono le vicende ut supra illustrate.
Qualora si tratti di reati soggetti alla regola di calcolo della sanzione di cui all’art.81 cp , il
giudice nel caso sia richiesta dal pubblico ministero la pena pecuniaria del d.lgs. 28 agosto
2000, n. 274 in quanto il reato cui essa accede sia stato ritenuto la violazione più grave ,
potrà emettere il decreto di condanna purché sia soddisfatta una condizione . Il complessivo
ammontare della pena pecuniaria non deve contenere una frazione che derivi dalla
sostituzione di pena detentiva ex art.53 l.689/81, perchè l’art.62 del decreto prevede la
inapplicabilità delle sanzioni sostitutive della detenzione ai reati di competenza del giudice di
pace . Divieto che opera anche davanti al giudice ordinario in quanto richiamato dall’art. 63
che individua le norme applicabili da parte di giudici diversi allorché debbano giudicare un
reato devoluto alla competenza del giudice di pace . Nel caso che la richiesta contenga pena
pecuniaria ( sia in frazione sia nella sua totalità ) da sostituzione di pena detentiva, il GIP
dovrà pertanto restituire gli atti al PM non essendogli riconosciuto potere alcuno di
modificare la richiesta (comma 3 dell’art.459 e del comma 2 dell’art. 460) .
Poiché come si è rilevato alcuno dei reati devoluti alla competenza del giudice di pace è
insuscettibile di essere sanzionato con pena pecuniaria , il PM, nel caso di connessione tra
reato devoluto alla competenza del giudice di pace e altra violazione , sia esso reato la
violazione più grave ovvero il reato satellite, potrà riformulare la richiesta purché
nell’alternativa di pene che a lui si prospetta scelga la pena pecuniaria .
5) Il periodo transitorio – 5.4.2 giudizio abbreviato, applicazione pena su richiesta e il
rispetto del principio del comma 3 art.2 cp
(si rinvia per il tema della applicabilità del giudizio abbreviato ai reati devoluti alla
competenza del giudice di pace e giudice diverso al §3.5.2, e, in generale, alle questioni
comuni anche a codesto rito analizzate nel §3 ed in questo §5 , non emergendo - ad una
prima lettura – questioni ulteriori )
Quaestio juris nella applicazione pena su richiesta potrebbe essere quella se il giudice abbia la
possibilità di prospettare quale sia, in esito all’accertamento comparativo tra le discipline
applicabili, quella più favorevole all’imputato . In altri parole posto che il rapporto negoziale
sottostante preclude ogni intervento che alteri i termini dell'accordo e incida sul consenso
prestato, se e fino a che punto , il giudice possa intervenire preventivamente ed in positivo
per adempiere all’obbligo di cui è onerato ex comma 3 art.2 cp non tanto nella formazione
dell’accordo , quanto nella indicazione di quale ritenga nel caso concreto essere la violazione
più grave . A ben vedere tale intervento, se richiesto dalle parti preliminarmente alla
formazione dell’accordo, e in quanto si limiti a rammentare a codeste i punti cui è pervenuta
la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenza n.15 del 3.2.98), è senz’altro possibile perché
si esaurisce invero nella comunicazione di un dato oggettivo acquisito ed estraneo al
contenuto dell’accordo. Per contro non si ritiene che il giudice possa ovvero debba
preventivamente comunicare alle parti quella che ritenga essere nel caso concreto la
disciplina più favorevole all’imputato perché tale intervento si risolverebbe in una
inammissibile interferenza nel potere esclusivo delle parti di concordare i contenuti del patto .
D’altra parte nulla osta che le parti , ove lo ritengano , esplicitino a verbale nel formulare il
contenuto del patto, quali siano le argomentazione che le hanno determinate a ricorrere ad un
apparato sanzionatorio piuttosto che all’altro , al codicistico in luogo di quello introdotto dal
d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 ovvero il contrario.
Invero il giudice, nella delibazione dell’accordo sulla pena, una volta esaurita la verifica, in
negativo, della presenza delle cause di non punibilità che potrebbero condurre ad un
proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p. , dovrà altresì verificare se la disciplina
sanzionatoria ( tra le due possibili ) cui sono ricorse le parti sia quella più favorevole
all’imputato nel caso concreto ; verifica che andrà effettuata sulla base degli atti che in questa
fase sono a sua disposizione .
Invero al giudice compete il potere/dovere di controllo sulle valutazioni giuridiche che le
parti hanno concordato, controllo che qui attiene alla legalità della pena , nel senso che non
può essere ritenuta conforme a legge quella pena che imponga, da una parte al giudice di
violare il dovere cui è soggetto ex comma 3 art.2 cp e, dall’altra, si risolva in un pregiudizio
dell’imputato perché in ultima analisi – la sua misura e/o le conseguenze dipendenti dalla
disciplina adottata - sono in una situazione di conflitto con il principio di cui al terzo comma
dell'art. 27 della Costituzione . E’ così garantita la essenzialità della partecipazione del giudice
alla decisione , partecipazione che non può essere soltanto formale . Sicché il giudice posto
davanti all’alternativa di accettare integralmente la richiesta delle parti ovvero respingerla "in
toto", ove ravvisi la sua evidente non conformità ai richiamati principi la dovrà respingere .
Ne consegue che in motivazione avrà l'obbligo di indicare specificamente le ragioni del
proprio convincimento in ordine al contrasto di tale pena con i fini e i limiti di cui all'art. 27,
comma terzo della Costituzione , esplicitando in modo penetrante quali siano gli elementi del
caso concreto tra quelli legittimamente a sua disposizione che considerati sotto il profilo del
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher luca d. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Processuale Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Genova - Unige o del prof Della Casa Franco.
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