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Pace ad opera del giudice ordinario con particolare riferimento alla Corte d'Assise e al Tribunale

1) La modifica delle sanzioni dei reati devoluti alla competenza del giudice di pace: principi e criteri direttivi - Le nuove pene principali: insostituibili, indipendenti, autonome, di obbligatoria applicazione da parte del giudice diverso dal giudice di pace, quale epilogo di un processo che non si è potuto concludere altrimenti.

2) Nodi risolti e questioni aperte sugli effetti delle modifiche sanzionatorie in uno schema di doppia cornice edittale nel rito penale dei giudici diversi.

  • Criteri di soluzione.
  • Il ricorso a) alle norme positive del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274; b) al principio di sussidiarietà normativa contenuto nell'art. 2 del decreto e il conseguente vaglio di compatibilità; c) all'attività dell'interprete.

3) I singoli nodi e le questioni possibili:

3.1. L'operatività (ed in che termini) della

disciplina della competenza per materia determinata dalla connessione;

3.2.se, quanto al rapporto di competenza per materia tra giudici, il d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 regoli differentemente dal rito ordinario il rapporto tra giudici diversi e giudice di pace;

3.3 le problematiche proprie del giudice diverso connesse alla individuazione della violazione più grave e alla qualità della pena da utilizzare per l'aumento nei casi di connessione per concorso formale eterogeneo;

3.3.1 una (prima) ipotesi di soluzione;

3.4. l'esclusione dell'applicabilità della sospensione condizionale della pena ai reati devoluti alla competenza del giudice di pace e estensione del divieto anche quando conosciuti dal giudice diverso;

3.5. l'applicabilità da parte del giudice togato dei procedimenti speciali del rito ordinario (procedimento per decreto, giudizio abbreviato, applicazione pena su richiesta) e connesse problematiche;

3.5.1 il procedimento per decreto;

4) Ricapitolazione delle norme del processo penale del giudice di pace che devono o possono essere applicate nel rito ordinario quando il giudice diverso conosce di un reato devoluto alla competenza del giudice di pace.

5) Il periodo transitorio -

5.1 La iscrizione della notizia di reato al 2 gennaio 2002 quale regola distributiva della competenza tra giudice di pace e giudice diverso;

5.2 Due possibili questioni in tema di giudice naturale;

5.2.1 È legittima la cognizione del giudice di pace di reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge: ragioni;

5.2.2 Profili problematici di costituzionalità della regola distributiva della competenza: ragioni;

5.3.1 Il principio dell'applicazione della norma penale più favorevole all'imputato nel caso concreto;

5.3.2 Complessità della comparazione valutativa nella condanna a pena pecuniaria;

5.3.3 E la sospensione condizionale della pena.

5.4.

procedimenti speciali del rito ordinario:

5.4.1 procedimento per decreto e il rispetto del principio del comma 3 art.2 cp

5.4.2 giudizio abbreviato, applicazione pena su richiesta e il rispetto del principio del comma 3 art.2 cp.

1) La modifica delle sanzioni dei reati devoluti alla competenza del giudice di pace: principi e criteri direttivi – Le nuove pene principali: insostituibili, indipendenti, autonome, di obbligatoria applicazione da parte del giudice diverso dal giudice di pace. – Il decreto 1 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 all’art.4 in esecuzione dei principi e criteri direttivi dell’art. 16 comma 1 lettera a) della legge delega 24 novembre 1999, n. 468 ha modificato radicalmente l'apparato sanzionatorio relativo ai reati devoluti alla competenza del giudice di pace introducendo un sistema aperto sicché la modifica della sanzione che ha investito i reati descritti nel

catalogo di cui all'art.4 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 potrà operare per ogni ulteriore figura di reato2 che sarà devoluta alla competenza del giudice di pace. In particolare la legge delega ha statuito per tali reati la previsione, in luogo delle attuali pene detentive, della sola pena pecuniaria per un importo non superiore a lire 5 milioni e, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, di sanzioni alternative alla detenzione, quali la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività o di altre forme di lavoro sostitutivo per un periodo non superiore a sei mesi, l'obbligo di permanenza in casa per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, ovvero misure prescrittive specifiche determinando la misura o il tempo della sanzione indipendentemente3 dalla commisurazione con le attuali pene edittali (lett.a comma 1 art.16) Alla pena pecuniaria sono state affiancate le pene della detenzione domiciliare e del lavoro.

dipubblica utilità, pene paradetentive che sebbene già note nella loro fisionomia sostanziale, si atteggiano qui in modo originale per il fatto di essere previste come pene principali4 e non alternative posto che 1. non possono essere sostituite con le sanzioni previste dalla l.689/81(art.625), 2. sono applicabili a tutti i reati di cui all’art.4 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 indipendentemente dalla loro configurazione originaria quali delitti o contravvenzioni, 3. alla definizione edittale della loro misura in relazione ai singoli reati si perviene da parte del legislatore delegato indipendentemente dalla commisurazione con la loro pena edittale attuale, secondo uno schema di "doppia cornice edittale" sicché le pene originarie sono destinate ad essere utilizzate quante volte, il reato ritorni nella cognizione del giudice ordinario per effetto della presenza di aggravanti6 o per altri motivi e, nel contempo, non fa "smarrire" la natura di delitto

o di contravvenzione "originaria" ai fatti-reato ai quali accedono,

4. la loro applicazione è obbligatoria - in vece della pena originariamente prevista per il reato - e non discrezionale in esito alla valutazione del giudice.

La considerazione del portato normativo costruito sulla radicale innovazione nella parte della norma relativa alla sanzione da comminarsi per il reato che si devolve alla competenza del giudice di pace e non in relazione alla tipologia del reato in sé (sistema chiuso) comporta la necessaria conseguenza che qualora altro giudice (diverso dal giudice di pace) debba - per qualche evenienza processuale - conoscere di taluno dei reati del catalogo di cui all'art. 4 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 dovrà applicare l'apparato sanzionatorio innovato in quanto unico legittimo (art. 63).

Il sistema normativo dell'intero decreto è tale che l'applicazione dell'apparato sanzionatorio che lo correda

è solo uno degli esiti possibili del procedimento predisposto per il giudizio dei reati commessi alla competenza del giudice di pace. Abbandonato il corno del dilemma (assoluzione o condanna) caratteristico del procedimento ordinario, alla applicazione della sanzione si potrà pervenire solo dopo aver obbligatoriamente verificato (ed in più forme) l’impossibilità di definire altrimenti il processo con il ricorso ad istituti processuali che rispondono a finalità peculiari perseguite in modo originale; finalità e modalità che, seppur non sconosciute all’ordinamento perché latenti in esso, erano confinate in (norme di) giurisdizioni separate ovvero degnate di considerazione ancillare o comunque non sempre perseguite in modo efficace e che nel d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 assumono la primazia sicché deve riconoscersi che il ricorso all’apparato sanzionatorio è l’epilogo di un processo chenon si è potuto concludere altrimenti.
  1. Nodi risolti e questioni aperte sugli effetti delle modifiche sanzionatorie in uno schema didoppia cornice edittale nel rito penale dei giudici diversi.
  2. Criteri di soluzione.
    • Il ricorso alle norme positive del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
    • Il principio di sussidiarietà normativa contenuto nell'art. 2 del decreto e il conseguente vaglio di compatibilità.
    • L'attività dell'interprete.
  3. Si pongono all'attenzione dell'interprete una serie di quesiti, taluni di evidente soluzione talaltri in cui è più complessa sicché essa (soluzione) richiede accurata indagine ermeneutica che non deve trovare ostacolo in quella che può essersi ritenuta ad una prima lettura delle emergenze normative.
  4. Indagine che non di rado deve proseguire oltre nell'approfondimento fino ad individuare quella soluzione che sia in grado di superare efficacemente le prove.

Diresistenza cui sottoporla nell'interpretazione collegata con le altre norme del sistema penale e costituzionale di talché possa ritenersi quella propria richiesta dal sistema. D'altra parte è necessario che l'interprete proceda in tale percorso ermeneutico avendo deposto taluna di quelle convinzioni che formano il sostrato consolidatosi nel tempo ritenuto come acquisito e cristallizzato, e che è il presupposto con cui affronta l'interpretazione di una nuova norma (o complesso di norme) che viene ad arricchire il sistema penale inteso in senso lato. I quesiti attengono:

  1. La operatività (ed in che termini) della disciplina della competenza per materia determinata dalla connessione;
  2. Se, quanto al rapporto di competenza per materia tra giudici, il d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 regoli differentemente dal rito ordinario il rapporto tra giudici diversi e giudice di pace;
  3. Le problematiche proprie del giudice diverso connesse alla.

individuazione della violazione più grave e alla qualità della pena dautilizzare per l’aumento nei casi di connessione per concorso formale eterogeneo ;

3.3.1.una(prima) ipotesi di soluzione;

3.4. la esclusione della applicabilità della sospensionecondizionale della pena ai reati devoluti alla competenza del giudice di pace e la estensionedel divieto anche quando conosciuti dal giudice diverso;

3.5. la applicabilità da parte delgiudice togato dei procedimenti speciali del rito ordinario (procedimento per decreto,giudizio abbreviato, applicazione pena su richiesta) e connesse problematiche;

3.5.1 ilprocedimento per decreto ;

3.5.2 giudizio abbreviato e applicazione pena su richiesta .

Per la soluzione di taluni di essi provvedono a) le disposizioni specifiche del d.lgs. 28 agosto2000, n. 274 ; b.) per altri ancora si dovrà ricorrere al principio di sussidiarietà normativa dicui è espressa affermazione la clausola di rinvio

dell'art.2 in forza della quale si osservano le norme contenute nel codice di procedura penale, sicché è questo il luogo giuridico cui rifarsi, ove non venga rinvenuto nel sistema compiuto introdotto dalla legge.

Dettagli
Publisher
A.A. 2007-2008
53 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher luca d. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Processuale Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Della Casa Franco.