Il giudice di pace penale
Capitolo I: Le problematiche del processo penale innanzi al giudice di pace
- Le indagini preliminari
- L'archiviazione
- Le diverse ipotesi
- Particolare tenuità del fatto
- L'avviso di cui all'art. 415 bis – Questione aperta
- La citazione a giudizio
- Il ricorso immediato
- La fase preliminare dell'udienza di comparizione
- Il giudizio
- La sentenza di condanna
- Le pene paradetentive
Il d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 si inserisce nel più ampio quadro delle riforme del diritto penale sostanziale e processuale quale sottosistema cui è affidata la funzione di risolvere in via conciliativa i conflitti interpersonali penalmente apprezzabili in quanto dipendenti dalla commissione di taluno dei reati devoluti alla competenza del giudice di pace.
Nel processo penale del giudice di pace le finalità di prevenzione generale assicurate dalla presenza di un nuovo apparato sanzionatorio dotato di effettività si coniugano a quelle special preventive perché esse sanzioni sono state concepite ed introdotte avuto riguardo all'autore del reato piuttosto che al bene tutelato.
È principio informatore del sottosistema che (art. 2.2) "Nel corso del procedimento, il giudice di pace deve favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti". Sono privilegiati gli epiloghi anticipati del procedimento e sono collegati alla valutazione di idoneità del giudice di pace delle attività riparatorie prestate dall’autore del torto fatto alla vittima e a favore di questa, ovvero alla constatazione del giudice - a fronte di un fatto reato che riguardato nella sua complessità di elementi interni ed esterni presenta caratteristiche oggettive e soggettive di particolare tenuità - che la parte offesa non mostra interesse a che il processo prosegua.
Sicché l’applicazione dell’apparato sanzionatorio è solo uno degli esiti possibili del procedimento predisposto per il giudizio dei reati commessi alla competenza del giudice di pace. Abbandonato il corno del dilemma (assoluzione o condanna) caratteristico del procedimento ordinario, all’applicazione della sanzione si potrà pervenire solo dopo aver obbligatoriamente verificato (ed in più forme) l’impossibilità di definire altrimenti il processo con il ricorso ad istituti processuali che rispondono a finalità peculiari perseguite in modo originale.
Accanto alle sanzioni pecuniarie comunque applicabili per ogni reato devoluto alla competenza del giudice di pace, esclusa in ogni caso la pena detentiva, sono state introdotte pene paradetentive, le modalità esecutive delle quali sono definite, fin dalla fase di cognizione, con il concorso di chi deve subirle. È coerente con siffatto sistema l’esclusione della sospensione condizionale della pena, perché la possibilità di accedere ad esso istituto depotenzierebbe l’impegno delle parti processuali nel perseguire l’idonea riparazione del danno.
Idoneità che non è la presa d’atto che il risarcimento chiesto è stato versato, sicché resterebbe discriminato perché non potrebbe accedere alla (nuova) causa di estinzione del reato conseguente a condotta riparatoria colui che non disponesse della somma sufficiente, bensì è la presa d’atto del giudice di pace che "le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione" (art. 35.2), alla cui individuazione può aver concorso quale mediatore tra le parti, abbiano avuto esecuzione.
Se così è, il legislatore considera una sorta di abuso del diritto il persistere della pretesa risarcitoria, per la soddisfazione della quale è ancora processo, sicché, anche nei reati procedibili a querela, il giudice, sentite le parti e l’eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato enunciandone la causa nel dispositivo (art. 35.5). Invero è questa una novità assai significativa – come altre di cui si tratterà in prosieguo – che il d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 introduce nell’Ordinamento, non tanto e non solo per il potere attribuito al giudice (rectius, che l’Ordinamento si assegna) per fini conciliativi di porre un limite allo spiegarsi degli effetti della querela, fatto già di per sé rilevante, bensì per l’assegnare ad una condotta fino ad oggi considerata nella sua valenza privata e affidata ai privati nella sua individuazione, l’ulteriore finalità pubblica di compensazione del disvalore dell’illecito.
Attività – come si è visto – che deve soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione "(art. 35.2), per cui il giudice potrà/dovrà dire quale sia quel qualcosa di più ovvero di meno, oppure di diverso che è necessario sia eseguito dalla persona imputata perché non vi sia più ragione di processo. Se questa è la legge, e tale è, ancor meglio si comprende la necessità per la coerenza di questo nuovo sottosistema penale sostanziale e processuale, che se si deve giungere all'applicazione di pena, questa non possa essere sospesa, la necessità della sua certezza ed effettività.
Non è ragionevole che sia sospesa perché si è acquisita la prova che non v’è ravvedimento. Non è ragionevole perché qualora siano applicate le sanzioni paradetentive, queste sono sanzioni conformate nel tipo, nelle loro previsioni edittali e nella loro modulazione sull’autore di individuate fattispecie di reato, ad esso consentendo di intervenire nella definizione delle modalità esecutive della pena sicché possano, da chi deve subirle, essere accettate, se non perché sentite giuste, quantomeno perché se ne avverte la ragionevolezza.
In quanto sottosistema traslativo di competenza per materia dal giudice professionale al giudice togato può affermarsi che assolva ad una funzione deflativa nei confronti dell’Organo giudiziario che soffre l’ablazione. Deflazione dei carichi di lavoro che è una conseguenza dell’intervento legislativo e non la sua causa come è agevole intendere solo che si rifletta sulle finalità e sulla completezza (e per certi versi complessità) del sottosistema introdotto che tende a prefigurare e sperimentare le future possibili linee di intervento di politica penale nei confronti dell’accertamento e del contrasto dei reati di minor allarme sociale.
Sotto il profilo processuale, già si è accennato il tema ed ora deve essere ripreso, l’esclusione della pena detentiva dall’apparato sanzionatorio del giudice di pace comporta l’estraneità al suo procedimento di tutte quelle misure del rito ordinario che siano coercitive, ed espressamente la legge esclude (all’art. 2.1) l’applicabilità delle disposizioni relative all’arresto in flagranza, al fermo di indiziato di delitto, alle misure cautelari personali, al giudizio direttissimo. Le finalità conciliative rendono incompatibili quelle relative al giudizio abbreviato, all’applicazione della pena su richiesta, al giudizio immediato, al decreto penale di condanna.
Infine le esigenze di semplificazione del rito del processo penale del giudice di pace rispetto a quello ordinario impediscono che il primo accolga istituti tipici del secondo quali l’incidente probatorio, la proroga del termine per le indagini, l’udienza preliminare.
1. Le indagini preliminari
Nelle indagini preliminari l’attività della polizia giudiziaria è tesa ad esaurire le indagini – della durata massima di quattro mesi la cui violazione non è sanzionata processualmente - in autonomia, al termine delle quali trasmetterà al pubblico ministero - che provvederà all'iscrizione della notizia di reato – la relazione conclusiva corredata da uno schema di imputazione (enunciazione del fatto in forma chiara e precisa, con l’indicazione degli articoli di legge violati), richiedendo l’autorizzazione a disporre la citazione a giudizio della persona sottoposta ad indagini.
Qualora occorra nel corso delle indagini l’espletamento di atti che nel rito ordinario essa polizia giudiziaria può compiere solo su delega l’art. 13 prevede che si richieda al pubblico ministero allegando i motivi a fondamento l’autorizzazione – atto che assolve lo scopo di rimuovere un ostacolo giuridico per il compimento di una attività che resta della polizia giudiziaria - al compimento di singoli atti di interrogatorio e di confronto cui partecipi l’indagato, di sequestro e di perquisizione, nei casi in cui la polizia non può procedervi di propria iniziativa (che debbono poi essere convalidati dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 355.2 c.p.p), di compimento di accertamenti tecnici irripetibili; atti che in quanto garantiti richiedono che sia data informazione di garanzia ex art. 369 cpp. e che saranno pienamente utilizzabili a dibattimento.
Pur tuttavia restano esclusi dall’elencazione dell’art. 13 e pertanto inibiti alla polizia giudiziaria l’autonomo compimento di atti quali le ispezioni personali, le intercettazioni, le perquisizioni negli uffici dei difensori, i sequestri di corrispondenza, i sequestri conservativi.
Se il pubblico ministero riterrà di compiere personalmente l’atto per cui è richiesta l’autorizzazione della polizia giudiziaria provvederà alla iscrizione della notizia di reato (facendo così decorrere il termine di quattro mesi -prorogabile di altri due- sanzionato di inutilizzabilità, per le indagini preliminari), nello stesso senso avrà provveduto qualora abbia ricevuto direttamente la notizia di reato - e non l’abbia trasmessa (art. 12) alla polizia giudiziaria perché proceda – e si sia determinato a richiedere la archiviazione ovvero a formulare l’imputazione, autorizzando la polizia giudiziaria alla citazione dell’imputato.
Ricordato che nel corso delle indagini preliminari e sino all’udienza di comparizione, il giudice di pace (circondariale prima della chiusura delle indagini preliminari, del dibattimento successivamente) potrà disporre, su istanza di parte, gli atti urgenti non rinviabili, osservando le disposizioni dell’art. 467 c.p.p., disposizione che in qualche misura recupera e dilata – seppur in modo affatto diverso - le funzioni che nel rito ordinario sono affidate all’incidente probatorio. Resta da osservarsi che per Costituzione nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico (art. 111.3 prima parte) sicché non può non considerarsi come essa possa rimanere sottoposta – di fatto – ad indagini di polizia giudiziaria senza che ne sia a conoscenza, d’altra parte l’organo dell’accusa non è ancora formalmente intervenuto nel procedimento e formalmente non vi è (ancora) persona indagata: è questione aperta.
2. L'archiviazione
2.1. Le diverse ipotesi
In chiusura delle indagini preliminari il pubblico ministero controlla se sussistano le condizioni per l’esercizio della azione penale così operando la scelta tra la richiesta di archiviazione ovvero la formulazione dell’imputazione e conseguente autorizzazione alla polizia giudiziaria di citazione dell’imputato (art. 15).
L’archiviazione consentita al giudice di pace si spiega su di un ventaglio di ipotesi più ampio di quella codicistica. La disposizione dell’art. 17 richiamate le ipotesi di infondatezza della notizia di reato (art. 408 c.p.p.), ovvero quella della mancanza di una condizione di procedibilità, del fatto non previsto dalla legge come reato oppure che questo sia estinto (art. 411 Cpp); nonché quelle in cui gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non siano idonei a sostenere l’accusa in giudizio (art. 125 disp. att.); introduce l’ipotesi della dichiarazione di esclusione della procedibilità per la particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 34.
2.2. Particolare tenuità del fatto
L’introduzione dell’istituto trova fondamento da una parte dalla constatazione che la funzionalità del sistema penale, impone il ricorso a congegni di autoriduzione quali il filtro della querela, la prescrizione, l’amnistia, dall’altra dalla riflessione che il fatto-reato tipico, offensivo, colpevole, è graduabile quantitativamente sia sotto il profilo del quantum di pena sia sotto quello dell'an della responsabilità, sicché il suo complessivo disvalore è apprezzabile in una scala di gradualità. La conseguenza è che bagatellare può essere la fattispecie concreta e non la fattispecie astratta.
La norma costruisce l’istituto ponendo, avuto riguardo all’interesse tutelato, quale primo indice rivelatore della tenuità del fatto l'esiguità del danno o del pericolo quali elementi costitutivi nonché oggettivazione della offesa penale (es. microlesioni), quindi accertata l’esiguità oggettiva, deve essere considerato il grado della colpevolezza ed infine la occasionalità della condotta (sicché il fatto pur bagatellare sfugge alla applicazione della clausola se è segno della reiterata recidività dell’autore): l’occorrenza di tali elementi "non giustificano l’esercizio dell’azione penale".
Chiarisce la Relazione del 25 agosto 2000 che le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell’imputato costituiscono un criterio di valutazione ulteriore ed integrativo per il giudice ("tenere altresì conto delle esigenze di lavoro…") e non già una condizione ineludibile per il riconoscimento della particolare tenuità del fatto; sicché la improcedibilità rimane saldamente ancorata a presupposti oggettivi e soggettivi (la tenuità dell’illecito e la sua occasionalità) rispetto ai quali il riferimento alle ripercussioni del procedimento sulle condizioni di vita dell’autore è un ulteriore, ma non decisivo elemento di valutazione.
Come si è già notato il d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 riconosce autonoma dignità agli interessi della persona offesa. Ne consegue che in indagini preliminari il giudice dichiarerà la improcedibilità "solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento" (co. 2) e, "se è stata esercitata l’azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l’imputato e la persona offesa non si oppongono" (con i riflessi in tema di impugnazione, di cui si tratterà a suo tempo).
È stato notato con perspicacia che archiviare quando il fatto è di particolare tenuità significa non promuovere la azione penale essenzialmente sulla base di criteri valutativi di interessi esterni al fatto ed al suo autore, ai quali è possibile fare ricorso sul presupposto che il fatto storico, nelle sue componenti soggettive ed oggettive, sussiste ed integra una fattispecie di reato; sicché si realizza una depenalizzazione in concreto e non per categorie di reati di fattispecie penali congiuntamente alla valorizzazione della finalità deflativa dell’archiviazione perché qui la superfluità del processo è vista non in funzione di una quasi certa assoluzione, bensì della irrilevanza penale del fatto per la sua particolare tenuità, tale da renderlo immeritevole di pena.
2.3. L’avviso di cui all’art. 415 bis – Questione aperta
È aperta la questione se debba darsi avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari (art. 415.bis cpp). Se è certo che l’avviso non sia dovuto - per l’assenza di indagini preliminari - quando il processo ha inizio con la presentazione del ricorso da parte della persona offesa; che vi sia obbligo è controverso quando il procedimento segue le forme ordinarie. Il fatto che nel d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 non ve ne sia menzione non è risolutivo atteso che (come ampiamente si tratterà infra) "nel procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è previsto dal presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le norme" codicistiche con particolare riferimento a quelle relative al tribunale in composizione monocratica (art. 2.1).
Per un Autore, oltre al fatto che la conoscenza preventiva dell’accusa trova fondamento nella nuova formulazione dell’art 111 Cost. ("la persona accusata di un reato (deve essere), nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico"), va considerato sia che la finalità del 415bis è quella di assicurare una discovery il più possibile anticipata del materiale investigativo sia l’interesse di tutta la società a non vedere instaurati dibattimenti superflui, sicché conclude per la doverosità dell’avviso.
Per Altri la celerità dell’accesso al giudice terzo risolve il problema di compatibilità con il principio costituzionale, d’altra parte il procedimento per decreto che è caratterizzato dall’inapplicabilità della pena detentiva è sottratto alla disciplina del 415 bis, ed è evidente l’affinità sanzionatoria dei reati devoluti alla competenza del giudice di pace con quella dei reati procedibili per decreto; inoltre l’avviso non è dovuto in ossequio al criterio di massima semplificazione del rito imposto dalla legge delega del
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