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ACQUISITA LA NOTIZIA DI REATO LA POLIZIA GIUDIZIARIA COMPIE DI PROPRIA INIZIATIVA TUTTI GLI ATTI
- D'INDAGINE NECESSARI PER LA RICOSTRUZIONE DEL FATTO E PER L'INDIVIDUAZIONE DEL COLPEVOLE E NE
RIFERISCE AL PUBBLICO MINISTERO, CON RELAZIONE SCRITTA, ENTRO IL TERMINE DI 4 MESI
SE LA NOTIZIA DI REATO RISULTA FONDATA, LA POLIZIA GIUDIZIARIA ENUNCIA NELLA RELAZIONE IL FATTO IN
- FORMA CHIARA E PRECISA, CON L'INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI DI LEGGE CHE SI ASSUMONO VIOLATI
O LE STESSE REGOLE VALGONO ANCHE NELL'IPOTESI IN CUI SIA STATO IL PUBBLICO MINISTERO A PRENDER
CONOSCENZA, DIRETTAMENTE O SU DENUNZIA A LUI PRESENTATA, DI UN SUPPOSTO REATO: se ritiene che
si debbano espletare indagini non sarà egli stesso a procedere, ma trasmetterà la notitia criminis alla
polizia giudiziaria perché sia essa a svolgere le necessarie attività, impartendo, semmai, e sempre che le
reputi indispensabili, delle direttive
▪ Tranne che ogni indagine appaia ictu oculi superflua o perché la notizia pervenuta al pubblico ministero
si palesa subito come manifestamente infondata o perché risulta abbastanza circostanziata in tutti i
suoi aspetti e dunque esauriente: il pubblico ministero, allora, prenderà immediatamente le opportune
determinazioni, richiedendo l'archiviazione nella prima ipotesi, formulando già l'imputazione nella
seconda
O È possibile, tuttavia, che si debbano eseguire atti che, secondo le generali regole codicistiche, sono sottratti
all'iniziativa della polizia giudiziaria, quali, ad es., interrogatori, confronti cui debba partecipare la persona
sottoposta alle indagini, accertamenti tecnici non ripetibili, perquisizioni o sequestri a cui la polizia non
possa procedere motu proprio: la polizia giudiziaria chiederà l'autorizzazione per il compimento di tali atti
al pubblico ministero.
- Questi, dopo aver vagliato le ragioni della richiesta, opportunamente motivata, e la sussistenza dei
presupposti che legittimano l'atto, potrà autorizzare la polizia a procedere al compimento dell'atto ovvero
potrà decidere di operare personalmente
- Ma potrà anche stabilire di svolgere personalmente l’intera attività investigativa
- ANCHE NEL PROCEDIMENTO PER I REATI DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE È PREVISTA L'ISCRIZIONE
DELLA NOTITIA CRIMINIS NELL'APPOSITO REGISTRO ISTITUITO PRESSO GLI UFFICI DELLA PROCURA DELLA
REPUBBLICA, ISCRIZIONE CHE PUÒ AVVENIRE IN DUE DIVERSI MOMENTI: 1. A SEGUITO DELLA TRASMISSIONE
DELLA RELAZIONE PRESENTATA DAGLI ORGANI DI POLIZIA GIUDIZIARIA CHE HANNO EFFETTUATO LE ATTIVITÀ
INVESTIGATIVE O 2. SIN DAL PRIMO ATTO D'INDAGINE COMPIUTO PERSONALMENTE DAL PM
- DALL'ISCRIZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO DECORRERÀ IL TERMINE, FISSATO IN 4 MESI, PER LA CHIUSURA
DELLE INDAGINI
- ENTRO 4 MESI LA POLIZIA, DUNQUE, DOVRÀ RIFERIRE AL PM SUI RISULTATI DELLE ATTIVITÀ COMPIUTE
- TUTTAVIA, NEI CASI DI "PARTICOLARE COMPLESSITÀ", CHE SARÀ LO STESSO PUBBLICO MINISTERO A
VALUTARE, EGLI POTRÀ DISPORRE LA PROSECUZIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI, PER UN PERIODO DI
TEMPO NON SUPERIORE A 2 MESI
→ l'iter prescritto per la proroga dei tempi di svolgimento delle indagini dev'essere seguito, oltre che in caso di
particolare complessità delle stesse, allorché il pubblico ministero, ricevuta dalla polizia giudiziaria la relazione
conclusiva in prossimità della scadenza dei 4 mesi previsti, considerando incomplete le investigazioni, reputi di
dovere svolgere - direttamente o tramite la stessa polizia giudiziaria, impartendo, magari, direttive o delegando
il compimento di atti specifici - ulteriori accertamenti ritenuti necessari
→ gli atti investigativi compiuti dopo la scadenza del termine (originario o prorogato) saranno inutilizzabili
O Laddove, invece, l'iscrizione della notitia criminis consegua alla trasmissione della "relazione" al pubblico
ministero da parte della polizia, intervenendo tale relazione a conclusione dell'iter investigativo, è chiaro
che nessuna decorrenza di termini di durata delle indagini potrà agganciarsi all'iscrizione, la quale, dunque,
avrà soltanto un'accademica funzione di "registrazione" e di "controllo", ma ad essa non seguiranno
conseguenze di carattere processuale 26 / 36
- SULLA PROROGA DEI TEMPI PREVISTI PER LE INDAGINI PRELIMINARI DECIDE LO STESSO PUBBLICO
MINISTERO, SEPPURE NON IN TOTALE ASSENZA DI UN CONTROLLO DI NATURA GIURISDIZIONALE. INFATTI,
IL PUBBLICO MINISTERO È TENUTO A DARE IMMEDIATA COMUNICAZIONE AL GIUDICE DI PACE DEL
PROVVEDIMENTO CON IL QUALE È STATA DISPOSTA LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ INVESTIGATIVE,
PROVVEDIMENTO CHE DOVRÀ ESSERE MOTIVATO PROPRIO PER CONSENTIRE ALL'ORGANO DELLA
GIURISDIZIONE DI VERIFICARNE LA PLAUSIBILITÀ
➢ Se il giudice ritiene in tutto/parte non sussistenti le ragioni che hanno indotto alla proroga, entro 5 gg dalla
comunicazione ricevuta può dichiarare la chiusura delle indagini, ovvero può ridurre i tempi stabiliti dal PM
• IL PROCEDIMENTO PER I REATI DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE NON CONOSCE, PERÒ, LA FIGURA DEL
→
GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI CIÒ NON TOGLIE, TUTTAVIA, CHE ANCHE NEL CORSO DELLE
INVESTIGAZIONI RIGUARDANTI EPISODI DA PORTARE ALLA COGNIZIONE DEL GIUDICE DI PACE POSSANO
DETERMINARSI SITUAZIONI IN ORDINE ALLE QUALI RISULTI NECESSARIO GARANTIRE UN CONTROLLO DI
NATURA GIURISDIZIONALE: SI TRATTA DI SITUAZIONI CHE RICHIEDONO UNA VERIFICA SUL CORRETTO
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO O SULLE DETERMINAZIONI ASSUNTE DAL PUBBLICO MINISTERO IN
ORDINE ALL'ESERCIZIO O MENO DELL'AZIONE PENALE, OVVERO CHE IMPLICANO LA TUTELA DI TALUNI DIRITTI
DELLA PERSONA (DIRITTO ALLA LIBERA DISPONIBILITÀ DEI PROPRI BENI DI NATURA PATRIMONIALE, ALLA
SEGRETEZZA DI COMUNICAZIONI)
➢ La competenza ad adottare gli opportuni provvedimenti viene attribuita sempre al giudice di pace, individuato,
però, non già nell'organo che per competenza ratione loci dovrà celebrare il dibattimento, ma nel c.d. "giudice
di pace circondariale", ossia il giudice del luogo dove ha sede il tribunale del circondario in cui è compreso il
giudice territorialmente competente: ciò al fine di evitare possibili situazioni d'incompatibilità
- spetta a tale organo pronunciarsi in materia di sequestri, valutare le richieste di autorizzazione alle
intercettazioni, decidere su una eventuale proposta di archiviazione, verificare le ragioni addotte dal pubblico
ministero al fine di ottenere un provvedimento di riapertura delle indagini
- un intervento dell'organo giurisdizionale in corso di indagini è previsto nell'eventualità in cui si renda
necessaria l'assunzione di una prova non rinviabile: sarà ancora il giudice di pace circondariale a provvedere,
su richiesta di parte, osservando le forme prescritte per il dibattimento, dopo aver dato avviso, con almeno 24
ore d'anticipo, al PM, alla persona offesa e ai difensori, al fine di assicurare l'instaurarsi del contraddittorio
- RICEVUTA LA RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITÀ INVESTIGATIVE SVOLTE DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA, AL
PM, TRANNE CH'EGLI NON RITENGA DI DOVER DISPORRE UN SUPPLEMENTO D'INDAGINE, SI PROSPETTA
L'ALTERNATIVA:1)RICHIEDERE L'ARCHIVIAZIONE; 2)ESERCITARE L'AZIONE PENALE FORMULANDO IMPUTAZION
1. LA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE VA PRESENTATA AL GIUDICE DI PACE CIRCONDARIALE.
- I presupposti che la giustificano sono, sostanzialmente, gli stessi previsti per il procedimento "ordinario": la
notizia di reato appare infondata; manca una condizione di procedibilità; il reato è estinto; il fatto non è
previsto dalla legge come reato; è ignoto l'autore del reato + caso di particolare tenuità del fatto
- Il provvedimento di archiviazione è possibile solo se non risulta un interesse della persona offesa alla
prosecuzione del procedimento
➢ È stabilito che se ne dia conoscenza alla persona offesa, quando nella notizia di reato, o successivamente
alla sua presentazione, abbia dichiarato di voler essere informata circa un'eventuale iniziativa del pubblico
ministero diretta ad ottenere un provvedimento che ne legittimi l'inazione
→ l’inosservanza è causa di nullità dell'eventuale provvedimento di archiviazione
→ ciò permette alla persona offesa di prender visione degli atti, entro 5 giorni, e di chiedere, ove ritenga
che i risultati delle indagini non accreditino un'opinio delicti negativa o che le indagini non siano state
compiutamente svolte, il rigetto della richiesta del pubb minis o la prosecuzione delle attività investigative
➢ IL GIUDICE, SE RITIENE CHE NE SUSSISTANO I PRESUPPOSTI, EMETTE DECRETO CON IL QUALE DISPONE
L'ARCHIVIAZIONE; SE, INVECE, (PER PROPRIA CONVINZIONE MATURATA AUTONOMAMENTE, O IN
ACCOGLIMENTO DELLE RAGIONI FORNITE CON LA DICHIARAZIONE DI OPPOSIZIONE DALLA PERSONA
OFFESA), SI RENDE CONTO CHE L'ESITO DELLE INDAGINI SVOLTE NON PUÒ LEGITTIMARE UN
PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE, O CHE LE INDAGINI STESSE SI APPALESANO INCOMPLETE,
- RESTITUISCE CON ORDINANZA GLI ATTI AL PUBBLICO MINISTERO, IMPONENDOGLI DI FORMULARE
L'IMPUTAZIONE ENTRO 10 GIORNI, NEL PRIMO CASO,
- O INDICANDOGLI LE ULTERIORI ATTIVITÀ INVESTIGATIVE COL TERMINE INDISPENSABILE X SVOLGERLE
• IN CASO DI INADEMPIENZA DEL PUBBLICO MINISTERO IL GIUDICE DI PACE PUÒ SOLLECITARE
L'ESERCIZIO DEL POTERE DI AVOCAZIONE DEL PROCURATORE GENERALE
• SUCCESSIVAMENTE AL PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE, IL PM PUÒ RICHIEDERE AL GIUDICE DI
PACE L'AUTORIZZAZIONE A RIAPRIRE LE INDAGINI, PER NUOVE ATTIVITÀ INVESTIGATIVE
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2. L'ALTERNATIVA CHE SI PROSPETTA AL PUBBLICO MINISTERO NELL'EVENTUALITÀ CHE, A CHIUSURA DELLE
INDAGINI PRELIMINARI, NON ABBIA A RICHIEDERE L'ARCHIVIAZIONE, È DELINEATA DAL DETTATO NORMATIVO:
"ESERCITA L'AZIONE PENALE, FORMULANDO L'IMPUTAZIONE"
➢ No avviso di conclusione delle indagini
- AL PROMOVIMENTO DELL'AZIONE PENALE ATTRAVERSO LA FORMULAZIONE DELL'IMPUTAZIONE SEGUE
IMMEDIATAMENTE, MANCANDO LA FASE DELL'UDIENZA PRELIMINARE, LA CITAZIONE A COMPARIRE IN
GIUDIZIO (può essere disposta dal PM o su istanza della persona offesa)
A) LA CITAZIONE DISPOSTA DAL PUBBLICO MINISTERO
- IL PUBBLICO MINISTERO, DOPO AVERE RICHIESTO AL GIUDICE DI INDICARE IL GIORNO E L'ORA DELLA
COMPARIZIONE EMETTE DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO (CHE DEV'ESSERE SOTTOSCRITTA DAL
PUBBLICO MINISTERO O DALL'ASSISTENTE GIUDIZIARIO E DEVE CONTENERE -ALCUNI A PENA DI NULLITÀ:
- le generalità e ogni altra indicazione utile a consentire l'identificazione della persona citata a
giudizio, che in seguito all