Diritto ereditario
Diritto ereditario: insieme delle norme a disciplina della sorte dei rapporti giuridici non destinati a estinguersi con la morte delle persone fisiche che ne erano titolari.
Successione
Successione → un fatto, atto o negozio giuridico anziché estinguersi, continua sì a sussistere, ma ne muta il titolare subentrare dell’avente causa al dante causa (ereditando, is de cuius ⇒ hereditate agitur, testatore).
Art 457: delazione dell'eredità
Art 457: delazione dell’eredità: “L'eredità si devolve per legge o per testamento. Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria. Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.”
Successione legittima
Successione legittima → in assenza di testamento. Norme di successione legittima sono norme suppletive. Le norme sulla successione legittima si allargano fino al sesto grado, in assenza di questi si devolve l’eredità allo stato.
Norme sulla successione necessaria
Terzo livello: norme sulla successione necessaria art 457 co.3: legittimari sono soggetti legittimati dalla successione necessaria → certi soggetti a cui non si può togliere interamente la successione sono norme imperative.
Successione testamentaria
⇒ Successione testamentaria → autonomia. In termini pratici si può pensare di lasciare per testamento un certo bene oppure donarlo → ma queste norme vanno a colpire anche le donazioni, regole sulla successione necessaria vanno ad annullare le donazioni fatte prima di morire.
Successioni a titolo universale
Successioni a titolo universale → comporta un soggetto erede che succede nell’intero patrimonio o in una sua quota (erede succede in universum ius). La qualità di erede è intrasmissibile: semel heres semper heres → art 1542 ss. vendita eredità → alienante continua ad essere erede. Si succede sia nell’attivo sia nel passivo patrimoniale → crediti e debiti, la successione a titolo universale implica l’accettazione. Si ha successione a titolo universale solo mortis causa. Eredità: l’insieme dei rapporti giuridici destinati ad essere acquistati da altri soggetti in via successoria mortis causa.
Instituzione ex re certa
Instituio ex re certa: art 588 co.2: testatore, in luogo di istituire un erede in un’espressa quota, gli attribuisce un bene o un complesso di beni determinati, con l’intenzione, però, di assegnarli non già come diritto particolare, bensì come quota del patrimonio.
Successioni a titolo particolare
Successioni a titolo particolare → comporta un soggetto legatario che succede in una specifica situazione giuridica. Non implica l’accettazione, ma è possibile il rifiuto.
Il divieto di patti successori
Il divieto di patti successori
Art 458: nullità di ogni convenzione con cui taluno disponga della propria successione o dei diritti che gli possano spettare su una successione non ancora aperta, o vi rinunzi. La nullità coinvolge l’accordo istitutivo → si assegnano post mortem, con o senza corrispettivo, tutti o parte dei propri diritti all’altro contraente o a un terzo, quello dispositivo → istituire in un successivo testamento un erede o un legatario e quello rinunziativo → il soggetto dice di impegnarsi a non testare.
Donatio mortis causa: esempio di patto istitutivo → donazione sottoposta alla condizione di produrre effetti dalla morte del donante.
La successione di impresa
La successione di impresa è ostacolata da questo modo di successione nell’ordinamento italiano. Questo problema è risolto con lo strumento delle società → la società è immortale, i meccanismi di successione si giocano rispetto alle azioni della società e non secondo i singoli beni → se i beni fanno capo ad una persona giuridica che non muore i beni fanno capo agli azionisti. Il legislatore ha introdotto uno strumento per questo problema: artt. 768 bis ss: patto di famiglia → imprenditore trasferisce azienda e l’azionista le quote ai
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