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fedecommesso orale
Esisteva la possibilità di creare un in presenza, però, di cinque testimoni.
obbligazione
Vediamo come il fedecommesso, proprio come il legato per damnazionem, crea un'
in capo al fiduciario . Qualora quest'ultimo non adempisse, tale obbligo era sanzionato extra
in ipsam rem.
ordinem con la cosidetta “petitio fideicommissi”, che portava ad una condanna
FEDECOMMESSO PARTICOLARE
Il fedecommesso particolare era idoneo per trasmettere, al fedecommissario, una determinato bene e
non tutto il patrimonio.
In questo caso il fiduciario poteva essere l'erede o anche il legatario, o un'altro fedecommissario.
L'oggetto del fedecommesso particolare poteva essere una cosa appartenente al testatore, all'erede o
ad un terza persona; in quest'ultimo caso l'erede aveva il dovere di procurarsi la cosa, qualora non ci
fosse riuscito doveva trasmettere al fedecommissario la stima in danaro del bene.
Vige la regola generale che non può essere trasmesso più di quello che l'erede riceve in eredità.
FEDECOMMESSO DI LIBERTA'
può liberare uno schiavo che non è di
Questo è un fedecommesso con la quale il testatore
sua proprietà al momento della morte (quando lo schiavo è di proprietà del testatore dovrà
invece essere liberato con una manomissione testamentaria).
Questo atto veniva chiamata la “libertà fedecommissaria”.
Il servo da liberare poteva essere di proprietà dell'erede o di una terza persona. In quest'ultimo caso
l'erede doveva, prima di liberare lo schiavo, acquistarlo. Se il proprietario dello schiavo si opponeva
alla vendita il fedecommesso decadeva. Qualora, in un secondo momento, l'erede fosse riuscito ad
acquistare lo schiavo, rispuntava sempre l'obbligo di liberarlo.
il diritto di patronato ricadrà proprio su di
Essendo l'erede (fiduciario) a liberare lo schiavo
lui e non sul testatore o i suoi discendenti.
FEDECOMMESSO DI FAMIGLIA
Questo è un fedecommesso presente soprattutto in epoca intermedia ed in ambito feudale. Esso è
faceva in modo di mantenere un bene
uno strumento che, tramite la volontà del testatore,
sempre all'interno del patrimonio famigliare.
Facciamo il seguente esempio di un fedecommesso: un testatore nomina come erede suo fratello,
pregandolo di non alienare la casa ma di lasciarla in famiglia. Il fratello non prende in
considerazione questo fedecommesso e decide di vendere la casa ad un estraneo.
In questo caso tutti i famigliari poteva richiedere, “impugnare” il fedecommesso in considerazione.
prossimo
Se si trattava di parenti di grado diverso era però quello (quello più vicino) al testatore
ad avere la possibilità di esperire un azione per rimediare all'errore dell'erede.
Modestino puntualizza il discorso affermando che avevano la possibilità di richiedere il
fedecommesso tutti coloro che erano nominati al suo interno; in seguito alla morte di quest'ultimi
potevano richiederlo tutte che al tempo della morte del testatore portavano il suo nome; ed infine
tutti i discendenti di primo grado del testatore.
Giustiniano fino ai
sembra aver esteso questo diritto di richiesta, chiamato diritto di lascito,
parenti di quarto grado.