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Fedecommessi - Diritto romano Pag. 1
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Origini del fedecommesso

Probabilmente sorto per beneficiare un terzo che fosse incapace di ricevere per testamento, consisteva in una preghiera all'erede perché avesse buon cuore di trasmettere al terzo quanto disponeva confidando sulla sua buona fede. La materia fu inizialmente affidata alla competenza dei consoli, quindi alla magistratura speciale del pretore fedecommissario e al preside delle province che giudicavano extra ordinem.

Il fedecommesso universale

Inizialmente il fedecommissario era considerato in luogo di compratore: l'erede gli faceva una finzione vendita delle cose corporali dell'eredità e per i debiti e i crediti erano concluse delle stipulazioni a contenuto determinato con cui l'erede si faceva promettere dal fedecommissario di essere indennizzato di tutto quello che avrebbe pagato per l'eredità e il fedecommissario si faceva promettere dall'erede che gli avrebbe restituito tutti i crediti esatti.

SENATOCONSULTI TREBELLIANO E PEGASIANO

Sotto Claudio fu emanato il senatoconsulto Trebelliano il quale disponeva che il fedecommissario fosse da ritenersi in luogo di erede accordando direttamente a lui e contro di lui in via utile quelle azioni che sarebbero spettate all'erede e contro l'erede. Per evitare il rifiuto in massa delle eredità fedecommissarie da parte degli eredi, sotto Vespasiano fu emanato il senatoconsulto Pegasiano che dispose una quota di riserva a favore dell'erede, ¼, e se l'erede non addiva spontaneamente, poteva esservi costretto e perdeva la quarta. Giustiniano abrogò il Pegasiano conservandone la quarta a favore dell'erede e la possibilità di costringerlo.

SOGGETTI GRAVATI E REQUISITI DI FORMA

Il fedecommesso universale gravava sull'erede testamentario o sull'erede ab intestato ma poteva accadere che fosse lo stesso fedecommissario ad essere pregato di lasciare l'eredità ad altri.

Il fedecommesso doveva risultare da scrittura (testamento, codicilli) o essere attestato da 5 testimoni. Al fine di esaltare la volontà del testatore si giunse a rendere cogente il fedecommesso affidato con le sole parole all'onorato: se recalcitrante gli veniva deferito il giuramento.

IL FEDECOMMESSO PARTICOLARE

L'ereditando poteva chiedere per fedecommesso che fossero lasciate a taluno singole cose. I fiduciari potevano essere l'erede testamentario, il fedecommesso universale e l'erede legittimo, ma anche il legatario. Oggetto di un lascito per fedecommesso poteva essere una cosa determinata che poteva appartenere all'ereditando al fiduciario o ad un terzo.

Dettagli
Publisher
A.A. 2007-2008
2 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Novadelia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Brutti Massimo.