Il ruolo del mercante e le sue responsabilità
Il mercante, oltre a vendere, si occupa anche della fase iniziale come l'analisi di mercato, l'acquisto di materie prime e l'esportazione del prodotto. Quando vende, deve consentire anche la rateizzazione del pagamento ai compratori. Avendo tanti ruoli, il mercante ha molte responsabilità e si assume dei rischi, anche di natura patrimoniale, sia nella lavorazione del prodotto, sia nell’acquisto, in quanto rateizzando, rischia di non percepire tutti i soldi dagli acquirenti.
Inoltre, il rischio è anche a livello di immagine: un mercante che ha avuto problemi avrà meno fiducia dalla comunità. Qui può rischiare addirittura il fallimento.
Il fallimento e le sue conseguenze
Il fallimento è l’istituto più rilevante (in senso negativo) per i mercanti. Il mercante fallito assume due connotazioni: una sociale, che influisce sull’immagine, e una giuridica, poiché le conseguenze sul mercante non sono solo personali, ma ricadono anche sul mercato intero. La disciplina del fallimento è quindi regolata sia dagli statuti comunali, sia da quelli corporativi. La normativa è repressiva nei confronti del mercante fallito e molto severa.
Riflessioni storiche sul fallimento
Baldo degli Ubaldi definisce i falliti come “ingannatori e truffatori”. Il mercante che fallisce non può usare come scusa quella di avere avuto un imprevisto (di avere fallito per sfortuna e non per colpa). Benvenuto Stracca rincara la dose rispetto a Baldo, e dice “falliti sunt infames” (i falliti sono infami). Il concetto di infamia è contrario al concetto di fama, ovvero di stima sociale. Chi aveva fama aveva anche potere e poteva pretendere più privilegi e autonomia da chi amministrava le città; la fama aveva quindi anche valore politico, non solo di immagine individuale.
La fama era considerata una prova semi-piena che, integrata ad altre prove, assumeva prova piena a livello processuale (le prove erano molto importanti nel diritto processuale canonico). Fino al XVIII secolo si distinguevano due tipi di infamia: infamia del fatto (derivante dalla perdita della stima sociale dalla pubblica opinione) e l’infamia di diritto (derivante dall’avere avuto una condanna penale).
Il comportamento del mercante fallito
Per capire se un imprenditore era fallito non si guardavano le sue finanze, ma i suoi gesti: il mercante fallito fuggiva, per il timore delle conseguenze giuridiche e sociali. La fuga del mercante è considerata quindi una presunzione del fallimento. Quindi le norme fallimentari erano applicabili non appena veniva constatata una fuga del mercante, considerata come accertata se, chiamato a comparire, il mercante non fosse comparso e non avesse presentato idonea garanzia di pagamento. Il mercante fallito veniva comunque bandito dalla società in cui viveva. Fugge, ma viene perseguito per le sue azioni.
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