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Il diritto di voto (art. 48)
Il è essenziale in uno Stato democratico:
diritto di voto
infatti in una “democrazia” i cittadini non solo possono
esprimere il loro voto (elettorato ma, se lo
attivo),
desiderano, possono anche presentarsi come candidati alle
elezioni (elettorato passivo).
Per candidarsi alle elezioni in certi casi sono richiesti
requisiti diversi rispetto a quelli necessari per l’elettorato
attivo: così, per esempio, per candidarsi alle elezioni per la
Camera dei deputati è richiesto il compimento di 25 anni,
per candidarsi al Senato della Repubblica 40 anni, mentre
per le elezioni comunali è sufficiente il raggiungimento del
diciottesimo anno di età.
Per garantire che l’esercizio del diritto di avvenga in
voto
maniera democratica, la Costituzione afferma che deve
essere (può essere esercitato personalmente solo
personale
dal votante, senza possibilità di farsi sostituire), uguale
(ogni persona può esprimere un solo voto), (ciascuno
libero
può votare secondo le proprie convinzioni personali),
(chi vota ha diritto che nessun’altra persona venga a
segreto
conoscenza della sua scelta).
Sono previste eccezionali limitazioni al diritto di voto nel
caso di chi versa in situazioni particolari (incapaci di agire)
che impediscano l’ esercizio di tale diritto, per effetto di una
sentenza penale irrevocabile (per gravi reati) o in particolari
casi di indegnità morale. La legge costituzionale n. 1 del 17
gennaio 2000 ha introdotto nell’articolo 48 della
Costituzione un terzo comma che stabilisce come si può
votare anche all'Esterno.
A partire dalle elezioni del 2006, tale norma ha trovato piena
attuazione e pertanto alcuni senatori e deputati presenti oggi
in Parlamento sono stati eletti dai cosiddetti “italiani
all’estero”.