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Profugo: chi è costretto ad abbandonare il proprio paese e si trasferisce in un altro paese SENZA
necessariamente chiedervi asilo;
Apolide: chi non gode dei diritti fondamentali riconosciuti agli altri cittadini perché non sono considerati
cittadini da alcuno stato.
Il rapporto che si crea tra lo straniero e lo stato – in cui, per definizione, lo straniero si trova ma del quale non ha
cittadinanza – è oggetto di Diritto Internazionale; ma il trattamento dello straniero risponde alla potestà di governo
della stato ospitante. Sono comunque rispettati dei “limiti”, ossia principi consuetudinari di Diritto Internazionale:
Estradizione: iter legale mediante il quale uno stato consegna ad un altro stato che ne fa richiesta un accusato, per
processarlo, o un condannato, per fargli scontare la pena.
Asilo: protezione che uno stato offre materialmente, entro la propria sfera territoriale, a chi fugge dalla persecuzione
cercando rifugio altrove. Sinagra.
Esilio: istituto del processo penale che consentiva all’imputato di evitare la pena capitale scegliendo di non tornare mai più
nel paese dal quale esiliato.
Rappresaglia privata: un'azione o misura punitiva attuata con metodi violenti ed espressamente eclatanti, adottata da
una potenza militare occupante nei confronti della popolazione del territorio occupato, quando questa abbia causato
qualche danno a propri cittadini (militari o civili) in quello stesso territorio.
Refoulement: nemico militare respinto dalla propria linea di difesa, diventato, nel contesto dell’immigrazione, sia l’atto di
condurre con la forza l’individuo al confine al fine di espellerlo, sia il rifiuto di ammettere persone senza documentazione
valida.
A. Attaccamento sociale: lo stato ospitante non può, cioè, richiedere prestazioni, come il servizio militare o il
giuramento di fedeltà della bandiera, se il legame sociale non è sufficientemente profondo. Ciò non riguarda gli
obblighi (patrimoniali o civili) che uno stato può imporgli e la punizione di eventuali reati;
B. Obbligo di protezione: lo stato ospitante DEVE prevenire o reprimere le offese contro lo straniero. Egli gode,
infatti, del diritto al rispetto della sua vita e dei suoi beni; il diritto di non essere espulso per motivi raziali,
via giudiziale
etnici o religiosi e quello di ricorrere alla in risposta a violenze subite.
Se, in quest’ultimo caso, lo stato rifiuta di apportare tale tutela (Diniego di Giustizia) e se, e solo se, lo straniero ha
esperito/tentato tutte le procedure effettive dello stato ospitante (ma non esistono o sono state inutili), lo stato di
nazionalità dell’individuo può ricorrere alla protezione diplomatica, per ottenere, attraverso vie diplomatiche di livello
internazionale, la cessazione dell’illecito e il risarcimento del danno a favore dell’individuo che 1. Abbia la cittadinanza
nel paese di protezione; 2. Abbia esperito le procedure che lo stato ospitante mette a disposizione.
Le prassi riconosciute come protezione dello straniero sono: 1. Standard nazionale, ossia l’equiparazione con il cittadino;
2. Standard minimo internazionale, ossia l’assicurazione dei diritti fondamentali dell’individuo. Una regola certa in
ogni caso, inoltre, è che lo straniero non può essere soggetto di un trattamento discriminatorio. queste
Esistono delle norme generali anche per quanto riguarda l’ammissione o l’espulsione di uno straniero, ma a parte
il Diritto Internazionale non ne prevede limiti, anche se gli stranieri sono arrivati ad entrare all’interno di un paese
clandestinamente. Gli stati sono, quindi, liberi di definire le proprie leggi:
I. Ammissione: Transito;
• Soggiorno, che richiede una valutazione più rigorosa e deve tenere in considerazione la durata e
• lo scopo per poter gestire l’integrazione e l’attacco sociale, così come gli obblighi per lo stato;
II. Espulsione: solo nel caso si gravi e seri motivi dei quali non sia stato possibile tener conto al momento
dell’ingresso. Secondo la Tutela dei Diritti dell’Uomo, della Convenzione ONU del 1984, uno stato non può
espellere un individuo se 1. Rischia di essere sottoposto a tortura in un altro stato; 2. Comporta una
ingiustificata e sproporzionata rottura familiare.
Da qui sorge il principio secondo cui la tutela dei diritti dello straniero corrisponde con quella dei diritti dell’uomo,
perché lo straniero è uomo e soggetto a discriminazioni. Il divieto di quest’ultima è presente in ogni enunciazione relativa
ai Diritti Fondamentali, che possiamo trovarli nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo – 1984 – e nel
Patto Internazionale sui Diritti Politici e Civili e nei vari Trattati Internazionali. L’unica discriminazione ammessa
riguarda i Diritti Politici, perché in questo senso lo straniero, mancando di cittadinanza e non essendo profondamente
legato al paese ospitante, non è uguale agli altri individui, per l’appunto cittadini del paese ospitante, e del loro paese
d’origine.
ü Modalità di espulsione non oltraggiose, che lascino un lasso di tempo ragionevole allo straniero;
ü Libertà di spostamento garantite all’individuo per ritornare nel proprio paese: Art 13 della Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani (NY 1948);
ü Divieto per gli stati di impedire l’ingresso o di espellere gli individui con cittadinanza;
ü “nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato” – Art 9 della DUDU;
ü Limitazioni – nell’ammissione – concesse solo per motivi di “sicurezza nazionale”, intesa come minaccia o uso della forza da pa
di un agente esterno contro lo stato stesso – insieme di organi, non governo.