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Profugo: chi è costretto ad abbandonare il proprio paese e si trasferisce in un altro paese SENZA

necessariamente chiedervi asilo;

Apolide: chi non gode dei diritti fondamentali riconosciuti agli altri cittadini perché non sono considerati

cittadini da alcuno stato.

Il rapporto che si crea tra lo straniero e lo stato – in cui, per definizione, lo straniero si trova ma del quale non ha

cittadinanza – è oggetto di Diritto Internazionale; ma il trattamento dello straniero risponde alla potestà di governo

della stato ospitante. Sono comunque rispettati dei “limiti”, ossia principi consuetudinari di Diritto Internazionale:

Estradizione:   iter   legale   mediante   il   quale   uno   stato   consegna   ad   un   altro   stato   che   ne   fa   richiesta   un   accusato,   per  

processarlo,    o  un  condannato,  per  fargli  scontare  la  pena.  

 

Asilo:   protezione   che   uno   stato   offre   materialmente,   entro   la   propria   sfera   territoriale,   a   chi   fugge   dalla   persecuzione  

cercando  rifugio  altrove.  Sinagra.  

 

Esilio:  istituto  del  processo  penale  che  consentiva  all’imputato  di  evitare  la  pena  capitale  scegliendo  di  non  tornare  mai  più  

nel  paese  dal  quale  esiliato.  

 

Rappresaglia   privata:   un'azione   o   misura   punitiva   attuata   con   metodi   violenti   ed   espressamente   eclatanti,   adottata   da  

una   potenza   militare   occupante   nei   confronti   della  popolazione  del   territorio   occupato,   quando   questa   abbia   causato  

qualche  danno  a  propri  cittadini  (militari  o  civili)  in  quello  stesso  territorio.  

 

Refoulement:  nemico  militare  respinto  dalla  propria  linea  di  difesa,  diventato,  nel  contesto  dell’immigrazione,  sia  l’atto  di  

condurre  con  la  forza  l’individuo  al  confine  al  fine  di  espellerlo,  sia  il  rifiuto  di  ammettere  persone  senza  documentazione  

 

valida.

A. Attaccamento sociale: lo stato ospitante non può, cioè, richiedere prestazioni, come il servizio militare o il

giuramento di fedeltà della bandiera, se il legame sociale non è sufficientemente profondo. Ciò non riguarda gli

obblighi (patrimoniali o civili) che uno stato può imporgli e la punizione di eventuali reati;

B. Obbligo di protezione: lo stato ospitante DEVE prevenire o reprimere le offese contro lo straniero. Egli gode,

infatti, del diritto al rispetto della sua vita e dei suoi beni; il diritto di non essere espulso per motivi raziali,

via giudiziale

etnici o religiosi e quello di ricorrere alla in risposta a violenze subite.

Se, in quest’ultimo caso, lo stato rifiuta di apportare tale tutela (Diniego di Giustizia) e se, e solo se, lo straniero ha

esperito/tentato tutte le procedure effettive dello stato ospitante (ma non esistono o sono state inutili), lo stato di

nazionalità dell’individuo può ricorrere alla protezione diplomatica, per ottenere, attraverso vie diplomatiche di livello

internazionale, la cessazione dell’illecito e il risarcimento del danno a favore dell’individuo che 1. Abbia la cittadinanza

nel paese di protezione; 2. Abbia esperito le procedure che lo stato ospitante mette a disposizione.

Le prassi riconosciute come protezione dello straniero sono: 1. Standard nazionale, ossia l’equiparazione con il cittadino;

2. Standard minimo internazionale, ossia l’assicurazione dei diritti fondamentali dell’individuo. Una regola certa in

ogni caso, inoltre, è che lo straniero non può essere soggetto di un trattamento discriminatorio. queste

Esistono delle norme generali anche per quanto riguarda l’ammissione o l’espulsione di uno straniero, ma a parte

il Diritto Internazionale non ne prevede limiti, anche se gli stranieri sono arrivati ad entrare all’interno di un paese

clandestinamente. Gli stati sono, quindi, liberi di definire le proprie leggi:

I. Ammissione: Transito;

• Soggiorno, che richiede una valutazione più rigorosa e deve tenere in considerazione la durata e

• lo scopo per poter gestire l’integrazione e l’attacco sociale, così come gli obblighi per lo stato;

II. Espulsione: solo nel caso si gravi e seri motivi dei quali non sia stato possibile tener conto al momento

dell’ingresso. Secondo la Tutela dei Diritti dell’Uomo, della Convenzione ONU del 1984, uno stato non può

espellere un individuo se 1. Rischia di essere sottoposto a tortura in un altro stato; 2. Comporta una

ingiustificata e sproporzionata rottura familiare.

Da qui sorge il principio secondo cui la tutela dei diritti dello straniero corrisponde con quella dei diritti dell’uomo,

perché lo straniero è uomo e soggetto a discriminazioni. Il divieto di quest’ultima è presente in ogni enunciazione relativa

ai Diritti Fondamentali, che possiamo trovarli nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo – 1984 – e nel

Patto Internazionale sui Diritti Politici e Civili e nei vari Trattati Internazionali. L’unica discriminazione ammessa

riguarda i Diritti Politici, perché in questo senso lo straniero, mancando di cittadinanza e non essendo profondamente

legato al paese ospitante, non è uguale agli altri individui, per l’appunto cittadini del paese ospitante, e del loro paese

d’origine.

ü Modalità  di  espulsione  non  oltraggiose,  che  lascino  un  lasso  di  tempo  ragionevole  allo  straniero;

ü Libertà  di  spostamento  garantite  all’individuo  per  ritornare  nel  proprio  paese:  Art  13  della  Dichiarazione  Universale  dei  Diritti  

Umani  (NY  1948);

ü Divieto  per  gli  stati  di  impedire  l’ingresso  o  di  espellere  gli  individui  con  cittadinanza;

ü “nessun  individuo  potrà  essere  arbitrariamente  arrestato,  detenuto  o  esiliato”  –  Art  9  della  DUDU;

ü Limitazioni  –  nell’ammissione  –  concesse  solo  per  motivi  di  “sicurezza  nazionale”,  intesa  come  minaccia  o  uso  della  forza  da  pa

di  un  agente  esterno  contro  lo  stato  stesso  –  insieme  di  organi,  non  governo.

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
11 pagine
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SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/01 Economia politica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher DafneRaynolds di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Strategie Internazionali per lo Sviluppo Economico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste o del prof Benedetti Ezio.