Migrazione
Il termine migrazione indica lo spostamento di individui da un posto all’altro. Da un punto di vista giuridico, s’intende l’abbandono definitivo o prolungato del proprio paese o dello stato di cui si ha la cittadinanza. Da non confondere con il movimento di popolazione che comporta un breve periodo d’assenza.
Homo migrans
La storia delle migrazioni comprende gran parte della storia dell’umanità; l’uomo, infatti, è considerato homo migrans, ossia portato per natura al movimento. Tra le cause principali possiamo riconoscere quelle di natura economica, politica e demografica. Negli ultimi anni, questi migranti condividono il viaggio con richiedenti asilo e rifugiati, i c.d. “forced migrants” (motivi politici, religiosi, etnici, oltre che demografici e naturali, vd. catastrofi). Non per questo però dobbiamo confonderli:
- Migrante: chi si reca in un paese straniero per almeno un anno, per non confonderlo con il visitatore/turista.
- Immigrato: chi ha stabilito la sua residenza in un paese diverso da quello d’origine.
- Richiedente asilo: chi cerca la protezione di uno stato diverso da quello di origine come rifugiato e attende che la sua domanda sia accolta o respinta; se negato, la persona è tenuta a lasciare il paese, eccezion fatta per il rilascio di un permesso di soggiorno (ragioni umanitarie).
- Rifugiato: il richiedente asilo, la cui domanda è stata accettata, che temendo a ragione di essere perseguitato si trova fuori dal paese di cui è cittadino e non può, o non vuole, avvalersi della protezione di questo paese. Con la Convenzione di Ginevra sullo Status di Rifugiato – 1951 – il Principio del non-Refoulement vieta ad ogni Stato di respingere un Rifugiato verso i luoghi dove la sua vita potrebbe essere minacciata.
- Sfollato interno: un rifugiato che non supera la soglia del paese origine.
- Profugo: chi è costretto ad abbandonare il proprio paese e si trasferisce in un altro paese senza necessariamente chiedervi asilo.
- Apolide: chi non gode dei diritti fondamentali riconosciuti agli altri cittadini perché non sono considerati cittadini da alcuno stato.
Il rapporto che si crea tra lo straniero e lo stato – in cui, per definizione, lo straniero si trova ma del quale non ha cittadinanza – è oggetto di Diritto Internazionale; ma il trattamento dello straniero risponde alla potestà di governo dello stato ospitante. Sono comunque rispettati dei “limiti”, ossia principi consuetudinari di Diritto Internazionale:
Estradizione: iter legale mediante il quale uno stato consegna ad un altro stato che ne...
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