Sociologia delle organizzazioni internazionali
Indice
- Trasformazioni storiche
- Organizzazioni non governative
- Pseudo-organizzazioni
- Personalità giuridica
- Ordinamento di un’organizzazione internazionale
- Passaggio dalla società delle nazioni all’Organizzazione delle Nazioni Unite
- Struttura delle organizzazioni internazionali
- Le funzioni
- Classificazione delle organizzazioni internazionali
- Membership
- Finanziamenti
- Emendamenti e altre modifiche
- Privilegi ed eventuali
- Responsabilità delle organizzazioni internazionali ed eventuali
Ventidue-ventinove ottobre 2012
Capitoli uno & sei, due & cinque
È proprio durante l’impero romano che furono stabiliti alcuni degli attuali principi di diritto. Uno di questi, se non il più importante, è il mantenimento di relazioni politiche pacifiche. Furono i romani, inoltre, a determinare la figura del “legatus”, ossia il precursore dell’attuale ambasciatore.
Ciononostante, la nascita convenzionale del diritto internazionale è considerata la Pace di Vestfalia, 1648, in cui tutti gli stati europei, eccezione fatta per Inghilterra e Polonia, si riunirono per firmare la pace che avrebbe poi messo fine alla Guerra dei Trent’anni e che avrebbe inaugurato un nuovo ordine internazionale. Con questo trattato, per la prima volta, i paesi si riconoscono come stati sovrani (“superiorem non reconoscentes”) e indipendenti, e si rapportano gli uni agli altri secondo il principio di uguaglianza.
Dopo questa prima esperienza, gli stati cominciarono a convocare spesso delle conferenze per discutere di problematiche d’interesse comune. Queste conferenze diventarono periodiche e costanti dopo il Congresso di Vienna, 1815 (dopo la rivoluzione francese) per garantire un assetto stabile alle nazioni europee: i conflitti dovevano essere prevenuti da paci, accordi e alleanze, e non dovevano essere risolti con la guerra. Questa esigenza sfociò nell’istituzione del Concerto Europeo, un ente a cui facevano riferimento – in maniera unificatrice – tutti i paesi europei, e in cui le conferenze, sempre periodiche, cominciarono a stabilire accordi bilaterali, tra paesi con l’interesse comune.
La debolezza del concerto era la sua limitata interazione tra i paesi unicamente europei. Nel frattempo si diffonde l’utilizzo dell’inglese come lingua comune e si codificano dei termini commerciali internazionali.
Scoppia la prima guerra mondiale, al termine della quale, il Trattato di Versailles, 1919 determina la nascita della società delle nazioni, la prima organizzazione internazionale intergovernativa a carattere universale e generale con organi stabili e composta da 42 membri, 26 dei quali non europei (corrispondono con i firmatari del trattato esclusi Germania e Stati Uniti). Potevano partecipare alla società tutti i paesi ritenuti idonei dall’assemblea (la Germania non lo era) e che avevano accettato gli obblighi del suo Statuto (Wilson non ricevette la maggioranza per ratificare il trattato, da lui in parte definito; 14 furono infatti i punti da lui scritti che caratterizzarono i principi fondamentali del trattato, come il disarmo delle grandi potenze, la liberalizzazione scambi commerciali, il principio di nazionalità e la risoluzione delle controversie mediante soluzioni pacifiche).
Il patto della SN – COVENANT – entrò in vigore il gennaio 1920. Molte delle sue disposizioni sono le stesse che troveremo poi nella carta delle Nazioni Unite. La mancanza delle grandi potenze, l’espulsione di alcuni dei paesi fondatori e altri simili, dimostrò però, l’inefficienza della società, terminatosi con l’inizio della seconda guerra mondiale. Fine della SN nell’anno 1946.
La società delle nazioni aveva fallito nel suo ruolo, ma aveva promosso organizzazioni con competenze settoriali – ILO – che divennero, dopo la II WW, istituzioni specializzate delle NU.
Nel 1945, con la conferenza di San Francisco, nasce ufficialmente l’organizzazione delle Nazioni Unite. Secondo Sereni, si tratta di un’associazione volontaria di soggetti di diritto internazionale costituita mediante atti internazionali e disciplinata nei rapporti tra le parti di quest’atto dal diritto internazionale che si concreta in un ente a carattere stabile munito di un ordinamento giuridico interno e proprio e dotato di organi e istituti propri attraverso i quali attuano finalità comuni dei consociati mediante l’esplicazione di particolari funzioni e poteri appositamente conferiti.
Cinque novembre 2012
Le organizzazioni e la personalità giuridica
Ci sono degli enti che sono definiti organizzazioni ma che non rispondono all’atto istitutivo internazionale. Questo perché sono enti senza personalità giuridica e rispondono, quindi, all’ordinamento dello stato al quale appartiene. È il caso di:
- Organizzazioni non governative: sono organizzazioni istituite non tra stati, bensì tra enti privati. Non hanno carattere internazionale, ma i membri possono provenire da più stati. Per il grande aiuto che possono dare alle organizzazioni internazionali, perché dotate di più esperti e più competenti, possono partecipare a forme internazionali con lo “status consultivo”.
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Pseudo-organizzazioni: queste mirano non alla creazione di un ente a cui trasmettere le competenze per raggiungere l’obiettivo, bensì direttamente al raggiungimento dell’obiettivo, attraverso conferenze, vertici, riunioni, etc.
- Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Helsinki, 1975): accordo politico tra 35 stati, non tutti europei, diventato l’organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Budapest, 1994);
- G8 (1994): vertice, che a partire dal 1975, riuniva 7 stati (USA, Canada, Giappone, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia) per discutere della situazione economica e politica mondiale. Gli stati sono diventati 8 con l’entrata della Russia;
- Il gruppo dei 77 (1961): si riunisce in riunioni periodiche per parlare di decolonizzazioni e non-allineamenti politici. I paesi che inizialmente erano 77, sono ora 120;
- La conferenza islamica (Rabat, 1969): che nel 1972 è diventata l’organizzazione della conferenza islamica;
- Il club di Parigi (1956): parla di soluzioni per la riduzione del debito da uno stato debitore al rispettivo stato contraente che ha prestato i soldi.
Una considerazione a parte merita la Comunità internazionale della Croce Rossa, nata in Svizzera inizialmente come associazione, è diventata poi un’organizzazione, almeno in parte, per il suo importante ruolo nel difendere e promuovere il diritto internazionale umanitario. Tuttavia, non è considerata al 100% un’organizzazione internazionale perché è strettamente legata al territorio svizzero, così come la cittadinanza dei suoi funzionari.
Al contrario di ciò che abbiamo appena analizzato, le organizzazioni internazionali hanno personalità giuridica. Storicamente la comunità internazionale riconosceva solo gli stati come soggetti di diritto. Le esigenze della vita internazionale, però, richiedevano attività collettive degli stati, che hanno, a loro volta, fatto sorgere nuove entità – le organizzazioni – le quali, per realizzare i loro fini, avevano indispensabile bisogno di personalità internazionale (vedi contributo della Corte Internazionale di Giustizia).
Tre sono le scuole di pensiero:
- Se gli stati possono istituire un ente internazionale mediante un accordo, allora attraverso lo stesso accordo possono attribuire all’ente personalità giuridica (tesi volontaristica).
- Le organizzazioni possono essere persone giuridiche internazionali se avesse almeno un organo in grado di manifestare una volontà diversa da quella degli stati membri (elemento oggettivo).
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La scuola di pensiero prevalente, secondo cui:
- Gli atti devono essere attribuiti all’organizzazione stessa, non agli stati membri (ciò che rende impossibile per le pseudo-organizzazioni diventare soggetti).
- Requisito soggettivo, determinato dalla volontà degli stati membri.
- E quest’ultimo deve essere confermato da elementi obiettivi, derivanti dal concreto operare dell’ente nell’ordinamento internazionale.
Essere persone giuridiche non significa, per le organizzazioni, avere piene capacità per svolgere qualunque atto internazionale, come per gli stati, ma semplicemente essere destinatari di situazioni giuridiche soggettive. Le organizzazioni, infatti, hanno competenze di attribuzione, ossia limitate dalla volontà degli stati attraverso l’atto istitutivo.
Nel caso di attività di diritto interno degli stati membri, lo stato, secondo norme dell’atto istitutivo, può attribuire all’ente poteri nell’ambito del proprio ordinamento nazionale.
Dodici-diciannove novembre 2012
L’ordinamento giuridico
Nel momento in cui un’organizzazione internazionale comincia ad esistere mediante un proprio apparato istituzionale, ha bisogno anche di un proprio ordinamento giuridico. Esso si può definire come l’insieme delle norme organizzate allo scopo di regolare e disciplinare i diversi aspetti della comunità internazionale di cui si tratta (a volte si definisce ordinamento interno, per sottolineare il lavoro che fa all’interno dell’organizzazione tra i suoi soggetti). Quando l’ente non partecipa all’accordo o lo fa solo in parte, gli atti che ne risultano, non sono propriamente atti delle organizzazioni internazionali. A parte questi, gli atti delle organizzazioni internazionali propriamente detti sono di diverse tipologie, come:
- Atto istitutivo, la costituzione sulla quale si fonda l’interno funzionamento dell’ente;
- Regolamenti di organizzazione interna dei singoli organi;
- Regolamenti finanziari, che riguardano il funzionamento finanziario dell’organizzazione;
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