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Formazione della volontà degli stati nell'organizzazione internazionale

Come si è potuto notare emerge spesso l'espressione di volontà degli stati. Ma come si forma questa volontà? Essendo un ente autonomo, l'organizzazione internazionale deve rispondere agli atti o alle azioni in quanto tale, e non tramite gli stati che ne fanno parte. È per questo che le votazioni, ossia le espressioni di volontà degli stati, non vengono considerate singolarmente, ma in una complessità di voti, dai quali la risposta definitiva emerge secondo i seguenti principi:

  1. Unanimità, per l'uguaglianza degli stati e il principio della volontarietà;
  2. Voto diversificato o ponderato, secondo cui alcuni stati godono di un peso superiore ad altri, per il territorio, per il numero della popolazione, o per la quantità di soldi messi a disposizione (nella quota associativa, nell'esempio del fondo monetario internazionale);
  3. Si è passati, dagli anni sessanta, all'introduzione di...
misure correttive, come l'astensione o l'assenza (raramente disciplinata negli atti istitutivi di enti internazionali), perché l'unanimità rischiava di paralizzare alcune azioni; 4. Si arrivò poi all'utilizzo di maggioranze, semplici (50% + 1) o qualificate (2/3 o 9/10). I parametri nei cui confronti va calcolata la maggioranza possono essere: - Maggioranza degli aventi diritto al voto; - Maggioranza dei presenti e votanti; Infine, il principio, che ha trovato dapprima pratica negli esercizi dell'ONU e del Consiglio di Sicurezza, è il consensus. Il consenso, appunto, degli stati non si esprime/manifesta attraverso il voto, bensì viene attribuito al silenzio degli stati e alla mancanza di opposizioni manifestate: un'implicita e presunta volontà consensuale (all'adozione del testo). La struttura tripartita Affinché si possa parlare di struttura, è necessario essere in presenza di quella che comunemente sichiama organizzazione istituzionalizzata, ossia dotata di un complesso di organi riferibili all'organizzazione stessa e non agli stati membri. Le riunioni di organi degli stati membri eventualmente non hanno a che vedere con gli organi propri dell'organizzazione; ma se questa coincidesse con la composizione di un organo dell'ente, potrebbe trasformarsi in organo dell'ente e adottare le delibere di competenza. Nel caso in cui gli stati membri vogliano discutere delle attività dell'organizzazione in una riunione che non rappresenti alcuno degli organi istituzionali previsti, possono farlo fintanto che il dibattito non incida sui poteri dell'organo dell'ente considerato. La scelta della sua struttura organizzativa è generalmente guidata da un criterio funzionale. I principi seguiti sono: "Una pluralità di organi per favorire la distribuzione dei poteri e delle funzioni;" Organi collegiali, in modo tale che la maggior parte dei membri

Possa partecipare all'organo; l'organo individuale è utilizzato in casi inevitabili, come per la funzione di capo del personale;

Organi composti da stati membri, affinché questi possano indirizzare autonomamente le scelte, le decisioni, ecc. gli organi composti da individui affievoliscono molto la capacità degli stati di incidere sulla volontà dell'ente; per questo non si preferisce questa soluzione. Gli organi privi di poteri decisionali, o di natura giurisdizionale sono comporti da individui (liberi, imparziali ed indipendenti);

Struttura ternaria, determinata dalle tre esigenze fondamentali: la rappresentanza degli stati membri, lo svolgere le funzioni esecutive, la presenza di un apparato burocratico (personale, uffici, servizi).

Struttura Tripartita ONU UE

Organo plenario Assemblea generale Parlamento europeo

Consiglio di sicurezza; eco soci;

Organo a composizione ristretta CAF Consiglio europeo; Corte dei conti

Segretariato

Segretario generale Comunità europea

Organo giurisdizionale Corte internazionale di giustizia

Corte di giustizia

Le funzioni

Al contrario degli stati, le organizzazioni internazionali hanno competenze e poteri strumentali al gruppo di stati che l'hanno istituita (competenze di attribuzione + implicite). La potestà normativa trae origine dall'atto istitutivo (funzioni esplicite); tuttavia, alcuni atti possono anche desumersi da altre funzioni dell'ente, se necessario per lo svolgimento delle funzioni stesse (funzioni implicite). Le principali sono:

  1. Funzioni normative, interne che possono essere, se riguardano l'organizzazione/regolamentazione, o, se si riferiscono a standard validi per TUTTI gli stati (in questo caso, se l'atto entra in vigore, l'accordo diventa oggetto di diritto internazionale).

Accanto a queste funzioni, l'ordinamento delle organizzazioni prevede la possibilità di adottare raccomandazioni

rivolte agli stati, che pur non costituendo un complesso di norme obbligatorie e vincolanti, finiscono col determinarne uno ( ).

2. Funzioni di controllo, allo scopo di verificare che il comportamento degli stati sia conforme agli obblighi assunti dagli stessi che derivano sia dall'atto istitutivo, sia da convenzioni internazionali. Gli di controllo possono essere alla struttura dell'ente o istituiti ad hoc nella convenzione procedure di. Le controllo, invece, possono essere:

  • Invio periodico dei rapporti sull'attività svolta da parte degli stati;
  • Richiesta agli stati da parte dell'organo di notizie più specifiche;
  • Diretta ispezione dell'organo di controllo sul territorio dello stato;
  • A iniziativa di parte, in materia di specifiche forme di monitoraggio dei diritti umani, in materia interna di controllo finanziario e contabile (approvazione bilancio, controllo nottetempo del bilancio, verifica a posteriori se l'esecuzione del.

bilancio è conforme alle disposizioni in materia di attività istituzionali (efficacia delle politiche e azioni rispetto agli obiettivi enunciati nell'atto dell'organizzazione).

Funzioni giudiziali, tra l'ente medesimo e che regola e tutela il rapporto di lavoro suoi funzionari e agenti; tra stati e tra stato e ente. Il controllo sugli atti interni, inoltre, per valutarne la legittimità è ricondotto al rapporto stato-ente.

Pagina numero sei

Emendamenti & co.

L'atto istitutivo si suddivide in esterno (volontà di creare l'ente, chi sono i membri, funzioni, soggetto di diritto interno) e interno (come sono composti gli organi, come si vota, come funziona l'organizzazione). L'organizzazione interna non ci sarebbe senza di quella esterna.

Ora, comunque, siamo qui per parlare non dell'atto istitutivo (elemento fondamentale della funzionalità degli enti internazionali) bensì delle sue modifiche: la

Commissione di diritto internazionale, durante i lavori preparatori della convenzione di Vienna sul diritto degli accordi internazionali del 1969, ha riconosciuto al termine emendamento la definizione di modifiche alle singole disposizioni e di revisione generale del trattato. I termini più comunemente usati sono emendamento (non modifica) e revisione. Secondo le norme di diritto internazionale generale, la revisione dell'atto istitutivo richiederebbe l'assenso di tutti gli stati membri; essendo questo impossibile per l'elevato numero di stati, sono state introdotte delle clausole aggiuntive, che possono ispirarsi: 1. Al principio del consenso, secondo il quale gli emendamenti non sono vincolanti per coloro i quali non li hanno accettati; 2. Al principio normativo, secondo il quale un emendamento adottato da una maggioranza (2/3 dei membri dell'assemblea, 2/3 dei membri del consiglio di sicurezza con i 5 membri permanenti)membri permanenti), è vincolante. Le norme che disciplinano l'emendamento devono soddisfare tre condizioni minime: 1. La procedura di attuazione deve essere semplice; 2. Un emendamento di fondamentale importanza non può entrare in vigore con l'opposizione di una larga minoranza; 3. L'emendamento deve essere limitato a casi necessari. I procedimenti di emendamento si dividono in: - Procedimento organico, che, per produrre le modifiche dello statuto, prevede sia l'atto dell'organizzazione sia la manifestazione della volontà degli stati membri (attraverso ratifica, che ha per oggetto la delibera dell'organo competente nella quale sono contenuti gli emendamenti da esso elaborati); - Procedimento esterno, che, al contrario, prevede le proposte di modifica approvate da una conferenza generale degli stati membri (manca la partecipazione degli organi istituzionali). Le fasi di stipulazione di un emendamento sono: 1. Presentazione della proposta; 2. Discussione e votazione; 3. Approvazione o respingimento della proposta.proposta del nuovo testo all'organo competente (organo a composizione plenaria), nei cui confronti ciascuno stato contraente manifesterà il proprio consenso. Per ciò che riguarda il potere d'iniziativa, è necessario tener presente determinati limiti: - ratione temporis, secondo cui alcune norme non prevedono l'emendamento prima che sia trascorso un determinato periodo di tempo (non porre in discussione l'ordinamento interno dell'organizzazione); - ratione materie, secondo cui alcune norme non possono essere oggetto di modifica; - ratione personae, secondo cui alcune norme richiedono l'iniziativa di più membri. 2. Adozione, in cui gli stati approvano un testo determinato e manifestano la loro volontà nel vincolarsi a questo; 3. Entrata in vigore, che si ha attraverso la ratifica da parte degli stati membri dell'organizzazione. Nel caso dell'iter abbreviato, la volontà dello stato si manifesta sufficientemente.nel momento della votazione nell'ambito dell'organoplenario. Accanto a questa procedura è previsto un testo di protocollo di emendamento, predisposto dal comitato dei ministri, firmato e ratificato dai 2/3 dei membri dell'organizzazione. Ad esempio, l'Unesco prevede entrambe le modalità; erga omnes. 4. Efficacia dell'emendamento, che comporta obblighi. Per quegli stati che non avevano condiviso il consenso, è possibile recedere, secondo il principio clausula rebus sic stantibus (una sorta di recesso automatico degli stati). Nella prossima facciata affronteremo la condizione degli emendamenti nella trasformazione, successione, privatizzazione, scioglimento ed estinzione delle organizzazioni internazionali. Pagina numero otto. Lo status di membro Si definisce stato membro il soggetto che è divenuto parte di un accordo finalizzato a parte.
Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
11 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher DafneRaynolds di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto delle Organizzazioni Internazionali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste o del prof Benedetti Ezio.