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Modifiche al codice penale

Art. 2-bis.1. Al comma 1 dell'articolo 644 del codice penale sostituire le parole: "da uno a sei anni e con la multa da euro 3.089 a euro 15.493" con le parole: "da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000".

Art. 3.1. Il quarto comma dell'articolo 69 del codice penale è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato".

Art. 4.1. L'articolo 99 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 99. - (Recidiva)".

– Chi, dopo essere stato condannato per un delitto noncolposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.

La pena può essere aumentata fino alla metà:

  1. se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole;
  2. se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
  3. se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l’esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l’aumento di pena è della metà.

Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l’aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi.

In nessun caso l’aumento di

pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo. Se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l'aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto".

Art. 5.1. All'articolo 81 del codice penale, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: "Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave".

2. All'articolo 671 del

codice di procedura penale, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto comma, del codice penale".

Art. 6.1. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 157. (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere). – La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto

dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante. Nel caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale e di circostanze attenuanti si applicano le disposizioni dell'articolo 69. Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva. Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria si applica il termine di tre anni. I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato. La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti".

2. All'articolo 158, primo comma, del codice penale,

Le parole: "o continuato" e le parole "o la continuazione" sono soppresse.

3. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 159. - (Sospensione del corso della prescrizione). – Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

  1. autorizzazione a procedere;
  2. deferimento della questione ad altro giudizio;
  3. sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore.

In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo.

dell'impedimento aumentato di sessantagiorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.

Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione."

4. All'articolo 160, terzo comma, del codice penale, le parole: "ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre la metà" sono sostituite dalle seguenti: "ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del

"codice di procedura penale".

5. All'articolo 161 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103, 105".

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

"Art. 30-quater - (Concessione dei permessi premio ai recidivi). – 1. I permessi premio posso essere concessi ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, nei seguenti casi previsti dal comma 4"

dell'articolo 30-ter:

  1. alla lettera a) dopo l'espiazione di un terzo della pena;
  2. alla lettera b) dopo l'espiazione della metà della pena;
  3. alle lettere c) e d) dopo l'espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni".

2. Al comma 1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è premesso il seguente:

"01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall'articolo 4-bis della presente legge, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età."

purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale".

3. Il comma 1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dai seguenti:

"1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituenteparte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:

  1. donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con leiconvivente;
  2. padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con luiconvivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
  3. persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che

richiedanocostanti contatti con i presìdi sanitari territoriali;

d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;

e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

1. Al condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, può essere concessa la detenzione domiciliare se la pena detentiva inflitta, anche se costituente parte residua di maggior pena, non supera tre anni".

4. Il comma 1-bis dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente: "1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'

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Publisher
A.A. 2011-2012
8 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher summerit di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penitenziario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Menghini Antonia.