Diritto penitenziario - Il ddl ex-Cirielli
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ESTRATTO DOCUMENTO
Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma,
l’aumento di pena è della metà.
Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l’aumento della pena, nel
caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo
comma, è di due terzi.
In nessun caso l’aumento di pena per effetto della recidiva può superare il
cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del
nuovo delitto non colposo.
Se si tratta di uno dei delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale, l’aumento della pena per la recidiva è obbligatorio
e, nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo
della pena da infliggere per il nuovo delitto".
Art. 5.
1. All’articolo 81 del codice penale, dopo il terzo comma, è aggiunto il
seguente:
"Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale
o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia
stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, l’aumento
della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della
pena stabilita per il reato più grave".
2. All’articolo 671 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è inserito
il seguente:
"2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 81, quarto comma, del
codice penale".
Art. 6.
1. L’articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 157. (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere). – La prescrizione
estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena
edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si
tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena
stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della
diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze
aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena
di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual
caso si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante.
Nel caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale e di
circostanze attenuanti si applicano le disposizioni dell’articolo 69.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la
pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a
prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da
quella pecuniaria si applica il termine di tre anni.
I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui
all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale
La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato.
La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena
dell’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti".
2. All’articolo 158, primo comma, del codice penale, le parole: "o continuato"
e le parole "o la continuazione" sono soppresse.
3. L’articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 159. - (Sospensione del corso della prescrizione). – Il corso della
prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del
procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è
imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
1) autorizzazione a procedere;
2) deferimento della questione ad altro giudizio;
3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di
impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell’imputato o del
suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti
o dei difensori l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno
successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento, dovendosi avere
riguardo in caso contrario al tempo dell’impedimento aumentato di sessanta
giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall’articolo 71, commi 1 e 5, del
codice di procedura penale.
Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della
prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la
richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l’autorità
competente accoglie la richiesta.
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della
sospensione.".
4. All’articolo 160, terzo comma, del codice penale, le parole: "ma in nessun
caso i termini stabiliti nell’articolo 157 possono essere prolungati oltre la
metà" sono sostituite dalle seguenti: "ma in nessun caso i termini stabiliti
nell’articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all’articolo
161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all’articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale".
5. All’articolo 161 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal
seguente:
"salvo che si proceda per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,
del codice di procedura penale, in nessun caso l’interruzione della prescrizione
può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a
prescrivere, della metà nei casi di cui all’articolo 99, secondo comma, di due
terzi nel caso di cui all’articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui
agli articoli 102, 103, 105".
Art. 7.
1. Dopo l’articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il
seguente:
"Art. 30-quater - (Concessione dei permessi premio ai recidivi). – 1. I permessi
premio posso essere concessi ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva
prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale, nei seguenti casi
previsti dal comma 4 dell’articolo 30-ter:
a) alla lettera a) dopo l’espiazione di un terzo della pena;
b) alla lettera b) dopo l’espiazione della metà della pena;
c) alle lettere c) e d) dopo l’espiazione di due terzi della pena e, comunque, di
non oltre quindici anni".
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher summerit di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penitenziario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Trento - Unitn o del prof Menghini Antonia.
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