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Capitolo 6 - Il corpo elettorale

Il primo articolo della Costituzione cita: la sovranità appartiene al popolo che la esercita nei limiti espressi dalla Costituzione. Quest'ultima infatti prevede che l'esercizio delle principali funzioni non possa avvenire se non tramite la formazione di specifici apparati eletti direttamente dal popolo, e cioè dal corpo elettorale.

Definizioni di nazione e popolazione

Per nazione si intende l'insieme degli elementi che caratterizzano una comunità, cioè la lingua, cultura, società. Per popolazione invece si intende i cittadini e stranieri presenti nel territorio nazionale e quindi obbligati a rispettare le leggi presenti.

Il corpo elettorale

I cittadini che possono votare devono avere prima di tutto la cittadinanza italiana che si acquista alla nascita o per jure sanguinis o per jure solo, oppure si acquista su richiesta dell'interessato con i limiti e le regole previste dalla legge. Un soggetto può perdere la cittadinanza solo per rinunzia o automaticamente, non per motivi politici. Un soggetto può comunque riacquistarla, ad esempio, se opera nell'esercito per un certo periodo di tempo e lui richiede il riacquisto, se è residente in Italia da almeno un anno, o se il richiedente prenda la residenza in Italia entro un anno dalla sua richiesta.

Requisiti per votare

Oltre alla cittadinanza, per votare c'è bisogno di un altro requisito positivo e cioè la maggiore età. L'articolo 48 della Costituzione fissa i principi fondamentali della funzione elettorale, e cioè le caratteristiche del voto (segreto, personale, libero, uguale). Poi fissa i requisiti per votare (la capacità elettorale) e cioè i requisiti positivi che sono la cittadinanza e la maggiore età, e i requisiti negativi che sono: cause di indegnità morale, provvedimenti definitivi del giudice, inesistenza di cause di incapacità civile.

Questi requisiti riguardano l'elettorato attivo (chi può votare), ma ci sono altri requisiti che riguardano l'elettorato passivo (chi può essere votato) e sono: l'ineleggibilità, l'incompatibilità e l'incandidabilità.

Elettorato attivo e passivo

L'articolo 48 elettorato attivo prevede che per votare un soggetto deve aver compiuto 18 anni, ma per votare al Senato un soggetto deve aver compiuto 25 anni; per l'elettorato passivo invece un soggetto deve aver compiuto 25 anni per essere eletto deputato, 40 anni per essere eletto senatore, 50 anni per essere eletto presidente della Repubblica.

Cause di ineleggibilità e incompatibilità

Le cause di ineleggibilità a livello parlamentare riguardano quei soggetti che ricoprono un ruolo tale da poter influenzare la libertà di voto dell'elettore; invece le cause di incompatibilità riguardano l'esercizio di più funzioni ritenute inconciliabili, ad esempio: deputato e senatore, carica parlamentare e presidente della Repubblica, carica parlamentare e membro del CSM, carico di parlamentare e membro della Corte Costituzionale ecc. Le cause di ineleggibilità e incompatibilità a livello regionale sono lasciate dalla Costituzione alla legislazione della regione e cioè della legge regionale. La legge 165/2004 si occupa di disciplinare le cause e i principi di ineleggibilità e incompatibilità dell'elettorato passivo.

Incandidabilità

Un soggetto è ineleggibile quando le funzioni svolte dal candidato possono influenzare il libero voto o violare la parità di accesso alle cariche elettive, mentre l'incompatibilità avviene quando nascono conflitti tra più funzioni ricoperte dal presidente della giunta, dai componenti della giunta, e dai consiglieri regionali che impediscono il regolare e imparziale esercizio dell'amministrazione. Gli enti locali invece vengono disciplinati da una legge statale e anche per il parlamento europeo. Oltre all'ineleggibilità e incompatibilità c'è un altro requisito e cioè l'incandidabilità, prevista per i soggetti che hanno subito pene non inferiori a due anni per associazioni a delinquere, fenomeni mafiosi, traffico di droga o stupefacenti.

Procedimento per i parlamentari

Se uno di questi fattori viene fuori nel periodo tra la consultazione elettorale e la proclamazione, i due uffici elettorali dichiarano il soggetto non eleggibile. Se invece le cause di incandidabilità fuoriescono nel periodo del mandato, la camera di appartenenza deve revocare l'incarico al soggetto interessato, come è successo recentemente a Silvio Berlusconi.

I sistemi elettorali

Sono le regole mediante le quali i voti espressamente dati vengono utilizzati per l'assegnazione dei seggi messi in palio. I sistemi elettorali si dividono in due grandi famiglie:

  • Sistema elettorale di tipo maggioritario
  • Sistema elettorale di tipo proporzionale

Nel primo il principio base è quello di attribuire i seggi messi in palio al partito che ottiene la maggioranza semplice dei voti, ovvero chi ha ottenuto più voti; questo sistema è di tipo plurality, oppure al partito che ottiene la maggioranza assoluta dei voti e cioè la metà più uno dei voti validamente espressi, e questo è il tipo majority.

Mentre nel sistema di tipo proporzionale il principio base è quello che i seggi messi in palio vengono divisi per tutti i partiti partecipanti alle elezioni in base al numero di voti ottenuti. Questo tipo di sistema elettorale tiene conto anche delle minoranze, cosa invece che non fa quello maggioritario. Infatti, in un sistema pluripartitico dovrebbe essere migliore il sistema proporzionale, mentre in un sistema di pochi partiti funzionerebbe meglio quello maggioritario. Entrambi hanno vantaggi e svantaggi: quello maggioritario se da una parte è sotto rappresentato dall'altro canto è bilanciato da una maggiore stabilità del governo.

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fabiolilla96 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Grisolia Maria Cristina.
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