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Capitolo VI: Il corpo elettorale

Popolo e corpo elettorale

Art. 1.2. della Cost: "La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Cost." L'esercizio delle funzioni che fanno capo agli organi dello Stato ha la sua fonte prima nel popolo. Corpo elettorale = la parte attiva del popolo in possesso dei requisiti richiesti. Titolare della sovranità resta il popolo nel suo complesso; di esso fanno parte anche coloro che non sono elettori ma portatori di interessi che influiscono sull'esercizio della sovranità (es: minori).

Nazione = elementi etnici, linguistici, culturali e sociali che costituiscono il patrimonio di una società. Popolazione = l'insieme dei soggetti (cittadini e non, stranieri e apolidi) che risiedono in un determinato momento sul territorio dello Stato e ne devono rispettare le leggi. Apolide = colui che non è in possesso di alcuna cittadinanza, fondamentale per l'esercizio della sovranità.

Modi per ottenere la cittadinanza

  • "Iure sanguinis", se si è figli anche adottivi di padre o madre cittadini.
  • "Iure soli", se si è nati in territorio nazionale da genitori ignoti o apolidi.
  • Se si risiede stabilmente da 10 anni.
  • Se si è sposati con un italiano e si risiede almeno da 2 anni in Italia.

La perdita della cittadinanza può avvenire o per rinuncia o automaticamente (se si svolge per esempio una funzione alle dipendenze di uno Stato estero).

Modi per riacquistare la cittadinanza

  • L’interessato presta servizio militare o accetta un impiego alle dipendenze dello Stato.
  • L’interessato dichiara di volerla riacquistare e risiede sul territorio per un anno.
  • L’interessato non ha più rapporti con altri Stati.
  • L’interessato dichiara di provenire da territori ceduti alla Repubblica Jugoslava.

Le funzioni del corpo elettorale

Esercizio della funzione elettorale nelle sue forme:

  • Elezione dei propri rappresentanti in Parlamento nazionale ed europeo, nei Consigli regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali ecc.
  • Democrazia diretta: istituto della petizione, dell'iniziativa popolare e del referendum.

La funzione elettorale: le caratteristiche del voto

Personalità: divieto di esercitare la funzione elettorale attraverso un altro soggetto (tranne per es: non vedenti). Uguaglianza: divieto di attribuzione ad alcuni soggetti di un peso elettorale maggiore rispetto ad altri. Non esiste più il voto plurimo (votare più volte) o multiplo (voto che vale di più se si è titolari di cariche speciali). Libertà e segretezza di esprimere il proprio voto senza condizionamenti.

Inizialmente esistevano delle blande sanzioni amministrative per coloro che ingiustamente non avessero esercitato il loro diritto di voto, ma sono state eliminate nel 1993. Una legge del 2009 ha previsto la possibilità del voto domiciliare per gli elettori affetti da gravissime malattie/infermità, previa richiesta del Sindaco.

La capacità elettorale

Requisiti necessari per l'acquisto del diritto di elettorato sia attivo (eleggere) che passivo (essere eletto). Requisiti positivi = maggiore età e cittadinanza. In passato era in base al censo (livello di alfabetizzazione) o all'appartenenza all'uno o all'altro sesso. A livello regionale è riconosciuto in certi casi agli stranieri residenti e in possesso di carta o permesso di soggiorno il diritto di voto nei referendum consultivi.

Per risolvere il problema del voto degli italiani all'estero si è creata una "circoscrizione estero" per l'elezione del Parlamento nazionale. Dal 2001 sono state create quattro ripartizioni (Europa, Africa-Asia-Oceania-Antartide, America meridionale e America sett./centrale) dove i cittadini possono recarsi. Nonostante il voto per corrispondenza (senza cioè presentarsi fisicamente alla votazione) non appaia minimamente rispettoso dei principi di personalità e segretezza del voto, l'esercizio del diritto di voto per alcune categorie di persone temporaneamente all'estero (in quanto personale delle forze armate, della polizia, dipendenti delle amministrazioni dello Stato, docenti universitari o ricercatori) è stato consentito da un decreto del 2008 per le elezioni politiche di quell'anno.

18 anni; 25 anni = elezione membri Senato; 40 anni = essere eletti senatori; 50 anni = essere eletti PdR.

Requisiti negativi

  • Inesistenza di cause di incapacità civile: sono stati ammessi al voto sia gli interdetti che gli inabilitati per infermità di mente.
  • Perdita di diritto di voto se condannati ad una pena che comporti l'interdizione perpetua o temporanea del diritto di voto.
  • Cause di indegnità morale: la perdita definitiva del diritto di voto (membri di casa Savoia) o transitoria (capi responsabili del regime fascista).

Cause di ineleggibilità: inibiscono l'acquisto del diritto all'elettorato passivo e sulla capacità elettorale. Incompatibilità: incidono sull'esercizio di tale diritto limitandolo o escludendolo. Le cause di ineleggibilità a livello parlamentare riguardano coloro che ricoprono determinati uffici (Presidenti di provincia o Sindaci di comuni con più di 20000 abitanti; alti dirigenti di polizia, capo di gabinetto ministeriale, prefetti, viceprefetti ecc.).

Per quanto riguarda le cause di incompatibilità, non si possono ricoprire due cariche contemporaneamente. Non si può essere infatti allo stesso momento deputato e senatore, parlamentare e PdR, parlamentare e membro del CSM, parlamentare e membro della Corte Costituzionale, deputato/senatore e membro del Parlamento europeo, parlamentare e Sindaco ecc.

I sistemi elettorali: in generale

  • Sistemi maggioritari: i seggi vengono assegnati al partito che ottiene la maggioranza semplice (numero di voti superiore agli altri → modello plurality) oppure la maggioranza assoluta (metà più uno → modello majority). I partiti più deboli sono ovviamente penalizzati.
  • Sistemi proporzionali: i seggi vengono assegnati tra tutti i partiti che hanno partecipato alla competizione elettorale, in proporzione al numero dei voti che ciascuno di essi ha ottenuto. I partiti più deboli non sono più penalizzati.

Ballottaggio: ipotesi in cui nessun candidato consegna il numero di voti necessario per essere eletto → secondo turno elettorale.

Metodi per il calcolo dei seggi

Esistono tre metodi matematici per consentire di assegnare i seggi in palio nei diversi collegi elettorali plurinominali: quello di Hondt, quello Sainte-Lague e quello del quoziente.

  • Il metodo d'Hondt divide la cifra elettorale di ogni partito (voti ottenuti) per 1,2,3,4..
  • Il metodo Sainte-Lague divide per 1,3,5,7,9..
  • Il metodo del quoziente divide il numero di voti validi per i seggi da assegnare (quoziente naturale) oppure maggiorato di una o più unità (quoziente corretto).

Voto limitato = esprimere un numero di suffragi inferiore a quello dei seggi in palio. Voto cumulativo = numero di suffragi pari ma numero ridotto di candidati.

Gli sviluppi del sistema elettorale per l’elezione della Camera e del Senato

Riforma del 1993: fino ad allora i sistemi erano proporzionali. Poi una parte divenne maggioritaria (3/4 deputati e senatori eletti con la regola plurality, 1/4 secondo il metodo proporzionale, usando per la Camera il metodo del quoziente naturale e per il Senato il metodo d'Hondt).

Riforma del 2005: si è tornati a un sistema proporzionale a scrutinio liste (senza possibilità di esprimere preferenze e con un premio di maggioranza per la lista che ha avuto più voti ma non il 55% dei seggi in palio).

Il sistema elettorale per la Camera

Distribuzione dei seggi nelle ventisei circoscrizioni elettorali:

  • Dichiarazione di: collegamenti con altre liste, programma, nome del Presidente
  • Raccolta firme (da 1500 a 4500 elettori)
  • Operazioni elettorali
  • Calcolo e assegnazione dei seggi a coloro che hanno ottenuto il 10% dei voti e che contengono una lista con almeno il 2%
    • Calcolo del quoziente elettorale nazionale (divisione totale cifre elettorali per il numero di seggi, 617 o 630)
    • Divisione la cifra elettorale per il quoziente elettivo nazionale
    • Verifica se a chi ha ricevuto più voti siano stati dati 340 seggi.

Esito positivo: divisione della cifra elettorale nazionale per il numero di seggi ad essa spettante e divisione della cifra per il quoziente. Esito negativo: assegnazione ugualmente dei 340 seggi (premio di maggioranza) e divisione degli altri 277 in base a quante volte il quoziente elettorale sta nelle rispettive cifre elettorali.

Il sistema elettorale per il Senato

Secondo l'art. 57 il Senato dev'essere eletto su base regionale, salvo i 6 seggi assegnati dalla "circoscrizione estero". Le circoscrizioni sono venti.

  • Presentazione liste (stesse regole della Camera). Elettori: 1000/5000
    • Determina la cifra elettorale circoscrizionale
    • Determina le coalizioni con il 20% dei voti e che contengono una lista con almeno il 3%
    • Calcola il quoziente elettorale circoscrizionale (dividere tutte le cifre elettorali per i seggi da assegnare)
    • Verifica se la coalizione più votata ha conseguito il 55% dei seggi.

Esito positivo: dividere la cifra elettorale per il quoz. di coalizione. Esito negativo: 55% (premio di maggioranza) e dividere le altre dividendo la cifra elettorale per il quoziente ottenuto.

Le regole per l’assegnazione dei seggi della Circoscrizione estera

A ciascuna delle quattro ripartizioni è assegnato un seggio per la Camera e uno per il Senato, mentre gli altri seggi vengono ripartiti in proporzione al numero di cittadini italiani residenti nelle medesime. Si calcola la cifra elettorale, si divide la somma delle cifre per il numero di seggi assegnati alla ripartizione stessa e alle liste che hanno i quozienti più alti si assegnano i seggi: nell'ambito di ciascuna lista i seggi vengono assegnati al candidato che ha ottenuto il più alto numero di preferenze.

Il sistema elettorale per l’elezione dei consigli regionali

Legge 165/2004 → elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale. Le varie regioni a statuto ordinario hanno adottato proprie leggi elettorali. L'80% dei seggi viene assegnato alle liste presenti a livello provinciale, il residuo 20% alla lista più votata a livello regionale.

Il contenzioso elettorale

Controversie che possono nascere qualora un singolo candidato, una lista o un cittadino ritengano che nell'assegnazione dei seggi siano state commesse delle irregolarità. Controversie che possono nascere in relazione alle operazioni preliminari alla consultazione elettorale.

La disciplina delle campagne elettorali e dei contributi pubblici ai partiti

Comunicazione politica = programmi radiotelevisivi nei quali si mettono a confronto in forma dialettica e discorsiva le varie opinioni sui temi oggetto di dibattito politico. I programmi di comunicazione sono diffusi obbligatoriamente dalle emittenti che operano a livello nazionale, con una durata minima (da 1 a 3 minuti quelli televisivi, da 30 a 90 secondi quelli radiofonici).

La legge 96/2012 ha ridotto gli importi dei contributi ai partiti, complessivamente a 91 milioni di euro ripartiti tra quattro fondi. È previsto un cofinanziamento pubblico-privato: lo Stato riconosce 0,50 cent per ogni euro ricevuto da soggetti privati. Esistono inoltre dei contributi per le spese elettorali in proporzione ai voti conseguiti dai partiti/movimenti che abbiano almeno un candidato alla Camera dei deputati.

La petizione

Diritto di ciascun cittadino di rivolgersi alle Camere per "chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità". Si tratta dunque di un istituto dalla disciplina generica ed indeterminata che sconta un’ascendenza infelice nelle petizioni che venivano rivolte un tempo al Sovrano. È prevista anche a livello regionale.

L’iniziativa legislativa popolare

Simile alla petizione ma servono 50000 cittadini e serve per sollecitare l'approvazione di provvedimenti legislativi. Sono escluse dall'iniziativa popolare quelle leggi di iniziativa riservata dal Governo (leggi di bilancio).

Il referendum in generale

L'istituto referendario è stato previsto dal nostro costituente come istituto destinato ad operare sia a livello nazionale che regionale e locale. Esistono due tipi di referendum:

  • Il referendum abrogativo di leggi
  • Il referendum di procedimento di revisione costituzionale

Il referendum abrogativo di legge statale

Consiste nella sottoposizione al voto popolare di uno o più quesiti relativi all'abrogazione, totale o parziale, di una legge già in vigore. L'art. 75 Cost. fissa a 500000 il numero minimo di elettori necessario per la presentazione delle richieste referendarie, ma prevede anche l'ipotesi che tali richieste vengano da almeno 5 Consigli regionali. È uno dei casi in cui le Regioni sono chiamate a partecipare all'esercizio di una funzione dello Stato. Sono sottratte al referendum "le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali".

A causa delle gravità degli effetti che derivano dal referendum è stato previsto un doppio "quorum": uno di partecipazione e uno relativo all'esito della consultazione. La Corte ha escluso l'ammissibilità delle richieste referendarie:

  • Quando esse pongano un quesito contenente una "pluralità di domande eterogenee" tale cioè da non consentire all'elettore (che ha a disposizione solo un sì e un no) di esprimere la propria volontà in modo chiaro.
  • Quando esse attengono a norme costituzionali o altre leggi costituzionali.
  • Quando riguardino disposizioni incidenti sull'ambito di operatività delle leggi di cui l'art. 75 Cost.
  • Quando esse attengono a leggi ordinarie dotate di una particolare forza di resistenza all'abrogazione anche da parte del Parlamento.
  • Quando esse attengano a leggi ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato.
  • Quando esse si propongono l'abrogazione integrale di leggi ordinarie costituzionalmente necessarie, ossia a leggi che disciplinano una materia che coinvolgendo una pluralità di interessi costituzionalmente protetti, richiede in ogni caso un livello minimo di disciplina legislativa.

Esistono dei referendum "creativi" che attraverso l'effetto abrogativo puntano a modificare il significato di specifiche disposizioni di legge o di un'intera legge. Le richieste referendarie devono essere depositate nel periodo compreso tra il I gennaio e il 30 settembre; l'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum deve essere emanata entro il 15 dicembre; la sentenza della Corte costituzionale deve essere pubblicata entro il 10 febbraio. Spetta al Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indire con proprio decreto il referendum in una domenica tra il 15 aprile e il 15 giugno. Il referendum si intende sospeso in caso di scioglimento anticipato del Parlamento ed i termini riprendono a decorrere dopo un anno dalle elezioni.

Lo scrutinio avviene presso l'Ufficio centrale presso la Corte di cassazione. Nel caso in cui venga approvata l'abrogazione parziale o totale della legge, è il PdR che provvede a dichiarare con proprio decreto l'avvenuta abrogazione, i cui effetti decorrono di regola dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla GU ma che previa delibera del Governo possono essere posticipati di 60 giorni per dare al Parlamento la possibilità di colmare il vuoto verificatosi. Nel caso in cui l'elettorato si esprima in senso contrario all'abrogazione, i risultati vengono resi pubblici ad opera del Ministro della giustizia, sempre attraverso la GU e la stessa legge o disposizione, non potrà essere sottoposta di nuovo al referendum per un periodo di 5 anni.

Il referendum nel procedimento di revisione costituzionale

Si inserisce come fase non obbligatoria ma meramente eventuale, del procedimento speciale previsto dall'art. 138 per la modifica, l'integrazione o la soppressione di alcune parti della Costituzione. Referendum sospensivo = una volta avviata la procedura referendaria quest'ultima sospende il perfezionamento del procedimento di revisione costituzionale fino al momento in cui si sia svolta con esito favorevole alla revisione stessa, la consultazione popolare.

Capitolo VII: Il Parlamento

Sezione 1: la struttura

Il Parlamento Repubblicano si compone della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica (tradizione pre-fascista). Questo modello è del tutto coerente con la forma di governo dualista che voleva affiancare alla Camera elettiva una seconda Camera di nomina regia. Nonostante inizialmente si volesse differenziare l’attività delle due Camere, per evitare che diventassero una il doppione dell’altra, le scelte della Costituente hanno portato all’adozione di un modello di bicameralismo eguale, paritario e indifferenziato, nel quale entrambi i rami del Parlamento esercitano gli stessi poteri e gli atti parlamentari sono il frutto dell’accordo delle due Camere.

Differenze → numero dei membri (630 Deputati e 315 Senatori + i senatori a vita). La legge costituzionale 2/1963 ha portato a 5 anni la durata in carica del Senato (prima era 5 anni Camera e 6 Senato).

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher TaylorSwift17 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Pizzetti Federico Gustavo.
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