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La figura del contratto e i rapporti giuridici patrimoniali

Art 1321 c.c.: il contratto è “l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.

Definizione del contratto

La definizione del contratto è formata da quattro componenti:

  • Accordo, per cui il contratto è un atto consensuale
  • Giuridicità, ovvero il contratto ha ad oggetto un rapporto giuridico
  • Patrimonialità: riguarda situazioni di interessi di tipo patrimoniale
  • Volontà finalizzata a incidere sul rapporto per cui il contratto è un atto di volontà negoziale

Patrimonialità

Il contratto serve per trasferire la proprietà (art 922): e i rapporti di proprietà sono patrimoniali per antonomasia. Il contratto serve per creare obbligazioni (art 1173): e l’obbligazione ha per oggetto una prestazione con carattere patrimoniali, cioè suscettibile di valutazione economica.

Accordi leciti su materie non patrimoniali

Ci sono anche accordi che creano un rapporto giuridico ma non economico, e quindi mancano di un requisito essenziale. Es. il matrimonio è un accordo che fa nascere degli impegni legali. Manca il terzo elemento: il tipo di impegni che nasce dal matrimonio non è prevalentemente di tipo economico. Il matrimonio, dunque, non è un contratto. Eppure in alcune situazioni non è così semplice definire una fattispecie come contratto o no. Es: i subaccordi che i coniugi fanno durante il matrimonio, cosa sono? Gli accordi sull’indirizzo della vita famigliare e gli accordi relativi alla potestà parentale non sono contratti. Lo stesso si può dire sugli accordi di convivenza.

Sono invece contratti le convenzioni matrimoniali, con cui i coniugi concordano il regime dei loro acquisti in deroga al regime legale di comunione. E sono contratti gli stessi accordi di convivenza, nella misura in cui riguardino anche gli aspetti economici dell’unione di fatto. Si tratta di un accordo che crea impegni legali che hanno natura patrimoniale. Allora stiamo parlando di un contratto che si colloca invece in un rapporto che nasce da un atto, il matrimonio, che non è un contratto.

Carattere misto presentano anche gli accordi tra coniugi in vista della separazione o del divorzio, a seconda che regolino l’affidamento dei figli o aspetti economici. Fuori della famiglia, incontriamo atti di consenso relativi a diritti della personalità, per definizione diritti non patrimoniali. Tra i diritti della personalità il primo diritto è quello all'integrità fisica. La funzione di questi atti di consenso è di legittimare intrusioni nella sfera personale del paziente. Vi rientra il consenso informato del paziente al trattamento medico, come il testamento biologico o l’assenso alla donazione nel campo del prelievo di organi per trapianti. Ma pensiamo anche al consenso al trattamento dei dati personali (art 23 c. privacy), in mancanza del quale il trattamento stesso sarebbe illecito.

Tutti questi atti sono leciti, ma non sono contratti. Ma possiamo immaginare qualche accordo riguardante l'integrità fisica di una delle parti dell'accordo? Es. cure mediche: se qualcuno si affida ad un medico professionista per un problema e il modo per risolvere sta nell'eseguire un intervento chirurgico, ci troviamo in una situazione che mescola elementi patrimoniali e elementi non patrimoniali. Il paziente e il medico fanno un contratto in base al quale il medico si impegna a svolgere il proprio lavoro per il paziente e questo si impegna a pagare la parcella del medico.

La patrimonializzazione lecita di accordi su materie non patrimoniali

In una seconda classe di casi troviamo accordi su materie non patrimoniali, che vengono patrimonializzati dall’introduzione di qualche elemento economico: es. gusti personali in materia di sport, arte e film. Ipotizziamo che Tizio ami il cinema e si accordi con Caio perché ci si vada insieme due volte a settimana e se ne discuta in un bar dopo. Abbiamo un accordo che sembrerebbe orientato a far nascere un impegno. Ma è un impegno che riguarda una situazione economica o no? No, non si tratta di un contratto. Ma se Tizio si impegna anche a pagare un compenso economico a Caio, si forma un contratto.

Gli accordi illeciti su materie non patrimoniali

La terza classe riguarda accordi su materie non patrimoniali, la cui caratteristica dominante è di essere accordi illeciti, perché disapprovati dall’ordinamento giuridico proprio in ragione della loro non patrimonialità. Riguardo al diritto all'integrità fisica, sono sempre e comunque vietati gli atti di disposizione del proprio corpo “quando cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica” (art 5): ecco perché la legge esclude che un vivente possa acconsentire all’espianto della propria cornea. Altre volte si tratta non di valori assolutamente indisponibili ma di valori non commerciabili: es. donazione di organi: del sangue, del rene, della cornea di familiare defunto. La legge disapprova anche gli accordi tra persone per fare sesso in cambio di denaro. Il fine è quello di impedire la degradazione del valore a elemento di un’operazione commerciale.

Caso controverso riguarda gli accordi di surrogazione della maternità. Prima che la legge 40 del 2004 li vietasse, alcuni ritenevano gli accordi sempre illeciti; altri sempre leciti; altri leciti solo se gratuiti.

Giuridicità del contratto

Rapporto giuridico, nell’art 1321, significa relazione implicante uno specifico impegno legale all’attuazione di quanto concordato, la cui violazione attiva sul violatore conseguenze legali conformate sul risultato che in base al rapporto doveva realizzarsi.

È decisivo, per distinguere quando si crei tale rapporto, l’intento delle parti, e cioè il modo in cui intendono il loro rapporto. A tal fine non è necessario un intento giuridico, cioè la chiara e completa rappresentazione degli impegni legali che derivano dal rapporto, la specifica volontà di assumerli. Basta qualcosa di più sfumato, l’intento empirico, ossia la rappresentazione del risultato pratico-economico che si vuole conseguire col rapporto, e la generica consapevolezza che quel risultato implica l’attivazione di meccanismi legali. Es. se Tizio sale su un taxi e chiede al tassista di portarlo all'aeroporto, c'è un accordo che viene sentito dai due come un impegno legale. Da cosa ricaviamo questa convinzione? Un primo elemento è la professionalità del conducente, cui si associa che il conducente va pagato. Questa è una situazione che appartiene alla sfera della legge, non si tratta di una situazione di cortesia. Chi va a comprare qualcosa ha lo stesso tipo di atteggiamento mentale. Viene quasi automatico riconoscere che un accordo tra due è orientato a produrre impegni legali quando è un accordo che realizza uno scambio economico. Quando c'è uno scambio economico c'è onerosità, ovvero chi fa un sacrificio lo fa per avere un beneficio. Si parla, in proposito, di un rapporto che si presenti come una giuridicità socialmente tipica.

I rapporti di cortesia

Un rapporto gratuito è non giuridico quando le parti sono animate non da un intento giuridico, bensì da un intento puramente sociale. Es. trasporto: Tizio, dovendo arrivare all’aeroporto e non trovando un taxi, chiede ad un conducente di una macchina di accompagnarlo, e questi acconsente; vi è un accordo e la natura di questo è in sé patrimoniale (si chiede un’attività di trasporto urbano). Quello che cambia è che manca l'elemento della giuridicità. È abbastanza chiaro che nessuno dei due pensava che non scattasse la stessa intuizione di quella che scatta quando si sale su un taxi. Il tassista ha l'impegno di portarmi all'aeroporto e se non lo fa, si può agire contro di lui. Ma se invece il signore gentile non tassista a metà strada mi dicesse che in realtà aveva un appuntamento da un'altra parte, non si può far nulla legalmente contro di lui, almeno non come nei confronti del tassista. Ciò non esclude qualsiasi conseguenza giuridica dell’inesecuzione o cattiva esecuzione della prestazione di trasporto: si pensi ad un incidente causato dalla guida spericolata del conducente. In questo caso il vettore è chiamato a rispondere del danno subito dal passeggero, non per violazione di un impegno contrattuale, bensì per violazione del più generico dovere di non danneggiare ingiustamente gli altri, e dunque ai sensi dell’art 2043, danno extracontrattuale.

Ci possono essere operazioni fatte gratuitamente e tuttavia che possono dare luogo all'assunzione di un impegno legale. Infatti esistono contratti gratuiti in cui una parte ha l'impegno legale di fare una prestazione nei confronti di uno mentre l'altro non deve fare alcuna prestazione nei confronti dell'altro. Se parliamo di trasporto, ci sono casi di contratto di trasporto gratuito che crea sempre impegni legali. Ma come si fa a dire se ci troviamo di fronte ad un contratto o a solo una relazione di cortesia?

Il criterio base per discriminare fra contratto gratuito e rapporto di cortesia è l’interesse di chi s’impegna a prestare. Se costui s’impegna a prestare senza corrispettivo, perché interessato a qualche vantaggio anche indiretto che può attendersi dalla prestazione fatta gratis, allora c’è contratto. andare a vedere se chi si impegna a fare la prestazione gratuita a favore dell'altro lo fa a proprio interesse. Se riscontriamo la presenza di questo interesse, siamo legittimati a dire che ci troviamo di fronte ad un contratto. Es. Io ho una macchina vecchia che cerco di vendere, la propongo ad un tizio. Ad un certo punto so che un giorno questo deve andare a Milano e mi offro di accompagnarlo con la macchina per fargliela vedere. Qui c'è un trasporto concordato gratuitamente ma vi è un interesse del soggetto che offre la prestazione. Nell’area delle prestazioni implicanti la consegna di cose, il criterio può essere quello dell’avvenuta consegna. Se A chiede a B di prestargli una cosa e B accetta, l’accordo è di cortesia, non giuridico; un contratto si crea invece el momento in cui a consegna a B la cosa che gli aveva promesso in prestito. La consegna/ricezione della cosa è un atto esecutivo dell’impegno.

I patti d’onore

Talvolta le parti considerano che il loro rapporto potrebbe essere un rapporto giuridico, ma preferiscono escluderlo, creando semplici impegni di coscienza e d’onore “fra gentiluomini”. Questo fenomeno si manifesta di regola all’interno di comunità ristrette e omogenee, soprattutto nella comunità degli affari.

Talvolta la volontà non è quella di rifiuto del diritto, ma una considerazione del diritto come fattore non decisivo per la sistemazione del rapporto. Altre volte, invece, il fenomeno segna una più marcata e specifica volontà di fuga dal diritto: es. accordi che le parti desiderano mantenere segreti agli occhi dei concorrenti. Es patti parasociali con cui i soci regolano al di fuori delle previsioni statutarie l’esercizio dei loro poteri rispetto alla società; altro es. accordi che regolano la concorrenza delle imprese. Da qualche tempo la legge impone obblighi di pubblicità per i patti parasociali sia nelle società quotate che non. Le intese restrittive della concorrenza sono a rischio di essere considerate illecite.

Una situazione intermedia è costituita dai contratti dello sport professionistico, la cui giuridicità è molto peculiare: danno luogo ad impegni legali, che però non possono azionarsi davanti ai giudici dello Stato secondo l’ordinamento giuridico generale, ma solo con le regole e i meccanismi interni a quel particolare ordinamento giuridico che è l’ordinamento sportivo. Tutte queste ipotesi rientrano in una zona grigia tra giuridico e non giuridico. Può succedere che si riconosca tra le parti non un contratto, ma una relazione intensa e qualificata; e alla luce di ciò che si valuti l’applicazione di almeno un qualche aspetto della disciplina contrattuale. Es. la responsabilità precontrattuale va trattata secondo le regole della responsabilità contrattuale.

Altro caso: la responsabilità da contatto (sociale)

Essa riguarda danni causati da un operatore a un soggetto che riceve i risultati della sua attività, nell’ambito di una relazione qualificata che però non corrisponde propriamente ad un contratto. Pensiamo ad un soggetto che concorda con una clinica sanitaria un determinato intervento chirurgico. L’intervento viene eseguito da un medico chirurgo dipendente della clinica. Qualora l’intervento non venga eseguito con successo, chi sarà il possibile bersaglio dell'azione legale del paziente? Da un lato certamente la clinica, ma anche il singolo professionista medico che intervenendo materialmente sul paziente ha fatto un danno. Ma in che posizione si trova il paziente rispetto al dottore dipendente della clinica? C'è un contratto tra i due? Contro la clinica si farà un'azione basata sul contratto. L'azione contro il singolo medico sarà extracontrattuale art 2043 c.c.

Da un po' di tempo i giudici si sono fatti l'idea che non sia una soluzione soddisfacente. Sempre di più si è affermata l'idea che si debba trattare anche l'azione di risarcimento contro il singolo medico con le regole dell'azione contrattuale, con condizioni più favorevoli per la vittima. Ma con il medico non c'è un contratto. Allora il concetto che si è tirata fuori è il contatto sociale: è vero che il medico e il paziente non c'è un contratto, ma non si può dire che i due siano dei perfetti estranei; tra loro si è creata una relazione intensa.

Altri accordi ai margini del contratto

Per cogliere la labilità del confine tra contratto e non contratto, si consideri un pagamento fatto dal debitore e ricevuto dal creditore. La situazione sembra lontana dal contratto, ma in realtà se la prestazione fatta dal debitore e accettata dal debitore è diversa da quella dovuta, scatta fra i due un contratto di datio in solutum.

Posta l’abituale connessione tra rapporto giuridico e diritto soggettivo, sono contratti gli accordi che riguardano non diritti ma situazioni di fatto, come il possesso o la detenzione? Sono contratti gli accordi con cui ci si limita ad autorizzare determinati atti incompatibili col proprio diritto (atti di tolleranza)? Altri interrogativi nascono riguardo gli accordi che si limitato a riconoscere ed accertare diritti già esistenti (contratti di accertamento) così come gli accordi su rapporti e posizioni processuali. Contratto: polisemie e sinonimie. Il contratto si può intendere come atto, rapporto, testo contrattuale e regolamento contrattuale. Spesso si usano sinonimi come: patto, convenzione e trattato.

Il principio dell'accordo

La necessità dell’accordo si legge nella volontà di proteggere la sfera giuridica del soggetto contro azioni di agenti esterni, suscettibili di inciderne le posizioni giuridiche in modi che l’interessato potrebbe sgradire. Se c'è una compravendita, il venditore perde il proprio diritto di proprietà sulla cosa. Il compratore perde invece i soldi che deve per pagare il bene. La sfera giuridica dei due cambia notevolmente. Se la compravendita non fosse un contratto e non richiedesse l'accordo, basterebbe la volontà di Tizio per realizzare il contratto. La logica sembra quella dell'espropriazione.

Se non ci fosse l'accordo, un soggetto si troverebbe in una situazione di soggezione nei confronti della decisione di un altro. Una situazione simile a quando si deve pagare una tassa. Ma si tratta di diritto pubblico, una logica di un'autorità pubblica sovraordinate e soggetti che devono obbedire. Invece la logica del diritto privato è quella dell'autonomia.

Ragioni e gradi dell’accordo

Parliamo di operazioni che vanno a incidere sulla sfera di due persone, quelle di cui si richiede l'accordo. Ma ci sono delle operazioni che toccano solo la sfera giuridica di un soggetto, senza andare a interferire con la sfera giuridica di qualcun altro (atti unilaterali) come anche atti che sembrano registrare un grado di intrusione debole e indirettamente registrabile.

Nel caso della donazione, vediamo un atto che impone obbligazioni o toglie diritti a uno solo dei soggetti coinvolti, mentre all’altro attribuisce diritti senza imporgli alcun sacrificio. Il senso comune può non avere percezione immediata del perché la donazione sia un contratto. Ma il punto sta nel fatto che la donazione può comportare qualche sacrificio o rischio per il donatario. Acquistare un diritto reale può creare fastidi empirici (attività di gestione e manutenzione) e anche oneri fiscali e anche implicazioni nella sfera personale sgradevoli. Si parla quindi di un’attribuzione gratuita sì, ma precaria, potenzialmente onerosa, moralmente implicante.

C'è un'operazione detta remissione del debito: qui l’intrusione è solo benefica per il destinatario, ma è pur sempre un’intrusione, e potrebbe non essere gradita. Così anche nel caso di fideiussione, di opzione e prelazione gratuite, espromissione e accollo non liberatori. In tutti questi casi, è necessario l’accordo delle parti, per il principio di sovranità formale dei soggetti sulla propria sfera giuridica. Le intrusioni nella sfera giuridica del soggetto hanno, come abbiamo visto, gravità diverse e, in relazione a ciò, il principio dell’accordo opera con forza variabile. Per le intrusioni più gravi occorre un accordo forte, a struttura pesante. Per le intrusioni più blande ci si accontenta di un accordo debole, a struttura leggera (es. debitore rimesso del debito: è sufficiente che il debitore di fronte all’offerta di remissione non manifesti il suo rifiuto).

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher medea91-votailprof di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Roppo Vincenzo.
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