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I
23- GLI EFFETTI DEL CONTRATTO
Gli effetti del contratto
Gli effetti del contratto sono essenzialmente le modificazioni che il contratto determina nelle posizioni giuridiche delle
parti. Di “rapporto giuridico” parla il 1321, per indicare la realtà su cui il contratto incide coi suoi effetti.
Dato che le posizioni giuridiche sono, essenzialmente, diritti ed obblighi, gli effetti giuridici possono consistere: nel
creare fra le parti diritti ed obblighi che prima non esistevano; nel modificare diritti ed obblighi preesistenti; nel
trasferire ad una parte diritti ed obblighi che prima non le appartenevano; nell’estinguere diritti ed obblighi che in
precedenza esistevano fra le parti.
C’è un nesso tra effetti del contratto ed accordo delle parti: senza accordo delle parti non c’è contratto, e senza
contratto non ci sono effetti contrattuali. Ma il fenomeno dell’integrazione apre la strada ad effetti del contratto che
non corrispondono all’accordo delle parti. Le teorie di stampo normativista negano la competenza dell’autonomia
privata a disporre degli effetti contrattuali. La volontà delle parti sarebbe competente solo alla conclusione del
contrato. In realtà bisogna riconoscere che la volontà delle parti è abilitata a disporre degli effetti contrattuali, nella
misura in cui è abilitata a costruire il regolamento contrattuale.
Effetti ed efficacia del contratto
“Efficacia” è la qualità che il contratto possiede, in quanto produce i suoi effetti: il contratto produttivo dei suoi effetti
si dice “efficace”. 74
L’efficacia del contratto non va confusa con la sua vincolatività: quest’ultima è la caratteristica per cui il contratto, una
volta validamente concluso, vincola le parti a tenere comportamenti e subire risultati coerenti con l’attuazione del
programma contrattuale; sicché anche un contratto inefficace può essere vincolante (è il caso del contratto
sottoposto a condizione sospensiva).
Effetti obbligatori ed effetti reali
Effetti obbligatori sono la nascita di nuove obbligazioni e dei corrispondenti diritti di credito; nonché la modificazione
od estinzione di obbligazioni e crediti preesistenti.
Effetti reali sono: la costituzione di un nuovo diritto reale, prima inesistente; il trasferimento della proprietà o di un
altro diritto reale; il trasferimento di qualsiasi altro diritto, diverso dai diritti reali.
Può considerarsi effetto reale anche l’estinzione del diritto reale minore, perché riattribuisce al proprietario il diritto di
proprietà nella sua originaria pienezza.
Il riconoscimento generale del contratto come fonte di effetti reali è nella norma sui modi di acquisto della proprietà,
dove si legge che la proprietà si acquista […] per effetto di contratti (922).
In relazione al tipo di effetti che producono, i contratti si distinguono in contratti con effetti obbligatori e contratti con
effetti reali.
Contratti con effetti reali sono quelli che producono effetti reali: ad es. donazione, vendita, permuta, cessione di
credito. Un superficiale parallelismo potrebbe suggerire che siano contratti con effetti obbligatori quelli che
producono effetti obbligatori, ma non è così: sono tali i contratti che producono esclusivamente effetti obbligatori (e
nessun effetto reale). Quindi se un contratto produce effetti sia obbligatori che reali, il contratto è comunque ad
effetti reali.
Anche i contratti che tipicamente producono effetti reali producono insieme qualche effetto obbligatorio: la vendita,
oltre al trasferimento della proprietà della cosa venduta, genera l’obbligo del compratore di pagare il prezzo e quello
del venditore di consegnare la cosa; non è ad effetti reali la locazione: a favore del conduttore non viene trasferito un
diritto preesistente nel patrimonio del locatore, ma costituito un diritto nuovo, che è un diritto di credito.
Effetto reale è il trasferimento della proprietà o di un altri diritto, compreso un diritto di credito. Qui il credito è
materia di un trasferimento da chi c'è lo aveva ad un soggetto che lo acquista, come se fosse un bene. Il trasferimento
di un credito è un effetto reale. Lo è anche la nascita di un nuovo diritti reale. Se Tizio e Caio si mettano d'accordo
perché Caio divenga usufruttuario di una appartamento che rimane sempre a tizio, questo contratto ha un effetto
reale. Nasce un diritto di usufrutto a favore di Caio, e nasce anche una nuova posizione di tizio che prima era
proprietario tout court! ora la sua è una nuda proprietà.
Il contratto di lavoro subordinato è un contratto con effetti obbligatori. Così anche per la locazione: obbligo del
locatore di mettere l'appartamento a disposizione del conduttore e un diritto del conduttore di avere a disposizione
l'appartamento e usarlo per se. Sono tutte posizioni obbligatorie, anche se hanno a che fare con una res.
L’effetto traslativo del consenso
Problema fondamentale dei contratti con effetti reali è il tempo ed il modo in cui si producono tali effetti; lo risolve il
1376: la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente
manifestato.
S’afferma così il principio consensualistico, o del consenso traslativo, o dell’effetto traslativo del consenso.
Consenso legittimamente manifestato significa manifestato nei modi e nelle forme richiesti dalla legge per la valida
conclusione del contratto.
L’effetto reale si produce dunque nel momento stesso in cui si conclude il contratto (la formalità pubblicitaria non
produce l’effetto reale, già prodotto dal contratto, ma solo la sua opponibilità ai terzi).
La giurisprudenza precisa che con la conclusione del contratto passa al compratore non solo la proprietà, ma anche il
possesso della cosa, e ciò a prescindere dalla consegna.
I terzi sono tutelati con regole che, proprio per tutelarli, finiscono per limitare la portata del principio consensualistico:
la regola “possesso vale titolo” per i mobili; la regola che, fra più acquirenti dello stesso immobile, privilegia non il
primo acquirente ma il primo trascrivente.
Il principio consensualistico, prima apparso nel code Napoleon è figlio del giusnaturalismo illuminista, portatore di una
concezione che valorizza la volontà umana come diretta produttrice di effetti giuridici.
Il principio diverge dal diritto romano, che legava il passaggio di proprietà della cosa alla sua traditio.
Il 1376 non è norma imperativa, ed il principio consensualistico non è di ordine pubblico: le parti possono derogarvi,
stabilendo che l’effetto reale si produca in un momento successivo.
Conseguenze del consenso traslativo: in particolare, il passaggio del rischio
Il 1465.1 afferma che la distruzione accidentale della cosa dopo la produzione dell’effetto traslativo non libera
l’acquirente dall’obbligo di eseguire la controprestazione, ancorché la cosa non gli sia stata consegnata. Invece, se la
proprietà si trasferisse solo la consegna, in caso il venditore A distruggesse accidentalmente la cosa prima di
consegnarla a B, la perdita graverebbe su A. Invece, con il principio consensualistico, B deve comunque il prezzo. 75
Per quanto riguarda i terzi:
• danneggiati dalla cosa, le regole che imputano la responsabilità al proprietario (2052-2054) danno al danneggiato
azione contro il dante causa se il fatto dannoso è anteriore al contratto traslativo; contro l’avente causa se il fatto è
posteriore;
• creditori del dante causa: solo fino al momento del contratto traslativo possono aggredire il bene che ne forma
oggetto (salvo il posteriore, vittorioso esercizio di azione revocatoria contro il contratto);
• aventi causa dal dante causa di un precedente contratto traslativo: appena concluso quest’ultimo, il dante causa
perde il diritto trasferito, e così la legittimazione a disporne; se ciononostante dispone ulteriormente del diritto a
favore di un terzo, questi acquista inefficacemente.
Ma a favore del terzo soccorrono regole (“possesso vale titolo”; priorità delle trascrizioni) che limitano dall’esterno
l’operare del consenso traslativo.
Es. Tizio vende a Caio la sua casetta di montagna distrutta dalla frana. Il contratto ha un oggetto impossibile. Il
compratore è nella situazione in cui è era prima. Invece il venditore ha perso la proprietà della sua casa. Quello che è
successo è andato a finire in testa al venditore. Immaginiamo che l'evento catastrofico sia successo un giorno dopo la
firma del contratto di vendita. Il contratto non è nullo perché nel momento in cui era stato fatto l'oggetto era
possibile. Ne soffre il compratore perché è legato al suo contratto, deve pagare il prezzo. Nel momento in cui avviene
la distruzione della cosa, quella cosa era di proprietà del compratore perchè il contratto di vendita ha subito prodotto
il suo effetto traslativo. Questo si chiama passaggio del rischio insieme al passaggio della proprietà.
Un'altra cosa negativa che può succedere riguardo un bene, è che questa cosa crei un danno. Es. Crolla un cornicione
della casa e fa danni. chi ne risponde? Chi era proprietario della casa nel periodo in cui si verifica l'evento.
Immaginiamo che ci sia stata una compravendita. Se l'evento era precedente alla conclusione del contratto, ne
risponde il venditore, e successivo, il compratore.
Limiti interni all’operare del consenso traslativo: trasferimento di cose generiche, e individuazione
Non sempre un contratto che è stato programmato per produrre effetti reali produce immediatamente l'effetto
traslativo: può accadere che l’effetto traslativo scatti solo in un momento successivo alla conclusione del contratto.
Ciò può accadere per volontà delle parti, o per necessità imposta dalla peculiare natura del bene che forma oggetto
del contratto traslativo (cosa generica, futura, altrui).
Nell’uno e nell’altro caso, dal contratto sorge a carico dell’alienante un’obbligazione: quella di fare acquistare
all’avente causa la cosa o il diritto (cfr. il 1476 n. 2).
Il contratto non cessa per questo di essere contratto ad effetti reali.
1) Trasferimento di cose generiche non produce effetto reale immediato: ciò risulta dal 1376, ove si riferisce tale
effetto al trasferimento della proprietà di una “cosa determinata”, implicitamente escludendolo per il
trasferimento di cose generiche: quelle determinate solo per la loro appartenenza ad un dato genere
merceologico, e per la quantità da trasferire.
L’effetto traslativo si produce dopo il contratto, con l’individuazione (1378): questa è l&r