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La legge 91/1981 menziona sia la fattispecie del lavoro sportivo subordinato che quella del lavoro sportivo
autonomo. Sebbene dunque il legislatore non abbia optato per la qualificazione del lavoro sportivo
esclusivamente in un senso, tuttavia appare certamente prevalente il favore dello stesso legislatore verso la
configurazione del lavoro sportivo entro il modello della subordinazione. Ciò è testimoniato dal fatto che,
con riguardo alla prestazione lavorativa dell'atleta, il legislatore abbia previsto la presunzione della sua
natura subordinata. Tale presunzione ha carattere assoluto e, perciò, non ammette la prova contraria. Il
rapporto di lavoro degli atleti ha, invece, natura autonoma in tre ipotesi eccezionali elencate nell'articolo 3,
comma 2, lettera A, B e C. Detta elencazione ha carattere tassativo; pertanto, non è riconosciuto alle parti,
là dove una di esse sia un atleta, il potere di pattuire un contratto di lavoro sportivo autonomo al di fuori
delle ipotesi specificatamente previste.
Con riguardo alle altre tre figure di sportivi professionisti (allenatori, preparatori atletici e direttori tecnico-
sportivi) la legge numero 91/1981 non esprime alcun orientamento di favore nel senso della qualificazione
del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, ma lascia al potere di autonomia della parti la scelta
in un senso o nell'altro. La dottrina afferma che la scelta dev'essere oggetto di accertamento concreto volta
per volta, sulla base di criteri previsti dal diritto comune.
L'oggetto del contratto di lavoro sportivo consiste nella prestazione dello sportivo a fronte del corrispettivo
da parte della società. Con riguardo alla prestazione lavorativa dello sportivo, l'articolo 4, comma 4, dispone
che nel contratto individuale di lavoro debba essere espressamente menzionato l'obbligo dello sportivo al
rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici
(tale norma trova il suo parallelo in quella contenuta nell'articolo 10 dell'accordo collettivo tra F.I.G.C.,
I.N.P. e A.I.C.). La disposizione ora richiamata attesta il vincolo di subordinazione tra lo sportivo e la società,
che caratterizza appunto il contratto di lavoro sportivo subordinato rispetto al contratto di lavoro
autonomo. Il vincolo di subordinazione trova espressione negli obblighi che la legge pone a carico del
lavoratore (artt. 2104 e 2105 c.c.) e cioè l'obbligo di diligenza, di obbedienza e l'obbligo di fedeltà che a sua
volta si differenzia nell'obbligo di non concorrenza e nell'obbligo del segreto d'ufficio. Tali obblighi si
applicano anche la lavoratore sportivo, che sia parte di un contratto di lavoro subordinato secondo la
disciplina di cui alla legge numero 91/1981. L'articolo 4 specifica inoltre alcune clausole che possono essere
inserite nel contratto individuale di lavoro. In particolare, il comma 5 prevede che possa essere pattuita la
clausola compromissoria, mediante la quale tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le
parti vengono deferite al giudizio di un collegio arbitrale, la cui composizione deve essere stabilita in seno
alla stessa clausola, quanto meno relativamente al numero degli arbitri ed alla procedura di nomina degli
stessi. La clausola di giustizia non va confusa con il vincolo di giustizia sportiva, che è sancito nei
regolamenti organici di tutte le federazioni sportive, in materia di status dei tesserati e degli affiliati.
Mentre la clausola compromissoria attiene esclusivamente a controversie di ordine economico, il vincolo di
giustizia sportiva crea una barriera tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento statale in relazione a
controversie di ogni genere, seppur entro i limiti della legge 280/2003. La differenza tra i due istituti si
coglie appieno ove si osservi che nella clausola compromissoria spetta alle parti decidere il numero e la
composizione degli arbitri che formano il collegio, mentre gli organi della giustizia sportiva, cui sono
deferite le controversie in ambito sportivo per effetto del vincolo di giustizia, sono invece stabiliti dalle
rispettive Federazioni.
Le clausole che non possono giammai essere inserite nel contratto individuale di lavoro consistono nel
patto di non concorrenza e in ogni altra pattuizione che abbia l'effetto di limitare la libertà professionale
dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione per qualsiasi causa del contratto. La ragione di
questa disposizione è quella di garantire massimamente la possibilità di impiego del lavoratore al termine
dell'ingaggio, in considerazione del fatto che la vita lavorativa dello sportivo, e in particolare quella 2
Appunti diritto dello sport – regolamentazione giuridica dell’evento sportivo Nardi Alessandro
dell'atleta, si esaurisce in un ridotto periodo di tempo, e, d'altra parte, periodi di inattività lavorativa si
traducono in una diminuzione del valore economico dell'atleta, poiché incidono sul piano della sua
efficienza fisica e dell'interessa da parte delle società sportive e degli sponsor.
Infine, gli ultimi due commi dell'articolo 4 prevedono alcune disposizioni di fonte legale che riguardano il
contratto di lavoro subordinato ordinario e che sono ritenute inapplicabili al contratto di lavoro sportivo.
Esse consistono nelle norme contenute negli articoli 4,5,7 (con specifico riguardo alle sanzioni disciplinari
irrogate dalle Federazioni sportive nazionali), 13,18, 33 e 34 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970),
nelle norme contenute negli artt. 1-8 della legge 604/1966 nonché infine nelle norme contenute nella legge
230/1962 (relativa ai contratti di lavoro a termine, oggi sostituita dalla legge 368/2001).
La legge 91/1981 detta una disciplina specifica per il contratto di lavoro sportivo subordinato. L'articolo 4 in
proposito alla forma stabilisce che "Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso (espresso
nell'articolo 2) si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma
scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il
contratto predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva
nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate". Il secondo comma dell'articolo 4 dispone poi
che "La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la Federazione sportiva nazionale per
l'approvazione". Il terzo comma dispone inoltre che "Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative
sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo".
L'articolo 4 statuisce il rispetto di quattro requisiti per la stipulazione del contratto di lavoro sportivo
subordinato, e cioè:
La forma scritta;
La conformità al contratto tipo predisposto dalle federazioni e dai rappresentanti delle
categorie cui appartengono le parti del rapporto contrattuale;
Il deposito del contratto individuale di lavoro presso la competente Federazione sportiva
nazionale;
L'approvazione da parte di quest'ultima (questi ultimi due requisiti svolgono una funzione
di controllo di merito e di legittimità).
L'articolo 4 comma 3 non specifica se il contenuto peggiorativo vada riferito a entrambe le parti ovvero
soltanto ad una di esse. Nel silenzio della legge, sulla base della ragione che ha ispirato la disciplina in
esame, appare preferibile ritenere che la nullità parziale, con conseguente sostituzione di diritto delle
clausole invalide, operi soltanto nell'ipotesi in cui esse prevedano una disciplina in peius nei riguardi del
lavoratore, e non anche del datore di lavoro, e, d'altra parte, che sia consentita la pattuizione di clausole
migliorative in favore del lavoratore stesso.
Il legislatore ha rivolto particolare attenzione alla tutela delle condizioni di lavoro del lavoratore sportivo,
posta la pericolosità che connota, seppure in modo più o meno intenso, ogni attività sportiva. Le società
sportive sono chiamate a rispettare, oltre il dovere di sicurezza imposto ad ogni datore di lavoro
dall'articolo 32 della Costituzione dell'articolo 2087 del codice civile, una serie di obblighi specifici in 3
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materia di certificazione dell'idoneità allo svolgimento di pratiche sportive a livello agonistico, di controlli
sanitari periodici e di redazione ed aggiornamento di specifiche schede sanitarie, in un’ottica di
prevenzione dei danni alla salute dell'atleta. Norma fondamentale in materia è l'articolo 7 della legge
91/1981 secondo la quale "L'attività sportiva professionista è svolta sotto controlli medici, secondo norme
stabilite dalle Federazioni sportive nazionali ed approvate, con decreto del Ministro della sanità, sentito il
consiglio nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge". Il secondo comma
dell'articolo 7 dispone poi che "Le norme di cui al precedente comma devono prevedere, tra l'altro,
l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascuno sportivo professionista, il cui aggiornamento deve avvenire
con periodicità almeno semestrale". Il terzo comma dispone, inoltre, che "In sede di aggiornamento della
scheda devono essere ripetuti gli accertamenti clinici e diagnostici che sono fissati con decreto del Ministro
della sanità". L'adempimento dei suddetti obblighi costituisce "condizione per l'autorizzazione da parte
delle singole federazioni allo svolgimento dell'attività degli sportivi professionisti". All'interno di ogni
singola società un ruolo di spicco nell'attività di tutela della salute degli sportivi è svolta dal medico sociale,
che, otre ad essere il diretto responsabile dell'adempimento degli obbliga di tenuta e di aggiornamento
della scheda sanitaria del singolo atleta, può disporre l'effettuazione di controlli medici ulteriori rispetto a
quelli necessari per la predisposizione della scheda sanitaria, qualora lo ritenga opportuno per assicurare la
più ampia tutela della salute del lavoratore sportivo. Qualora l'atleta svolga una prestazione di lavoro
sportivo di tipo autonomo ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 91/1981, gli oneri relativi
all'istituzione, all'aggiornamento e alla custodia della scheda sanitaria gravano sullo stesso. Sempre in
materia di tutela sanitaria dei lavoratori sportivi va rammentato che l'esercizio della pratica sportiva
professionistica da parte dell'atleta è subordinato all'ottenimento di uno specifico certificato di idoneità
allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica, che viene rilasciato a seguito del positivo superamento di
minuziosi controlli medici previs