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I TENTATIVI DI ESTENSIONE DELL'AMBITO DI EFFICACIA
Già a partire dagli anni Cinquanta, le corti italiane tentarono in vari modi di estendere l'ambito di applicabilità del contratto anche ai soggetti non iscritti, in modo da garantire a tutti i lavoratori (anche dipendenti da datori di lavoro non aderenti alle organizzazioni stipulanti) uno standard minimo di trattamento economico e normativo.
La giurisprudenza realizzò l'estensione dell'applicabilità seguendo varie strade:
- la principale operazione giurisprudenziale fece leva sull'art. 36 della Costituzione, norma che riconosce il diritto ad una retribuzione "sufficiente" ad assicurare "un'esistenza libera e dignitosa" a tutti i lavoratori e alle loro famiglie. I giudici affermarono l'immediata applicabilità del precetto costituzionale anche nei rapporti tra privati, e interpretarono il concetto di "retribuzione sufficiente" facendo
Riferimento ai minimi tariffari previsti dai CCNL, applicando di fatto tali disposizioni contrattuali anche ai rapporti di lavoro intercorrenti tra soggetti non iscritti alle organizzazioni sindacali. Tale orientamento giurisprudenziale, a tutt'oggi sostanzialmente immutato, precluse ai datori di lavoro non iscritti di retribuire i dipendenti in misura minore rispetto a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva.
I giudici affermarono successivamente che il datore di lavoro iscritto ad un'associazione stipulante ha sempre l'obbligo di applicare il CCNL nei confronti di tutti i suoi dipendenti, quindi anche a quelli non iscritti al sindacato (Cassazione, 13.08.1997, n. 7566). Per di più, fu introdotta una presunzione relativa di adesione del datore di lavoro all'associazione stipulante, superabile solo eccependo la non iscrizione entro la prima udienza (Cassazione, 26.02.1992, n. 2410).
La giurisprudenza ritenne infine che il contratto collettivo dovesse
essere applicato nella sua interezza e a tutti i dipendenti ogni qual volta il datore vi avesse aderito, esplicitamente (ades. rinviando alla disciplina del CCNL nella lettera di assunzione) o implicitamente (ad es. applicando istituti e norme significative del contratto collettivo).Operazioni di estensione dell'efficacia del CCNL furono in più occasioni tentate anche dal legislatore. Il tentativo più rilevante fu intrapreso con la c.d. legge Vigorelli (legge 741/59), con la quale il Parlamento delegò il Governo a recepire in un atto avente forza di legge i contenuti dei contratti collettivi di diritto comune stipulati sino a quel momento, al fine di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo a tutti gli appartenenti ad una stessa categoria.
Contro la legge Vigorelli furono avanzati da più parti dubbi di legittimità costituzionale, che tuttavia la Corte costituzionale superò in base alla considerazione che la legge
delega era«provvisoria, transitoria ed eccezionale». Minor fortuna ebbe la legge di proroga che il Parlamentoapprovò l'anno successivo, la quale, non potendosi più considerare "eccezionale", fu dichiarata dallaCorte costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 39 Cost.
Tra i tentativi legislativi di estendere l'ambito di efficacia dei CCNL di diritto comune va inoltrericordato l'art. 36 dello Statuto dei lavoratori (l. 300/70), che impone all'appaltatore di operepubbliche di applicare ai propri dipendenti condizioni non inferiori a quelle previste dallacontrattazione collettiva. Il medesimo obbligo è imposto dalla legge 389/89 all'imprenditore chevoglia fruire della c.d. fiscalizzazione degli oneri sociali.
Il contratto collettivo di diritto comune, in quanto atto avente natura negoziale e privatistica, haefficacia vincolante limitatamente alle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
chelo hanno stipulato, ai soggetti iscritti alle stesse associazioni (in virtù del mandato rappresentativo conferito dal lavoratore e dal datore con l'iscrizione alle rispettive associazioni sindacali), nonché aisoggetti che, pur non essendo iscritti, vi abbiano aderito anche solo implicitamente.
L'estensione del contratto collettivo ai soggetti non iscritti si presenta ad esempio nel caso del datore di lavoro che fa espresso rinvio nella lettera d'assunzione, accettata dal lavoratore, alla disciplina contenuta in un determinato contratto collettivo ovvero nel caso del recepimento implicito attraverso un comportamento concludente, desumibile da una costante e prolungata applicazione da parte del datore di lavoro delle norme contenute nel contratto collettivo ai rapporti di lavoro intercorrenti con i dipendenti. Ai fini della prova dell'avvenuta recezione, secondo la giurisprudenza, mentre è sicuramente necessario che vengano osservate le clausole.
più rilevanti esignificative (Cass. 30 gennaio 1992, n. 976) non sarebbe invece sufficiente il semplice richiamofatto dal datore di lavoro alle tabelle dei minimi salariali o la circostanza che il datore di lavoroabbia proceduto all'applicazione soltanto di alcune clausole del contratto collettivo (Cass. 14 aprile2001, n. 5596).
Struttura della contrattazione collettiva
I livelli di negoziazione
Il nostro sistema di relazioni sindacali ha sviluppato progressivamente una molteplicità di sedi elivelli di negoziazione, distinti in funzione della qualità dei soggetti partecipanti (confederazioni,sindacati di categoria o territoriali, rappresentanze sindacali aziendali), delle materie oggetto diconfronto e dell'ampiezza del campo di applicazione.
Le intese di portata più generale sono raggiunte dalle Confederazioni dei lavoratori e dei datori dilavoro, con l'intervento del Governo (e per questo definiti di "concertazione trilaterale").
Questi atti comprendono spesso una parte programmatica nella quale vengono fissati, nel quadro delle compatibilità macroeconomiche di breve/medio periodo, gli indirizzi di fondo e le linee generali di intervento in materia di politica dei redditi, previdenza sociale, mercato del lavoro, sviluppo degli investimenti e dell'occupazione (vedi, da ultimo, il Patto per l'Italia del 5 luglio 2002). Questa tipologia di accordi può tuttavia contenere specifici impegni di natura contrattuale reciprocamente assunti dalle parti sociali (vedi, ad esempio, il Protocollo del 23 luglio 1993) e rispetto ai quali il Governo si colloca in posizione di garante esterno.
Gli accordi interconfederali, siglati dalle Confederazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, trovano applicazione ai grandi comparti economici (industria, artigianato, terziario e servizi, ecc.). I loro contenuti sono generalmente rivolti alla disciplina di istituti specifici con valenza intercategoriale, come ad esempio la contrattazione collettiva, la formazione professionale, la sicurezza sul lavoro, ecc.
esempio il lavoro temporaneo, l'apprendistato, il contratto di formazione e lavoro (ora contratto di inserimento), la sicurezza nei luoghi di lavoro, le rappresentanze unitarie dei lavoratori in azienda.
I contratti collettivi di categoria costituiscono il perno del nostro sistema di relazioni sindacali e contengono la disciplina generale, valida su tutto il territorio nazionale, delle condizioni minime di trattamento economico-normativo per i singoli istituti contrattuali (inquadramento, orario di lavoro, minimi tabellari, trattamenti in caso di malattia e infortunio, ecc.).
Secondo il Protocollo 23 luglio 1993 il contratto nazionale di categoria:
- ha durata quadriennale per la materia normativa e biennale per la materia retributiva;
- definisce gli ambiti della contrattazione di secondo livello (aziendale o, alternativamente, territoriale laddove previsto nell'ambito di specifici settori), la tempistica dei cicli negoziali e le materie nelle quali essa si articola;
- stabilisce le
Procedure per la presentazione delle piattaforme contrattuali per il rinnovo dei contratti collettivi di categoria, per la contrattazione a livello aziendale o territoriale, nonché i tempi di apertura dei negoziati con l'obiettivo, tra l'altro, di evitare periodi di vacanza contrattuale. È espressamente stabilito dal Protocollo che la dinamica degli effetti economici del contratto di categoria deve essere coerente con i tassi di inflazione programmata, assunti dalle parti come obiettivo comune.
Nei settori artigianali, con il recente accordo 17 marzo 2004, viene avviata la sperimentazione di un nuovo modello di contrattazione basato su due livelli (nazionale e regionale) di pari cogenza.
Per gli aspetti retributivi il nuovo modello prefigura:
- a livello nazionale, l'adeguamento delle retribuzioni all'inflazione stabilita attraverso la concentrazione triangolare con il Governo (in assenza della quale si farà riferimento ad un tasso concordato fra le parti)
sociali sulla base degli indicatori disponibili);- a livello regionale, la retribuzione della produttività del lavoro in relazione a parametri concordati tra le parti sociali (con eventuale integrazione del potere di acquisto delle retribuzioni in caso di scostamento tra il tasso di riferimento e l'inflazione reale all'epoca degli accordi regionali).
Le piattaforme contrattuali per il rinnovo dei contratti nazionali sono presentate in tempo utile per consentire l'apertura della trattativa tre mesi prima della scadenza dei contratti. Durante tale periodo, e per il mese successivo alla scadenza, le parti non possono assumere iniziative unilaterali né procedere ad azioni dirette. La violazione del periodo di raffreddamento comporta come conseguenza a carico della parte che vi ha dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale.
La contrattazione aziendale o
territoriale di secondo livello è prevista secondo le modalità enegli ambiti definiti dal contratto nazionale di categoria. Tale contrattazione riguarda questionilegate alla specifica realtà di riferimento e prevede anche la definizione di erogazioni economiche -in presenza di margini di produttività eccedente quella eventualmente già utilizzata per riconosceregli aumenti retributivi a livello di contrattazione nazionale - peraltro correlate ai risultati diprogrammi rivolti ad incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività, nonché arisultati legati all'andamento economico dell'impresa. 25Efficacia del contratto collettivoEfficacia soggettiva, temporale e territorialeIn applicazione del principio di libertà di organizzazione sindacale, sancito dall'art. 39, c. 1, Cost., ilcampo di applicazione del contratto collettivo di diritto comune è stabilito dalle parti
stipulanti.Nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune non opera infatti il disposto dell'art.2070, c. 1, cod. civ., secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale,