Estratto del documento

Azione penale

L’azione penale è stata definita come la richiesta, diretta al giudice, di decidere sull’imputazione. L’imputazione consiste nell’addebitare ad una determinata persona un fatto di reato.

Elementi dell'imputazione

Elementi dell’imputazione sono:

  • L’enunciazione del fatto storico in forma chiara e precisa;
  • L’indicazione degli articoli di legge violati;
  • Le generalità della persona a cui è addebitato il reato.

Il codice impone di precisare nell’imputazione anche le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza. Il codice non precisa qual è la misura degli elementi probatori che sono necessari a formulare l’imputazione, ma questo criterio si può ricavare a contrario dall’espressa indicazione del requisito che deve essere presente nell’opposta ipotesi, cioè quando viene chiesta l’archiviazione (quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono sufficienti a sostenere l’accusa in giudizio). Quindi, l’imputazione è formulata quando il pm ha raccolto elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio. L’imputazione non viene formulata all’inizio delle indagini preliminari, ma alla conclusione delle stesse, nel momento in cui il pm chiede il rinvio a giudizio. Non è sufficiente che questi ritenga possibile la reità di una persona, ma deve ritenere probabile una sentenza di condanna in giudizio.

Caratteristiche dell'azione penale

L’azione penale, come configurata nel codice, ha quattro caratteristiche:

  • Obbligatorietà: ai sensi dell’art 112 cost "il pm ha l’obbligo di esercitare l’azione penale". Questo principio impone che il pm valuti la fondatezza di ciascuna notizia di reato e che compia le indagini necessarie per decidere se occorre formulare l’imputazione oppure chiedere l’archiviazione. L’obbligatorietà dell’azione penale ha il fine di assicurare due principi fondamentali: il principio di uguaglianza e quello di legalità. Sotto il primo profilo, il reato viene perseguito a prescindere dalla persona e sotto il secondo profilo, solo la legge può determinare chi debba essere punito e chi invece no e questo non dipende da scelte discrezionali. Se l’azione penale è obbligatoria, è necessario uno strumento che renda effettivo l’adempimento di tale dovere. Lo strumento consiste in un controllo effettuato dal giudice: in base all’art 409 la scelta del pm di non esercitare l’azione penale si traduce nella richiesta di archiviazione.
  • Monopolio dell’azione penale: il monopolio dell’azione penale in capo al pm è imposto dalla costituzione. L’art 112 configura in capo al pm il dovere di esercitare l’azione penale. Ciò non significa che essa non possa essere conferita ad altri soggetti, purché ciò non vanifichi il dovere di quest’ultimo di esercitarla.
  • Procedibilità d’ufficio: il base all’art 50 comma 2 del codice, quando non è necessaria la querela, la richiesta, l’istanza o l’autorizzazione a procedere, l’azione penale è esercitata d’ufficio. Quindi, di regola, il pm non è vincolato all’iniziativa di altri soggetti; è sufficiente che rilevi l’esistenza di un fatto storico previsto dalla legge come reato.
  • Irretrattabilità dell’azione penale: ai sensi dell’art 50 comma 3, l’esercizio dell’azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge. Nessuno può interrompere il processo: la serie di atti necessitata deve seguire il suo corso fino alla sentenza irrevocabile. Esiste un’unica eccezione: l’art 71 "se risulta che lo stato mentale dell’imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento, il giudice dispone con ordinanza che esso sia sospeso." Si può comunque avere sospensione solo quando l’imputato rischia di essere condannato e non è consentita quando deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.

Archiviazione

Quando il pm ritiene che non vi siano elementi per esercitare l’azione penale, formula una richiesta di archiviazione che è sottoposta al controllo del giudice per le indagini preliminari. L’istituto dell’archiviazione risponde a tre funzioni:

  • Permette di operare un primo filtro per non appesantire l’udienza preliminare;
  • Attua il controllo del giudice sul corretto adempimento del pm dell’obbligo ad esercitare l’azione penale;
  • Riconosce alla persona offesa dal reato il diritto di far controllare dal giudice in un’udienza in camera di consiglio le ragioni di un’eventuale inerzia del pm; l’archiviazione è pronunciata dal giudice per le indagini preliminari in presenza di presupposti di fatto o di diritto.

Presupposti di fatto

Quando la notizia di reato è infondata, il giudice effettua una prognosi sull’esito dell’eventuale dibattimento e formula l’archiviazione allo stato degli atti, ritenendo probabile in dibattimento una sentenza di assoluzione perché il fatto di reato non sussiste o l’imputato non lo ha commesso o il fatto non costituisce reato o non è punibile. In sostanza, gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio. Nell’effettuare detta valutazione, il giudice e il pm debbono ritenere che anche le prove raccolte in un eventuale dibattimento non saranno idonee a portare nuovi elementi tali da mutare la situazione.

Presupposti di diritto

Vi può essere archiviazione quando:

  • Manca una condizione di procedibilità (es querela);
  • Il reato è estinto (es per prescrizione);
  • Il fatto non è previsto dalla legge come reato (es illecito amministrativo depenalizzato);
  • È disposta archiviazione se sono rimasti ignoti gli autori del reato (art 415).

Con la richiesta di archiviazione, il pm trasmette al giudice per le indagini preliminari il fascicolo delle indagini contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle investigazioni svolte e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice. Per i reati comuni, il pm notifica l’avviso alla persona offesa che può opporsi entro 10 giorni. Per i delitti commessi con violenza alla persona, il pm deve sempre notificare l’avviso ma il termine di opposizione è di 20 giorni. Se l’offeso non presenta opposizione, il giudice effettua un controllo de plano e cioè senza udienza. Se accoglie la richiesta presentata dal pm, emette decreto di archiviazione. Se non la accoglie, fissa la data di un’udienza in camera di consiglio, alla quale possono partecipare il pm, la persona offesa, l’indagato e il suo difensore. La medesima udienza ha luogo quando l’offeso presenta opposizione ammissibile. Nell’udienza in camera di consiglio, quindi senza pubblico, il giudice può scegliere tra più provvedimenti:

  • Può indicare al pm le ulteriori indagini che ritiene necessarie;
  • Può ordinare che il pm formuli l’imputazione oppure;
  • Può disporre l’archiviazione.

a) Quando il giudice ritenga necessarie altre indagini, le indica al pubblico ministero fissando il termine indispensabile per il compimento delle stesse. Il pm è vincolato al compimento delle indagini (denominate coatte) ma gode di un potere discrezionale nello stabilire le concrete modalità di svolgimento delle stesse. Compiute le ulteriori indagini, il pm può valutare diversamente i risultati e formulare l’imputazione ma può anche optare nuovamente per la richiesta di archiviazione. La giurisprudenza della cassazione ha introdotto un ulteriore potere decisorio del giudice, il quale può ordinare che nel registro delle notizie di reato siano iscritti i nominativi di nuovi soggetti mai prima indagati e disporre che nei loro confronti il pm compia ulteriori indagini.

b) Il massimo grado di controllo si ha quando il giudice dispone che il pm formuli l’imputazione entro 10 giorni. Ovviamente il giudice non può imporre di formulare una certa imputazione, il pm deve scegliere l’imputazione che ritiene conforme alla legge. Entro due giorni dalla formulazione dell’imputazione coatta il giudice deve fissare con decreto la data dell’udienza preliminare.

c) L’ordinanza di archiviazione è basata sui medesimi presupposti di fatto e di diritto già ricordati.

La richiesta di archiviazione perché è ignoto l’autore del reato è sostanzialmente analoga a quella appena illustrata. A seguito dell’udienza il giudice può decidere:

  • Di disporre l’archiviazione con ordinanza;
  • Ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata e ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato;
  • Se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica al pm fissando il termine indispensabile per il compimento delle stesse.

Se il procedimento contro un indagato è stato archiviato, il pm può compiere nuove indagini solo dopo essere stato autorizzato con decreto motivato dal giudice per le indagini preliminari (art 414 comma 1). La richiesta del pm è basata sull’esigenza di nuove investigazioni. La riapertura delle indagini è un atto dovuto nei confronti del pm; per ottenere l’autorizzazione non è necessario che siano presenti nuovi elementi ma che il pm prospetti un nuovo piano di indagini che può anche scaturire dalla diversa interpretazione di elementi già acquisiti. La giurisprudenza e la dottrina maggioritaria sono concordi nel ritenere che gli atti compiuti in mancanza di autorizzazione sono inutilizzabili.

Udienza preliminare

L’udienza preliminare è una delle fasi del procedimento penale; essa ha la funzione di assicurare che un giudice controlli la legittimità e il merito della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pm. Inoltre, è la sede in cui si possono svolgere i procedimenti speciali che eliminano il dibattimento e cioè il rito abbreviato, il patteggiamento e la messa alla prova. Il giudice non può essere lo stesso che abbia svolto le indagini preliminari. Come abbiamo anticipato, la fase delle indagini si chiude con il rinvio a giudizio che contiene l’imputazione e che segna il passaggio dalle indagini preliminari alla fase dell’udienza preliminare. La richiesta è trasmessa al gup che deve fissare la data dell’udienza entro un termine di 30 giorni; le parti devono essere avvisate della data dell’udienza in modo da avere un termine libero di almeno 10 giorni. L’udienza preliminare si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pm e del difensore dell’imputato. La convenzione europea dei diritti dell’uomo all’art 6 garantisce all’imputato un processo equo; l’imputato ha diritto a partecipare all’udienza con il corollario del diritto alla conoscenza personale della celebrazione del processo. Da ciò deriva che l’assenza dell’imputato è ritenuta legittima solo se la sua rinuncia a comparire sia volontaria e non equivoca.

Sistema precedente e legge 67/2014

Il sistema precedente all’entrata in vigore della legge 67/2014 era basato sull’istituto della contumacia. Era dichiarato contumace l’imputato che non era comparso in udienza nonostante le regolari notifiche e se non vi era prova di un legittimo impedimento. A queste condizioni, scattava la presunzione che l’imputato sapesse dell’esistenza del processo e da ciò si desumeva la volontarietà della rinuncia a comparire: il processo proseguiva contro il contumace rappresentato dal difensore.

Con la legge 67/2014 il legislatore ha eliminato l’istituto della contumacia. Il nuovo sistema tende a privilegiare la notifica della citazione a mani proprie quale migliore forma di conoscenza dell’esistenza del processo:

  • All’inizio dell’udienza preliminare il giudice deve controllare se vi è stata regolare costituzione delle parti. Se si accerta la nullità di un avviso o di una notificazione, deve fissare una nuova data e ordinare la rinnovazione del relativo avviso o notificazione.
  • Se il difensore dell’imputato non è presente, il giudice designa un sostituto immediatamente reperibile. Nel caso in cui l’assenza sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento (purché prontamente comunicato) il giudice fissa la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all’imputato.
  • L’imputato che, dopo essersi presentato, si è allontanato dall’udienza o che, presentatosi ad un’udienza, non compare alla successiva, è considerato presente e rappresentato dal difensore.
  • Dopo la verifica della regolarità della notifica, occorre valutare la causa della mancata comparizione dell’imputato. Se il giudice verifica che egli abbia un legittimo impedimento e che gli sia impossibile comparire in udienza, dispone il rinvio ad una nuova udienza ed ordina la rinnovazione dell’avviso. Se non vi è assoluta impossibilità a comparire, il giudice valuta se disporre di procedere in sua assenza.
  • La notifica dell’avviso o della citazione a mani proprie è considerata lo strumento a cui tende l’attuale normativa. Inutile sottolineare che non sempre ciò è possibile e quindi ci si affida alle presunzioni di conoscenza che sono utili perché permettono di procedere speditamente nel processo.
  • Quando l’imputato non ha un legittimo impedimento a comparire o quando l’impedimento non provochi un’assoluta impossibilità a comparire in udienza, il giudice dichiara l’imputato assente, ritenendo che egli abbia volontariamente rinunciato a comparire. Si ha rinuncia espressa se l’imputato ha dichiarato di non voler comparire mentre la rinuncia è implicita se vi sono dei fatti sintomatici da cui si ricava con certezza che egli è a conoscenza della celebrazione del processo. Una volta pronunciata ordinanza di procedersi in assenza, l’imputato è rappresentato dal difensore e il procedimento prosegue nelle forme ordinarie.

In particolare il codice indica come fatti sintomatici della conoscenza del procedimento:

  • Che l’imputato abbia dichiarato o eletto domicilio;
  • L’imputato sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare;
  • L’imputato abbia nominato un difensore di fiducia;
  • L’imputato abbia ricevuto personalmente la notificazione dell’avviso di udienza.

Il codice reca anche una clausola aperta in base a cui il giudice dichiara assente l’imputato qualora "risulti comunque con certezza che egli è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti dello stesso". Quindi, è consentito accertare altri fatti sintomatici non previsti dalla legge da cui si ricavi in via presuntiva la conoscenza del procedimento e la volontarietà della mancata comparizione. L’ordinanza dichiarativa dell’assenza dell’imputato è revocata anche d’ufficio se nel corso dell’udienza si accerta che ne difettavano i presupposti o che esistevano le condizioni per dichiarare la sospensione del processo contro l’irreperibile. L’art 420-bis comma 4 formula l’ipotesi che l’imputato compaia prima della decisione. Se egli fornisce la prova che l’assenza era dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo o dimostra che era nella assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, il giudice deve rinviare l’udienza e l’imputato può chiedere l’acquisizione di atti e documenti. Viceversa, se non può fornire queste prove, si provvede semplicemente a revocare l’ordinanza di assenza e l’udienza procede nel modo ordinario.

Procedura in caso di assenza

Può accadere che nei confronti dell’imputato non comparso, destinatario di una notifica formalmente valida, risulti impossibile far operare questi meccanismi presuntivi. Qui il giudice deve provare in extremis ad assicurare la conoscenza personale, rinviando l’udienza e disponendo che l’avviso sia notificato personalmente all’imputato ad opera della polizia giudiziaria. Se la notifica ha successo e l’imputato non compare, il giudice dichiara di procedersi in assenza. Se essa non risulta possibile, il giudice deve disporre con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell’imputato non comparso. È evidente che l’area operativa della sospensione finisce per coincidere con l’ipotesi in cui l’imputato risulta irreperibile. La sospensione non può essere disposta se deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art 129 poiché esigenze di giustizia e tutela della presunzione di innocenza impongono di prevenire a sentenza anche nei confronti dell’imputato irreperibile. Durante la sospensione del processo è inibita ogni attività, salva l’acquisizione di prove non rinviabili. Allo scadere di un anno dalla pronuncia di sospensione, il giudice deve disporre nuove ricerche dell’imputato per la notifica dell’avviso. Il giudice deve revocare la sospensione:

  • Se le ricerche hanno avuto esito positivo;
  • Se l’imputato ha nel frattempo nominato un difensore di fiducia;
  • In ogni altro caso in cui vi sia la prova certa che l’imputato è a conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti;
  • Se deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art 129.

Con l’ordinanza di revoca della sospensione del processo, il giudice fissa la data per la nuova udienza.

Svolgimento dell'udienza

L’udienza si svolge in questo modo:

  • Costituzione delle parti: il giudice deve accertare se le parti si sono costituite regolarmente.
Anteprima
Vedrai una selezione di 7 pagine su 26
Il contraddittorio Pag. 1 Il contraddittorio Pag. 2
Anteprima di 7 pagg. su 26.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Il contraddittorio Pag. 6
Anteprima di 7 pagg. su 26.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Il contraddittorio Pag. 11
Anteprima di 7 pagg. su 26.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Il contraddittorio Pag. 16
Anteprima di 7 pagg. su 26.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Il contraddittorio Pag. 21
Anteprima di 7 pagg. su 26.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Il contraddittorio Pag. 26
1 su 26
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Monnamadda di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Furgiuele Alfonso.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community