Decisioni, testi e fonti
Testi
Il diritto è formato da disposizioni, enunciati linguistici contenuti in dei testi. La presenza dei testi nel mondo giuridico fa sì che il diritto sia certo e persistente nel tempo.
Legge
Il massimo testo giuridico è chiaramente la legge; essa è valida erga omnes e vincola, non solo tutti i suoi destinatari (i cittadini), ma anche i giudici. Difatti, questi ultimi, nella creazione di norme devono comunque attenersi alle disposizioni, e le interpretazioni che derivano da esse devono essere coerenti con la legislazione vigente.
Fonte del diritto
In questo ambito è molto importante il concetto di fonte del diritto. La fonte è un atto o un fatto idoneo ad innovare l'ordinamento giuridico, creare norme e regole. Il giudice attinge gli elementi per arrivare ad una sentenza proprio dalle fonti. Tra fonti e norme (il risultato interpretativo delle fonti) scorre un rapporto biunivoco, in quanto le norme nascono sì dalle fonti, ma rendono anche efficaci materialmente queste ultime.
Nella cultura illuministica ed ottocentesca, con la prima codificazione, la legge rappresentava la fonte più importante del diritto, in quanto opera della volontà del sovrano. In questa visione del diritto ottocentesco, il giudice si ritrovava ad avere una funzione meramente applicativa; in quanto la disposizione aveva già un significato precostituito dal legislatore stesso; togliendo quindi al giudice quell'elemento creativo e razionale che lo rende tale. La disposizione aveva una sola interpretazione oggettiva possibile.
Sillogismo giudiziale
Oggi come allora grande rilievo nell'ambito della decisione giudiziaria è assunto dal cosiddetto sillogismo giudiziale. Il sillogismo giudiziale è un processo decisionale caratterizzato dalla presenza di una fattispecie (una causa) alla quale è collegata una conseguenza predefinita (se succede A allora verrà applicato B). Il sillogismo giudiziale, utilizzato anche nel diritto moderno, rende il diritto stesso certo e predefinibile.
Interpretazione letterale
Il lavoro del giudice, in questo scenario ormai superato, si basava su un'interpretazione letterale, basata quindi sulla semplice applicazione del testo, senza l'uso della razionalità e della sfera interpretativa. Quest'ultima al giorno d'oggi non sempre viene applicata ottenendo grandi risultati.
Complessità
Il diritto moderno è invece caratterizzato da una complessità dell'ordinamento; oggi la legge non è più la fonte primaria ma è disciplinata dalla Costituzione, esiste una forte destrutturazione delle fonti, in quanto oltre le due appena elencate troviamo i regolamenti, gli atti con forza di legge ecc.. Inoltre troviamo una forte frammentazione del potere politico decisionale che, al giorno d'oggi, è in mano del Parlamento, del Governo, degli enti pubblici, delle regioni, delle province ecc..
Inoltre troviamo gli ordinamenti sovranazionali come i trattati e l'UE, che molto spesso si infiltrano nel diritto statale e prevalgono su quest'ultimo. Con questi cambiamenti le fonti primarie non sono più configurabili a priori. Esiste difatti una pluralità di sistemi, di organi competenti ad emanare decisioni. Esiste una complessa stratificazione delle fonti.
Con questi cambiamenti anche la funzione del giudice è cambiata; se prima aveva una funzione meramente applicativa, oggi quest'ultimo gode di un'ampia libertà interpretativa (chiaramente essa presenta comunque dei vincoli). Al giorno d'oggi il diritto non è più un'attività derivata esclusivamente dalla funzione legislativa. Legge e sentenza si completano a vicenda. Come già detto è bene ripetere che l'attività giudiziaria è sì caratterizzata dalla libertà interpretativa, ma essa è di carattere derivato, in quanto le legge pone dei forti vincoli (già visti in precedenza). La sentenza deve essere congrua e non opposta al contenuto della disposizione dalla quale viene interpretata.
Interpretazione letterale nell'800
Secondo questa idea, per essere giusta, il significato ricavato dall'interpretazione della disposizione deve essere uguale al contenuto sostanziale del testo scritto. Questa idea era presente soprattutto nell'800 ed era ritenuta valida per quattro motivi:
- La disposizione è un testo chiaro, trasparente, intrinseco, e per questo non ha bisogno di un'interpretazione soggettiva
- La disposizione contiene già di per sé la regola da applicare al caso concreto
- La disposizione possiede già una interpretazione; spetta al giudice estrapolarla ed applicarla, senza però modificarla
- Al giudice è affidata una funzione meramente meccanica di applicazione
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