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CAPITOLO 2 LA PARTECIPAZIONE DEL CONTRIBUENTE
ALL’ACCERTAMENTO TRIBUTARIO: IL CONTRADDITTORIO
ENDOPROCEDIMENTALE
2.1. Le modalità di partecipazione del contribuente
L’esercizio autoritativo ed unilaterale dei poteri che tradizionalmente caratterizza
l’azione pubblica e che trova la sua massima espressione proprio in ambito fiscale,
ossia nell’attività di prelievo tributario, risulta ridimensionato dalla dilagante cultura
del “consenso”, che ha posto pubblico e privato su di un piano, se non del tutto
61
paritario, tendenzialmente meno conflittuale . Sono state, infatti, gradualmente
abbandonate le teorie che ponevano l’Amministrazione finanziaria su di un piano di
supremazia nei confronti del contribuente.
Prima di giungere però alla possibilità di concedere al contribuente il diritto a un
dialogo con l’Amministrazione finanziaria, si è assistito all’affermarsi di un più
generale diritto del cittadino a interloquire con la Pubblica amministrazione, nella
fase in cui è già ipotizzabile la formazione di un atto potenzialmente lesivo dei suoi
interessi. da un’amministrazione autoritaria,
Il passaggio che definiva in modo unilaterale il
provvedimento da cui il cittadino rimaneva inciso, ad una maggiormente orientata
alla trasparenza dell’attività e alla collaborazione che tutela le garanzie e i diritti del
consociato che entra in rapporto con il soggetto pubblico, è stato sancito con la L. n.
62
241/1990 .
Con l’approvazione della sopracitata legge, l’attenzione si è spostata dal
provvedimento finale al momento dell’istruttoria, conferendo un ruolo centrale alla
partecipazione al procedimento amministrativo da parte dei destinatari dell’atto e di
tutti gli interessati.
Tuttavia, per lungo tempo, diverse questioni hanno ostacolato l’affermazione della
partecipazione in ambito tributario.
Questa difficoltà di adeguamento derivava, in primis, dalla stessa legge n.
241/1990 che, all’art. 13, esclude l’applicazione delle norme sulla partecipazione
nei procedimenti tributari.
La divergenza tra la ragione ispiratrice della partecipazione al procedimento
tributario e quella della partecipazione al procedimento amministrativo in generale
può essere attribuita principalmente alla vincolatezza dell’attività degli uffici
impositori: la partecipazione non può infatti svolgere in relazione a tale attività
quella che è la sua tipica funzione nei procedimenti amministrativi (in larga
61 LA ROSA, S., in 2004, p. 760 e ss.
Il giusto procedimento tributario, Giu. Imp.,
dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione,
62 CASETTA, E., in
Profili dell’evoluzione
1993, p. 3 e ss.
Dir. Amm., 44
maggioranza discrezionali) ossia l’introduzione di interessi che l’amministrazione
ultima
dovrà valutare nel suo agire. In quest’ prospettiva, la partecipazione ha una
finalità essenzialmente garantista ed è prevista dall’ordinamento per tutelare i
principi di imparzialità e buon andamento dell’attività amministrativa.
La partecipazione del privato all’attività dell’amministrazione finanziaria
sembrerebbe avere, invece, nella maggior parte dei casi, una funzione servente
rispetto all’attività amministrativa, ossia sarebbe prevista più per agevolare lo
svolgimento di tale attività e soddisfare il fine primario pubblico dell’attuazione del
garantire l’obiettività dell’azione amministrativa 63
prelievo, che per .
Tuttavia, è evidente che sia l’attività di controllo che la partecipazione del privato
sono, in linea di principio, funzionali allo stesso obiettivo: giungere alla
determinazione di un’obbligazione tributaria che corrisponda alla reale capacità
contributiva del soggetto.
Di conseguenza, il contribuente dovrebbe partecipare al procedimento tributario,
al fine di fornire, con finalità non solo collaborative, ma anche difensive, elementi
utili per giungere ad un’obiettiva determinazione della materia
di fatto e di diritto
imponibile, realmente corrispondente alla capacità contributiva del soggetto
64
passivo .
Questa obiettiva determinazione produce effetti equivalenti al consenso del
dell’accertamento, riducendo il contenzioso, in quanto
contribuente sul contenuto
l’atto “partecipato” sarebbe contestabile solo per motivi di legittimità e non di
merito.
Ciò si tradurrebbe in una maggiore produttività dell’attività amministrativa, grazie
spontaneamente dal contribuente ed all’anticipazione,
alle informazioni fornite
rispetto alla fase contenziosa, della proposizione dei motivi di ricorso, consentendo
di tenerne conto prima dell’emissione dell’atto di accertamento ed evitare che
eccezioni puramente formali del contribuente potrebbero causare, in sede
contenziosa, l’annullamento di atti sostanzialmente fondati.
La funzione, però, più significativa dell’attuazione della partecipazione è quella di
garantire il contribuente da accertamenti infondati, consentendogli di provare i fatti
economicamente rilevanti che possano determinare l’Amministrazione finanziaria a
rivalutare la pretesa fiscale e, eventualmente, ridurla in funzione delle difese adottate
dal contribuente. È vero che esiste, contro tali accertamenti, il rimedio del
contenzioso, ma è anche vero che rimettere ogni forma di contraddittorio
La cooperazione del contribuente e il contraddittorio nell’accertamento,
63 SALVINI, L., in
44/2009, p. 3570 e ss.
Corriere Tributario,
64 ZARDINI D., La partecipazione del contribuente all'attività di accertamento, d'irrogazione
in 1/2016, p. 2 e ss.
delle sanzioni e d'iscrizione a ruolo, Rivista Trimestrale di Diritto Tributario,
45
esclusivamente alla fase giurisdizionale significherebbe trascurare la potenzialità
dell’accertamento a divenire definitivo in caso di mancata impugnazione.
In sintesi, l’esercizio di poteri autoritativi da parte della pubblica amministrazione
può coesistere con il riconoscimento, ai soggetti nei cui confronti vengono esercitati
tali poteri, del diritto di far valere le proprie ragioni nel corso del procedimento e di
partecipare allo svolgimento della funzione amministrativa. Il problema consiste nel
trovare un punto di incontro tra autonomia privata e carattere vincolato, senza
compromettere l’efficacia del principio di legalità, il quale opera con maggiore
rigidità in ambito tributario. Si individua, pertanto, nelle forme di partecipazione del
contribuente e, più precisamente, nel contraddittorio, lo strumento che consente di
conciliare l’interesse fiscale, alla cui realizzazione è preposta l’amministrazione
finanziaria, ed i diritti vantati dai contribuenti.
Questa conclusione non risulta contrastare le esigenze di speditezza degli
accertamenti, in quanto l’eventuale maggiore impiego di tempo
dell’Amministrazione nella fase dell’istruttoria procedimentale sarebbe compensato
minor dispendio di energie nell’eventuale fase contenziosa.
dal
Inizialmente, gli strumenti diretti a realizzare la partecipazione del contribuente al
procedimento di controllo e di accertamento erano limitati e principalmente
finalizzati a fornire documenti, dati e informazioni a titolo di collaborazione, ossia
per consentire all’Ufficio procedente un più agevole reperimento di elementi utili al
controllo e all’accertamento.
Tuttavia, nel corso degli anni, il legislatore ha mostrato un crescente favor verso
la partecipazione del contribuente in funzione di contraddittorio a titolo difensivo,
la quale si sostanzia nell’obbligo dell’amministrazione finanziaria di invitare il
e nella facoltà di quest’ultimo di
contribuente a fornire chiarimenti e osservazioni
fornirli.
In altre parole, è stato istituito un sistema volto a promuovere un nuovo rapporto
di collaborazione tra amministrazione e amministrati, adottando la distinzione
teorica elaborata dalla dottrina tra procedimento-partecipazione e procedimento-
65
contraddittorio .
Ciò premesso, si evince, quindi, il peculiare dualismo del principio di
contraddittorio, il quale, non solo tutela la difesa del contribuente attraverso il c.d.
contraddittorio difensivo, ma anche l’interesse pubblico ad ottimizzare i risultati
degli accertamenti tributari attraverso il c.d. contradditorio collaborativo.
Il contraddittorio collaborativo si basa sui principi collaborazione e buona fede cui
i rapporti tra fisco e contribuenti ai sensi dell’art. 10 dello Statuto
sono improntati
del contribuente e prevede la partecipazione del contribuente nella fase di raccolta
di documenti e informazioni da parte dell’Ufficio.
65 BERTI, G., Padova, 1988, p. 335 e ss.
Diritto e Stato (riflessioni sul cambiamento),
46
Questa forma di partecipazione è regolata da disposizioni che attribuiscono agli
Uffici il potere di richiedere dati, informazioni e documenti al contribuente
nell’esercizio dell’attività di controllo e nel corrispondente obbligo del contribuente
66
di fornirli laddove il potere sia esercitato .
osservazione di tali diposizioni può essere punita con l’irrogazione di
La mancata
sanzioni amministrative dirette (art. 11 D.lgs. n. 471/97) e/o indirette (ad es.
l’applicazione dell’accertamento induttivo extra-contabile, la preclusione
dell’utilizzo dei documenti non prodotti in sede amministrativa e processuale),
nonché con sanzioni penali nel caso in cui il destinatario della richiesta fornisca
informazioni o documenti falsi.
Attraverso la partecipazione a titolo di collaborazione, dunque, il contribuente è
a fornire ausilio all’attività di indagine dell’Amministrazione finanziaria.
chiamato
La relativa disciplina normativa è incentrata sulla posizione dell’Amministrazione
67
finanziaria, piuttosto che sulle esigenze e i diritti del privato .
Naturalmente, anche questa forma di partecipazione può risultare a vantaggio del
consentendo di giungere alla determinazione di un’obbligazione
contribuente,
tributaria che rifletta la reale capacità contributiva del soggetto passivo.
in dottrina “servente”, consente,
Questo tipo di partecipazione, anche definito
dunque, al contribuente di essere informato sulla tipologia di attività svolta
dall’Amministrazione, di decidere se Uffici all’acquisizione
collaborare con gli
delle prove e, se necessario, di correggere eventuali errori commessi
nell’adempimento dell&r