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CONTRADDITTORIO GIUDIZIO MEDIAZIONE; LA DANZA DEL DEMONE MEDIANO - SOMMAGGIO

1.4 La riforma dell’art. 111 Cost.

Riforma costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999 relativa al cd giusto processo → espressione

contraddittorio fa ingresso nel dettato costituzionale con esplicita formulazione anche in materia di

formazione della prova

→ il termine assume un significato specifico che attiene al confronto diretto tra le parti, al “dirsi

contro”

Riforma come precipitato normativo di una situazione peculiare, generata da una serie di

pronunce della Corte Costituzionale che avevano ridotto la portata del modello accusatorio

(adottato nel cpp del 1988) a favore del ritorno a un tipo di procedura che riproponeva il modello

inquisitorio attraverso l’introduzione del principio di non dispersione della prova

Contraddittorio come strumento di accertamento tanto nel processo, quanto nell’assunzione della

prova → in contrasto con un’accezione puramente teatrale dello stesso

→ motivazioni:

● contrasto tra legislatore ordinario e Corte Costituzionale ha preso il via con la sentenza cd

demolitoria n. 225 del 1992, nel quale si legge che “il sistema accusatorio positivamente

instaurato ha prescelto la dialettica del contraddittorio dibattimentale quale criterio

maggiormente rispondente all’esigenza di ricerca della verita’”

→ tuttavia, accanto al principio dell’oralita’ e’ presente il principio di non dispersione degli

elementi di prova non compiutamente acquisibili con il metodo orale

● sentenza n. 361 del 1998 → emerge una corrente giurisprudenziale diamentralmente

opposta → spinta per avviare l’iter di modificazione del 111 Cost.

→ confermato dalla Relazione della COmmissione Affari Costituzionali del Senato = la

non dispersione della prova non sarebbe un principio perche’ posto il contraddittorio come

criterio per il raggiungimento della prova, gli elementi conoscitivi acquisiti in fase di

indagini preliminari dal PM e dalla polizia giudiziaria non possono essere considerati per

se’ soli idonei ad integrare una prova

= si riafferma il contraddittorio inteso come confronto quale unico strumento con il quale

raggiungere il fine della verita’

Risultato della riforma costituzionale → equilibrio istituzionale:

○ processo e’ celebrato attraverso il contraddittorio inteso in significato agnostico

○ introdotta una riserva di legge alla possibilita’ di sue deroghe → 3 ordini di eccezioni

(comma 5) ​

1. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. / 2. O

gni processo si svolge

nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita`, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne

assicura la ragionevole durata.

→ principi validi per tutta la giurisdizione, richiamo alla riserva di legge nella regolamentazione

del processo stesso

→ confronto tra le parti costituisce il fulcro dell’intero fenomeno giurisdizionale

3. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel piu’ breve tempo

possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga

del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facolta’, davanti al giudice, di

interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la

convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e

l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende

o non parla la lingua impiegata nel processo. 6

CONTRADDITTORIO GIUDIZIO MEDIAZIONE; LA DANZA DEL DEMONE MEDIANO - SOMMAGGIO

→ introdotto il contraddittorio con riferimento specifico al processo penale → controparte non

solo la pubblica accusa, ma anche chi (coimputato, imputato in un procedimento connesso,

testimone) abbia reso dichiarazioni a carico di altro soggetto in una fase anteriore al

dibattimento

​ ​

4. I

l processo penale e’ regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova

. La

colpevolezza dell’imputato non puo’ essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera

scelta, si e’ sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.

→ imposti due tipi di obblighi, tra loro strettamente connessi:

1. uno positivo = considerare il contraddittorio (come scontro) uno strumento idoneo a

formulare le prove del processo

2. uno negativo = necessaria estromissione dal quadro decisorio delle prove che non si

sono formate attraverso di esso

→ processi diversi da quello penale → importante che un momento di confronto sia assicurato

anche se successivo alla raccolta degli elementi probatori del caso → grave handicap ​

5. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso

​ ​

dell’imputato o per a

ccertata impossibilita’ di natura oggettiva o per effetto di p

rovata condotta

illecita

.

→ introdotte deroghe alla disposizione generale (comprovata condotta illecita, accertata

impossibilita’ di natura oggettiva e consenso dell’imputato)

Accezione del termine contraddittorio delineata dalla Corte Costituzionale → si delinea come una

relazione di confronto oppositivo = struttura essenziale dell’intero processo e della formazione

della prova, che consente di ampliare la conoscenza di cio’ che e’ in discussione all’interno del

processo medesimo

● sent. 32/2002 della Corte Costituzionale relativa all’art 111 Cost → contraddittorio come

metodo di conoscenza dei fatti oggetto del giudizio → quale corollario il divieto di attribuire

valore di prova alle dichiarazioni raccolte unilateralmente dagli organi investigativi

● ordinanza 36/2002 si precisa la rilevanza del contraddittorio anche nella prospettiva

dell’impermeabilita’ del processo e alla formazione della prova rispetto al materiale

raccolto in assenza della dialettica tra le parti

Contraddittorio nelle statuizioni costituzionali post riforma:

○ significato di presenza delle parti

○ significato di confronto oppositivo → prerogativa soggettiva di ciascuna parte a

confrontarsi direttamente con il proprio opponente, anche in funzione di conoscenza

→ non esclusi altri significati del contraddittorio → rapporto diretto tra le parti puo’ essere

considerato un mezzo di accertamento = considerandolo in funzione di conoscenza,

assume un significato di garanzia del diritto di difesa che diviene l’elemento peculiare del

modo di concepire il processo e il ragionamento del giudice

Fino alla riforma, processo e contraddittorio come due realta’ staccate e congiunte solo per

eccezione

Oggi, processo e’ sempre un contraddittorio, rapporto diretto tra due parti che si “dicono contro”,

salve eccezioni disciplinate normativamente

→ rapporto tra le parti riconosciuto come mezzo di apprendimento e mezzo di giustizia

“Giusto” processo = tipo di processo qualificato dalla presenza ineliminabile di questo modo di

intendere il contraddittorio 7

CONTRADDITTORIO GIUDIZIO MEDIAZIONE; LA DANZA DEL DEMONE MEDIANO - SOMMAGGIO

1.5 Il contraddittorio ed il processo civile

Normativa di rango ordinario → contraddittorio solo nel sistema di diritto processuale civile

→ rubrica dell’art 101, libro I, titolo IV del cpc, inserito tra le norme che regolano l’esercizio

dell’azione

→ contenuto dell’articolo si riferisce a un limite al potere del giudice di statuire sopra una

domanda se la parte contro cui la domanda e’ stata proposta non sia stata citata e non sia

comparsa → sinonimo di presenza, attuale o eventuale, delle parti

cpc abrogato

art 38 cpc abr → contraddittorio non menzionato espressamente → accento sulla

➢ possibilita’ di partecipazione della parte nei cui confronti fosse stata proposta la domanda

giudiziale, prescrivendo che venisse previamente sentita o citata sin dall’inizio del

processo

→ presenza delle parti in giudizio prevista per ragioni legate alla loro tutela reciproca →

limite al potere del giudice

cpc del 1940 → si rafforza l’idea che il contraddittorio si possa intendere non solamente in termini

di garanzia per la parte ma anche quale struttura formale del processo

Situazione ante riforma del 2009

contraddittorio compare nel 101 cpc → garanzie della vocatio in ius → formulazione dell’articolo si

e’ arricchita di un nomen iuris → principio del contraddittorio (rubrica del 101 cpc)

Art 101 cpc: Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non puo’ statuire sopra alcuna domanda,

se la parte contro la quale e’ stata proposta non e’ stata regolarmente citata e non e’ comparsa

→ contraddittorio come limite alle attivita’ del terzo

→ correttezza formale e sostanziale della decisione e’ subordinata al fatto che l’attore abbia

chiamato in giudizio la controparte, rispettando particolari formalita’, e che questa sia comparsa,

ovvero che entrambe le parti siano presenti

Ex 156, 3 comma → validita’ formale di un atto cede di fronte al concreto raggiungimento del suo

scopo

→ pur essendo necessarie certe forme per garantire la presenza delle parti, esse, comparendo,

renderebbero valida la procedura

! = dalla formulazione letterale del 101 cpc sembra sia richiesto simultaneamente che la parte, nei

cui confronti la domanda viene proposta, sia regolarmente citata e sia comparsa

→ non e’ consentito concludere che se il convenuto non e’ comparso la causa non possa essere

decisa → istituto della contumacia

→ per la validita’ della statuizione del giudice, si richiede che il convenuto debba essere nella

posizione di comparire, se lo ritiene, ma non deve farlo necessariamente

Il legislatore

1. parla del contraddittorio in una norma che si occupa della costituzione delle parti,

esaurendo il suo significato in questa fase processuale o nell’accertamento della sua

regolare instaurazione 8

CONTRADDITTORIO GIUDIZIO MEDIAZIONE; LA DANZA DEL DEMONE MEDIANO - SOMMAGGIO

2. non connette questa disposizione a un principio di difesa processuale o tutela delle parti,

ma come limite alla possibilita’ del giudice di statuire validamente → considerato il punto

di vista dell’organo giudicante e non quello delle parti in causa = pronuncia perde

significato se non viene adottata di fronte agli interessati

= considera il contraddittorio come una generale condizione di validita’ delle statuizioni del terzo

→ presupposto concettuale e’ quello di un rapporto tra il giudice e coloro che partecipano o

potrebbero partecipare alla procedura

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
52 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/20 Filosofia del diritto

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher studentunitn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Metodologia della scienza giuridica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Sommaggio Paolo.