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La normativa va ad agevolare l’operazione con la previsione all’Art. 176 TUIR di NEUTRALITÀ fiscale per le
operazioni aventi ad oggetto aziende (ovunque situate) effettuate tra soggetti residenti qualunque sia la
forma giuridica della società conferitaria (SdC/SdP).
In particolare:
c. 1 “.. il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore
fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello
conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito
prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente
riconosciuti.“
I valori correnti dunque sono rilevanti solo per la contabilità “civilistica” della conferitaria ma per la
contabilità fiscale vengono assunti i valori fiscalmente riconosciuti salvo richiedere, per questioni di
chiarezza, la redazione di apposito prospetto di riconciliazione dei valori (Quadro RV).
c. 2‐bis per l’imprenditore che cede l’unica azienda, la tassazione della plusvalenza in caso di successiva
cessione delle partecipazioniricevute avviene secondo le regole previste per la cessione di partecipazioni
qualificate (Art. 67, c.1 , lett. c e Art. 68).
c. 2‐ter viene data la possibilità alla conferitaria di vedersi riconosciuti i maggiori valori dei beni rispetto a
quelli fiscali tramite il versamento di una imposta sostitutiva per scaglioni. La previsione riguarda solo le
immobilizzazioni materiali e immateriali indipendentemente dal fatto che siano strumentali ed a condizione
che non siano ceduti nei successivi quattro anni.
Aliquote: Fino a 5 mln. 12%
Tra 5 e 10 mln 14%
Oltre 10 mln. 16%
La scelta per questo regime è comunque del tutto libera e viene effettuata in sede di dichiarazione relativa
al periodo d’imposta in cui è avvenuto il conferimento, dunque, a livello temporale, l’anno successivo,
ovvero nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.
Successiva cessione della partecipazione: per i soggetti IRPEF plusvalenza esente per il 50,28% (41,86 per il
2018 per le PF) per i soggetti IRES al 95% al verificarsi di alcune condizioni: partecipata che eserciti attività
commerciale, detenzione per almeno 12 mesi, iscrizione nel primo bilancio come immobilizzazione
finanziaria e residenza in un paese diverso da quelli a fiscalità privilegiata.
2 Tra l’altro al c. 2 è previsto che questo regime si applichi anche ai trasferimenti avvenuti tra soggetti non residenti in
Italia ma riguardanti aziende localizzate in Italia.