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Il conferimento d'azienda Pag. 1
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La normativa va ad agevolare l’operazione con la previsione all’Art. 176 TUIR di NEUTRALITÀ fiscale per le

operazioni aventi ad oggetto aziende (ovunque situate) effettuate tra soggetti residenti qualunque sia la

forma giuridica della società conferitaria (SdC/SdP).

In particolare:

c. 1 “.. il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore

fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello

conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito

prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente

riconosciuti.“

I valori correnti dunque sono rilevanti solo per la contabilità “civilistica” della conferitaria ma per la

contabilità fiscale vengono assunti i valori fiscalmente riconosciuti salvo richiedere, per questioni di

chiarezza, la redazione di apposito prospetto di riconciliazione dei valori (Quadro RV).

c. 2‐bis per l’imprenditore che cede l’unica azienda, la tassazione della plusvalenza in caso di successiva

cessione delle partecipazioniricevute avviene secondo le regole previste per la cessione di partecipazioni

qualificate (Art. 67, c.1 , lett. c e Art. 68).

c. 2‐ter viene data la possibilità alla conferitaria di vedersi riconosciuti i maggiori valori dei beni rispetto a

quelli fiscali tramite il versamento di una imposta sostitutiva per scaglioni. La previsione riguarda solo le

immobilizzazioni materiali e immateriali indipendentemente dal fatto che siano strumentali ed a condizione

che non siano ceduti nei successivi quattro anni.

Aliquote: Fino a 5 mln. 12%

Tra 5 e 10 mln 14%

Oltre 10 mln. 16%

La scelta per questo regime è comunque del tutto libera e viene effettuata in sede di dichiarazione relativa

al periodo d’imposta in cui è avvenuto il conferimento, dunque, a livello temporale, l’anno successivo,

ovvero nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.

Successiva cessione della partecipazione: per i soggetti IRPEF plusvalenza esente per il 50,28% (41,86 per il

2018 per le PF) per i soggetti IRES al 95% al verificarsi di alcune condizioni: partecipata che eserciti attività

commerciale, detenzione per almeno 12 mesi, iscrizione nel primo bilancio come immobilizzazione

finanziaria e residenza in un paese diverso da quelli a fiscalità privilegiata.

2 Tra l’altro al c. 2 è previsto che questo regime si applichi anche ai trasferimenti avvenuti tra soggetti non residenti in

Italia ma riguardanti aziende localizzate in Italia.

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Publisher
A.A. 2015-2016
5 pagine
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SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher SBMary di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Tecnica professionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cagliari o del prof Pavan Aldo.