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Il giudice ha di fronte a se tre diverse possibilità: (1) imputare a Caio co autore un concorso
pieno ex articolo 110 quando si dimostra oltre ogni ragionevole dubbio il dolo. (2) imputare
un concorso anomalo, solo quando era prevedibile il reato diverso dunque rimproverabile
per colpa al co autore (3) non imputare nulla in capo al co autore quando risulta che
l’autore abbia agito in modo imprevedibile.
Ipotesi C: tre persone si accordano per commettere una rapina senza spargimento di
sangue. Il giorno della rapina al posto della vecchietta c’è il figlio. I rapinatori comunque
decidono di procedere. Uno rimane fuori come pale, gli altri due entrano, il figlio tenta di
difendersi, ma uno dei rapinatori estrae la pistola spara un colpo e uccide il gioielliere.
- Autore materiale: (a) Rapina, (b) Omicidio volontario con dolo intenzionale e non si
parla di legittima difesa perché si è messo volontariamente in una situazione di
pericolo, al massimo il gioielliere sarebbe stato scusato = concorso materiale avvinti
dal nesso di continuazione cioè dall’esecuzione del medesimo disegno criminoso.
- Co autore: (a) rapina (b) omicidio volontario = non sussiste il dolo intenzionale
dell’autore ma nel momento in cui ha deciso di entrare comunque nella gioielleria
nonostante il rischio accresciuto dalla presenza del figlio e non della vecchietta si è
rappresentato e accettato il fatto che concretamente è stato realizzato, dunque
dolo eventuale > concorso doloso nell’omicidio volontario e dunque pena non
diminuita. Situazione diversa sarebbe stata quella in cui la rapina era stata preparata
con armi giocattolo, invece l’autore porta un coltello con cui uccide il gioielliere in
questo caso non si configura un concorso poiché il co autore non poteva prevedere
avendo fatto affidamento sulla non lesività delle armi usate.
Il problema della responsabilità del co autore è riconducibile alla sua partecipazione
all’accordo criminoso e non alla presenza al momento del fatto.
Partecipe: colui che non pone in essere nessuna parte della condotta. Interviene nella sua
esecuzione cioè è un sopporto che non realizza alcuna parte della condotta tipica come
passare un’arma. Contributo totalmente atipico, la cui tipicità dipende esclusivamente dal
rilievo causale rispetto al fatto di reato compiuto dall’autore e dai co autori. L’articolo 110
ha anche in questo caso un’evidente funzione di estensione della punibilità. Esplicitare che
la responsabilità è a titolo di partecipazione poiché questo si riflette nello schema
dell’accertamento: condotta qualsiasi purché abbia un effettivo rilievo causale e dunque
selezionare la condotta causale rispetto al reato. Può essere un contributo di natura morale
= determinazione o rafforzamento della decisione criminosa che si ha non solo con le figure
del mandato, dell’ordine e dell’istigazione ma anche nella forma dell’accordo criminoso:
è una forma di concorso punibile solo se segue anche solo nella forma tentata la
realizzazione del reato o materiale = la fornitura del mezzo che rende possibile la
realizzazione del fatto. Per escludere il nesso causale nel concorso occorre accertare che
il soggetto avrebbe comunque agito, fosse cioè “omnimodo facturus”. Partecipe è colui
che compie una condotta qualificabile come causale = contributo causale. Occorre
sempre utilizzare la parola contributo causale cioè partecipe è colui che pone in essere
una condotta atipica ma che diventa rilevante in quanto contributo causale. Il fornire
un’arma che poi non sarà utilizzata integra un concorso non materiale ma morale. Assistere
ad un pestaggio: la mera presenza alla commissione di un reato non costituisce un
concorso morale poiché non è contributo causale, tuttavia se sussiste un rapporto di
subordinazione tra l’osservatore e l’autore materiale questo è l’avallo a quello che sta
succedendo, valore causale alla condotta dell’osservatore.