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G) L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

Dopo aver concesso al debitore un termine di 15 gg per portare modifiche (non sostanziali,

altrimenti sarà necessaria una nuova domanda) al piano o per produrre nuovi documenti, il

giudice verifica la domanda e il piano, e sente il debitore in camera di consiglio.

Se i presupposti per l’ammissibilità del concordato non sussistono, il giudice dichiara

l’inammissibilità con decreto non soggetto a reclamo e dichiara il fallimento del debitore.

Se i presupposti per l’ammissibilità del concordato, invece, sussistono, il giudice dichiara aperta

la procedura.

N.b.: Ai fini dell’ammissione, il Tribunale compie un esame formale che si estende, in parte, al

merito solo nell’ipotesi in cui si tratti di un concordato per classi di creditori: in tal caso il giudice

dovrà verificare l’effettiva diversità delle posizioni giuridiche e/o di interesse economico dei

creditori.

Con il provvedimento di ammissione, il Tribunale:

- delega un giudice alla procedura,

- nomina il commissario giudiziale, al quale, entro 7 gg il debitore consegna la copia delle

scritture contabili e fiscali obbligatorie,

- ordina la convocazione dei creditori,

- stabilisce la somma di denaro che il debitore, entro 15 gg, deve depositare in cancelleria per

le spese legate alla procedura. Generalmente essa equivale ad un valore tra il 20% e il 50%.

Qualora tale deposito non dovesse avvenire, il commissario giudiziale procede alla revoca del

concordato.

In sede di ammissione al concordato, il Tribunale riconosce la prededucibilità dei crediti derivanti

da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla

procedura: tale finanziamento-ponte, finalizzato a consentire all’imprenditore di giungere alla

presentazione della domanda viene trattato come un credito maturato durante la procedura

stessa, e quindi gli viene riservato un trattamento preferenziale rispetto agli altri crediti.

H) PIANO DI CONCORDATO E OFFERTE CONCORRENTI

La predisposizione del piano di concordato è rimessa al debitore, che formula la proposta ai

suoi creditori, o, eventualmente, ai creditori stessi, che predispongono proposte concorrenti. Tutto

ciò si basa sulla autonomia negoziale privata che, però, in certi casi, può essere integrata:

quando il debitore offra un ramo d’azienda o l’intera azienda ad un soggetto, contro corrispettivo,

il tribunale ricerca i soggetti eventualmente interessati all’acquisto aprendo una gara al primo

offerente: procedimento competitivo. Un soggetto terzo, interessato, fa una prima offerta e, nel

caso in cui un altro soggetto, ad esempio un creditore, dovesse fare un’offerta più alta, al primo

offerente verrebbe rimborsato il prezzo per la presentazione della proposta, nel limite massimo

del 3% del prezzo proposto. In tal modo i creditori non sono costretti a sottostare alla secca

alternativa di accettare il prezzo che il terzo è disposto a pagare o rinunciare al concordato, ma

possono agire attivamente.

La stessa normativa si applica non solo in caso di acquisto dell’azienda o del ramo d’azienda, ma

anche in caso di affitto.

I) AMMINISTRAZIONE DEI BENI ED ESERCIZIO DELL’IMPRESA IN PENDENZA DI

PROCEDURA

Anche dopo l’ammissione alla procedura il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e

l’esercizio dell’impresa, ma è soggetto alla vigilanza del commissario giudiziale.

In ogni caso, però, gli atti di straordinaria amministrazione devono essere autorizzati dal giudice

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Diritto commerciale

delegato a pena di inefficacia dell’atto nei confronti della massa dei creditori.

Vi sono, poi, altre operazioni per cui è previsto un regime particolare:

• I contratti pendenti: nel 2012 è stata introdotta una riforma relativa alla disciplina dei

contratti pendenti al momento della presentazione della domanda. Il debitore può, infatti,

chiedere al Tribunale (prima dell’ammissione della domanda) o al giudice delegato

(dopo l’ammissione) che i contratti non eseguiti o non compiutamente eseguiti al

momento di presentazione della domanda siano sciolti o sospesi. Ciò comporta, però,

l’obbligo di pagare un indennizzo alla controparte per il danno subito; il credito della

controparte verrà considerato come anteriore al concordato.

N.b.: la possibilità di scioglimento/sospensione non si applica ai contratti di lavoro

subordinato e ad altri contratti che il legislatore ritiene essere meritevoli di tutela.

• I finanziamenti: il Tribunale può autorizzare il debitore a contrarre finanziamenti

prededucibili ai sensi dell’ART. 111 L. Fall., se un professionista designato dal debitore

attesta che tali finanziamenti siano funzionali ad un migliore soddisfacimento dei

creditori. Nel caso di presentazione di domanda di

ammissione con riserva, possono essere autorizzati finanziamenti prededucibili anche

senza attestazione del professionista, purché il debitore specifici la destinazione di tali

finanziamenti, l’impossibilità di reperire altrimenti le risorse e il pregiudizio imminente e

irreparabile all’azienda che l’assenza di tali finanziamenti determinerebbe.

• Il concordato con continuità aziendale: in tal caso il concordato non ha finalità

meramente liquidatorie. L'attività di impresa continua anche in pendenza della procedura

al fine o della sua prosecuzione dell’attività o della cessione (conferimento) dell’azienda

o di un ramo d’azienda. Tale tipo di concordato è possibile solo nel caso in

cui il debitore dimostri che la prosecuzione dell’attività è finalizzata ad un miglior

soddisfacimento dei creditori. Di conseguenza, qualora per questi risulti essere

dannosa, esso viene revocato.

Molto importante è il fatto che tra le peculiarità di questa forma di concordato vi è la

possibilità di pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi qualora questi si

dimostrassero fondamentali per la prosecuzione dell’attività (Es. fornitori).

L) REVOCA DELL’AMMISSIONE

Essa può essere disposta d’ufficio dal Tribunale qualora il commissario giudiziale comunichi di

aver accertato una o più delle seguenti ipotesi:

a. Occultamento o dissimulazione di parte dell’attivo;

b. Omissione dolosa di uno o più crediti;

c. Esposizione di passività insussistenti o commissione di atti in frode;

d. Compimento di atti non autorizzati.

Inoltre, qualora vi sia l’istanza di un creditore o del P.M., accertati determinati presupposti (ARTT. 1

e 5 L. Fall.), il Tribunale dichiara il fallimento del debitore con sentenza contestuale al

decreto di revoca del concordato.

M) ATTIVITA’ PRELIMINARI ALL’ADUNANZA DEI CREDITORI

Il commissario è tenuto a redigere una relazione particolareggiata contenente le cause del

dissesto, informazioni sulla condotta del debitore e la proposta concordataria. Tale relazione deve

essere depositata in cancelleria e comunicata ai creditori tramite PEC almeno 45 gg prima

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Diritto commerciale

dell’adunanza, nonché trasmessa al P.M.. Inoltre, il commissario deve esporre ai creditori le utilità

che in caso di fallimento (e quindi di rifiuto del concordato) potrebbero essere apportate dalle

azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie esercitabili nei confronti dei terzi. Deve, poi, riferire di

eventuali proposte concorrenti e procedere ad un esame comparativo.

N) LA DELIBERAZIONE DEI CREDITORI

Al momento dell’adunanza dei creditori, presieduta dal giudice delegato, il concordato è approvato

se la proposta ottiene la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

Nel caso in cui oltre alla proposta del debitore vi siano anche proposte concorrenti, vengono tutte

messe in votazione. In caso di parità tra la proposta del debitore e una proposta concorrente

prevale la proposta del debitore; nel caso di parità tra più proposte concorrenti prevale quella

presentata per prima.

Ove siano previste diverse classi di creditori, ciascuna vota separatamente e il concordato è

ammesso se ottiene non solo la maggioranza dei crediti ammessi al voto, ma anche la

maggioranza delle classi.

N.b.: Entro 20 gg dalla chiusura del verbale, i creditori possono effettuare il c.d. voto per posta, e

perciò si dice che i risultati della votazione sono provvisori (cioè, in 20 gg potrebbero anche

cambiare).

I creditori privilegiati, poi, hanno un trattamento diverso a seconda che il concordato preveda o

no il loro pagamento integrale:

- Nel primo caso, essi non hanno il diritto di coto, a meno che non rinuncino in tutto o in parte al

diritto di prelazione. Qualora rinuncino solo in parte, per tale parte essi hanno il diritto di voto

e sono equiparati ai creditori chirografari.

- Nel secondo caso, sono equiparati ai creditori chirografari per la parte residua del credito, e

per essa votano.

Sono previste, infine, ipotesi di esclusione dal voto e dal computo delle maggioranze per

determinati soggetti: il coniuge, i parenti, gli affini fino al 4° grado, la società che controlla la

società debitrice, le società controllate dalla società debitrice, gli aggiudicatari dei crediti da mano

di un ano prima della proposta di concordato, i soggetti che abbiano erogato finanziamenti-ponte.

Se all’adunanza si è in presenza di eventuali crediti contestati, questi, su autorizzazione del

giudice delegato, possono comunque partecipare al voto, salvo poi essere esclusi.

Successivamente, in sede di omologazione, l’eventuale esclusione può essere contestata da

parte di tali creditori.

O) L’OMOLOGAZIONE

Se vengono raggiunte le maggioranze prescritte si apre la fase di omologazione. A tal fine il

giudice delegato riferisce al Tribunale il quale fissa un’udienza in camera di consiglio per la

comparizione delle parti e del commissario giudiziario, disponendo che il provvedimento venga

pubblicato. Qualora il commissario giudiziario rilevi che, dopo

l’omologazione le condizioni di fattibilità del concordato si siano modificate, deve avvisare i

creditori che, nel prossimo giudizio di omologazione potranno, nel caso, modificare il loro voto.

Se non sono proposte opposizioni, l’esame del Tribunale non consiste in una valutazione della

convenienza economica del concordato per i creditori, ma si limita a verificare la regolarità della

procedura e l’esito della votazione. Se tale verifica ha esito positivo il Tribunale provvede con

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Diritto commerciale

decreto motivato provvisoriamente esecutivo.

Vi sono solo 2 ipotesi in cui il Tribunale, comunque su istanza di parte, può sindacare la

convenienza della proposta:

a. Nel concordato per classi, in caso di contestazione di un debitore dissenziente app

Dettagli
A.A. 2016-2017
8 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alessandra.olivestri di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Presti Giovanni Maria Gaetano.