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G) L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
Dopo aver concesso al debitore un termine di 15 gg per portare modifiche (non sostanziali,
altrimenti sarà necessaria una nuova domanda) al piano o per produrre nuovi documenti, il
giudice verifica la domanda e il piano, e sente il debitore in camera di consiglio.
Se i presupposti per l’ammissibilità del concordato non sussistono, il giudice dichiara
l’inammissibilità con decreto non soggetto a reclamo e dichiara il fallimento del debitore.
Se i presupposti per l’ammissibilità del concordato, invece, sussistono, il giudice dichiara aperta
la procedura.
N.b.: Ai fini dell’ammissione, il Tribunale compie un esame formale che si estende, in parte, al
merito solo nell’ipotesi in cui si tratti di un concordato per classi di creditori: in tal caso il giudice
dovrà verificare l’effettiva diversità delle posizioni giuridiche e/o di interesse economico dei
creditori.
Con il provvedimento di ammissione, il Tribunale:
- delega un giudice alla procedura,
- nomina il commissario giudiziale, al quale, entro 7 gg il debitore consegna la copia delle
scritture contabili e fiscali obbligatorie,
- ordina la convocazione dei creditori,
- stabilisce la somma di denaro che il debitore, entro 15 gg, deve depositare in cancelleria per
le spese legate alla procedura. Generalmente essa equivale ad un valore tra il 20% e il 50%.
Qualora tale deposito non dovesse avvenire, il commissario giudiziale procede alla revoca del
concordato.
In sede di ammissione al concordato, il Tribunale riconosce la prededucibilità dei crediti derivanti
da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla
procedura: tale finanziamento-ponte, finalizzato a consentire all’imprenditore di giungere alla
presentazione della domanda viene trattato come un credito maturato durante la procedura
stessa, e quindi gli viene riservato un trattamento preferenziale rispetto agli altri crediti.
H) PIANO DI CONCORDATO E OFFERTE CONCORRENTI
La predisposizione del piano di concordato è rimessa al debitore, che formula la proposta ai
suoi creditori, o, eventualmente, ai creditori stessi, che predispongono proposte concorrenti. Tutto
ciò si basa sulla autonomia negoziale privata che, però, in certi casi, può essere integrata:
quando il debitore offra un ramo d’azienda o l’intera azienda ad un soggetto, contro corrispettivo,
il tribunale ricerca i soggetti eventualmente interessati all’acquisto aprendo una gara al primo
offerente: procedimento competitivo. Un soggetto terzo, interessato, fa una prima offerta e, nel
caso in cui un altro soggetto, ad esempio un creditore, dovesse fare un’offerta più alta, al primo
offerente verrebbe rimborsato il prezzo per la presentazione della proposta, nel limite massimo
del 3% del prezzo proposto. In tal modo i creditori non sono costretti a sottostare alla secca
alternativa di accettare il prezzo che il terzo è disposto a pagare o rinunciare al concordato, ma
possono agire attivamente.
La stessa normativa si applica non solo in caso di acquisto dell’azienda o del ramo d’azienda, ma
anche in caso di affitto.
I) AMMINISTRAZIONE DEI BENI ED ESERCIZIO DELL’IMPRESA IN PENDENZA DI
PROCEDURA
Anche dopo l’ammissione alla procedura il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e
l’esercizio dell’impresa, ma è soggetto alla vigilanza del commissario giudiziale.
In ogni caso, però, gli atti di straordinaria amministrazione devono essere autorizzati dal giudice
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Diritto commerciale
delegato a pena di inefficacia dell’atto nei confronti della massa dei creditori.
Vi sono, poi, altre operazioni per cui è previsto un regime particolare:
• I contratti pendenti: nel 2012 è stata introdotta una riforma relativa alla disciplina dei
contratti pendenti al momento della presentazione della domanda. Il debitore può, infatti,
chiedere al Tribunale (prima dell’ammissione della domanda) o al giudice delegato
(dopo l’ammissione) che i contratti non eseguiti o non compiutamente eseguiti al
momento di presentazione della domanda siano sciolti o sospesi. Ciò comporta, però,
l’obbligo di pagare un indennizzo alla controparte per il danno subito; il credito della
controparte verrà considerato come anteriore al concordato.
N.b.: la possibilità di scioglimento/sospensione non si applica ai contratti di lavoro
subordinato e ad altri contratti che il legislatore ritiene essere meritevoli di tutela.
• I finanziamenti: il Tribunale può autorizzare il debitore a contrarre finanziamenti
prededucibili ai sensi dell’ART. 111 L. Fall., se un professionista designato dal debitore
attesta che tali finanziamenti siano funzionali ad un migliore soddisfacimento dei
creditori. Nel caso di presentazione di domanda di
ammissione con riserva, possono essere autorizzati finanziamenti prededucibili anche
senza attestazione del professionista, purché il debitore specifici la destinazione di tali
finanziamenti, l’impossibilità di reperire altrimenti le risorse e il pregiudizio imminente e
irreparabile all’azienda che l’assenza di tali finanziamenti determinerebbe.
• Il concordato con continuità aziendale: in tal caso il concordato non ha finalità
meramente liquidatorie. L'attività di impresa continua anche in pendenza della procedura
al fine o della sua prosecuzione dell’attività o della cessione (conferimento) dell’azienda
o di un ramo d’azienda. Tale tipo di concordato è possibile solo nel caso in
cui il debitore dimostri che la prosecuzione dell’attività è finalizzata ad un miglior
soddisfacimento dei creditori. Di conseguenza, qualora per questi risulti essere
dannosa, esso viene revocato.
Molto importante è il fatto che tra le peculiarità di questa forma di concordato vi è la
possibilità di pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi qualora questi si
dimostrassero fondamentali per la prosecuzione dell’attività (Es. fornitori).
L) REVOCA DELL’AMMISSIONE
Essa può essere disposta d’ufficio dal Tribunale qualora il commissario giudiziale comunichi di
aver accertato una o più delle seguenti ipotesi:
a. Occultamento o dissimulazione di parte dell’attivo;
b. Omissione dolosa di uno o più crediti;
c. Esposizione di passività insussistenti o commissione di atti in frode;
d. Compimento di atti non autorizzati.
Inoltre, qualora vi sia l’istanza di un creditore o del P.M., accertati determinati presupposti (ARTT. 1
e 5 L. Fall.), il Tribunale dichiara il fallimento del debitore con sentenza contestuale al
decreto di revoca del concordato.
M) ATTIVITA’ PRELIMINARI ALL’ADUNANZA DEI CREDITORI
Il commissario è tenuto a redigere una relazione particolareggiata contenente le cause del
dissesto, informazioni sulla condotta del debitore e la proposta concordataria. Tale relazione deve
essere depositata in cancelleria e comunicata ai creditori tramite PEC almeno 45 gg prima
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dell’adunanza, nonché trasmessa al P.M.. Inoltre, il commissario deve esporre ai creditori le utilità
che in caso di fallimento (e quindi di rifiuto del concordato) potrebbero essere apportate dalle
azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie esercitabili nei confronti dei terzi. Deve, poi, riferire di
eventuali proposte concorrenti e procedere ad un esame comparativo.
N) LA DELIBERAZIONE DEI CREDITORI
Al momento dell’adunanza dei creditori, presieduta dal giudice delegato, il concordato è approvato
se la proposta ottiene la maggioranza dei crediti ammessi al voto.
Nel caso in cui oltre alla proposta del debitore vi siano anche proposte concorrenti, vengono tutte
messe in votazione. In caso di parità tra la proposta del debitore e una proposta concorrente
prevale la proposta del debitore; nel caso di parità tra più proposte concorrenti prevale quella
presentata per prima.
Ove siano previste diverse classi di creditori, ciascuna vota separatamente e il concordato è
ammesso se ottiene non solo la maggioranza dei crediti ammessi al voto, ma anche la
maggioranza delle classi.
N.b.: Entro 20 gg dalla chiusura del verbale, i creditori possono effettuare il c.d. voto per posta, e
perciò si dice che i risultati della votazione sono provvisori (cioè, in 20 gg potrebbero anche
cambiare).
I creditori privilegiati, poi, hanno un trattamento diverso a seconda che il concordato preveda o
no il loro pagamento integrale:
- Nel primo caso, essi non hanno il diritto di coto, a meno che non rinuncino in tutto o in parte al
diritto di prelazione. Qualora rinuncino solo in parte, per tale parte essi hanno il diritto di voto
e sono equiparati ai creditori chirografari.
- Nel secondo caso, sono equiparati ai creditori chirografari per la parte residua del credito, e
per essa votano.
Sono previste, infine, ipotesi di esclusione dal voto e dal computo delle maggioranze per
determinati soggetti: il coniuge, i parenti, gli affini fino al 4° grado, la società che controlla la
società debitrice, le società controllate dalla società debitrice, gli aggiudicatari dei crediti da mano
di un ano prima della proposta di concordato, i soggetti che abbiano erogato finanziamenti-ponte.
Se all’adunanza si è in presenza di eventuali crediti contestati, questi, su autorizzazione del
giudice delegato, possono comunque partecipare al voto, salvo poi essere esclusi.
Successivamente, in sede di omologazione, l’eventuale esclusione può essere contestata da
parte di tali creditori.
O) L’OMOLOGAZIONE
Se vengono raggiunte le maggioranze prescritte si apre la fase di omologazione. A tal fine il
giudice delegato riferisce al Tribunale il quale fissa un’udienza in camera di consiglio per la
comparizione delle parti e del commissario giudiziario, disponendo che il provvedimento venga
pubblicato. Qualora il commissario giudiziario rilevi che, dopo
l’omologazione le condizioni di fattibilità del concordato si siano modificate, deve avvisare i
creditori che, nel prossimo giudizio di omologazione potranno, nel caso, modificare il loro voto.
Se non sono proposte opposizioni, l’esame del Tribunale non consiste in una valutazione della
convenienza economica del concordato per i creditori, ma si limita a verificare la regolarità della
procedura e l’esito della votazione. Se tale verifica ha esito positivo il Tribunale provvede con
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decreto motivato provvisoriamente esecutivo.
Vi sono solo 2 ipotesi in cui il Tribunale, comunque su istanza di parte, può sindacare la
convenienza della proposta:
a. Nel concordato per classi, in caso di contestazione di un debitore dissenziente app