Diritto commerciale: il concordato preventivo
Prima della riforma, il ricorso al concordato preventivo era concesso solo a quegli imprenditori (commerciali) che:
- Avessero determinati presupposti soggettivi di meritevolezza (es. assenza di recidiva e di condanne per reati economici, regolare iscrizione nel R.I. e regolare tenuta della contabilità);
- Avessero offerto ai loro creditori garantiti da diritti di prelazione il pagamento integrale dei loro crediti, e ai creditori chirografari il pagamento, in denaro o a seguito della liquidazione del loro patrimonio, di almeno il 40% dei loro crediti.
Questi requisiti, però, erano eccessivamente esigenti e rendevano l’istituto del concordato preventivo scarsamente evitabile, la dichiarazione di fallimento inevitabile.
La riforma del concordato preventivo
Con la riforma, invece, l’attenzione del legislatore si è spostata dall’imprenditore all’impresa e, al fine di consentire la conservazione e il proseguimento dell’attività economica, ha previsto una disciplina più favorevole al concordato preventivo.
Requisito
Il concordato preventivo può essere richiesto dall’imprenditore che si trovi in stato di crisi, quindi anche in uno stato di autodichiarato pericolo di insolvenza, e non necessariamente già insolvente. Non è richiesto alcun requisito di meritevolezza.
Il contenuto della proposta
Il debitore può proporre ai suoi creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:
- La ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma,
- L’attribuzione ad un assuntore delle attività dell’impresa interessata dalla proposta di concordato,
- La suddivisione dei creditori in classi secondo la posizione giuridica e interessi economici omogenei,
- Trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse, senza mai alterare l’effetto delle clausole legittime di prelazione.
In linea di massima i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca vanno soddisfatti integralmente, ma il piano può prevedere una deroga a tale principio: tali creditori possono, se la situazione non consente diversamente, non essere soddisfatti integralmente, ma dovranno comunque essere messi in una posizione preferenziale in caso di liquidazione.
In via generale, ciò che emerge è che il concordato ha perso la sua precedente funzione tipicamente liquidatoria e ha acquisito la finalità di ripristino della funzionalità dell’impresa.
Bisogna specificare che, fino al 2015, per i creditori chirografari, la legge non prevedeva nemmeno la corresponsione di una percentuale minima, lasciando aperta l’ipotesi che il debitore non promettesse loro alcunché, oppure che promettesse loro una cosa indeterminata, come ad es. parte dell’attività, senza specificarne il quantum.
Poiché questo ha dato luogo ad abusi, il legislatore è intervenuto con la L. 132/2015 introducendo alcuni correttivi:
- La proposta deve assicurare il pagamento di almeno il 20% dei creditori chirografari.
- Il debitore deve specificare l’utilità, cioè il bene, che si impegna ad assicurare ad ogni creditore in caso di incapacità a rispettare quanto previsto dal piano.
- Qualora il professionista incaricato della relazione del piano non attesti che la proposta è volta al pagamento di almeno il 40% dei crediti chirografari (30% in caso di continuità aziendale), i/il creditore/i che rappresenti/no almeno il 10% dei debiti, possono presentare proposte concorrenti a quella del debitore.
Domanda di ammissione al concordato
La domanda di ammissione alla procedura si presenta mediante deposito nella cancelleria del Tribunale del luogo ove l’impresa ha la sua sede principale. Alla domanda devono essere allegati:
- Proposta formulata ai creditori,
- Relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società,
- Elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione,
- Elenco dei soggetti con diritti reali o personali sui beni di proprietà o in possesso del debitore,
- Valore dei beni,
- Piano contenente la descrizione delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta,
- Relazione di un professionista che abbia i requisiti richiesti dall’ART. 67.3 lett. d) L. Fall.
La domanda di concordato va comunicata al Pubblico Ministero insieme a una copia degli atti e dei documenti depositati, e va pubblicata, a cura del cancelliere, nel R.I. entro il giorno successivo al deposito in cancelleria.
Domanda con riserva
La domanda di concordato può anche essere presentata con la riserva di presentare successivamente la proposta e il piano. Si parla di concordato con riserva o in bianco o di preconcordato. Il concordato con riserva offre il vantaggio di poter redigere proposta e piano in un ambiente protetto, ad es. al riparo da azioni esecutive.
A causa di abusi, però, il legislatore è stato costretto a porre alcuni argini:
- La domanda con riserva può essere presentata solo da chi, nel biennio precedente, non ne abbia presentata una senza poi presentare la relativa proposta e il piano;
- Alla domanda vanno allegati i bilanci degli ultimi tre esercizi e l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti;
- Il termine per la presentazione del piano e della proposta è fissato in un range di 60-120 giorni e può essere prorogato solo una volta e per un massimo di 60 giorni.
Se la domanda viene presentata quando uno dei creditori o il P.M. ha già chiesto la dichiarazione di fallimento, la legge fissa il termine inderogabile di 60 giorni, salva la proroga di ulteriori 60 giorni.
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