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Le procedure concorsuali

Capitolo 44: La crisi dell’impresa commerciale

Per il dissesto dell’imprenditore commerciale non piccolo sono previste procedure concorsuali, che sono generali (perché coinvolgono tutto il patrimonio dell’imprenditore) e collettive (perché coinvolgono tutti i creditori e mirano ad assicurare la parità di trattamento-par condicio creditorum).

Il fallimento è per gli imprenditori commerciali insolventi. È una procedura giudiziaria che mira a liquidare il patrimonio dell’imprenditore insolvente, opportunamente reintegrato, e a ripartirne il ricavato fra i creditori. È il curatore che ha i massimi poteri e deve privilegiare la cessione in blocco dell’azienda piuttosto che la vendita dei singoli beni.

Il concordato preventivo presuppone solo una situazione di crisi dell’impresa. Può portare o a una liquidazione di tutto il patrimonio o il ritorno in bonis del debitore e la prosecuzione dell’attività. Si prevede che gli atti compiuti in esecuzione del concordato preventivo non sono soggetti a revocatoria, cioè chi concede un prestito all’imprenditore in difficoltà non sarà costretto a restituire al fallimento ciò che ha ricevuto per pagamento.

La liquidazione coatta amministrativa è una procedura utilizzata nei confronti di imprese che svolgono attività di particolare rilievo economico e sociale (come banche e assicurazioni) e perciò sono sottoposte a vigilanza governativa. Porta, come il fallimento, all’eliminazione dell’impresa e alla disgregazione del complesso produttivo. Però è una procedura amministrativa.

L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese è una procedura che cerca di conciliare il soddisfacimento dei creditori con il salvataggio del complesso produttivo e la conservazione dei posti di lavoro.

Capitolo 45: Il fallimento

I presupposti alla dichiarazione di fallimento sono:

  • Qualità di imprenditore commerciale
  • Stato di insolvenza
  • Superamento dei limiti dimensionali del piccolo imprenditore
  • Inadempimenti superiori a quelli fissati dalla legge

L’imprenditore versa in stato di insolvenza quando non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, e si manifesta non solo con l’inadempimento di una o più obbligazioni ma anche quando utilizza mezzi anomali di pagamento, fuga o latitanza dell’imprenditore, chiusura dei locali d’impresa, trafugamento dell’attivo. Devono manifestarsi contemporaneamente insolvenza e inadempienza.

L’ammontare dei debiti scaduti e non pagati, però, deve essere superiore a 30000€. Il fallimento può essere dichiarato solo se non è trascorso più di un anno dalla cancellazione del registro delle imprese. È fatta salva la possibilità per gli imprenditori individuali e nel caso di cancellazione di ufficio, per i creditori di dimostrare che l’attività d’impresa è cessata effettivamente in un momento diverso.

La dichiarazione di fallimento

Il fallimento può essere dichiarato:

  • Su ricorso di uno o più creditori
  • Su richiesta del debitore
  • Su istanza del pubblico ministero

La richiesta del proprio fallimento da parte del debitore diventa obbligatoria quando l’inerzia provoca l’aggravamento del dissesto. L’imprenditore deve depositare presso la cancelleria del tribunale una serie di documenti: scritture contabili e fiscali obbligatorie dei 3 esercizi precedenti, elenco dei crediti e creditori ecc. Il PM può agire con azione penale, anche prima della dichiarazione di fallimento nei casi di fuga o latitanza, trafugamento dell’attivo. Competente alla dichiarazione di fallimento è il tribunale del luogo in cui l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa. Se il tribunale non accoglie la domanda di fallimento, il creditore istante, il debitore o il pubblico ministero possono fare un reclamo alla corte d’appello che potrà obbligare il tribunale a emettere l’istanza di fallimento.

Il fallimento è dichiarato per sentenza; viene nominato il giudice delegato ed il curatore, si ordina al fallito il deposito del bilancio, scritture contabili e fiscali obbligatorie. La sentenza viene notificata alle parti e iscritta nel registro delle imprese; è immediatamente esecutiva tra le parti.

Reclamo e revoca del fallimento

Possono proporre reclamo il fallito e qualsiasi interessato. Il ricorso deve essere depositato presso la corte d’appello entro 30 giorni, che decorrono per il fallito dalla data di notificazione della sentenza, e per tutti gli altri interessati dalla data di iscrizione della stessa nel registro delle imprese. L’impugnazione non sospende gli effetti della dichiarazione di fallimento; si dibatte su eventuali vizi nel procedimento camerale. Con la sentenza che accoglie la richiesta di reclamo il fallimento è revocato nel momento in cui è pubblicata nel registro delle imprese. Tuttavia restano salvi gli atti legalmente compiuti dagli organi fallimentari.

Gli organi del fallimento

Il giudice delegato vigila sulle operazioni del fallimento e controlla la regolarità della procedura: nomina e revoca i componenti del comitato dei creditori, forma lo stato passivo, decide sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori.

Il curatore è l’organo preposto all’amministrazione del patrimonio fallimentare, e compie tutte le operazioni della procedura nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite. Viene nominato dal tribunale con la sentenza che attesta il fallimento; la maggioranza dei creditori ammessi può richiederne la sostituzione. Può essere revocato in ogni tempo dal tribunale. Entro 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento, il curatore deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto e sulle eventuali responsabilità del fallito. La sua funzione centrale è quella di conservare, gestire e realizzare il patrimonio del fallito sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori.

Il comitato dei creditori è composto da 3 o 5 membri scelti tra i creditori. È nominato dal giudice delegato entro 30 giorni dalla sentenza di fallimento. Vigila sull’operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri. Il comitato autorizza il creditore al compimento di atti di straordinaria amministrazione. Ha il diritto di ispezionare tutti i documenti del fallimento, chiedere notizie e chiarimenti. Può presentare istanza al tribunale per la revoca del curatore e può esercitare l’azione di responsabilità contro il curatore revocato.

Effetti del fallimento per il fallito: effetti patrimoniali

Con la dichiarazione del fallimento il fallito perde l’amministrazione e la disponibilità dei suoi beni che passano al curatore. Vale per tutti i beni tranne i beni ed i diritti strettamente personali e gli assegni di carattere alimentare, stipendi, pensioni; frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli; le cose che non possono essere pignorate per legge. Inoltre se è proprietario dell’abitazione in cui vive ha il diritto di viverci fino alla vendita nei limiti in cui è necessario a lui ed alla sua famiglia. Lo spossessamento si estende anche ai beni che pervengono al fallito a titolo gratuito o oneroso. Il fallito non perde la capacità di agire, né perde la proprietà dei beni oggetto di spossessamento, fin quando non siano trasferiti a terzi con atti di disposizione dell’amministratore fallimentare. Gli atti posti in essere dal fallito sono però inefficaci rispetto alla massa dei creditori se hanno per oggetto beni e diritti ricompresi nello spossessamento, dato che degli stessi il fallito non può disporre. Parimenti inefficaci sono i pagamenti effettuati e ricevuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento. Il fallito non può stare in giudizio nelle cause relative a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento.

Effetti personali e penali

Il fallito vede limitati il diritto al segreto epistolare e il diritto alla libertà di movimento. Infatti la corrispondenza inviata al fallito che non sia persona fisica viene consegnata direttamente al curatore; nell’ipotesi in cui il fallito sia persona fisica, egli ha semplicemente l’obbligo di consegnare al curatore la corrispondenza riguardante il fallimento.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

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