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LE PROCEDURE CONCURSUALI

CAPITOLO 44: LA CRISI DELL’IMPRESA COMMERCIALE

Per il dissesto dell’imprenditore commerciale non piccolo sono previste procedure concorsuali, che

sono generali ( perché coinvolgono tutto il patrimonio dell’imprenditore) e collettive (perché

coinvolgono tutti i creditori e mirano ad assicurare la parità di trattamento-par condicio creditorum).

Il fallimento è per gli imprenditori commerciali insolventi. È una procedura giudiziaria che

mira a liquidare il patrimonio dell’imprenditore insolvente, opportunamente reintegrato, e a

ripartirne il ricavato fra i creditori. E’ i curatore che ha i massimi poteri e deve privilegiare la

cessione in blocco dell’azienda piuttosto che la vendita dei singoli beni.

Il concordato preventivo presuppone solo una situazione di crisi dell’impresa. Può portare o

a una liquidazione di tutto il patrimonio o il ritorno in bonis del debitore e la prosecuzione

dell’attività. Si prevede che gli atti compiuti in esecuzione del concordato preventivo non

sono soggetti a revocatoria, cioè chi concede un prestito all’imprenditore in difficoltà non

sarà costretto a restituire al fallimento ciò che ha ricevuto per pagamento.

La liquidazione coatta amministrativa è una procedura utilizzata nei confronti di imprese

che svolgono attività di particolare rilievo economico e sociale (come banche, e

assicurazioni) e perciò sono sottoposte a vigilanza governativa. Porta, come il fallimento,

all’eliminazione dell’impresa e alla disgregazione del complesso produttivo. Però è una

procedura amministrativa.

L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese è una procedura che cerca di

conciliare il soddisfacimento dei creditori con il salvataggio del complesso produttivo e la

conservazione dei posti di lavoro.

CAPITOLO 45: IL FALLIMENTO

I presupposti alla dichiarazione di fallimento sono:

a. Qualità di imprenditore commerciale

b. Stato di insolvenza

c. Superamento dei limiti dimensionali del piccolo imprenditore

d. Inadempimenti superiori a quelli fissati dalla legge.

L’imprenditore versa in stato di insolvenza quando non è più in grado di soddisfare regolarmente le

proprie obbligazioni, e si manifesta non solo con l’inadempimento di una o più obbligazioni ma

anche quando utilizza mezzi anomali di pagamento, fuga o latitanza dell’imprenditore, chiusura dei

locali d’impresa, trafugamento dell’attivo. Devono manifestarsi contemporaneamente insolvenza e

inadempienza.

L’ammontare dei debiti scaduti e non pagati, però, deve essere superiore a 30000€.

Il fallimento può essere dichiarato solo se non è trascorso non più di un anno dalla cancellazione

del registro delle imprese. È fatta salva la possibilità per gli imprenditori individuali e nel caso di

cancellazione di ufficio, per i creditori di dimostrare che l’attività d’impresa è cessata effettivamente

in un momento diverso.

La dichiarazione di fallimento.

Il fallimento può essere dichiarato:

a. Su ricorso di uno o più creditori

b. Su richiesta del debitore

c. Su istanza del pubblico ministero

La richiesta del proprio fallimento da parte del debitore diventa obbligatoria quando l’inerzia

provoca l’aggravamento del dissesto. L’imprenditore deve depositare presso la cancelleria del

tribunale una serie di documenti: scritture contabili e fiscali obbligatorie dei 3 esercizi precedenti,

elenco dei crediti e creditori ecc. il PM può agire con azione penale, anche prima della

dichiarazione di fallimento nei casi di fuga o latitanza, trafugamento dell’attivo. Competente alla

dichiarazione di fallimento è il tribunale del luogo in cui l’imprenditore ha la sede principale

dell’impresa. Se il tribunale non accoglie la domanda di fallimento, il creditore istante, il debitore o il

pubblico ministero possono fare un reclamo alla corte d’appello che potrà obbligare il tribunale ad

emettere l’istanza di fallimento. 1

Il fallimento è dichiarato per sentenza; viene nominato il giudice delegato ed il curatore, si ordina al

fallito il deposito del bilancio, scritture contabili e fiscali obbligatorie. La sentenza viene notificata

alle parti e iscritta nel registro delle imprese; è immediatamente esecutiva tra le parti.

Reclamo. La revoca del fallimento.

Possono proporre reclamo il fallito e qualsiasi interessato. Il ricorso deve essere depositato presso

la corte d’appello entro 30 giorni, che decorrono per il fallito dalla data di notificazione della

sentenza, e per tutti gli altri interessati dalla data di iscrizione della stessa nel registro delle

imprese. L’impugnazione non sospende gli effetti della dichiarazione di fallimento; si dibatte su

eventuali vizi nel procedimento camerale. Con la sentenza che accoglie la richiesta di reclamo il

fallimento è revocato nel momento in cui è pubblicata nel registro delle imprese. Tuttavia restano

salvi gli atti legalmente compiuti dagli organi fallimentari.

Gli organi del fallimento.

Il giudice delegato vigila sulle operazioni del fallimento e controlla la regolarità della procedura:

nomina e revoca i componenti del comitato dei creditori, forma lo stato passivo, decide sui reclami

proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori.

Il curatore è l’organo preposto all’amministrazione del patrimonio fallimentare, e compie tutte le

operazioni della procedura nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite. Viene nominato dal

tribunale con la sentenza che attesta il fallimento; la maggioranza dei creditori ammessi può

richiederne la sostituzione. Può essere revocato in ogni tempo dal tribunale. Entro 60giorni dalla

dichiarazione di fallimento, il curatore deve presentare al giudice delegato una relazione

particolareggiata sulle cause del dissesto e sulle eventuali responsabilità del fallito. La sua

funzione centrale è quella di conservare, gestire e realizzare il patrimonio del fallito sotto la

vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori.

Il comitato dei creditori è composto da 3 o 5 membri scelti tra i creditori. È nominato dal giudice

delegato entro 30giorni dalla sentenza di fallimento. Vigila sull’operato del curatore, ne autorizza gli

atti ed esprime pareri. Il comitato autorizza il creditore al compimenti di atti di straordinaria

amministrazione. Ha il diritto di ispezionare tutti i documenti del fallimento, chiedere notizie e

chiarimenti. Può presentare istanza al tribunale per la revoca del curatore e può esercitare l’azione

di responsabilità contro il curatore revocato.

Effetti del fallimento per il fallito: effetti patrimoniali.

Con la dichiarazione del fallimento il fallito perde l’amministrazione e la disponibilità dei suoi beni

che passano al curatore. Vale per tutti i beni tranne i beni ed i diritti strettamente personali e gli

assegni di carattere alimentare, stipendi, pensioni; frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei

figli; le cose che non possono essere pignorate per legge. Inoltre se è proprietario dell’abitazione

in cui vive ha il diritto di viverci fino alla vendita nei limiti in cui è necessario a lui ed alla sua

famiglia. Lo spossessamento si estende anche ai beni che pervengono al fallito a titolo gratuito o

oneroso. Il fallito non perde la capacità di agire, né perde la proprietà dei beni oggetto di

spossessamento, fin quando non siano trasferiti a terzi con atti di disposizione dell’amministratore

fallimentare. Gli atti posti in essere dal fallito sono però inefficaci rispetto alla massa dei creditori se

hanno per oggetto beni e diritti ricompresi nello spossessamento, dato che degli stessi il fallito non

può disporre. Parimenti inefficaci sono i pagamenti effettuati e ricevuti dal fallito dopo la

dichiarazione di fallimento. Il fallito non può stare in giudizio nelle cause relative a rapporti

patrimoniali compresi nel fallimento.

Effetti personali e penali.

Il fallito vede limitati il diritto al segreto epistolare e il diritto alla libertà di movimento. Infatti la

corrispondenza inviata al fallito che non sia persona fisica viene consegnata direttamente al

curatore; nell’ipotesi in cui il fallito sia persona fisica, egli ha semplicemente l’obbligo di

consegnare al curatore la corrispondenza riguardante i rapporti compresi nel fallimento. Il fallito

inoltre è tenuto a comunicare ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio e

deve presentarsi agli organi della procedura ogni qual volta richiesto. Poi altre limitazioni

riguardano alcune capacità civili: il fallito non può essere amministratore, sindaco, revisore o

liquidatore, non può essere iscritto nell’albo degli avvocati o dei commercialisti, non può svolgere

funzione di arbitro, tutore, notaio. La dichiarazione del fallimento espone il fallito anche a sanzioni

penali per eventuali reati compiuti per recare pregiudizio ai creditori e sono:

a. Bancarotta fraudolenta: una serie di fatti caratterizzati da dolo dell’imprenditore

(occultamento di beni, distruzione o falsificazione delle scritture contabili) 2

b. Bancarotta semplice: fatti commessi dall’imprenditore con colpa (spese personali

eccessive rispetto alla condizione economica, omessa o irregolare tenuta delle scritture

contabili).

c. Il ricorso abusivo al credito: che è il reato di chi ricorre o continua a ricorrere al credito

dissimulando il proprio dissesto.

I reati, tra le pene, comportano l’impossibilità di esercitare nei futuri 10, 2 e 3 anni (rispettivamente)

attività d’impresa commerciale.

Effetti del fallimento per i creditori.

Il procedimento del fallimento mira a soddisfare tutti i creditori secondo la regola del par condicio

creditorum. Con la dichiarazione di fallimento, tutti i creditori diventano creditori concorsuali

(possono cioè realizzare i loro crediti solo attraverso procedura concorsuale, dopo che il loro

credito sia stato accertato giudizialmente diventando così creditori concorrenti.

I creditori privilegiati hanno il diritto di prelazione sul ricavato della vendita del bene oggetto della

loro garanzia, per il capitale, gli interessi e le spese.

I creditori chirografari partecipano alla ripartizione dell’attivo fallimentare non gravato da vincoli, in

proporzione del loro credito e sono quindi soddisfatti tutti nella stessa misura percentuale.

Dai creditori concorrenti (privilegiati e chirografari) vanno tenuti distinti i creditori della massa i cui

crediti devono essere soddisfatti in prededuzione: vale a dire prima dei creditori concorrenti, per

intero. Per questi non opera la par condicio crediturm. Inoltre, i crediti prededucibili non contestati

non d

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A.A. 2015-2016
8 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Mic94G di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Blandini Antonio.