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Diritto amministrativo - il controllo Pag. 1
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Il controllo

Il controllo è un esame, da parte di apposito organo, di atti e attività imputabili ad altro organo controllato. Il controllo, che è doveroso, si conclude con la formulazione di un giudizio, positivo o negativo, sulla base del quale viene adottata una misura. Il controllo può anche essere esercitato da organi di un ente nei confronti di organi di altro ente (si distingue quindi tra controllo interno e esterno). Il controllo sugli organi territoriali è riservato allo Stato in quanto espressione di un potere politico di sovranità che non può non rimanere di pertinenza dello Stato.

Un particolare tipo di controllo è il controllo di ragioneria. Gli uffici centrali di bilancio a livello centrale e le ragionerie provinciali a livello di organi decentrati delle amministrazioni statali provvedono alle registrazioni degli impegni di spesa risultanti dai provvedimenti assunti dalle amministrazioni statali. L'ufficio centrale o la ragioneria

provinciale possono inviare osservazioni sulla legalità della spesa entro il termine di dieci giorni dalla registrazione, ma ciò non ha effetti impeditivi sull'efficacia dell'atto. Oggi gli uffici di ragioneria svolgono il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile.

CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

Controllo successivo esterno e costituzionalmente garantito. Segue il meccanismo della registrazione e dell'apposizione del visto.

Il quadro dei controlli spettanti a tale organo contempla:

  1. un controllo preventivo sugli atti che il presidente del consiglio dei ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo;
  2. controllo successivo sui titoli di spesa relativi al costo del personale, sui contratti e relativi atti di esecuzione;
  3. controllo successivo sugli atti di notevole rilievo finanziario;
  4. controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;
  5. controllo sulla gestione degli enti locali;

Il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche.

Il controllo preventivo: i provvedimenti soggetti a controllo preventivo divengono efficaci, oltre che nei casi in cui il controllo si risolva positivamente con il visto, nelle ipotesi in cui il competente ufficio di controllo non abbia rimesso l'esame dell'atto alla sezione di controllo entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto; o se la sezione di controllo non abbia dichiarato l'illegittimità dell'atto entro 30 giorni dalla data di deferimento del provvedimento o se entro lo stesso termine non abbia adottato ordinanza istruttoria. L'atto trasmesso alla corte dei conti diviene in ogni caso esecutivo trascorsi sessanta giorni dalla sua ricezione senza che sia intervenuta una pronuncia della sezione di controllo.

Per quanto attiene all'esito negativo del controllo in via preventiva, in precedenza si affermava trattarsi di un mero fatto, non

provvedimento, mentre oggi è da ritenere ce il rifiuto debba essere esternato, atteso che in caso contrario il silenzio equivarrebbe ad assenso, e dunque a controllo positivo.

Il controllo successivo: in ordine agli atti assoggettati (in via eccezionale) al controllo successivo della corte dei conti, i cui poteri sono in tal caso privi di effetti impeditivi nei confronti dell’efficacia dell’atto, si discute circale conseguenze dell’esito negativo: secondo un orientamento si avrebbe implicito annullamento dell’atto controllato; secondo altra tesi vi sarebbe obbligo per l’amministrazione di prendere atto.

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
2 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Pugliese Francesco.