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Lezioni di diritto commerciale 1

Il diritto commerciale è quella parte del diritto privato che parla dell’impresa, ossia un insieme di atti svolti tra imprenditore e mondo esterno. L’attività di impresa può essere esercitata singolarmente (imprenditore) o collettivamente (società). Le società possono essere di persone o di capitali ed entrambe possono essere assoggettate a fallimento o ad altre procedure concorsuali. I titoli di credito comportano una semplificazione nella circolazione di crediti e debiti. La fonte è il codice civile (Libro V), in particolare si fa riferimento agli articoli 2082 ss.

Disciplina e nozione di imprenditore commerciale

Il punto di riferimento della disciplina è la nozione di imprenditore commerciale. Nel codice non c’è nessun articolo che dica cosa si intenda per imprenditore commerciale: si deve fare riferimento agli articoli 2082 e 2195.

Art. 2195 Imprenditori soggetti a registrazione: sono quegli imprenditori industriali che svolgono:

  • Una serie di beni e servizi (es. produzione in serie);
  • Attività intermediaria nella circolazione dei beni (es. concessionaria);
  • Attività di trasporto per terra, acqua o aria;
  • Attività bancaria-assicurativa;
  • Altre attività ausiliare delle precedenti.

I soggetti che svolgono queste attività sono definiti imprenditori commerciali. Questo articolo non esaurisce però il novero delle attività, non è esaustivo bensì esemplificativo.

Art. 2082 Imprenditore: chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi. Vi sono una serie di requisiti che contraddistinguono l’imprenditore:

  • Professionalità: l’attività deve essere esercitata professionalmente, cioè in modo continuativo e non occasionale, non vi rientra quindi un’attività come la discoteca che ad esempio opera solo d’estate. Professionale è invece l’attività di uno stabilimento balneare (in quanto è stagionale);
  • Attività: serie di atti. Anche un unico atto che ha rilevanza può comunque rientrare nel novero dell’art. 2082 (es. euro tunnel);
  • Economica: i ricavi devono essere superiori ai costi. È così quando l’attività è rivolta al mercato, chi produce per se stesso non è imprenditore e quindi non rientra nell’art. 2082;
  • Organizzazione: è la nozione più importante perché ci fa capire chi è imprenditore e chi non lo è. Organizzazione di mezzi e di persone, ossia di fattori produttivi (risorse umane, materie prime, macchinari, capitali). Maggiori saranno questi fattori produttivi, maggiore sarà l’organizzazione. Deve essere diretta a produrre beni o servizi al mercato e non a se stesso (es. Carrefour è imprenditore commerciale).

L’imprenditore commerciale è dunque colui che risponde ai requisiti dell’art. 2082 purché non sia né piccolo imprenditore né imprenditore agricolo. La nozione di impresa civile non esiste, quindi non ha fondamento. Solo all’imprenditore commerciale si applicano le norme dello Statuto dell’imprenditore commerciale (registrazione, bilancio, fallimento e procedure concorsuali).

Piccolo imprenditore e imprenditore agricolo

Art. 2083 Piccolo imprenditore: questa categoria non è soggetta alle norme dello Statuto dell’imprenditore commerciale. Si fa riferimento a:

  • Coltivatori diretti del fondo;
  • Artigiani: coloro che lavorano manualmente. Si deve trattare di lavorazione non in serie, vi sono infatti delle differenze tra un prodotto ed un altro;
  • Piccoli commercianti: coloro che svolgono un’attività commerciale di ridotte dimensioni;
  • Attività organizzata prevalentemente con lavoro proprio o dei componenti della famiglia: non è una categoria a parte, indica un criterio generale che si deve applicare anche alle altre tre categorie in modo da distinguere il piccolo imprenditore dall’imprenditore commerciale (esempio: tra Valentino ed un semplice sarto la differenza sta nella dimensione dell’impresa).

L’apporto di lavoro qui deve essere prevalente rispetto all’organizzazione, si parla infatti di qualità dell’organizzazione nel distinguere le due categorie di imprenditori. L’art. 1 della Legge Fallimentare 267/1942 dà una specificazione numerico-quantitativa di piccolo imprenditore, si evidenziano infatti gli imprenditori che non sono soggetti a fallimento o a concordato preventivo.

Articolo 1 comma 2: non sono soggetti a fallimento e a concordato preventivo chi ha i seguenti requisiti:

  • Attivo patrimoniale inferiore a 300.000 €;
  • Ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 €;
  • Debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 €.

Per tutto il resto si fa riferimento al criterio della prevalenza, ossia ci si basa sull’apporto conferito dal soggetto.

Art. 2135 Imprenditore agricolo: individua attività agricole principali e connesse. È colui che svolge una delle attività principali (necessariamente) ed in più svolge le attività ad esso connesse. Al riguardo si parla di:

  • Connessione soggettiva: uno stesso soggetto svolge sia l’attività principale che quella connessa;
  • Connessione oggettiva: le attività sono connesse solo se rispondono ai requisiti dell’art. 2135.

Comma 1: I requisiti sono:

  • Coltivazione del fondo;
  • Selvicoltura;
  • Allevamento di animali (prima del 2001 vi era la definizione di bestiame).

Comma 2: si fa riferimento a quelle attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Fase necessaria del ciclo: soggetto che effettua per un certo periodo di tempo (variabile) una fase considerata necessaria del ciclo stesso (esempio colui che mette all’ingrasso un maiale e poi lo vende). Per quanto riguarda il fondo, in passato si era posto il problema della pollicoltura visto che la giurisprudenza la classificava nella categoria dell’imprenditore commerciale. Ora il legislatore afferma che deve esserci il collegamento (anche potenziale) con il fondo.

La disciplina dell’imprenditore agricolo è stata sempre vista dal legislatore come una disciplina di favore, anche perché questa attività è soggetta a più rischi rispetto all’attività dell’imprenditore commerciale: non è dunque soggetto a fallimento, non deve registrarsi, non deve redigere il bilancio. Se coltiva e vende tutti questi prodotti, occupandosi dunque dell’intero ciclo biologico, allora non c’è problema. Si deve vedere però se prevale l’aspetto commerciale o quello agricolo. Esempio: se i polli sono racchiusi in una gabbia e vengono ingrassati in modo da avere un profitto maggiore dalla vendita, non c’è il collegamento con il fondo e dunque l’aspetto commerciale prevale. L’altro problema riguarda la cd agricoltura industrializzata, assente nel 1942. Se prevale l’aspetto industriale (esempio polli AIA) si è in presenza di un imprenditore commerciale. Se invece non c’è l’utilizzo dell’industria nell’agricoltura si è in presenza di imprenditore agricolo.

Comma 3: le attività connesse sono:

  • Manipolazione (prodotti OGM), da intendersi in senso genetico;
  • Conservazione (stagionatura formaggi, pomodori, verdure sottovuoto, marmellata);
  • Trasformazione (latte-formaggio, olive-olio);
  • Commercializzazione (vendita di frutta e bestiame);
  • Valorizzazione (prodotti DOC e DOP);
  • Attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda (agriturismo);
  • Valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge (equi-tracking, agriturismo).

Ci sono poi una serie di leggi speciali che danno delle definizioni (di artigianato, di agricoltura, di agriturismo) diverse rispetto a quelle del codice civile. Queste definizioni valgono esclusivamente per quella legge, in modo da avere, ad esempio, dei particolari vantaggi. Non c’è dunque alcuna commistione tra leggi speciali e codice civile.

Capacità di fare impresa

Non si può parlare di impresa se non si possiede la capacità di fare impresa. Serve infatti la capacità di agire, che si ottiene con il compimento della maggiore età. Ci sono alcune categorie che non possiedono tale capacità:

  • Minore sotto potestà: non può mai iniziare nessuna attività d’impresa, bensì può solo continuarne una già esistente in quanto può essere rischioso per il minore stesso (cd rischio d’impresa: se l’impresa già esiste la situazione è diversa per il minore stesso in quanto già si conosce il rischio d’impresa, vi sono infatti già delle valutazioni sulla vita dell’attività stessa). Secondo la teoria maggioritaria, vi è la possibilità che ottenga l’impresa per successione o donazione, secondo la teoria minoritaria, invece, il minore può ottenerla anche per atto negoziale. La prima teoria si basa sul fatto che acquistare un'impresa ex novo o per atto negoziale è comunque la stessa cosa, invece acquisirla per successione o donazione presuppone uno stretto legame. La prima fase è accettare l’eredità con beneficio d’inventario da parte dei genitori. Questi ultimi devono valutare se sia più o meno vantaggioso tenere l’impresa. Una volta valutata la convenienza devono chiedere l’autorizzazione al Tribunale dei Minori, se il giudice è d’accordo il tribunale concede l’autorizzazione. I genitori qui hanno un usufrutto legale, sono loro infatti che esercitano materialmente l’attività fino a quando il minore non compirà la maggiore età. Se il minore è sotto tutela e non sotto la potestà dei genitori, la valutazione della convenienza non è effettuata dal tutore, bensì dal tribunale. Se i genitori vogliono invece alienare l’impresa, devono chiedere l’autorizzazione al tribunale e specificarne i motivi.
  • Interdetto: per questa categoria valgono le stesse regole per il minore con la differenza che qui c’è il tutore che esercita l’attività d’impresa. Altra differenza è che la valutazione sulla convenienza è effettuata dal tribunale e non dal tutore.
  • Inabilitato: è incapace di intendere e volere. Nel compimento dei suoi atti privati competente è il curatore, il suo scopo è quello di assistere l’inabilitato nel compimento dei suoi atti (qui si fa riferimento solo agli atti di straordinaria amministrazione). Per risolvere i problemi tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, la giurisprudenza fa riferimento ad una nozione generale di assistenza del curatore (per tutti gli atti d’impresa è imposta l’assistenza del curatore). L’inabilitato deve sempre spiegare al curatore l’atto che intende eseguire, il curatore lo valuta e nel caso dà l’autorizzazione. Per ovviare a questo problema è stata instaurata la figura dell’institore, ossia di un soggetto, pienamente capace di agire, che si sostituisce all’inabilitato e al curatore e che continua indipendentemente l’attività d’impresa (in questo modo si evitano inutili perdite di tempo).
  • Minore emancipato: soggetto minore di 16 anni che ha contratto matrimonio. Non soltanto può continuare l’impresa, ma può anche costituirla ex novo, in quanto l’emancipazione è come se fosse un’anticipazione della capacità di agire in quanto si presume che il soggetto abbia una capacità di discernimento totale.
  • Beneficiario dell’amministrazione di sostegno: nel codice del 1942 si parlava di “infermità di mente”, di una persona capace di mente ma con alcuni momenti di infermità (infermità parziale e non totale). È stata reintrodotta nel 2004 (es. anziano colpito da demenza senile). L’amministratore di sostegno viene nominato con decreto di nomina. Nel decreto vengono previste le modalità di assistenza dell’amministratore di sostegno per gli atti di impresa. In mancanza si applicano le regole sull’interdizione e qui il tribunale dovrà poi specificare quali attività siano meritevoli di assistenza.

Statuto dell'Imprenditore Commerciale

Lo Statuto dell’Imprenditore Commerciale è quel complesso di regole che vengono applicate all’imprenditore commerciale che svolge un’attività economica ed i cui caratteri sono professionalità, industrialità, scopo di lucro. La pubblicità è la conoscibilità all’esterno della qualifica di imprenditore attraverso l’iscrizione nel registro delle imprese, composto da una sezione ordinaria e da quattro sezioni speciali. La distinzione è importante in quanto nell’uno o nell’altro caso cambiano le conseguenze della pubblicità stessa.

L’iscrizione nella sezione ordinaria ha efficacia di pubblicità legale, che può avere effetto costitutivo o dichiarativo (rende gli atti opponibili ai terzi). Es. la S.p.A. ha efficacia costitutiva. L’iscrizione nella sezione speciale non ha efficacia costitutiva o dichiarativa, bensì solo efficacia di pubblicità notizia o certificazione anagrafica (es. carta d’identità che vale da documento), ossia semplicemente certificare l’esistenza di quel soggetto. Nella prima sezione speciale si iscrivono il piccolo imprenditore e l’imprenditore agricolo. L’art. 2 del D.lgs. 228/01 ha modificato l’efficacia di quest’ultimo nel senso che ha anche efficacia legale (dichiarativa), quindi rende informati i terzi che esiste e quindi sono opponibili ai terzi stessi.

La contabilità è quel complesso di norme utilizzate dall’imprenditore per verificare l’efficienza dell’impresa. Serve non solo a dare informazioni a terzi e creditori, ma anche all’imprenditore stesso che così può effettuare delle valutazioni. Le regole sulla contabilità si riferiscono solo agli imprenditori commerciali in quanto gli altri imprenditori sono sottoposti solo a norme di buona gestione. L’imprenditore commerciale ha l’obbligo di tenere tre scritture contabili tipiche (previste dalla legge):

  • Libro giornale (artt. 2214, 2216, 2213): nel caso di grosse imprese è impossibile contabilizzare giorno per giorno tutti i movimenti, di conseguenza si effettueranno tenendo un ordine cronologico, in modo da evitare confusione.
  • Libro degli inventari: registra attività e passività del patrimonio dell’impresa, ma anche del patrimonio personale dell’imprenditore (principio della responsabilità patrimoniale: art. 2740). L’inventario si chiude con la stesura del bilancio d’esercizio.
  • Fascicoli sulla corrispondenza: qui viene tenuta tutta la corrispondenza in entrata e in uscita.

Le scritture contabili sono utili nel caso concreto (la finanza infatti interviene quando qualcuno segnala un’anomalia, non è la finanza che di sua iniziativa va ad effettuare qualsiasi controllo a qualunque impresa). Possono essere usate come prova, a favore o contro se la controversia è tra due commercianti. Se riguarda invece un commerciante ed un qualunque cittadino allora possono essere usate solo contro l’imprenditore, poiché in caso contrario sarebbe violato il principio di precostituzione della prova (la prova si forma in dibattimento e non fuori).

Vi sono poi scritture contabili atipiche che possono essere previste dall’autonomia della parte, come il libro magazzino, dove si registrano le eventuali eccedenze. Non sono facoltative, bensì obbligatorie, nel senso della valutazione che l’imprenditore fa della sua impresa: si tratta di una obbligatorietà “ibrida” (art. 2214.2).

Sentenze Corte di Cassazione

1° caso: attività di allevamento conigli, impresa questa molto nota a livello internazionale. Viene presa in considerazione la quantità di mangime utilizzato per tale allevamento. Questo avveniva all’interno di un capannone dove venivano usate delle gabbie. La cassazione ha qui dichiarato che si tratta di imprenditore commerciale e che è quindi assoggettabile a fallimento.

2° caso: allevamento cavalli destinati ad un centro ippico: la Cassazione (1998) ha dichiarato che è imprenditore commerciale in quanto i cavalli non vengono usati come forza lavoro bensì per l’allevamento. Dopo la riformulazione dell’art. 2135 si condivide la tesi dell’imprenditore agricolo. Lo zoo è imprenditore commerciale in quanto non c’è alcun allevamento, ci si prende cura degli animali ai soli fini commerciali.

3° caso: attività di alienazione di animali di un soggetto che ha alle sue dipendenze 20 soggetti nella struttura. Ciò è da considerarsi imprenditore commerciale.

4° caso: una signora aveva acquistato e poi venduto 60 animali per un valore di 80.000 € e sempre nel 2003 102 capi per un corrispettivo di 102.000 €. Il Tribunale di Mantova ha affermato che si tratta di imprenditore commerciale in quanto la signora non si è dedicata a nessuna fase del ciclo biologico (non aveva nemmeno le stalle).

5° caso: soggetto che acquistava prodotti ortofrutticoli da terzi, li imbustava e li distribuiva commercialmente senza effettuare alcuna trasformazione. È imprenditore commerciale.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher diehard1987 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof Bruno Sabrina.
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