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Il Codice Deontologico del 1999
“L’infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, di fronte a carenze o disservizi provvede a darne comunicazione e per quanto possibile a ricreare la situazione più favorevole“ (CD, 1999, art. 6.3)
“L’infermiere si adopera affinché il ricorso alla contenzione fisica e farmacologica sia evento straordinario e motivato, e non metodica abituale di accudimento. Considera la contenzione una scelta codivisibile quando vi si configuri l’interesse della persona e inaccettabile quando sia una implicita risposta alle necessità istituzionali“ (CD, 1999, art. 4.10)
“L’infermiere, rispettando le indicazioni espresse dall’assistito, ne facilita i rapporti con la comunità e le persone per lui significative, che coinvolge nel piano di cura“ (CD, 1999, art. 4.3)
CODICE DEONTOLOGICO 1999
Orientamento ai principi della bioetica
Autonomia
Beneficità
Giustizia (artt. 2.6 e 2.7)
IL CODICE DEONTOLOGICO: la valenza
Legge 42/1999 - Mandato sociale e mandato professionale si completano
Deontologia
Rispondere delle conseguenze delle proprie azioni
Definire i valori e la condotta morale che la professione stessa si è data
Agire la co-responsabilità
IL CODICE DEONTOLOGICO: l'ipotesi evolutiva
A livello del singolo professionista: continuare a declinare le proprie responsabilità rispetto agli impegni assunti, non rifacendosi solo alla legge
A livello delle associazioni professionali... dal "infermiere" a tutela del paziente all'"infermieristica" a tutela del paziente
La maggior parte degli infermieri lavora in grandi istituzioni con delle politiche interne che essi, da soli, non possono influenzare. Quando le istituzioni creano degli ostacoli al buon espletamento delle cure, l'incapacità degli infermieri di provocare un cambiamento causa delle difficoltà a loro e ai pazienti, che
Possono essere evitate.