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Legge 18 febbraio 1989, n. 56
La legge 18 febbraio 1989, n. 56, stabilisce che è obbligo segnalare al Consiglio dell'Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui si viene a conoscenza. Inoltre, è necessario utilizzare il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti e non avallare con esso attività ingannevoli o abusive.
Questo articolo pone l'obbligo di contrastare l'esercizio abusivo della professione di psicologo. Le attività preventive, diagnostiche, abilitative e riabilitative, di sostegno in ambito psicologico sono esclusivamente riservate a quanti sono abilitati all'esercizio della professione di psicologo.
L'esercizio della psicoterapia è consentito anche agli iscritti all'Albo dei Medici, subordinatamente a una specifica formazione e un specifico addestramento professionale ad hoc. Lo psicologo non abusa del suo titolo per frodare o coprire millantatori.
Ciascun Ordine regionale ha una commissione tutela.
per "vigilare sulla tutela del titolo professionalee svolge, nell'interesse degli iscritti, le attività dirette ad impedire l'esercizio abusivo dellaprofessione".
Inoltre, "La Commissione Tutela persegue inoltre il fine di salvaguardare il diritto allasalute della cittadinanza. Questo organismo persegue tale scopo promuovendo e valorizzando ilprofilo di competenze dello psicologo, stimolando una consapevolezza critica e informata da partedell'utenza e promuovendo iniziative volte ad eliminare confusione di ruoli tra psicologo e figurepseudo-psi.
L'istituzione della commissione tutela è la diretta espressione dell'attenzione istituzionale al temadell'esercizio abusivo della professione e della tutela in generale che l'Ordine Campania haintenzione di porre attraverso lo svolgimento delle sue funzioni concrete e strutturate.
Funzioni della Commissione sono:delle segnalazioni in materia di esercizio
Prima della ricerca che dopo qualora la natura lo richiedesse; la seconda parte riguarda il dovere dei soggetti all'anonimato, lo psicologo ha il dovere di fornire tutte le informazioni sulla ricerca, i metodi, lo scopo e gli usi e il soggetto è libero di ritirarsi in qualsiasi momento. Qualora i soggetti in questione sono minorenni, il consenso va firmato da entrambi i genitori.
Art. 10 - Esperimenti su animali (evitare loro sofferenze) "Quando le attività professionali hanno ad oggetto il comportamento degli animali, lo psicologo si impegna a rispettarne la natura ed a evitare loro sofferenze".
Lo psicologo, qualora avesse a che fare con il soggetto animale, ne tutela la dimensione sia fisica che psichica, evitando le sofferenze. A tal proposito esiste una dichiarazione universale dei diritti dell'animale, approvata su iniziativa dell'UNESCO nel 1978.
Art. 11 - Segreto professionale "Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale."
Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti”.
Questo articolo decreta che lo psicologo è tenuto al segreto professionale in quanto necessario per instaurare una relazione confidenziale. La violazione dell’obbligo del segreto comporta la violazione dell’art. 622 del codice penale e il soggetto può esporre une querela nei confronti dello psicologo. Il codice penale punisce il professionista che riveli un segreto senza “giusta causa”. Il legislatore prevede che la rivelazione sia ammessa quando a prevederla sia la tutela di un bene di livello superiore.
Art. 12 - Deroga al segreto professionale in caso di testimonianza“Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale.
Lo psicologo può derogare all'obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l'opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso".
Questo articolo approfondisce ulteriormente il concetto di segreto professionale in caso di testimonianza in quanto è privilegiata la necessità terapeutica rispetto a quella giudiziaria. Il paziente/utente comunque, avendone il diritto, può dare il consenso allo psicologo di testimoniare su quanto da lui conosciuto professionalmente. Perché il consenso sia valido deve essere informato, cioè il soggetto deve rendersi conto delle conseguenze della testimonianza, deve essere valido ossia decidere per quanto lo riguarda sull'argomento prestato da persona in grado di vagliare, giudicare e decidere.
Dimostrabile perciò in forma scritta. In ogni caso, anche se il cliente/paziente dà il proprio consenso a testimoniare, lo psicologo valuta comunque se testimoniare o meno. In ogni caso, ha l'obbligo di comparizione innanzi all'autorità giudiziaria.
Art. 13 - Deroga al segreto professionale in caso di esibizione referto/ denuncia
"Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi".
Questo articolo delinea le azioni che uno psicologo deve mettere in atto in caso di obbligo di referto. È bene che lo psicologo obbligo di denuncia.
limiti la trasmissione della sua conoscenza allo strettoInoltre, l’articolo menzionanecessario, al fine di tutelare psicologicamente il soggetto. le eventualitàin cui lo psicologo possa decidere di derogare totalmente o parzialmente alla propria riservatezza,ossia non refertando, nel caso in cui si prospettino gravi pericolo per la vita o per la salute psicofisicadel soggetto e/o di terzi.
-Il referto è un atto formale di chi esercita une professione sanitaria con il quale si dà notiziaall’autorità giudiziaria di un reato procedibile d’ufficio, ossia punibile anche se la parte offesa nonsporge denuncia (es. prostituzione minorile, violenza domestica, maltrattamenti familiari, estorsione,ecc), in riferimento alla persona alla quale è stata prestata assistenza, ossia egli è vittima di reato.denuncia è un atto formale con il quale si dà notizia all’autorità giudiziaria di un reato
procedibile-L'ufficio anche nel caso in cui l'assistito sia autore di reato o l'autore del reato siano terzi.
Lo psicologo che lavora nel contesto pubblico ricopre la funzione di pubblico ufficiale per cui ha sempre l'obbligo di referto o denuncia entro 48h. Esempi di psicologo che ricopre la funzione di pubblico ufficiale sono lo psicologo scolastico, lo psicologo che effettua una prestazione presso una struttura convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, con il Comune, con la Regione, il Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) e il Consulente Tecnico (CT).
Lo psicologo che lavora nell'ambito privato come libero professionista non ha sempre l'obbligo di referto (nel caso in cui il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale oppure esponesse il libero professionista ad un possibile danno, nel fisico, nella persona o nell'onore della propria persona o di un proprio congiunto) o denuncia (qualora si prospettino gravi pericoli).
per la vita e la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi). Il libero professionista è invece sempre obbligato, a conoscenza "contro la personalità