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IL CODICE DEONTOLOGICO: un documento di intentio una guida per l'esercizioprofessionale?
CODICE DEONTOLOGICO: IL specchio dell'evoluzione delladeontologia infermieristicaitaliana
IL CODICE DEONTOLOGICO degli INFERMIERI ITALIANI una lunga storiache inizia dal 1960 …
I° CODICE DEONTOLOGICO degli INFERMIERI ITALIANI 1960 11 articoliprescrittivo e orientato acostruire una immagine diinfermiere (disciplinato)
CODICE DEONTOLOGICO 1960 “pongono i rapporti con i medici su un piano dileale collaborazione eseguendo scrupolosamente leprescrizioni terapeutiche e sostenendo nel malatola fiducia verso il medico e verso ogni altropersonale sanitario” (art. 6)
CODICE DEONTOLOGICO 1960 “…hanno il dovere di onorarela propria professione: sia loro cura aggiornarsi eperfezionarsi continuamente e abbiano unesemplare comportamento nella vita privata” (art. 9)
CODICE DEONTOLOGICO 1960 “…non abbandonano il posto di lavoro senza chevi sia la certezza della sostituzione” (art. 10)
4) CODICE DEONTOLOGICO 1960
“Essi osservano il segreto professionale in base ad intima convinzione al di sopra di ogni obbligo giuridico. Il segreto si estende a tutto ciò che i professionisti siano venuti a conoscere nell’esercizio della professione: non solo quindi a ciò che gli fu confidato, ma anche a ciò che essi hanno visto, inteso o semplicemente intuito” (art. 5)
II° CODICE DEONTOLOGICO degli INFERMIERI ITALIANI 1977
11 articoli sociali e professionalizzanti
CODICE DEONTOLOGICO 1977
“l’infermiere svolge una professione al servizio della salute e della vita. È chiamato non solo ad assicurare una qualificata assistenza infermieristica, ma anche a dare risposte professionali nuove per favorire, con la collaborazione di tutto il personale sanitario, il progresso della salute nel paese” (Premessa)
CODICE DEONTOLOGICO 1977
“l’infermiere promuove la salute del singolo e della collettività operando contemporaneamente per la prevenzione,
La cura e la riabilitazione “”(art. 4) CODICE DEONTOLOGICO 1977“l’infermiere, nella sua autonoma responsabilità e nel rispetto delle diverse competenze, collabora attivamente con i medici e con gli altri operatori socio-sanitari per la migliore tutela della salute dei cittadini, sia nella programmazione e nel funzionamento delle strutture, sia nella gestione democratica dei servizi, tenendo sempre presenti i bisogni reali della popolazione nell’ambito del territorio”(art. 6)