Il rapporto tra la politica e lo sviluppo della cultura
Il più grande storico della letteratura italiana, De Sanctis, è stato Ministro dell'Istruzione, e nessuno si è preoccupato che facesse entrambe le cose. Lo stesso avviene per Benedetto Croce all'inizio del Novecento. Nella dizione moderna non permette questa unione. Spadolini è un altro personaggio che fu Presidente del Consiglio e Ministro dei Beni culturali; nel 1976 fonda questo ministero. Un altro archeologo, Carandini, pensa che l'istituzione del ministero dei beni culturali sia stato un errore. Secondo lui, ci deve essere anche l'Università e quindi la ricerca.
Il nesso tra politica e cultura è stato eluso, e soprattutto quello tra cultura ed economia. Una buona intuizione tra Rutelli e Veltroni ha portato il Ministero dei beni culturali più in alto rispetto a prima, quando era l'ultimo ministero considerato.
Importanza dei beni culturali
Un tema importante è citato da Piero della Francesca nel suo affresco che emana una natura della resurrezione; San Sepolcro è stato salvato, perché Monte Clarque aveva bombardato Montecassino. Lo stato non è solo ciò che è suo di proprietà: ci sono musei comunali e, al contempo, pubblici, quindi lo stato non è solo quello 0,20 che dona al ministero dei beni culturali, ma sono anche le regioni e i privati. In senso profondo, lo stato è la coscienza del bene.
Il più importante museo è quello di Guggenheim. Molti privati hanno responsabilità di quel bene e lo devono gestire, come la Villa di Palladio. Se nell'intervento generale si tutela il patrimonio artistico è l'1% della spesa pubblica, e quello a cui occorre aspirare è dei collezionisti.
L'Italia e la Germania hanno economie segnate dallo spread, ma tra i due i poveri veri sono i tedeschi perché noi abbiamo opere con valore materiale ineludibile, calcolato sull'intelligenza degli artisti, anche i musei archeologici. Siamo di fronte a una privatizzazione spinta. Si insinua che gli archeologi abbiano rubato ciò che avevano portato nella tomba... i musei archeologici sono noiosi! (non si può sentire) Nessuno dice niente. Non capiscono che dobbiamo basare il nostro stato su cultura.
Valore delle realtà cittadine minori
Il valore delle minori realtà cittadine si sviluppa in Abruzzo dove un signore compra un paese e recupera 80 stanze sistemando tutto e quelle case oggi valgono 2000 euro al mq prima 100. Intuizione dell'atmosfera dei luoghi dove il valore principale è quello dell'integrità dei beni. Il paesaggio esiste in quanto è incontaminato e si parla di paesaggi minori. Non funziona la divaricazione della politica dalla cultura.
Ministero dei beni culturali
Il Ministro dei Beni culturali di oggi non ha coscienza di che ruolo abbia. Decide che bisogna trasportare un capolavoro di Michelangelo, e lo vuole spostare dal Castello Sforzesco a San Vittore. Se questo accade, lo Stato dovrebbe riacquistare il suo ruolo, l'integrità va tutelata e per questa esiste il vincolo.
Michelucci a Firenze stava per voler fare la Pensilina di Mehier per vincere il concorso. La logica di incapacità di interpretare le norme. Un gruppo di Tokyo cercano di vendere e di esporre a Firenze una tavola di Michelangelo a 40 milioni di euro e gli hanno frequentato un’opera, con una finta donazione che la espone al Quirinale. Quell’opera sarebbe stata rifiutata all'esposizione. In cambio di questa i ministri hanno promesso al museo di Tokyo di prestare 4 Leonardo veri.
Il patrimonio artistico
Noi abbiamo un inventario di 12.000 dallo 0 a.C. al 500 e 13.000 fino ad oggi per costruire edilizie casuali, che violano il paesaggio. Il patrimonio artistico è soggetto a introduzione di altre cose che lo intorpidiscono. La società finisce dal refettore e dal semaforo, sostituiti dalle rotatorie usate inutilmente basate su finanziamenti europei vincolati. Il nostro patrimonio è materiale e quindi va tutelato e restaurato.
Procedimento della prelazione
Il procedimento è indicato nell'articolo 57 che è diventato, con le modifiche del decreto legislativo, dobbiamo rifarsi all'articolo 59 e 60. La denuncia di trasferimento deve riportare delle precisazioni per avere la tracciabilità del movimento del bene culturale.
La prelazione artistica è un'azione coattiva che il Ministero può porre in essere per acquisire il bene culturale e questo esercizio è motivato dal fatto che ritiene utile il bene per il demanio culturale. Il Ministero può ritenere che la vendita possa avere effetti negativi o metterlo in una condizione di rischio rispetto ai motivi di tutela. I criteri di questa alienazione sono particolari e rendono la prelazione artistica diversa dalle forme di prelazione che sono di due tipi: legale e convenzionale. La seconda si trova nei rapporti giuridici contrattuali ed ha una modalità di azione diversa da quella artistica (come il contratto dell'affitto di un immobile) in questa prelazione non vi è un terzo, inoltre si esercita al momento stesso in cui inizia il contratto di compravendita. Nella prelazione artistica il contratto è giuridicamente perfetto, stabilito un prezzo, individuato un bene.
La prelazione legale è una fascia che si lascia in base a una decisione legislativa (immobili di comunità) e sta nella facoltà del soggetto, c'è lo Stato ma ha un compito diverso. La prelazione artistica è prevista dalla legge ma è esercitata quando il contratto si è già concluso e lo Stato si sostituisce all'acquirente. Il prezzo deve essere quello previsto dall'atto della prelazione o nell'atto di conferimento (conferito il bene). Se il prezzo non è indicato lo Stato può prevedere d'ufficio la realizzazione di un prezzo, che può essere contestata dall'alienante e può nascere un contenzioso giuridico.
Lo Stato paga il prezzo all'acquirente, cioè una sostituzione. Il termine è di sessanta giorni che può essere prorogato fino a 180. Deve essere notificato ai soggetti ciò che fa fede per il calcolo della ricorrenza dei termini. Dopo quel termine lo Stato non può più esercitare la prelazione. Il bene non può essere trasferito all'acquirente ma materialmente rimane in mano all'alienante. Se il Ministero esercita la prelazione solo su una parte del bene si lascia all'acquirente la possibilità di recedere al contratto e di lasciare i beni solo in mano all'alienante.
Il procedimento di prelazione è disciplinato anche dall'art 62 e la denuncia di trasferimento la riceve il sovrintendente che a sua volta informa il comune o la provincia e gli enti pubblici nel termine di venti giorni dalla denuncia possono formulare al ministero una proposta della prelazione e devono assicurare la copertura finanziaria. L'attività di compra-vendita può essere esercitata regolarmente. La legge stabilisce l'obbligo di denuncia dell'attività commerciale che viene fatta ad autorità di pubblica sicurezza da parte del commerciante e lo trasmette alla sovrintendente competente e alla regione in modo tale che siano informati dell'attività commerciale.
L'altro obbligo è quello di tenere un registro nel quale il commerciante deve annotare tutti i movimenti che fa di acquisto o vendita di beni culturali, qui il commerciante deve indicare le caratteristiche del bene e indicare il soggetto che ha venduto e acquistato da lui e la finalità è quella di consentire la tracciabilità del bene e di consentire al soggetto pubblico di seguire l'operazione del bene.
Chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico, anche di esposizione di beni culturali, ha l'obbligo di consegnare all'acquirente la prova che attesta l'autenticità (attestato di autenticità) è tenuto ad indicare all'acquirente le caratteristiche legate al bene e se non ci fosse certezza è tenuto a fornire all'acquirente gli elementi per poter risalire all'attribuzione. La prelazione artistica si esercita nei confronti di privati.
La circolazione internazionale
Trova le radici dell'ordinamento italiano già nelle leggi Bottai del 1939, l'art 35 prevedeva già un divieto di esportazione stabiliva che le cose non possono essere esportate e aggiungeva che il divieto era condizionato al caso in cui l'esportazione procurasse un ingente danno al patrimonio storico e culturale nazionale e quindi rappresentasse un depauperamento del patrimonio nazionale. Per patrimonio storico si intendeva tutto il patrimonio del paese. Il procedimento di esportazione era già divisa in due casi: temporanea e definitiva ed era sottoposto a due istituti importanti: la tassa di esportazione e l'acquisto coattivo.
Quindi il privato era tenuto a pagare una tassa di esportazione commisurata ad una percentuale del valore stimato del bene, e percepita dallo Stato che poteva esercitare la facoltà di acquisto coattivo (imposto) al quale il soggetto privato non poteva sottrarsi quindi arginava il pericolo di esportazione. La condizione è che lo stato acquistato il bene al valore indicato. Era un meccanismo che consentiva allo stato di ottenere tasse consistenti perché il proprietario del bene era interessato a mettere un valore alto per guadagnare di più dallo stato ma comunque un valore alto consentiva una percentuale più alta di tassa di esportazione che comunque arrivava allo stato.
Questo meccanismo fu dichiarato dalla corte di giustizia europea nel 1968 illegittima rispetto ai principi dei diritti comunitari e stabilì che la tassa non era ammissibile perché considerata una forma di dazio doganale e in quanto tale inammissibile dalle norme comunitarie che individuano nella comunità europea il mercato libero. La comunità europea esercita delle tasse sugli enti esterni dall'Europa. L'Italia è l'ultimo paese per rispetto delle sentenze della corte giustizia europee e ogni sentenza non rispettata ritiene una multa. L'Italia si adegua alla corte di giustizia nel 1998 (dopo 30 anni) con la legge 88 con cui modifica il regime. Prima della legge del '98 l'unione europea emanò dei provvedimenti perché si resero conto che non si potevano trattare i beni culturali come beni comuni ed emanò un regolamento comunitario che introdusse la licenza di esportazione, atto necessario a consentire l'esportazione fuori dai confini comunitari (1992).
Lo stesso regolamento introdusse atti a coordinare le leggi dei vari stati membri come sull'individuazione del bene perché se la natura giuridica dipende dal bene culturale, alcuni oggetti possono esserlo per le leggi italiane ma non per quelle di altre nazioni. Allora il regolamento ha introdotto criteri per l'armonizzazione per esempio attraverso la realizzazione di un allegato con tipologie di beni culturali validi per tutti gli stati. Nel 1993 la comunità europea ha emanato una direttiva comunitaria che devono essere recepite dagli stati membri con altre leggi e si occupa della restituzione del bene culturale che sono illecitamente usciti in altri stati. Inoltre, la direttiva ha ulteriormente affinato la questione delle tipologia dei beni culturali, introducendo l'allegato A. Nel 1998 lo stato italiano ha finalmente applicato tutte queste innovazioni e quindi ha eliminato la tassa di esportazione negli stati extracomunitari e che non fanno parte dell'unione europea. L'Italia è uno stato che ha confini intracomunitari ed extracomunitari per questo la legge del '98 ha introdotto la licenza di esportazione. L'attestato di libera circolazione e la licenza di esportazione devono essere cumulabili.
Nell'articolo 64 bis è annunciato che lo stato deve controllare la circolazione del bene culturale per non depauperarlo. Il codice distingue tra due istituti: l'uscita definitiva e l'uscita temporanea. L'esportazione definitiva è una forma rischiosa per l'integrità del patrimonio perché porta ad un depauperamento definitivo, il legislatore tratta con molto rigore questa uscita e lascia più spazio all'uscita temporanea. L'uscita definitiva è vietata ai soggetti mobili previsti dall'articolo 10 comma 1, 2,3. Nel caso dei beni di privati il divieto può decadere se vi è un'autorizzazione, cose che siano di interesse culturale (non di particolare interesse). Questo consenso è dovuto al fatto di non esercitare una pressione troppo forte sul privato.
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