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LA CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE

Trova le radici dell’ordinamento italiano già nelle leggi Bottai del

1939, l’art 35 prevedeva già un divieto di esportazione stabiliva che

le cose non possono essere esportate e aggiungeva che il divieto

era condizionato al caso in cui l’esportazione procurasse un ingente

danno al patrimonio storico e culturale nazionale e quindi

rappresentasse un depauperamento del patrimonio nazionale. Per

patrimonio storico si intendeva tutto il patrimonio del paese. Il

procedimento di esportazione era già divisa in due casi:

temporanea e definitiva ed era sottoposto a due istituti importanti:

La tassa di esportazione

- L’acquisto coattivo

-

Quindi il privato era tenuto a pagare una tassa di esportazione

commisurata ad una percentuale del valore stimato del bene, e

percepita dallo Stato che poteva esercitare la facoltà di acquisto

coattivo (imposto) al quale il soggetto privato non poteva sottrarsi

quindi arginava il pericolo di esportazione. La condizione è che lo

stato acquistato il bene al valore indicato. Era un meccanismo che

consentiva allo stato di ottenere tasse consistenti perché il

proprietario del bene era interessato a mettere un valore alto per

guadagnare di più dallo stato ma comunque un valore alto

consentiva una percentuale più alta di tassa di esportazione che

comunque arrivava allo stato.

Questo meccanismo fu dichiarato dalla corte di giustizia europea

nel 1968 illegittima rispetto ai principi dei diritti comunitari e stabilì

che la tassa non era ammissibile perché considerata una forma di

dazio doganale e in quanto tale inammissibile dalle norme

comunitarie che individuano nella comunità europea il mercato

libero. La comunità europea esercita delle tasse sugli enti esterni

dall’Europa. L’Italia è l’ultimo paese per rispetto delle sentenze della

corte giustizia europee e ogni sentenza non rispettata ritiene una

multa. L’Italia si adegua alla corte di giustizia nel 1998 (dopo 30

anni) con la legge 88 con cui modifica il regime. Prima della legge

del ’98 l’unione europea emanò dei provvedimenti perché si resero

conto che non si potevano trattare i beni culturali come beni comuni

ed emanò un regolamento comunitario che introdusse la licenza di

esportazione, atto necessario a consentire l’esportazione fuori dai

confini comunitari (1992). Lo stesso regolamento introdusse atti a

coordinare le leggi dei vari stati membri come sull’individuazione del

bene perché se la natura giuridica dipende dal bene culturale alcuni

oggetti possono esserlo per le leggi italiani ma non per quelle di

altre nazioni. Allora il regolamento ha introdotto criteri per

l’armonizzazione per esempio attraverso la realizzazione di un

allegato con tipologie di beni culturali validi per tutti gli stati. Nel

1993 la comunità europea ha emanato una direttiva comunitaria

che devono essere recepite dagli stati membri con altre leggi e si

occupa della restituzione del bene culturale che sono illecitamente

usciti in altri stati. Inoltre la direttiva ha ulteriormente affinato la

questione delle tipologia dei beni culturali, introducendo l’allegato A.

nel 1998 lo stato italiano ha finalmente applicato tutte queste

innovazioni e quindi ha eliminato la tassa di esportazione negli stati

extracomunitari e che non fanno parte dell’unione europea. L’Italia

è uno stato che ha confini intracomunitari ed extracomunitari per

questo la legge del ’98 ha introdotto la licenza di esportazione.

L’attestato di libera circolazione e la licenza di esportazione devono

essere cumulabili.

Nell’articolo 64 bis è annunciato che lo stato deve controllare la

circolazione del bene culturale per non depauperarlo. Il codice

distingue tra due istituti: l’uscita definitiva e l’uscita temporanea.

L’esportazione definitiva è una forma rischiosa per l’integrità del

patrimonio perché porta ad un depauperamento definitivo, il

legislatore tratta con molto rigore con questa uscita e lascia più

spazio all’uscita temporanea. L’uscita definitiva è vietata ai soggetti

mobili previsti dall’articolo 10 comma 1, 2,3. Nel caso dei beni di

privati il divieto può decadere se vi è un’autorizzazione, cose che

siano di interesse culturale ( non di particolare interesse). Questo

consenso è dovuto al fatto di non esercitare una pressione troppo

forte sul privato rispetto agli enti pubblici. Nel caso del bene

pubblico l’uscita definitiva è sempre vietata.

Nel caso dell’uscita temporanea sia che si tratti di beni pubblici o

privati può avvenire.

Nell’articolo 91 tutto ciò che è trovato appartiene allo Stato. Ci sono

due tipi d acquisti:

Derivativo: acquisto coattivo o prelazione artistica

- Originario: non c’è un precedente ritrovamento o scoperta.

-

All’articolo 88 vediamo la ricerca diretta, cioè archeologica che è

riservata al Ministero. Se invece quell’area fosse proprietà di un

privato avrà un indennizzo (in denaro). Il codice prevede che la

ricerca archeologica è attribuibile non solo al Ministero ma anche

ad altri soggetti

La ricerca archeologica di solito è riservato al Ministero. L’articolo

89 dice che la concessione può essere rilasciata anche al

proprietario a cui deve essere svolta la ricerca.

L’altra grande modalità di rinvenimento è la scoperta fortuita che

viene prevista dalla legge che le cose trovate fortuitamente è dello

Stato. L’articolo 90 si occupa di questa eventualità e prevede degli

obblighi ristrettissimi. Chiunque trovi un reperto archeologico deve

in 24 ore restituirlo alla polizia, al ministero o alla sovrintendenza.

Deve prevedere alla conservazione temporanea del bene

lasciandolo dove è, però al secondo comma dice che se si tratta

cose mobili di cui non è possibile assicurare la custodia in quel

caso lo scopritore ha facoltà di muoverle, eventuali spese sono

rimborsate poi dal Ministero.

La legge prevede la possibilità di un premio all’articolo 92 che sia in

caso di ritrovamento archeologico o fortuito questo per spingere chi

ha trovato a denunciarle al Ministero. L’importo del premio

corrispondo fino a un quarto del valore delle cose ritrovate che può

raddoppiare quando il ritrovatore è anche proprietario dell’area. Il

premio può essere in denaro o in rilascio di parte delle cose

ritrovate.

L’ESPROPRIAZIONE

Ulteriore modalità di acquisto coattivo di un bene immobile o mobile

anche contro la volontà del proprietario, questa possibilità è

garantita anche dalla Costituzione nell’articolo 42. La costituzione

prevede che si può fare nei casi previsti dalla legge e predispone

del pagamento di un indennizzo (di cui non si sa il valore). Prevede

inoltre l’espropriazione nel campo dei beni culturali che in tutto sono

tre forme:

L’espropriazione di bene culturali arti 95

- L’espropriazione per fini strumentali 96

- L’espropriazione del reperto archeologico 97

-

Nel caso dell’espropriazione dei beni culturali l’articolo 95 del

codice riconosce la possibilità di espropriazione dei beni culturali

per causa

di pubblica utilità. Nel caso dell’espropriazione dei fini strumentali

riguarda edifici e aree, quando sia necessario:

isolare o restaurare monumenti;

- assicurare la luce o la prospettiva;

- garantire o accrescere il decoro o il godimento pubblico;

- facilitare l’accesso.

-

È una misura ancora più forte perché i privati vengono sottratti dei

beni di questo genere.

L’espropriazione per interesse archeologico riguarda immobili,

quando sia necessario

eseguire :

interventi di interesse archeologico;

- ricerche per il ritrovamento di beni culturali.

-

Quando la ricerca è finita l’area in questione può essere restituita al

proprietario oppure può espropriarla così comprata definitivamente

dal Ministero per esempio se troviamo un immobile ( una villa

romana).

L’espropriazione dei beni culturali si svolge con un procedimento

amministrativo che si conclude con l’espropriazione al proprietario

spetta una indennità come previsto dall’articolo 99 che stabilisce

l’indennità che consiste nel giusto prezzo che il bene avrebbe in

una libera contrattazione di compravendita all’interno dello Stato.

Le forme di espropriazione dei beni culturali si discosta da quella

ordinaria, che comporta una trasformazione dell’area.

ACQUISTO COATTIVO

L’acquisto coattivo può avvenire entro il termine indicato nell’articolo

68 cioè entro 40 giorni della presentazione del bene, l’ufficio di

esportazione può proporre al Ministero dell’acquisto coattivo. Se il

Ministero non fosse interessato ad acquistarlo l’ufficio delega

questo potere alla regione interessata. Il soggetto interessato può

anche fare ricorso rispetto al diniego dell’esportazione al TAR,

tribunale amministrativo (2 passi). Vi sono una serie di

problematiche tra paesi europei ed extraeuropei.

L’articolo 73 parla dell’esportazione dei beni illegittimi tra un paese

ed un altro. Innanzitutto si occupano di fare in modo che i vari

ordinamenti degli stati membri possano collimare il più possibile in

modo da uniformare i controlli dall’uscita dall’Italia. Per evitare

anche le triangolazioni o i dirottamenti il regolamento del 1992 si è

occupato di uniformare le tipologie dei beni culturali. Dopo il 1993

sono stati pubblicati altri regolamenti che hanno potenziato le

direttrici doganali e integrato l’allegato A (tipologie dei beni che sono

considerati culturali in tutti gli stati). Hanno prodotto tre tipi di

licenze per portare fuori temporaneamente:

- licenza classica valida per 12 mesi

- licenza specifica (aperta, in diversi momenti)

- licenza aperta generale (per più periodi e una pluralità dei beni

culturali)

La direttiva comunitaria del 1993 si occupa soprattutto dell’azione di

restituzione e si occupa di individuare un rimedio giuridico al

trasferimento illecito cioè la restituzione del bene tra stati membri. I

beni culturali sono quelli riconosciuti dallo Stato e individua gli attori

di questo processo di restituzione:

Il proprietario originario del bene;

- Lo Stato richiedente (dal quale il bene è fuori uscito

- illecitamente);

Possessore o detentore del bene illegalmente uscito;

- Lo Stato richiesto (a

Dettagli
Publisher
A.A. 2011-2012
25 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher storia92 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione dei beni culturali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Nardella Dario.