Estratto del documento

Principio della chiarezza

Si richiama essenzialmente al concetto dell’intelligibilità dei dati racchiusi nei conti annuali. Riguarda le modalità espositive e rappresentative delle voci dello SP e del CE. Chiarezza vuol significare conformità ai precetti legali, ma anche rispetto degli schemi prestabiliti. Bisogna rifarsi alle disposizioni dell’art. 2423 ter c.c. secondo le quali l’ordine delle voci previsto è tassativo, con possibilità di compiere raggruppamenti, adattamenti e aggiunte. Inoltre occorre rispettare gli artt. 2424 e 2425 c.c., concernenti rispettivamente il contenuto dello SP (con forma tradizionale) e quello del CE (con forma scalare).

La comprensibilità dei dati esposti in bilancio si realizza anche attraverso una valutazione analitica e separata degli elementi attivi e passivi del capitale d’impresa. Chiarezza significa anche rispettare il principio della continuità dei bilanci: quindi oltre la naturale corrispondenza tra bilancio di apertura e di chiusura dell’esercizio precedente, anche il mantenimento degli schemi dei conti annuali, del modo di presentazione scelto dei documenti contabili, della nomenclatura e dell’ordine delle voci. Per rispettare il principio della chiarezza diviene parte inscindibile del bilancio la Nota integrativa.

Principio della rappresentazione veritiera e corretta

Parlando di bilancio non è possibile introdurre un concetto di verità in senso assoluto; il rendiconto annuale sintetizza in un dato istante una realtà che è in continuo movimento e in costante evoluzione. Il bilancio è la sintesi di: valori certi, derivanti da un preciso e corretto sistema di scritture, tale che possono reputarsi veri; valori stimati, che se pur riferiti ad operazioni ancora in corso alla fine dell’esercizio, sono da considerare corrette approssimazioni del vero; valori congetturati, determinati in base ad un sistema di previsioni e valutati secondo i principi dettati dalla dottrina. Quindi un giudizio di verità può essere espresso per le quantità oggettive, suscettibili di esatta misurazione. Per i valori stimati e congetturati l’attenzione viene posta sulla loro correttezza, intendendo con ciò il fatto che si debba seguire nell’apprezzamento delle singole poste un preciso sistema di stime in conformità alla dottrina ed ai precetti legali.

Principio della prudenza

(p.to 1 art 2423 bis c.c.): fa parte dei principi generali di redazione del bilancio. Il rispetto di questo principio comporta che i risultati economici di esercizio non siano fittizi e che siano contabilizzati esclusivamente i componenti positivi effettivamente consumabili senza pregiudicare l’integrità economica del capitale senza compromettere la futura redditività dell’azienda. Chiara applicazione del principio è la contabilizzazione degli utili effettivamente realizzati e delle perdite anche semplicemente previste. Ma rispettare il principio della prudenza vuol dire anche considerare i deprezzamenti (specificazione contemplata nella IV direttiva fella Cee).

Principio della continuazione dell’attività d’impresa

(p.to 1 art 2423 bis c.c.): importante principio senza cui non avrebbero significato altri enunciati. Anche il p. della prudenza ha infatti valenza solo nell’ottica di una continuazione dell’attività normale dell’azienda.

Principio della competenza

(p.to 3 art 2423 bis c.c.): “si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento”; è un criterio di estrema rilevanza in quanto da esso dipende la problematica della assegnazione del reddito d’esercizio.

Principio di valutazione separata degli elementi eterogenei

(p.to 5 art 2423 bis c.c.): con questo principio si vuole evitare che vengano compiute compensazioni di partite. Il p. della valutazione separata comporta che le valutazioni debbano avvenire su base analitica per categorie omogenee di classi componenti, invece che su base complessiva per aggregati.

Principio della continuità dei criteri di valutazione

(p.to 6 art 2423 bis c.c.): è il principio base per consentire la comparabilità temporale dei valori di bilancio e dei risultati economici di gestione dell’impresa. Questo principio, pure se necessario, non è sufficiente a garantire la possibilità di una comparazione. Il divieto di mutare i criteri di valutazione non è assoluto: la deroga è consentita in casi eccezionali purché ne venga data debita motivazione in nota integrativa.

Le strutture ed i contenuti degli schemi di SP secondo la IV direttiva CEE

La direttiva europea propone due schemi alternativi, uno a sezione contrapposte e l’altro a forma scalare. I paesi membri possono adottare uno soltanto o accettarli entrambi. Lo SP a sezioni contrapposte continua a rappresentare un modello di più facile comprensione e di immediata interpretazione per i molteplici destinatari ed è per questo che è stato scelto dal legislatore italiano.

Lo schema di Stato Patrimoniale (art.2424 c.c.)

Il legislatore ha individuato uno schema vincolante che, attraverso l’inclusione dei valori in classi omogenee, consente di evidenziare gli aspetti fondamentali della situazione patrimoniale e finanziaria, aumentando la capacità informativa del documento. Sono infatti predeterminati sia l’ordine che l’esposizione delle singole poste, allo scopo di renderle più facilmente individuabili e interpretabili. Tale rigidità di struttura non è tuttavia assoluta, in quanto, per rispettare le peculiari caratteristiche delle diverse imprese, è consentito procedere ad integrazioni ed adattamenti.

L’attivo patrimoniale

È strutturato in quattro grandi classi di poste la cui individuazione è legata al criterio della destinazione funzionale.

  • Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti: rileva la parte di decimi di capitale sociale sottoscritta ma non ancora versata all’atto della redazione del bilancio d’esercizio.
  • Immobilizzazioni:
    • Immobilizzazioni immateriali: sette differenti tipologie di poste, con l’ultima che assume valore residuale. Sono caratterizzate dalla mancanza di tangibilità e sono costituite da costi che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo, ma manifestano benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi.
      • Costi di impianto e di ampliamento: insieme degli oneri che vengono sostenuti dalla società all’atto della costituzione o in relazione a particolari momenti della vita d’impresa, quali l’aumento del capitale sociale.
      • Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità: oneri relativi alla progettazione e alla sperimentazione, viene richiesta la dimostrazione concreta della loro utilità futura ai fini della capitalizzazione e dell’iscrizione all’attivo.
      • Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno
      • Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
      • Avviamento
      • Immobilizzazioni in corso ed acconti: imm. immateriali che vengono costruite internamente all’impresa e non ancora ultimate all’atto della redazione del bilancio; anticipi versati ai fornitori per l’acquisto di imm. Immateriali che non possono essere ricompresi nei crediti.
      • Altre imm. Immateriali: spese di manutenzione, ulteriori costi per fattori produttivi immateriali ecc.
    • Immobilizzazioni materiali: cinque differenti tipologie di poste, assimilate dalla duratura utilizzazione e dal requisito della materialità. Sono costi anticipati o sospesi comuni a due o più esercizi; incorporano una potenzialità di servizi produttivi che saranno resi durante lo svolgimento della loro vita utile; la loro utilizzazione comporta il trasferimento dei costi sostenuti ai processi svolti ed ai prodotti ottenuti, tramite la rilevazione delle quote di ammortamento; la loro realizzazione non avviene direttamente bensì tramite i ricavi d’esercizio conseguibili durante la loro vita utile.
      • Fabbricati e terreni
      • Impianti e macchinario
      • Attrezzature industriali e commerciali
      • Altri beni: con valore residuale.
      • Immobilizzazioni in corso e acconti: 1) beni materiali costruiti in economia ma non ancora ultimati in data di formazione del bilancio; 2) anticipi in denaro versati ai fornitori per l’acquisto di immobilizzazioni materiali.
    • Immobilizzazioni finanziarie: quattro voci principali, riguardano elementi del patrimonio che derivano da esborsi finanziari per l’acquisto di titoli di credito, per la concessione di crediti a terzi o per l’assunzione di partecipazioni in altre imprese.
      • Partecipazioni: quattro sottovoci che evidenziano rapporti di controllo, collegamento od altro.
      • Crediti: quattro sottovoci che evidenziano sia i rapporti con le imprese di cui si possiede una quota di capitale (di controllo o di collegamento) sia con le imprese controllanti sia con altri soggetti.
      • Altri titoli: valori mobiliari a reddito fisso e variabile.
      • Azioni proprie: titoli sociali detenuti in portafoglio, che siano stati acquistati nel rispetto delle disposizioni normative in materia.
  • Attivo circolante: insieme degli elementi patrimoniali che per la loro funzione non sono destinati a servire durevolmente l’attività dell’impresa.
    • Rimanenze: cinque differenti tipologie di voci, con la quinta che rileva per destinazione gli anticipi concessi ai fornitori per l’acquisizione di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci.
    • Crediti: cinque differenti tipologie di voci, che riguardano sia i rapporti commerciali con la clientela sia i rapporti commerciali e finanziari con le imprese appartenenti al gruppo.
    • Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: sei differenti tipologie di voci, includono le attività, costituite per lo più da titoli, che non rappresentano un investimento durevole per l’impresa.
    • Disponibilità liquide: comprendono depositi bancari e postali, assegni denaro e valori in cassa.
  • Ratei e risconti attivi: proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura ma di competenza di esercizi successivi. Deve trattarsi di quote. Rientra in questo aggregato anche la voce “disaggio di emissione sui prestiti” che si connette all’emissione sotto la pari di un prestito obbligazionario, la cui competenza economica si estende agli esercizi di durata del prestito medesimo.

Il passivo patrimoniale

Suddiviso in cinque aggregati di poste. La prima è il patrimonio netto.

  • Fondi per rischi ed oneri: sono accantonamenti di utili lordi da destinare ai fondi di provvisione, hanno quindi lo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza.
    • Fondi per trattamento di quiescenza e simili: rappresenta un vero e proprio debito di cui tuttavia non si conosce ancora il momento in cui dovrà essere soddisfatto. Sono le quote accantonate annualmente per gli amministratori.
    • Fondo per imposte: non sono considerate in questa voce le imposte del reddito, ma tutte le altre imposte che dovranno essere versate a seguito di eventuali contenziosi tributari.
    • Altri: con carattere residuale, raccoglie tutti gli oneri presunti ed i rischi eventuali legati allo svolgimento dell’attività d’impresa e contabilizzati nel pieno rispetto del principio di prudenza.
  • Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato: rappresenta il debito nei confronti del personale dipendente che matura al termine di ciascun periodo lavorativo, ma che verrà saldato soltanto al momento della cessazione del rapporto di lavoro. L’importo si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari o comunque non inferiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. A questo valore si aggiunge una rivalutazione con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo, accertato dall’Istat.
  • Debiti: tredici voci, di cui l’ultima di carattere residuale.
    • Obbligazioni: titoli rappresentativi delle quote di prestito e conferiscono il diritto alla percezione di un interesse periodico ed al rimborso del capitale, secondo un definito piano d’ammortamento.
    • Obbligazioni convertibili
    • Debiti verso banche: debiti, caratterizzati da diversa durata e forma tecnica, che l’impresa ha nei confronti degli istituti creditizi.
    • Debiti verso altri finanziatori: tutti i prestiti, sia a breve che a medio e lungo termine, concessi all’impresa da soggetti diversi dagli istituti di credito.
    • Acconti: racchiudono le anticipazioni in denaro compiute dalla clientela della società in conto di future vendite o prestazioni di servizi.
    • Debiti verso fornitori: voce tipica dei cosiddetti debiti di funzionamento, ossia i debiti che sorgono a seguito di acquisti dei fattori della produzione, sia a fecondità semplice che ripetuta.
    • Debiti rappresentati da titoli di credito: racchiude sia le cambiali commerciali che le cambiali finanziarie. Le prime sorgono a seguito degli acquisti dei fattori della produzione e consentono all’impresa di ottenere una dilazione di pagamento. Le seconde si concretizzano nell’erogazione di un finanziamento a breve termine a favore dell’impresa, la quale emette a favore del suo finanziatore un documento, recante la promessa incondizionata di pagare ad una determinata scadenza.
    • Debiti verso imprese controllate, collegate e controllanti: riguardano i rapporti, di natura commerciale o finanziaria, che si vengono ad instaurare all’interno del gruppo aziendale.
    • Debiti tributari: tutti i debiti che l’impresa ha nei confronti dell’erario. È differente dal “fondo imposte” perché qui vi è la certezza del rapporto debitorio, sia per quanto riguarda l’ammontare da corrispondere sia per la data del pagamento.
    • Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale: debiti della società nei confronti degli istituti previdenziali ed assistenziali.
  • Ratei e risconti passivi: costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura ma di competenza di esercizi successivi. Deve trattarsi di quote. Rientra in questo aggregato anche la voce “aggio di emissione sui prestiti” che si connette all’emissione sopra la pari di un prestito obbligazionario, la cui competenza economica si estende agli esercizi di durata del prestito medesimo.

Il patrimonio netto

Nove voci, inerenti alla composizione ideale dei mezzi propri dell’impresa.

  • Capitale: rappresenta il valore nominale delle azioni o delle quote sottoscritte dai soci, sia in sede di costituzione che in sede di aumento del capitale. Tale voce è collegata al primo aggregato dell’attivo patrimoniale “cred. vs soci per versamenti ancorata dovuti”.
  • Riserva da sovraprezzo delle azioni: deriva, in sede di aumento a pagamento del capitale, dal fatto che le nuove azioni vengono emesse ad un prezzo superiore al valore nominale.
  • Riserva da rivalutazione: riguarda sia le rivalutazioni per conguaglio monetario sia che le rivalutazioni economiche (ossia l’applicazione della deroga ai criteri di valutazione).
  • Riserva legale: è alimentata con la ventesima parte degli utili annuali, fino a quando la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; la sua funzione consiste nel rafforzamento patrimoniale della società. I prelevamenti possono effettuarsi solo per reintegrare perdite che rappresentino la sintesi della gestione annuale.
  • Riserva per azioni proprie in portafoglio: tutela l’integrità del capitale e deve essere mantenuta nello SP fino a quando le azioni proprie non siano state trasferite o annullate.
  • Riserve statutarie: sono sottoposte alla normativa prevista dallo statuto della società e costituite da utili netti, accantonati allo scopo di rafforzare finanziariamente la società stessa. Hanno la funzione di corredare di una garanzia aggiuntiva la riserva legale e tutelare il capitale sociale.
  • Altre riserve: valore residuale (riserva per rinnovo impianti, per ammortamenti anticipati, riserve facoltative ecc.)
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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

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