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CAPITOLO 12: LA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
1. Nozione e caratteri distintivi: le due categorie di soci
La società in accomandita semplice è una società di persone che prevede la presenza di due categorie di soci:
- i soci accomandatari, che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali (a loro spetta l’amministrazione della società);
- i soci accomandanti, che rispondono limitatamente alla quota conferita (sono obbligati solamente ad eseguire i conferimenti promessi).
La disciplina della società in accomandita semplice è modellata su quella della società in nome collettivo (art.2315) sia pure con gli adattamenti imposti dalla presenza di due categorie di soci con differenti poteri e responsabilità per le obbligazioni sociali. La società in accomandita semplice si differenzia nettamente da quella in accomandita per azioni in cui pure sono presenti le due categorie di soci. (Quest’ultima
è società di capitali e la disciplina è modellata su quella della società per azioni. Il pericolo di abusi Questo tipo di società consente l'esercizio in comune di un'impresa commerciale con limitazione del rischio e non esposizione al fallimento personale per i soci accomandanti. Proprio per questo ultimo fatto è un modello societario spesso soggetto ad abusi. Servendosi di un accomandatario di paglia (compiacente e nullatenente), i soci in fatto accomandante potrebbero cumulare i vantaggi delle società di persone (esercizio personale e diretto del potere di direzione dell'impresa) con quello delle società di capitali (beneficio della responsabilità limitata)^2. La costituzione della società. La ragione sociale Per la costituzione della s.a.s. valgono le regole esposte per la s.n.c. (Cap.11.2) L'atto costitutivo dovrà indicare quali sono i soci accomandatari e quali gliaccomandanti. L'atto costitutivo è soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese. Quello che contraddistingue la s.a.s. dalla s.n.c. è la ragione sociale (art.2314); questa deve essere formata con il nome di uno dei soci accomandatari e con l'indicazione del tipo sociale.
Accomandante e ragione sociale. La sanzione per l'accomandante che violi tale divieto è particolarmente pesante e dissuasiva. Infatti l'accomandante che consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali, perdendo così il beneficio della responsabilità limitata, per tutele obbligazioni sociali e nei confronti di qualsiasi creditore sociale. (art.2314, comma 2) Non diventa però socio accomandatario e quindi non acquista il diritto di partecipare all'amministrazione della società.
3. I soci accomandanti e l'amministrazione
della societàLa disciplina della società in accomandita semplice ricalca quella della collettiva.L'amministrazione della società può essere conferita soltanto ai soci accomandatari, che hanno gli stessi diritti ed obblighi dei soci della collettiva (art.2318).Dall'amministrazione della società sono invece esclusi i soci accomandanti. (art.2320, comma 1).• Il divieto di immistioneGli accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari.• Amministrazione internaPer quanto riguarda l'amministrazione interna gli accomandanti non possono prendere decisioni autonomamente in merito alla condotta degli affari sociali (non possono partecipare alle decisioni degli amministratori o condizionarne l'operato).• Attività esternaPer quanto riguarda l'attività esterna,L'accomandante può concludere affari in nome della società in forza di procura speciale per singoli affari, ma non può agire di fronte a terzi come procuratore generale o institore.
Le responsabilità dell'accomandante:
- Se l'accomandante viola questo divieto risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente per tutte le obbligazioni sociali che siano imputabili alla società (in caso di fallimento, anch'egli sarà dichiarato fallito al pari degli accomandatari).
Esclusione:
- L'accomandante che ha violato il divieto di immistione è esposto inoltre all'ulteriore sanzione dell'esclusione dalla società, con decisione a maggioranza degli altri soci.
(Accomandatari e accomandanti) L'esclusione non potrà essere deliberata se l'atto di ingerenza è stato autorizzato o ratificato dagli amministratori.
Agli accomandanti sono riconosciuti per legge o riconosciuti per
amministratori, senza però poter assumere decisioni che riguardano la gestione ordinaria dell'impresa. (art. 2320) • Responsabilità degli amministratori Gli amministratori sono responsabili verso la società e i soci per i danni causati da violazione degli obblighi di legge o di statuto, nonché per quelli derivanti da negligenza o imprudenza nell'esercizio delle loro funzioni. La responsabilità può essere esclusa solo se gli amministratori dimostrano di aver agito con la diligenza del buon padre di famiglia. (art. 2392) • Remunerazione degli amministratori La remunerazione degli amministratori è stabilita dall'assemblea dei soci, tenendo conto della complessità dell'incarico e dei risultati conseguiti. La remunerazione può essere fissa, variabile o mista, e può comprendere anche l'attribuzione di azioni o quote della società. (art. 2389) • Durata dell'incarico degli amministratori L'incarico degli amministratori ha una durata determinata, stabilita dall'assemblea dei soci. Al termine del periodo, gli amministratori possono essere rieletti o sostituiti. In caso di revoca anticipata, gli amministratori hanno diritto ad essere risarciti per il mancato compimento del mandato, salvo che la revoca sia motivata da gravi inadempienze o comportamenti contrari agli interessi della società. (art. 2386) • Cessazione dell'incarico degli amministratori L'incarico degli amministratori cessa per scadenza del termine, per revoca, per dimissioni o per decesso. In caso di cessazione anticipata, gli amministratori devono consegnare tutti i documenti e beni della società in loro possesso. (art. 2387)a) La società in accomandita semplice (s.a.s.) è una forma di società di persone in cui coesistono due categorie di soci: gli accomandatari e gli accomandanti.
b) Gli accomandatari sono soci che rispondono in modo illimitato e solidale delle obbligazioni sociali, mentre gli accomandanti sono soci che rispondono solo fino alla concorrenza delle quote di partecipazione.
c) Gli accomandatari non possono svolgere attività di amministrazione e sono quindi sempre in posizione subordinata rispetto agli accomandanti, che sono gli amministratori della società.
d) Inoltre, se l'atto costitutivo lo consente, possono dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni, nonché compiere atti di ispezione e di controllo.
4. Il trasferimento della partecipazione sociale
• Accomandatari
I soci accomandatari sono sottoposti alla disciplina prevista per la s.n.c. (il trasferimento per atto fra vivi della quota degli accomandatari può avvenire solo col consenso di tutti gli altri soci e per la trasmissione a causa di morte sarà necessario anche il consenso degli eredi).
• Accomandanti
Per quanto riguarda gli accomandanti, la loro quota è liberamente trasferibile per causa di morte senza che sia necessario il consenso dei soci. Per il trasferimento per atto fra vivi occorre il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.
5. Lo scioglimento della società
La s.a.s. si scioglie, oltre che per le cause previste per la s.n.c.,
Quando rimangono soltanto soci accomandatari o soci accomandanti, sempre che nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che viene meno. (11.17)
Inoltre, se sono venuti meno i soci accomandatari, i soci accomandanti devono nominare un amministratore provvisorio, i cui poteri sono per legge limitati al compimento degli atti di ordinaria amministrazione (l'amministratore provvisorio non diventa socio accomandatario).
Per il procedimento di liquidazione e estinzione valgono le regole dettate per la s.n.c.; tuttavia, i creditori rimasti insoddisfatti potranno soddisfarsi solo sulla quota di liquidazione dei soci accomandanti, dato che essi non erano soci a responsabilità illimitata.
6. La società in accomandita irregolare
È irregolare la società in accomandita semplice il cui atto costitutivo non è stato iscritto nel registro delle imprese. I soci accomandanti rispondono limitatamente alla loro quota, salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali.
Per il resto vale la disciplina dettataper la s.n.c. irregolare.CAPITOLO 13 : La società per azioni
1. Definizioni e caratteri essenziali
La società per azioni forma con la società in accomandita per azioni e con la società a responsabilità limitata la categoria delle società di capitali.
Ed è una società nella quale per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e la partecipazione sociale è rappresentata da azioni. (2346 comma 1)
a) Il primo dato differenzia la società per azioni dalla società in accomandita per azioni, nella quale vi è una categoria di soci responsabili illimitatamente per le obbligazioni, fermo restando che le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni.
b) Il secondo dato differenzia la società per azioni dalla società a responsabilità limitata. In quest’ultima le partecipazioni dei soci non possono essere
rappresentate da azioni.- Personalità giuridica
La società per azioni, in quanto società dotata di personalità giuridica, è per legge trattata come soggetto di diritto distinto dalle persone dei soci e gode perciò di una piena e perfetta autonomia patrimoniale (delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio). I soci sono obbligati solo ad eseguire i conferimenti promessi e possono perciò predeterminare quanta parte della propria ricchezza personale intendono esporre al rischio dell'attività sociale. (2325 comma 1)
- Responsabilità limitata dei soci
La responsabilità limitata dei soci trova contrappeso nell'organizzazione della S.p.A., basata sulla necessaria presenza di 3 distinti organi: assemblea, amministratori e collegio sindacale. Il funzionamento dell'assemblea è poi dominato dal principio maggioritario (maggioranza per capitale). Per assicurare la
fluidità della gestione, questa spetta agli amministratori; mentre l'assemblea è competente per le decisioni di maggiore rilievo.
L'organizzazione corporativaLa responsabilità limitata dei soci trova contrappeso nell'organizzazione di tipo corporativo: l'assemblea, un organo di gestione e un organo di controllo. Il funzionamento dell'assemblea è dominato dal principio maggioritario ed il peso di ogni socio in assemblea è proporzionato alla quota di capitale sottoscritto ed al numero di azioni possedute (maggioranza per capitale). Nel contempo è neutralizzato il pericolo che l'eventuale disinteresse dei soci possa paralizzare la vita corrente della società. Le competenze dell'assemblea sono circoscritte alle decisioni di maggior rilievo, mentre la gestione dell'impresa sociale è nelle mani degli amministratori.
Le azioni sono partecipazioni sociali di uguale valore.