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Analisi del risultato di gestione
Sottraendo B) da A) si ottiene il risultato lordo della gestione ordinaria della società. Proventi e oneri finanziari: proventi derivanti da partecipazioni in altre società, gli interessi attivi e passivi, C) gli utili e le perdite sui cambi. Segue il relativo totale D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: rivalutazioni e svalutazioni delle stesse. Segue il totale E) Proventi ed oneri straordinari. La somma algebrica dei diversi totali costituisce il risultato globale di esercizio, che va indicato prima al lordo e poi al netto delle imposte sul reddito. Si ottiene così l'utile o la perdita d'esercizio che va riportato nello stato patrimoniale. Oltre lo stato patrimoniale e il conto economico, gli amministratori devono redigere la nota integrativa e la relazione sulla gestione.
La nota integrativa illustra e specifica le voci dello SP e CE, fornisce pertanto una serie di informazioni integrative.
La relazione sulla gestione è un allegato esterno al documento.
bilancio che assolve una funzione di resoconto sulla gestione della società e sulle sue prospettive. Deve inoltre contenere un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento della gestione. È fissato il contenuto minimo e devono risultare i fatti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio e l'evoluzione prevedibile della gestione.I criteri di valutazione
La redazione del bilancio d'esercizio comporta per molti cespiti patrimoniali (es. immobili e rimanenze di magazzino) la necessità di essere sottoposti a una stima da parte degli amministratori, così da determinarne il valore da iscrivere in bilancio. Sopravvalutazioni delle attività o sottovalutazioni delle passività gonfiano artificiosamente l'utile o riducono le perdite. Il processo contrario genera un utile ridotto, dando luogo al fenomeno delle riserve occulte.
I principi da osservare nella valutazione sono quelli
della prudenza e della continuità dei criteri.
Immobilizzazioni. Le immobilizzazioni di ogni tipo sono iscritte in bilancio al costo storico, ovvero al costo di acquisto o di produzione (devono essere computati anche i costi accessori). Il valore è quasi sempre inferiore a quello attuale.
Ammortamenti. Il valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.
Svalutazione. Se il valore di un'immobilizzazione risulta durevolmente minore del costo storico regolarmente ammortizzato, dovrà essere iscritta in bilancio per tale minore valore. La svalutazione non può essere però mantenuta negli esercizi successivi qualora vengano meno i motivi della stessa.
Partecipazioni. Le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate e collegate possono essere valutate col metodo del patrimonio netto.
Costi pluriennali.
I costi di impianto e di ampliamento, di ricerca, di sviluppo e di pubblicità possono essere iscritti nell'attivo solo se hanno un'utilità pluriennale. Devono essere ammortizzati entro cinque anni. Avviamento. L'avviamento può essere iscritto nell'attivo solo se acquistato a titolo oneroso e va ammortizzato entro cinque anni. Crediti. I crediti devono essere sempre valutati secondo il valore di prudente realizzo. Attivo circolante. I cespiti dell'attivo (rimanenze, titoli e partecipazioni) devono essere iscritti al costo di acquisto o di produzione o, se minore, al valore di realizzo desumibile dal valore di mercato. Tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi esercizi se sono venuti meno i motivi. Deroghe eccezionali. In presenza di casi eccezionali (es. in un terreno si scopre un giacimento di metano) gli amministratori devono attribuire ai beni un valore superiore. Fra i casi eccezionali non rientra ilvolta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Durante l'assemblea, i soci vengono informati sulle attività svolte dalla società nel corso dell'anno e vengono presentati i dati finanziari relativi al bilancio di esercizio. Il bilancio di esercizio è redatto dagli amministratori, che sono responsabili della sua corretta compilazione. Il collegio sindacale ha il compito di controllare il bilancio e di esprimere un parere sulla sua correttezza. L'assemblea dei soci ha il potere di approvare o respingere il bilancio. Nel sistema dualistico, il bilancio viene predisposto dal consiglio di gestione e approvato dal consiglio di sorveglianza. Tuttavia, se il consiglio di sorveglianza non approva il bilancio o se almeno un terzo dei membri del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza ne fa richiesta, l'approvazione del bilancio deve essere sottoposta all'assemblea. La formazione del bilancio è disciplinata dall'articolo 2364, secondo comma del codice civile. Secondo questa norma, l'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Durante l'assemblea, vengono presentati il bilancio e i relativi documenti contabili, e i soci hanno la possibilità di esprimere il loro parere e di prendere decisioni in merito all'approvazione del bilancio. In conclusione, il bilancio di esercizio è un atto fondamentale per la società, poiché fornisce informazioni sulle sue attività e sulla sua situazione finanziaria. La sua formazione coinvolge tutti gli organi sociali e garantisce la trasparenza e la correttezza nella gestione della società.volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro il termine stabilito dallo statuto, comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nelle società non quotate, lo statuto può stabilire un termine maggiore, non superiore a 180 giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. Progetto di bilancio. Gli amministratori redigono il progetto di bilancio e tale funzione non è delegabile al comitato esecutivo o agli amministratori delegati. Allegati. Il progetto di bilancio con la relazione degli amministratori, deve essere comunicato al collegio sindacale. Deposito. Inoltre, progetto di bilancio e allegati, relazione degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, deve restare depositato in copia nella sede della società durante i quindici giorni.giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione. Poteri dell'assemblea. L'assemblea può approvarlo, respingerlo o modificarlo. Pubblicità. Entro trenta giorni dall'approvazione, deve essere depositata dagli amministratori una copia del bilancio, corredata dalle relazioni e dal verbale di approvazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza, presso l'ufficio del registro delle imprese. Invalidità delibera di approvazione. Le azioni di annullabilità e/o di nullità non possono essere più esercitate dopo che è stato approvato il bilancio dell'esercizio successivo. Se il soggetto incaricato della revisione non ha formulato rilievi, la delibera di approvazione del bilancio, sia per cause di annullabilità che per cause di nullità, può essere impugnata da tanti soci che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale. È negata.in misura corrispondente agli utili netti annuali successivi. Riserva straordinaria. L'assemblea può deliberare la costituzione di una riserva straordinaria, destinata a coprire eventuali perdite future o a finanziare investimenti particolari. Dividendi. Dopo aver soddisfatto gli obblighi di legge e costituito le riserve, l'assemblea può deliberare la distribuzione dei dividendi ai soci. La distribuzione avviene in proporzione alle quote di partecipazione detenute da ciascun socio. Impugnazione. Il singolo azionista ha il diritto di impugnare le delibere dell'assemblea che riguardano la distribuzione degli utili, le riserve e i dividendi. L'impugnazione può essere presentata entro un determinato termine e deve essere motivata. Si prega di notare che il testo fornito è stato formattato utilizzando i seguenti tag HTML: - per evidenziare il testo in grassetto - per evidenziare il testo in corsivo - per formattare il testo in apice - per formattare il testo in pediceMediante accantonamento di almeno il 5% degli utili netti annuali. La riserva legale costituisce un accantonamento contante di utili imposto per legge alla salvaguardia dell'integrità del capitale sociale, per evitare che eventuali perdite di esercizi futuri colpiscano direttamente il capitale sociale riducendolo. Essa si risolve in una forma di autofinanziamento obbligatorio della società.
Riserva statutaria. Funzione simile assolve la riserva statutaria; a differenza di quella legale, la riserva statutaria è imposta dallo statuto (che stabilisce la quota degli utili da destinare alla stessa). Gli utili accantonati a riserva statutaria non sono distribuibili ai soci. Con delibera dell'assemblea straordinaria modificativa dello statuto le somme corrispondenti possono essere però rese distribuibili ai soci.
Riserve facoltative. Le riserve facoltative sono quelle discrezionalmente disposte dall'assemblea ordinaria che approva il bilancio.
L'assemblea ordinaria può liberamente disporne per distribuire utili ai soci negli esercizi successivi, se non siano state erose da perdite. Partecipazione agli utili. Vincoli di destinazione degli utili sono previste dalle norme statutarie che prevedono una partecipazione agli utili, a favore dei promotori, dei soci fondatori e degli amministratori. Queste partecipazioni sono computate sugli utili netti di esercizio, dedotta la sola quota da destinare a riserva legale. Utili distribuibili ai soci. Gli utili di cui l'assemblea che approva il bilancio può disporre a favore dei soci sono costituiti perciò: a) dagli utili distribuibili di esercizio b) dagli utili accertati e non distribuiti dagli esercizi precedenti. Nelle s.p.a. l'approvazione del bilancio di esercizio non determina di per sé l'insorgere di un diritto individuale degli azionisti all'immediata assegnazione della propria parte degli utili, ma è necessaria.un'ulteriore e distinta deliberazione dell'assemblea di distribuzione degli utili.Limiti ai poteri dell'assemblea. Il potere dispositivo dell'assemblea in tema di distribuzione degli utili può essere limitato da clausole statutarie che riconoscono a determinate categorie di azionisti il diritto alla percezione annuale di un dividendo minimo. Nei limiti segnati dal divieto di patto leonino, lo statuto può inoltre incidere sulla misura e sulle modalità di distribuzione degli utili tra i soci mediante la creazione di categorie di azioni privilegiate nella distribuzione dei dividendi.
Utili fittizi. La società non può comunque pagare dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato. Né può procedere alla distribuzione di dividendi se negli esercizi precedenti si è verificata una perdita. L'inosservanza di tali condizioni dà luogo alla
distribuzione di utili fittizi, quindi la relativa delibera assembleare è nulla per illiceità dell'oggetto e gli amministratori sono esposti anche a responsabilità penale. Se gli azionisti