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SOCIETÀ E GODIMENTO
Inammissibilità di società di godimento (art. 2248): perché se più soggetti decidono di costituire o mantenere una
comunione allo scopo di godere di un immobile/proprietà non ci sono le caratteristiche di un contratto di società è un
mero godimento del bene. Mancando quindi gli elementi costituitivi di società NON si segue la disciplina della società
ma della comunione.
- Distinzione con con proprietà
- E corrispondente inapplicabilità di art. 1111
- Difficoltà della repressione di società di godimento
* parte non fatta ma presente nelle slide
PARTE II : LA SOCIETÀ
SOCIETÀ E SPENDITA DEL NOME 25
La società in quanto soggetto giuridico che opera sul mercato perché i suoi atti abbiano effetto sui terzi e siano imputati
alla società stessa segue il criterio e le regole della imputazione della attività di impresa: criterio della spendita del
nome. Se la società spende il proprio nome o un soggetto compie quell’atto in nome e per conto della società cioè
spendendo il nome della società, è la società allora che risponde di quegli atti e di quelle attività.
Società occulta
Può esserci una società occulta? Cioè una società che non si rende palese, che non spende il proprio nome e che agisce o
per conto di una persona fisica o per conto di un altra società?
Se si viene a dimostrare che c’è questa viene riconosciuta non a fine della disciplina vantaggiosa della società ma solo
ai fini svantaggiosi, in particolare sarà assoggettabile a fallimento.
PARTE II : LA SOCIETÀ
SOCIETÀ E ATTIVITÀ COMUNE
Nella società non è necessario che ci sia una amministrazione comune, a seconda del tipo di società in cui ci troviamo
potranno essere uno o più amministratori, amministrazioni congiunta/disgiunta, o anche da un amministrazione non
socio… Quindi NON c’è necessità di amministrazione in comune, ma c’è invece necessità di condivisione del
rischio. I risultati vengono imputati al patrimonio comune ovvero il patrimonio della società anche se poi si deve
distinguere in che tipo di società siamo (di persone o di capitale) per capire e sapere se abbiamo una autonomia
patrimoniale o no.
PARTE II : LA SOCIETÀ
DIFFICOLTÀ DI DISTINGUERE CON ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
L’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili dell’impresa verso il corrispettivo di un determinato
apporto. L’apporto dell’associato non forma un patrimonio comune, è un debito; l’associato partecipa agli utili ma non
al rischio di impresa.
- L’apporto dell’associato non va a formare un patrimonio comune
- L’apporto è dovuto all’associato a titolo di debito
Art. 2549 CC
Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della
sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.
PARTE II : LA SOCIETÀ
TIPI DI SOCIETÀ
Società di persone
- Società semplice (SS)
può svolgere solo attività agricole (o civili, scarso rilievo) - Art. 2249 CC
- Società in nome collettivo (S.N.C.)
Figura residuale di esercizio dell’attività commerciale
Figura più importante, anche se molte norme vanno ricavate da società semplice
Norma di rinvio Art. 2293 CC
- Società in accomandita semplice (S.A.S)
Norma di rinvio Art. 2315 CC
Società di capitali
- Società per azioni
- Società in accomandita per azioni
- Società a responsabilità limitata
Società di persone e di capitali come distinguerle? 26
Società di Principio di autonomia I soci rispondo Il patrimonio della Piuttosto il modello di
persone patrimoniale illimitatamente alle società è NON società di persone
imperfetta obbligazioni sociali perfettamente distinto consente (ma non
da quello dei soci impone) ed è
tendenzialmente
utilizzato valorizzando
le qualità personali del
socio:
- meno spiccatamente
capitalistico
- responsabilità
illimitata come
qualità personale
- L’elemento
capitalistico emerge
nel trasferimento
delle quote
Società di Principio di autonomia i soci NON rispondo Il patrimonio della
capitali patrimoniale perfetta illimitatamente alle società è perfettamente
obbligazioni sociali distinto da quello dei
soci
→ i creditori sociali
potranno chiedere il
pagamento del loro
credito soltanto
facendolo valere sul
patrimonio della società
ATT! Eccezione → può succedere però che in una società di persone alcuni soci non rispondono illimitatamente e al
contrario possono esserci società di capitale in cui alcuni soci rispondo illimitatamente.
Art. 2050 CC - dedicato alla pubblicità negli atti e nella corrispondenza
* C’è un problema Art. 2050 CC non dice questo ma la prof sostiene di si
Ci sta ad indicare che negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all’obbligo di iscrizione nel registro
imprese devono essere indicati la sede e l’ufficio del registro imprese presso il quale la società è iscritta e il numero
d’iscrizione; deve anche essere pubblicizzato di che tipo di società si tratta e ciò deve essere previsto per tutta la durata
della società.
Da ricongiugere con le disposizioni art. 2247, 2248, 2249 essendo una delle disposizioni generali che si applicano a
tutte le società.
PARTE II : LA SOCIETÀ
SOCIETÀ DI PERSONE
Società di persone: società dove prevale l'elemento soggettivo, rappresentato dai soci, rispetto al capitale.
Tipi di società di persone
4. Società semplice (SS): società formate da una pluralità di soci che rispondono solidalmente e illimitatamente per le
obbligazioni sociali.
5. Società in nome collettivo (SNC)
6. Società in accomandita semplice (SAS): società caratterizzate dalla presenza di due diverse categorie di soci: i
soci accomandatari e i soci accomandanti.
ATT! NON si può dire che c'è una disciplina generale che si applica a tutte le società di persone: il legislatore ha
introdotto le 3 società di persone ed ognuna ha sua disciplina specifica. Poi, il legislatore ha disciplinato tale
normativa con la tecnica del rinvio, e cioè: per quanto non espressamente previsto dalle norme per la snc si
rinvia alla disciplina della ss; per quanto non espressamente previsto nella sas, si rinvia alla disciplina della snc
(che, appunto, a sua volta rinvia alla ss). 27
La “disciplina di base” è quindi la disciplina della società di persone a cui vengono rimandate anche le disciplina
della snc e della sas.
PARTE II : LA SOCIETÀ
SOCIETÀ DI PERSONE - SOCIETÀ SEMPLICE - SS
Società semplice:più elementare tipo di società di persone; NON può utilizzata per l'esercizio di un'attività
commerciale.
Caratteristiche ss
- NO esercizio attività commerciali - Art. 2249 CC
- Manca un sistema di registrazione → NON è obbligatoria l’iscrizione nel registro delle imprese anche se ora c’è una
sezione speciale nella quale viene iscritta con efficacia di pubblicità notiziale. L’impianto sistematico del codice
assume l’inesistenza di un regime di pubblicità legale
- Il socio è obbligato a conferire conferimenti; i conferimenti sono stabiliti nel contratto sociale
- Libertà di forme del contratto
- Manca un contenuto minimo al contratto
- Il capitale sociale non rileva nei confronti dei terzi, anche se vincola i rapporti interni fra soci
- L’impianto sistematico del codice assume l’inesistenza di un regime di pubblicità legale
La disciplina della società semplice verte sui seguenti argomenti:
1. Atto costitutivo / disposizioni generali sul contratto (sezione I, del titolo V del CC)
2. Rapporti tra i soci (sezione II, del titolo V del CC)
3. Rapporti con i terzi (sezione III, del titolo V del CC)
4. Scioglimento della società (sezione IV e V, del titolo V del CC)
1. Disposizioni generali sul contratto (sezione I, del titolo V del CC)
Art. 2247 CC - Contratto di società - “ Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per
l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili"
- Atto costitutivo ss
Art. 2251 CC - Contratto sociale -“ Nella società semplice il contratto non è soggetto a forme speciali, salve quelle
richieste dalla natura dei beni conferiti.”
salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti → es. immobile - necessaria forma scritta
L’ atto costitutivo non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti. Il contratto può
essere concluso anche verbalmente o può risultare da comportamenti concludenti.
Una volta concluso, l'atto costitutivo può essere modificato in ogni momento ma soltanto con il consenso di tutti i soci
se non è previsto diversamente dall'atto costitutivo stesso (Art. 2252 CC)
2. Rapporti tra i soci (sezione II, del titolo V del CC)
Per quanto concerne i rapporti tra i soci gli aspetti da considerare sono:
- Conferimenti
- Amministrazione
- Rappresentanza
- Controllo dei soci
- Ripartizione degli utili e delle perdite
- Conferimenti
Conferimento: qualsiasi entità conferibile (anche opera, servizi, beni in godimento) in valutazione economia //
prestazioni alle quali si obbligano le parti del contratto di società e ne costituiscono uno degli elementi essenziali.
Beni e i diritti che possono esseri oggetto di conferimenti:
- denaro → che costituisce la principale tipologia di apporto dei soci
- proprietà
- crediti
- diritti di godimento reali o personali:
- contratti
- opera 28
Il bene conferito in godimento va restituito in natura; il socio sopporta il rischio del perimento (= rischio cessazione
dell’esistenza o della disponibilità di un bene).
Art. 2253 CC - Conferimenti - “ Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti suscettibile di valutazione economica
determinati nel contratto sociale.”
→ disciplina dei conferimenti della ss alla quale si rinvia anche per la s.n.c.
→ Il socio sarà obbligato a seguire i conferimenti che sono determinati nel contratto so