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RAPINA IMPROPRIA
Questo delitto si caratterizza per l'uso della violenza o della minaccia immediatamente dopo la sottrazione della cosa e per la finalità di assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o di procurare a sé o ad altri l'impunità.
L'attività di coercizione deve essere esercitata immediatamente dopo la sottrazione: il richiesto rapporto di immediatezza cronologica tra la sottrazione e l'uso della violenza o della minaccia sta ad indicare che il soggetto attivo non ha ancora compiutamente realizzato la fase esecutiva del furto, perché non è ancora riuscito ad instaurare un autonomo potere di disponibilità sulla cosa. L'azione esecutiva si deve trovare quindi in quella fase interinale in cui un possesso si estingue e si crea un nuovo possesso, ma il primo non è del tutto eliminato ed il secondo non è completamente instaurato. In questo contesto è anche possibile.
che l'uso della coercizione avvenga in luogo differente da quello in cui si è verificata la sottrazione, come nell'ipotesi di fuga ed inseguimento a seguito della reazione del derubato o di terzi. Anche la rapina impropria è punita a titolo di dolo specifico: occorre che la violenza o minaccia sia usata per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta (= ricorre ogni volta che il soggetto attivo tenta di instaurare un autonomo possesso sulla cosa sottratta al di fuori della sfera di sorveglianza della vittima) ovvero per procurare a sé o ad altri l'impunità (= sottrarsi all'arresto?). La configurabilità del tentativo di rapina impropria è generalmente ammessa dalla giurisprudenza ma non poche sono le tesi contrarie: la rapina impropria è caratterizzata dall'uso della violenza o minaccia dopo la sottrazione, ciò vuol dire che prima di questo momento non è possibile rintracciare un.Il comportamento riconducibile alla rapina. L'azione del soggetto che non ha ancora sottratto la cosa è in realtà neutra: può arrestarsi al tentativo di furto oppure può sfociare in rapina propria se accompagnata anche da violenza o da minaccia per realizzare la sottrazione stessa. La mancata sottrazione della cosa impedisce di considerare unitamente il tentativo di furto e la successiva violenza o minaccia usata per conseguire l'impunità: il soggetto che non si appropria con violenza o minaccia della cosa dimostra un atteggiamento psicologico incompatibile con la espropriazione violenta tipica della rapina impropria. Resta così confermato che il tentativo è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui, dopo la sottrazione, l'autore abbia usato violenza o minaccia allo scopo di assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o di procurare a sé o ad altri l'impunità.
DANNEGGIAMENTO“Chiunque distrugge, disperde, deteriore o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili oArt. 635:immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multafino a € 309.
La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso:
- con violenza alla persona o con minaccia;
- da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero inoccasione di alcuno dei delitti previsti dagli articoli 330, 331 e 333;
- su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di culto, o su cose di interesse storico oartistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero suimmobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corsoo risultano ultimati o su altre cose indicate nel numero 7 dell’art. 625;
- sopra opere
Tra i reati di aggressione unilaterale, il delitto di danneggiamento è quello che arrecala lesione più intensa al bene del patrimonio. Per questo motivo, esso riceve un trattamento sanzionatorio molto meno rigoroso di quello di furto o all'appropriazione indebita, e ciò soprattutto in quanto l'autore dei fatti di danneggiamento è tradizionalmente percepito come un soggetto molto meno pericoloso del ladro: viene mosso da un desiderio di giocare scherzi e da uno sconsiderato gusto distruttivo che prende il nome di "vandalismo".
Il bene giuridico protetto è costituito dal diritto alla integrità della cosa nella sua sostanza (distruzione,
Il deterioramento comporta una modifica negativa della cosa, che ne pregiudica la funzione strumentale (ad esempio, imbrattare un quadro).
inservibilità equivale alla inutilizzabilità, totale o parziale, della cosa in rapporto alla sua originaria funzione strumentale. Deve protrarsi per un periodo di tempo giuridicamente apprezzabile.
Si tratta di condotte alternative, per cui ai fini della consumazione del reato basta che ne venga realizzata una soltanto. Esse producono un medesimo risultato ossia l'alterazione strutturale o funzionale della cosa, ovvero un suo deterioramento di una certa consistenza ed evidenza (non un danno esiguo).
Oggetto materiale dell'azione è l'altrui cosa mobile o immobile.
Il dolo è costituito dalla coscienza e volontà di distruggere, disperdere, deteriorare o rendere inservibili le cose altrui prese di mira. Il contenuto della volontà colpevole serve a distinguere il delitto di danneggiamento da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza sulle cose.
Il delitto di danneggiamento si consuma nel momento in cui si
verifical’effetto dannoso necessariamente collegato alla realizzazione di una dellecondotte tipiche.Il tentativo è configurabile.Il capoverso dell’art. 635 prevede alcune circostanze aggravanti speciali checomportano l’applicazione di una pena quantitativamente diversa da quella previstaper l’ipotesi base e la procedibilità d’ufficio. Ricorrono se il danneggiamento ècommesso:- con violenza alla persona o con minaccia non è necessario che la violenza o la minaccia costituiscano un mezzo per vincere la resistenza altrui,ma è sufficiente la loro contestualità al fatto di danneggiamento;
- da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti previsti dagli articoli 330, 331 e 333 la prima parte facente riferimento al danneggiamento commesso da datori di lavoro e da lavoratori è stata dichiarata costituzionalmente illegittima per
da cinque anni a dieci anni e con la multa da € 1.000 a € 4.000.
La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da € 5.000 a € 15.000, se concorre una delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente."
L'estorsione appartiene al novero dei delitti di cooperazione con la vittima, la cui attività è indispensabile per la integrazione della fattispecie medesima. Da questo punto di vista la sua struttura presenta forti analogie con la truffa: anche qui l'evento finale della disposizione patrimoniale lesiva del bene tutelato proviene dalla vittima ed è frutto di una situazione di costrizione, a sua volta determinata dalla violenza o minaccia.
L'identificazione del bene giuridico oggetto di protezione penale è sostanzialmente pacifica: la norma tutela il patrimonio nel suo complesso contro aggressioni che pregiudicano, al tempo stesso, la libertà di
autodeterminazione dellavittima.Il delitto di estorsione configura un reato comune che può essere commesso dachiunque. La qualità di pubblico ufficiale del soggetto attivo può far inquadrare il fatto,sempre che siano presenti tutti gli estremi, nella fattispecie di concussione.Violenza o minaccia costituiscono il mezzo necessario per causare un doppio evento: ilprimo intermedio di natura psicologica, e cioè la coartazione della volontà, e il secondofinale, consiste nella disposizione patrimoniale lesiva del bene patrimonio.La violenza indicata consiste coincide con la violenza psicologica, ma è necessarioriconoscere che lo stato di incapacità deve comunque lasciare al soggetto un minimodi possibilità di volere: la nozione di violenza nell’estorsione è più ampia rispetto aquella adottata in rapporto alla rapina. La violenza può essere estrinsecata neiconfronti delle persone ovvero sulle cose (c.d.
il testo fornito non sia chiaro, posso suggerire una possibile formattazione utilizzando i tag html:violenza reale) e nonostante