CAPITOLO 7: IMPIANTI SPORTIVI E LORO SICUREZZA
La sicurezza (dal latino "sine cura”, cioè senza preoccupazione) può essere definita come la
"conoscenza che l'evoluzione di un sistema non produrrà stati indesiderati“. In termini più semplici
è sapere che quello che faremo non provocherà danni. Solo una conoscenza di tipo scientifico,
basata su osservazioni ripetibili, può garantire una valutazione sensata della sicurezza. La sicurezza
totale si ha in assenza di pericoli in senso assoluto, si tratta di un concetto difficilmente traducibile
nella vita reale anche se l'applicazione delle norme di sicurezza rende più difficile il verificarsi di
eventi dannosi e di incidenti e si traduce sempre in una migliore qualità della vita.
La gestione del rischio (risk management) è il processo mediante il quale si misura o si stima il rischio
e successivamente si sviluppano delle strategie per governarlo, al fine di garantire la sicurezza.
Queste strategie sono:
• Trasferimento del rischio a terze parti
• Evitare il rischio (dove per rischio si intende probabilità di comparsa di un evento non
1
favorevole [danno] per la salute)
• Ridurre l’effetto negativo
• Accettare in parte o totalmente le conseguenze di un particolare rischio
Nella gestione del rischio in genere sono considerati due aspetti:
1. Gravità dei danni
2. Probabilità di accadimento
Le fasi del processo di gestione del rischio sono:
1. Stabilire il contesto, in questa fase vengono pianificate le finalità e le basi sulle quali il rischio
sarà valutato; vengono anche definite le fasi del processo e l’analisi
2. Identificare i rischi, questa può iniziare da
a. I entificazione dei pericoli legati a strutture, processi, azioni, condizioni
d
b. Definizione del rischio relativo all’esposizione a tali pericoli
3. Analizzare i rischi
4. Valutare i rischi, si valutano le variabili dalla formula R = P x D x E dove
a. P = probabilità dell’evento
b. D = entità del danno (conseguenze)
c. E = esposizione all’evento (tempo)
La valutazione del rischio è spesso la fase più importante nel processo di gestione del rischio
e può anche essere la più difficile e soggetta ad errore. Una volta che i rischi sono stati
identificati e valutati, si può agire su P, D ed E per controllarli
5. Controllare i rischi, viene diviso in
a. Fase di preparazione ed approvazione delle azioni da intraprendere
b. Fase di implementazione, valutazione e verifica delle azioni intraprese
Danno: conseguenza di un'azione o di un evento che causa la riduzione quantitativa o funzionale di un bene – la salute
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- in relazione all’esposizione al pericolo
Il controllo delle emergenze deve prevedere: soluzioni, responsabilità, modalità di esecuzione e
definizione delle priorità. Il piano di controllo deve essere scritto, comunicato e spiegato allo staff
ed ai partecipanti all’attività, ed essere sottoposto a riesame periodico, e revisionato
obbligatoriamente dopo ogni incidente.
Anche in situazioni in cui il rischio non può essere eliminato (es. incidenti), ne è comunque
responsabile chi non abbia utilizzato tutte le conoscenze, i mezzi e le risorse disponibili per:
• Evitare l’incidente (prevenzione)
• Minimizzare il danno (gestione delle conseguenze)
CAPITOLO 7.1: SICUREZZA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Nei locali e negli spazi destinati allo svolgimento di sport e attività motoria le caratteristiche
strutturali e impiantistiche, le condizioni microclimatiche e le stesse attività che vi si svolgono
possono condizionare in modo significativo lo stato di salute, la sicurezza e il benessere degli utenti.
Alla frequentazione degli impianti sportivi sono associati dei pericoli. Attraverso un’adeguata
conoscenza di tali pericoli e l’adozione di idonee misure di prevenzione e protezione è possibile
ridurre il rischio ad essi correlato.
Esiste un’estrema varietà di luoghi e ambienti destinati allo svolgimento dello sport e all’attività
motoria, differenti per:
• Caratteristiche costruttive e strutturali
• Complessità impiantistica
• Modalità d’utilizzo
• Tipologia di frequentatori
Tutte le suddette quattro differenze
partecipano alla definizione dei rischi
di un ambiente sportivo.
La legislazione in materia di sicurezza
negli impianti sportivi può essere
considerata come composta da tre
aspetti distinti, ma strettamente
correlati tra loro che hanno la finalità
di garantire la sicurezza delle diverse
tipologie di soggetti (addetti, pubblico
e praticanti). I principali fattori di
rischio sono quelli elencati nella
figura a lato. 50
CAPITOLO 7.1.1: SICUREZZA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI – NORME DI GESTIONE
DELLA SICUREZZA
Il concetto di sicurezza
riguarda non solo gli
addetti ai lavori, ma anche
spettatori, frequentatori,
ospiti, visitatori, atleti e
tutti coloro che
frequentano l’impianto
sportivo.
Il decreto ministeriale del
18/03/1996, modificato
nel 2005 con integrazione
delle norme CONI e
sanitarie, riguarda la
costruzione di impianti
sportivi e la pubblica sicurezza. Questo contempla la messa a norma di aspetti relativi a impianto
elettrico, uscite e porte d’emergenza, luci di emergenza, pavimentazioni, mezzi di spegnimento
incendi e aspetti correlati a questi.
Le misure gestionali in materia della gestione della sicurezza sono dettate dalla legge 81/2008 che
prevede alcune misure come il piano d’emergenza, il registro infortuni e la nomina degli addetti al
primo soccorso.
CAPITOLO 7.2: STRUTTURE ADIBITE ALLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA
Le strutture adibite alla pratica motoria e sportiva possono essere costitute da spazi chiusi, aperti,
coperti, conformati ed attrezzati a seconda delle attività che si devono svolgere. Tra queste
rientrano:
• Campi all’aperto
• Percorsi attrezzati
• Palestre
• Piscine
Vediamo alcune definizioni delle varie strutture adibite alla pratica sportiva:
• Impianto sportivo: destinato allo svolgimento di manifestazioni sportive con la presenza di
spettatori o allo svolgimento di attività sportive regolate dal CONI e dalle Federazioni
Sportive riconosciute dal CONI, con o senza spettatori
• Piscina - Impianto natatorio: complesso attrezzato per la balneazione che comprende uno
o più bacini artificiali pieni di acqua in cui si svolgono attività ricreative, formative e sportive
51
• Palestra scolastica: ambiente chiuso per l'educazione fisica e sportiva in ambiente scolastico
• Palestra o Centro Fitness: locale chiuso dove si svolgono attività motoria, attività non
disciplinate da norme approvate dalle Federazioni Sportive Nazionali e quindi non
riconosciute dal CONI, svolte con o senza l'ausilio di attrezzi e/o macchinari sportivi
CAPITOLO 7.2.1: STRUTTURE ADIBITE ALLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA –
RIFERIMENTI NORMATIVI
Le norme che si applicano in materia di strutture adibite alla pratica sportiva sono:
1. “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”, Decreto
Ministeriale del 18 marzo 1996 (modificato ed integrato dal Decreto Ministeriale 6 giugno
2005). Questo disciplina gli impianti sportivi veri e propri, ossia le strutture e le installazioni
adibite ad ospitare manifestazioni sportive con la presenza di pubblico, o comunque
destinate allo svolgimento di attività regolate dalle federazioni sportive
2. “Norme coni per l’impiantistica sportiva”, approvate con deliberazione n. 851 del 15 luglio
1999 (aggiornate dalle norme CONI per l’impiantistica sportiva, approvate con deliberazione
n. 1379 del 25 giugno 2008). Queste norme per l'Impiantistica Sportiva offrono indicazioni
dettagliate sulle caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie degli impianti, differenziate in
relazione alle diverse discipline sportive cui le strutture sono destinate
3. Leggi e regolamenti regionali per i cosiddetti “impianti sportivi complementari” (Centri
fitness, Centri di Attività Motoria, etc.)
4. “Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di
funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di
edilizia scolastica”, (D.M. 18 dicembre 1975 e successive mod. e integrazioni)
5. “Disciplina interregionale delle piscine”, in attuazione dell’accordo stato-regioni e
province autonome del 16 gennaio 2003 (g.u. n. 51 del 3 marzo 2003) relativo agli aspetti
igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso
natatorio (approvato dal Coordinamento Interregionale Prevenzione nella seduta del 22
giugno 2004)
Le norme 1 e 2 individuano misure di prevenzione e di protezione finalizzate a garantire la sicurezza
e la salute dei praticanti, del pubblico e dei lavoratori addetti, attraverso interventi organici inerenti
la programmazione, la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione dell’impianto.
In relazione alle dimensioni e alla complessità dell’impianto e al numero degli spettatori, assumono
rilievo anche le norme di carattere generale in materia di protezione dei lavoratori e di prevenzione
degli incendi, nonché le normative di pubblica sicurezza.
Al fine di svolgere efficacemente la loro funzione sociale gli impianti devono essere:
• Polifunzionali e polivalenti, per consentire lo svolgimento di più attività
• Facilmente accessibili, raggiungibili anche da coloro che non possiedono mezzi di trasporto
propri
• Adatti anche allo svolgimento di manifestazioni sportive
• Realizzabili con costi e tempi contenuti 52
CAPITOLO 7.3: IMPIANTI SPORTIVI
Per impianto sportivo s’intende un “insieme di uno opiù spazi di attività sportiva dello stesso tipo o
di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di
manifestazioni sportive“ (art. 1, Decreto Ministeriale 18.03.1996). L’impianto sportivo deve
soddisfare requisiti propri delle strutture pubbliche conciliandoli con i parametri stabiliti dalle FSN
e dal CONI.
L’impianto sportivo comprende:
• Lo spazio o gli spazi di attività sportiva
• La zona spettatori
• Eventuali spazi e servizi accessori
• Spazi e servizi di supporto
Un impianto sportivo non è solo un campo da gioco ma un insieme di spazi dove coesistono aree
destinate all’attività agonistica insieme ad uffici, spogliatoi, parcheggi, tribune stampa, gradinate,
bagni, corredati da impia
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